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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39756/2021

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la seguente -5 NOV 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,ERTO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'indagato, l'avv.

S. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Catania ha parzialmente accolto l'appello cautelare del Pubblico Ministero e, per l'effetto, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle imputazioni provvisorie di cui all'art. 10 quater, 13 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 110 cod.pen., indebita compensazione di debiti tributari mediante accollo fiscale, negli anni 2016-2018, quale amministratore di fatto delle società indicate nei capi A), B), C) e D), in ordine ai quali era stata ritenuta la gravità indiziaria e l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva.

1.1. Il Tribunale cautelare, quanto al profilo della gravità indiziaria, nel disattendere il percorso argomentativo del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta 9Lq cautelare del P.M., ha ritenuto come la prospettazione accusatoria fosse pienamente convincente si da assumere la qualificazione della gravità indiziaria per l'adozione della misura cautelare.

Ha evidenziato, in sintesi, che, sulla scorta degli esiti di convergenti attività di indagine, erano emerse anomalie nella modalità di apposizione del visto di conformità da parte del professionista [OSCURATO:PERSONA], titolare della società di servizi alle imprese [OSCURATO:PERSONA], che riceveva le bozze dei modelli iva già compilati, provenienti da società gestite da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e apponeva, in tempi ristrettissimi, il visto di conformità senza essere in possesso delle scritture contabili e fiscali della società il cui credito era certificato.

Era poi stata accertata, a livello di gravità indiziaria, l'inesistenza dei crediti così certificati sulla scorta degli accertamenti dell'Agenzia delle entrate mediante verifiche fiscali e accessi alle società coinvolte e alla banca dati fatture e corrispettivi e dei modelli annuali dell'iva che contenevano indicazione di crediti di importo elevato che poi venivano utilizzati per la compensazione con debiti tributari di società accollate tra cui quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] srl).

Quanto alla posizione dell'indagato, sulla scorta degli accertamenti dell'Agenzie delle entrate, il Tribunale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] srl, di [OSCURATO:PERSONA] srl, società per le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva certificato l'esistenza di crediti, in realtà inesistenti, che erano utilizzati per indebite compensazioni, attraverso il modello F24 inviato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], in favore di società aventi debiti fiscali che venivano accollati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per un ammontare di C 5.280.912 per il 2016, C 6.196.555 per il 2017 (capo A), dalla [OSCURATO:SOCIETA] per un ammontare di C 4.360.980 per il 2017 e C 7.613.629 per il 2018 (capo B), dalla [OSCURATO:PERSONA] srl per C 6.975.143 per il 2017 e C 8.466.726 per il 2018 (capo C) e da [OSCURATO:PERSONA] srl per un ammontare di C 2.923.320 per l'anno 2018 (capo D).

Segnatamente dalle verifiche fiscali delle varie società qualificatesi creditrici di imposta, dalle interrogazioni e accessi alle stesse, dalle e-mail, nonché dalle risultanze delle operazioni di intercettazioni telefoniche, il cui chiaro contenuto non lasciava alcun dubbio interpretativi (cfr. conv. relativa alla circostanza che i visti di conformità sulle dichiarazioni iva venivano apposti senza che i professionisti fossero in possesso delle scritture contabili ipag. 11), il Tribunale ha ritenuto la gravità indiziaria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle indebite compensazioni operate con le società di cui era il reale gestore, società tutte coinvolte nelle illecite compensazioni mediante il sistema dell'accollo fiscale.

Il Tribunale ha, infine, ritenuto sussistente il concreto pericolo di recidiva adeguatamente fronteggiato dalla applicata misura degli arresti domiciliari.2.

Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 192 e 273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla configurazione dei gravi indizi di colpevolezza.

In sintesi, tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità in materia di provvedimenti cautelanti da compiersi attraverso la valutazione dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità della motivazione in ordine alla elevata probabilità di commissione dei reati contestati senza alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali della vicenda cautelare, il tribunale del riesame avrebbe reso una motivazione apparente, limitata a una enunciazione del quadro indiziario che, contrariamente a quanto ritenuto, era privo di consistenza ai fini della ritenuta gravità indiziaria.

Dopo aver censurato la decisione del G.I.P. in punto qualificazione giuridica dei fatti e la esclusione della valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche, il tribunale cautelare avrebbe apoditticamente enucleato gli elementi indiziari, a cui ha riconosciuto la gravità necessaria per l'adozione della misura cautelare, con motivazione auto evidente e dunque apodittica.

Del tutto apodittica sarebbe la motivazione, tratta da mero ragionamento induttivo, circa la fittizietà dei crediti portati in compensazione. - Violazione di cui all'art. 274 cod.proc.pen. in relazione alla insussistenza dell'attualità del pericolo di recidiva, impossibilità di reiterazione dei reati tenuto conto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 124 del 2019, che vieta la compensazione tramite accollo.

3. Il Procuratore generale ha concluso, in udienza, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Preliminarmente, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la riunione del presente procedimento a quelli n. 19740/2021 e n. 19840/2021, tenuto conto delle diverse posizioni dei ricorrenti e dei diversi capi di imputazione che a costoro sono contestati.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso, nel resto è inammissibile perché privo della necessaria critica censoria al provvedimento impugnato.

E' noto che, per giurisprudenza consolidata, la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtartur, Rv. 277710 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693).

In tale contesto si è chiarito che il motivo aspecifico omette di assolvere la tipica funzione di una critica avverso il provvedimento oggetto di ricorso allorchè la sua capacità censoria non investe l'intera ratio decisoria e, laddove il provvedimento impugnato contenga una pluralità di ragioni, il motivo che non si confronta con esse finisce per cadere nella genericità che costituisce causa di inammissibilità del ricorso stesso.

Nel caso in esame, a fronte di una vicenda cautelare che vedeva indagati numerosi soggetti coinvolti a vario titolo nella commissione del reato di indebita compensazione mediante accollo fiscale in seno di numerose società, è stato presentato un unico ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con motivi comuni a fronte di tre separate ordinanze del Tribunale di Catania, emesse nei confronti dei tre soggetti sopra indicati, coinvolti nella più vasta vicenda cautelare, con posizioni distinte, capi di incolpazione diversi e con diversi i ruoli concorsuali ai medesimi contestati ([OSCURATO:PERSONA] è anche incolpato del reato di cui all'art. 648 ter.1 cod.pen.).

Il ricorso, lamentando il vizio di motivazione carente/apparente, omette di confrontarsi con le ragioni delle singole decisioni, riguardanti le singole posizioni dei ricorrenti - distinte tra loro nei ruoli e nei capi di incolpazione-, omesso confronto che è causa di inammissibilità del ricorso.

6. Il Tribunale del riesame ha, comunque, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nei reati di indebita compensazione, in concorso con altri, tra cui il professionista che aveva apposto il visto di conformità [OSCURATO:PERSONA], mediante il sistema dell'accollo fiscale, quale soggetto gestore di fatto delle società indicate nei capi di imputazione e segnatamente la società [OSCURATO:SOCIETA] (capo A)„ [OSCURATO:SOCIETA] (capo B), [OSCURATO:PERSONA] srl (capo C) e [OSCURATO:PERSONA] srl (capo D), società tutte coinvolte nelle illecite compensazioni e segnatamente la società [OSCURATO:SOCIETA] per un ammontare di C 5.280.912 per il 2016, C 6.196.555 per il 2017 (capo A), dalla [OSCURATO:SOCIETA] per un ammontare di C 4.360.980 per il 2017 e C 7.613.629 per il 2018 (capo B), dalla [OSCURATO:PERSONA] srl per C 6.975.143 per il 2017 e C 8.466.726 per il 2018 (capo C) e da [OSCURATO:PERSONA] srl per un ammontare di C 2.923.320 per l'anno 2018 (capo D).A tale proposito, il Collegio44 rileva, che il ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] neppure contiene un riferimento specifico al soggetto indagato, mentre a pag. 5 vi è un riferimento al diverso indagato [OSCURATO:PERSONA] laddove il ricorrente contesta in modo generico la valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, non è affatto apodittica, e, ponendo rimedio all'errore di diritto in cui era incorso il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania nella qualificazione giuridica, ha, in aderenza al dato probatorio, argomentato la gravità indiziaria con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità.

Dietro la deduzione dell'apparenza di motivazione, il ricorrente finisce per non confrontarsi con il tessuto motivazionale, il che costituisce - si ribadisce - causa di inammissibilità per genericità estrinseca.

7. È fondato il secondo motivo di ricorso.

In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere, ai sensi dell'art.274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicchè richiede una motivazione che sia congrua con riguardo alla singola posizione.

Nel caso in esame, il pericolo di reiterazione del reato da parte del [OSCURATO:PERSONA] (è stato escluso il pericolo di inquinamento probatorio) è stato argomentato con motivazione auto-evidente e senza alcun riferimento alla posizione scrutinata che, diversamente dagli altri coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si differenza in ragione del diverso ruolo nella vicenda cautelare. [OSCURATO:PERSONA] sono contestate, infatti, solo quattro imputazioni, sicchè la motivazione in punto sussistenza, attualità e adeguatezza della misura degli arresti domiciliari deve essere nuovamente considerata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod.proc.pen.

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente -5 NOV 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ,ERTO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'indagato, l'avv. S. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Catania ha parzialmente accolto l'appello cautelare del Pubblico Ministero e, per l'effetto, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle imputazioni provvisorie di cui all'art. 10 quater, 13 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 110 cod.pen., indebita compensazione di debiti tributari mediante accollo fiscale, negli anni 2016-2018, quale amministratore di fatto delle società indicate nei capi A), B), C) e D), in ordine ai quali era stata ritenuta la gravità indiziaria e l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva. 1.1. Il Tribunale cautelare, quanto al profilo della gravità indiziaria, nel disattendere il percorso argomentativo del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta 9Lq cautelare del P.M., ha ritenuto come la prospettazione accusatoria fosse pienamente convincente si da assumere la qualificazione della gravità indiziaria per l'adozione della misura cautelare. Ha evidenziato, in sintesi, che, sulla scorta degli esiti di convergenti attività di indagine, erano emerse anomalie nella modalità di apposizione del visto di conformità da parte del professionista [OSCURATO:PERSONA], titolare della società di servizi alle imprese [OSCURATO:PERSONA], che riceveva le bozze dei modelli iva già compilati, provenienti da società gestite da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e apponeva, in tempi ristrettissimi, il visto di conformità senza essere in possesso delle scritture contabili e fiscali della società il cui credito era certificato. Era poi stata accertata, a livello di gravità indiziaria, l'inesistenza dei crediti così certificati sulla scorta degli accertamenti dell'Agenzia delle entrate mediante verifiche fiscali e accessi alle società coinvolte e alla banca dati fatture e corrispettivi e dei modelli annuali dell'iva che contenevano indicazione di crediti di importo elevato che poi venivano utilizzati per la compensazione con debiti tributari di società accollate tra cui quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] srl). Quanto alla posizione dell'indagato, sulla scorta degli accertamenti dell'Agenzie delle entrate, il Tribunale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] srl, di [OSCURATO:PERSONA] srl, società per le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva certificato l'esistenza di crediti, in realtà inesistenti, che erano utilizzati per indebite compensazioni, attraverso il modello F24 inviato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], in favore di società aventi debiti fiscali che venivano accollati dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per un ammontare di C 5.280.912 per il 2016, C 6.196.555 per il 2017 (capo A), dalla [OSCURATO:SOCIETA] per un ammontare di C 4.360.980 per il 2017 e C 7.613.629 per il 2018 (capo B), dalla [OSCURATO:PERSONA] srl per C 6.975.143 per il 2017 e C 8.466.726 per il 2018 (capo C) e da [OSCURATO:PERSONA] srl per un ammontare di C 2.923.320 per l'anno 2018 (capo D). Segnatamente dalle verifiche fiscali delle varie società qualificatesi creditrici di imposta, dalle interrogazioni e accessi alle stesse, dalle e-mail, nonché dalle risultanze delle operazioni di intercettazioni telefoniche, il cui chiaro contenuto non lasciava alcun dubbio interpretativi (cfr. conv. relativa alla circostanza che i visti di conformità sulle dichiarazioni iva venivano apposti senza che i professionisti fossero in possesso delle scritture contabili ipag. 11), il Tribunale ha ritenuto la gravità indiziaria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle indebite compensazioni operate con le società di cui era il reale gestore, società tutte coinvolte nelle illecite compensazioni mediante il sistema dell'accollo fiscale. Il Tribunale ha, infine, ritenuto sussistente il concreto pericolo di recidiva adeguatamente fronteggiato dalla applicata misura degli arresti domiciliari.2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di cui all'art. 192 e 273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla configurazione dei gravi indizi di colpevolezza. In sintesi, tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità in materia di provvedimenti cautelanti da compiersi attraverso la valutazione dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità della motivazione in ordine alla elevata probabilità di commissione dei reati contestati senza alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali della vicenda cautelare, il tribunale del riesame avrebbe reso una motivazione apparente, limitata a una enunciazione del quadro indiziario che, contrariamente a quanto ritenuto, era privo di consistenza ai fini della ritenuta gravità indiziaria. Dopo aver censurato la decisione del G.I.P. in punto qualificazione giuridica dei fatti e la esclusione della valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche, il tribunale cautelare avrebbe apoditticamente enucleato gli elementi indiziari, a cui ha riconosciuto la gravità necessaria per l'adozione della misura cautelare, con motivazione auto evidente e dunque apodittica. Del tutto apodittica sarebbe la motivazione, tratta da mero ragionamento induttivo, circa la fittizietà dei crediti portati in compensazione. - Violazione di cui all'art. 274 cod.proc.pen. in relazione alla insussistenza dell'attualità del pericolo di recidiva, impossibilità di reiterazione dei reati tenuto conto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 124 del 2019, che vieta la compensazione tramite accollo. 3. Il Procuratore generale ha concluso, in udienza, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Preliminarmente, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la riunione del presente procedimento a quelli n. 19740/2021 e n. 19840/2021, tenuto conto delle diverse posizioni dei ricorrenti e dei diversi capi di imputazione che a costoro sono contestati. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso, nel resto è inammissibile perché privo della necessaria critica censoria al provvedimento impugnato. E' noto che, per giurisprudenza consolidata, la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 cod.proc.pen., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bourtartur, Rv. 277710 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). In tale contesto si è chiarito che il motivo aspecifico omette di assolvere la tipica funzione di una critica avverso il provvedimento oggetto di ricorso allorchè la sua capacità censoria non investe l'intera ratio decisoria e, laddove il provvedimento impugnato contenga una pluralità di ragioni, il motivo che non si confronta con esse finisce per cadere nella genericità che costituisce causa di inammissibilità del ricorso stesso. Nel caso in esame, a fronte di una vicenda cautelare che vedeva indagati numerosi soggetti coinvolti a vario titolo nella commissione del reato di indebita compensazione mediante accollo fiscale in seno di numerose società, è stato presentato un unico ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con motivi comuni a fronte di tre separate ordinanze del Tribunale di Catania, emesse nei confronti dei tre soggetti sopra indicati, coinvolti nella più vasta vicenda cautelare, con posizioni distinte, capi di incolpazione diversi e con diversi i ruoli concorsuali ai medesimi contestati ([OSCURATO:PERSONA] è anche incolpato del reato di cui all'art. 648 ter.1 cod.pen.). Il ricorso, lamentando il vizio di motivazione carente/apparente, omette di confrontarsi con le ragioni delle singole decisioni, riguardanti le singole posizioni dei ricorrenti - distinte tra loro nei ruoli e nei capi di incolpazione-, omesso confronto che è causa di inammissibilità del ricorso. 6. Il Tribunale del riesame ha, comunque, esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nei reati di indebita compensazione, in concorso con altri, tra cui il professionista che aveva apposto il visto di conformità [OSCURATO:PERSONA], mediante il sistema dell'accollo fiscale, quale soggetto gestore di fatto delle società indicate nei capi di imputazione e segnatamente la società [OSCURATO:SOCIETA] (capo A)„ [OSCURATO:SOCIETA] (capo B), [OSCURATO:PERSONA] srl (capo C) e [OSCURATO:PERSONA] srl (capo D), società tutte coinvolte nelle illecite compensazioni e segnatamente la società [OSCURATO:SOCIETA] per un ammontare di C 5.280.912 per il 2016, C 6.196.555 per il 2017 (capo A), dalla [OSCURATO:SOCIETA] per un ammontare di C 4.360.980 per il 2017 e C 7.613.629 per il 2018 (capo B), dalla [OSCURATO:PERSONA] srl per C 6.975.143 per il 2017 e C 8.466.726 per il 2018 (capo C) e da [OSCURATO:PERSONA] srl per un ammontare di C 2.923.320 per l'anno 2018 (capo D).A tale proposito, il Collegio44 rileva, che il ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] neppure contiene un riferimento specifico al soggetto indagato, mentre a pag. 5 vi è un riferimento al diverso indagato [OSCURATO:PERSONA] laddove il ricorrente contesta in modo generico la valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche. La motivazione dell'ordinanza impugnata, contrariamente all'assunto difensivo, non è affatto apodittica, e, ponendo rimedio all'errore di diritto in cui era incorso il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania nella qualificazione giuridica, ha, in aderenza al dato probatorio, argomentato la gravità indiziaria con una motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenze investigative e connotata da evidente logicità. Dietro la deduzione dell'apparenza di motivazione, il ricorrente finisce per non confrontarsi con il tessuto motivazionale, il che costituisce - si ribadisce - causa di inammissibilità per genericità estrinseca. 7. È fondato il secondo motivo di ricorso. In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere, ai sensi dell'art.274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicchè richiede una motivazione che sia congrua con riguardo alla singola posizione. Nel caso in esame, il pericolo di reiterazione del reato da parte del [OSCURATO:PERSONA] (è stato escluso il pericolo di inquinamento probatorio) è stato argomentato con motivazione auto-evidente e senza alcun riferimento alla posizione scrutinata che, diversamente dagli altri coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si differenza in ragione del diverso ruolo nella vicenda cautelare. [OSCURATO:PERSONA] sono contestate, infatti, solo quattro imputazioni, sicchè la motivazione in punto sussistenza, attualità e adeguatezza della misura degli arresti domiciliari deve essere nuovamente considerata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309 comma 7 cod.proc.pen. Dichiar