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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05580/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2663/2020 R.G. proposto da Comune di Canistro, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro, n.48 - controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo n. 563/1/2019 depositata il 7 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella udienza del 12 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CJi - il ricorrente propone quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l'appello dallo stesso proposto e accolto l'originario ricorso proposto dalla società odierna controricorrente avverso un avviso di accertamento per omesso o infedele pagamento della TARSU relativa all'anno 2012; - la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio, confermando la decisione resa in primo grado ha affermato che: • preliminarmente le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali oggetto del giudizio erano state oggetto di comunicazioni accompagnate da documentazione catastale e su tale questione non • c'era stata contestazione tra le parti; • risultava certa la superficie tassata corrispondente all'area di produzione dei rifiuti urbani soggetti a privativa dell'ente comunale; • nel merito, gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, mentre quelli secondari lo possono essere solo ove sia stata attuata la specifica raccolta differenziata; • nella specie la società ha dimostrato di avere conferito gli imballaggi (secondari e terziari) integralmente ad una società di smaltimento e recupero, mentre l'appellante non ha dimostrato di avere attuato la raccolta differenziata idonea all'assimilazione di tali rifiuti a quelli urbani; - la controricorrente si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 62, comma 1 e 2 del d.lgs. n.507 del 1993, all'art. 184, comma 3, dell'art. 221, comma 4, e all'art. 226 del d.lgs. n. 152 del 2006 perché la sentenza impugnata non ha ritenuto conferibili i rifiuti da imballaggio, nonostante l'avvenuta assimilazione; in proposito richiama l'art. 11 del regolamento comunale Tarsu, approvato con delibera del 28 febbraio 2002, successivamente modificato con delibera n. 6 del 30 aprile del 2010, la cui interpretazione condurrebbe alla conclusione che anche i rifiuti da imballaggio terziario e secondario possono essere conferiti al servizio comunale di raccolta dei rifiuti.

A sostegno di tale affermazione deduce che l'art. 226, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 consentirebbe la possibilità di assimilazione di tali imballaggi entro i limiti determinati dall'art. 195, comma 2, lett. e, del d.lgs. ora citato.

1.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere in fatto che gli avvisi di accertamento relativi al tributo TARSU riguardano un opificio industriale di imbottigliamento di acqua minerale sito nel comune di Canistro esteso per una superficie incontestata di mq. 15810 + mq 4200.

Sul diverso profilo del quadro normativo, si deve, altresì, premettere che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd.

Decreto Ronchi) questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), e a sua volta sostituita dalla TARES (art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011, conv. in I. 22 dicembre 2011, n. 214 e, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) - tributo che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) - istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss.,

I. n. 147 del 2013).

1.2. Il presupposto impositivo della TARSU, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 si identifica nelroccupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4".

Sono esclusi dalla tassazione (comma 2 del citato art. 62): "i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARSU (comma 3 del citato art. 62) "non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta".

È stato da tempo chiarito che tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460 del 2019, Rv. 656023 - 01).

La tassa può essere commisurata "o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento" (art. 65 del d.lgs. citato).

1.3. In relazione alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, H d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 60, aveva equiparato ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che fossero dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, con apposito regolamento, dai comuni, mantenendo il regime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili.

Successivamente l'art. 39 della

I. n. 146 del 1994, ha abrogato il sopra citato art. 60, disponendo l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali «indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del 1982, nonché gli accessori per l'informatica».

In tal modo venivano assimilati ai rifiuti urbani sostanzialmente tutti i rifiuti speciali, esclusi quelli ospedalieri e quelli tossici e nocivi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2, e comma 5 del predetto decreto del 1982, non incisi, dalla richiamata delibera interministeriale.

Ne conseguiva che, con l'introduzione di tale nuovo regime, sull'assimilabilità o meno dei rifiuti speciali non poteva interferire l'apprezzamento discrezionale dei Comuni.

L'auto smaltimento anche in regime di convenzione, menzionato all'art. 39, n. 2, della legge 146/94, riguardava, infatti, esclusivamente le ultime tre categorie predette.

L'assimilazione ope legis è venuta meno con l'abrogazione del suddetto art. 39 per effetto dell'introduzione della disposizione di all'art. 17 della

I. n. 128 del 1998.

La conseguenza è stata la piena operatività del d.lgs. n. 22 del 1997 sulla TIA, i cui artt. 7 e 21 prevedevano la necessità di un provvedimento dell'ente impositore di assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da attività commerciali, industriali e di servizi ex art. 21, sulla base dei criteri di cui all'indicata Delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] comma 2, lett. g), cit. (Cass. n. 18988 del 2019 Rv. 654517- 01).

L'attribuzione ai comuni del potere di deliberare in ordine alla individuazione dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani e, dunque, di assoggettare i primi a tassazione non è, comunque, venuta meno per effetto del successivo d.lgs. n. 152 del 2006.

Prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020, infatti, secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rientravano nella definizione di rifiuti urbani, sia i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. cit.

Tale ultima disposizione attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; potere da esercitare nel rispetto di criteri, qualitativi e quantitativi, individuati a livello statale, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) d.lgs. cit.

La mancata individuazione dei predetti criteri, dovuta alla carente legiferazione statale, ha indotto i Comuni ad esercitare la propria potestà regolamentare di assimilazione sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 fermo l'obbligo, ai fini della legittimità delle relative delibere comunali di assimilazione, dell'indicazione dei criteri quantitativi.

1.4. Una disciplina particolare, invece, è prevista per rifiuti da imballaggio, oggetto del presente giudizio, regolati dal Titolo 2 (Gestione degli imballaggi) del d.lgs. n. 22 del 1997, il cui art. 34 dispone che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata "sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza, ai sensi della direttiva 94/62/CE".

Il successivo art. 35 prevede che: "a) gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da "un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore"), secondari o multipli (quelli costituiti dal "raggruppamento di un certo numero di unità di vendita") e terziari (quelli concepiti "in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli").

Ai sensi dell'art. 38, poi, "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per - fra l'altro - la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti 6 . di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

L'art. 43 prevede che «dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata».

In relazione al quadro normativo ora descritto il Collegio condivide l'orientamento di legittimità prevalente, secondo cui dalla lettura del Titolo 2 del d.lgs. n. 22 del 1997, cd. decreto Ronchi, si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, caratterizzato essenzialmente dall'attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione", termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento (art. 38 cit.).

Detto principio vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, e, dunque, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale.

In ogni caso, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del cd. decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della

I. n. 146 del 1994, art. 39.

Ne consegue che i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno disapplicati in parte qua dal giudice tributario (in questo senso già Cass. n. 627/2012, Rv. 621368 - 01, n. 4793/16, Rv. 639127 - 01, n. 703/2019, Rv. 652499 - 01; 4960/2018, Rv. 649761 - 01; da ultimo Cass.n. 10010/2019, Rv. 653536 - 01, Cass. n. 22980/2021).

La mancata assimilazione non equivale, tuttavia, ad una totale esenzione, in quanto a tali categorie di rifiuti si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, (Cass. n. 4960/2018, Rv. 649761 - 01).

Ne consegue che potranno essere, pertanto, escluse dalla superficie imponibile quelle parti dell'immobile nelle quali il contribuente provi essere esclusivamente prodotti gli imballaggi medesimi (Cass. n. 627/2012, Rv. 621368 - 01, cit.).

Nel caso di imballaggi secondari è, poi, previsto dall'art. 21, comma 7, del cd. decreto Ronchi, l'esonero dalla privativa comunale in assenza di raccolta differenziata da parte dell'ente locale e qualora sia provato l'avviamento al recupero.

In tal caso, l'operatore economico ha l'onere di dimostrare l'effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del d.lgs. n. 22 del 1997.

1.5. Nel caso in esame la sentenza impugnata, per quanto attiene agli imballaggi secondari, ha appurato che l'ente, oggi odierno ricorrente, non ha dimostrato di avere attivato la raccolta differenziata, con la conseguenza che nella fattispecie i rifiuti da imballaggi secondari e terziari devono essere assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 22 del 1997.

Da quanto esposto, deriva che la riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera, pertanto, anche per quei particolari 'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi secondari e terziari (come nel caso della presente fattispecie), non assimilati, né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari (in questo senso v.

Cass. n. 8222 del 2022).

È da ribadire, poi, sotto il profilo della determinazione dell'imposta, il principio per cui agli imballaggi terziari, nonché agli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, si applica appunto la disciplina di cui all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993.

Tale disposizione rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass. n. 4793/2016, Rv. 639127 - 01, n. 5377 del 2011; Cass. n. 4793 del 2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016, principio affermato con riguardo, sia alla Tarsu, sia alle sue varianti Tia1 e Tares, assoggettate a linea normativa di continuità v. anche Cass. n. 2373 del 2022).Per quanto finora esposto deve, quindi essere respinto il primo motivo di ricorso secondo cui la sentenza impugnata erroneamente non ha ritenuto conferibili i rifiuti da imballaggio, nonostante l'avvenuta assimilazione.

Nella specie, infatti, si tratta di imballaggi secondari e terziari, non assimilabili ai rifiuti solidi urbani per le ragioni sopra esposte.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 58 e 62, comma 1 e 2, del d.lgs. n.507 del 1993, all'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Contesta la decisione che ha disposto l'integrale detassazione dei locali, nonostante la produzione contestuale di rifiuti urbani assimilati, sul presupposto dell'esonero, avendo la società conferito i rifiuti a soggetti terzi, sia pure in difetto di specificazione degli spazi occupati.

Deduce, da un verso, che il regolamento comunale Tarsu ha provveduto alla rituale assimilazione dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche e nell'ambito dell'assimilazione organica ha fatto rientrare anche i rifiuti da vetro che non possono essere considerati, né come imballaggi terziari, né come secondari.

Considerando che l'attività esercitata dalla società è di imbottigliamento, deduce che la maggiore produzione di rifiuto è per imballaggi in vetro primari e quindi di rifiuto assimilabile e assimilato.

Lamenta, pertanto, l'erroneità della sentenza che, in violazione degli artt. agli artt. 58 e 62, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, ha escluso integralmente dalla tassazione l'intera superficie e non già solo quella parte di superficie "ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali".

In tal senso deduce che i rifiuti da imballaggi secondari possono prodursi esclusivamente nella porzione di superficie dedicata al carico e scarico delle merci e non sull'intera superficie dell'opificio, come se fosse l'unico rifiuto prodotto.

Sotto altro versante deduce che specifiche disposizioni normative attribuiscono agli enti locali la potestà regolamentare di stabilire percentuali di riduzione per le superfici destinate alla contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti speciali assimilati agli urbani, in tutti i casi, come quello di specie, in cui non siano state distinte le superfici che possono beneficiare dell'esclusione dal tributo.

Al contribuente spetta l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani.

Nel caso in esame, dalla documentazione fornita dalla società non risultano specificate le superfici nelle quali vengono prodotti solo rifiuti non assimilati e non assimilabili.

2.1. Il secondo motivo merita accoglimento nei termini di seguito esposti.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare l'accollo in capo al contribuente dell'onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie, in particolare, la natura speciale dei rifiuti, l'entità della superficie di loro produzione; l'auto smaltimento (Cass. n. n. 22130/2017, Rv. 645621 - 01, n. 12979/2019, Rv. 653733 - 01, n. 21335/2022, Rv. 665315 - 01, analogamente Cass. n. 2373/2022, Rv. 663744 - 01 per Tares e Cass. n. 34635/2021, non massimata, per Tari).

In tal senso è stato affermato che: "pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia ex art. 70 del citato d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che integra un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale."(Cass. n. 16235 del 31/07/2015, Rv. 636107 - 01)

2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha categoricamente escluso l'assoggettabilità alla TARSU dell'intera superficie dell'opificio, desumendo l'illegittimità degli atti impositivi opposti e la non debenza del tributo, solamente in ragione del fatto che la società aveva provato in giudizio di produrre rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) e si è palesemente discostata dai principi che precedono, non avendo operato alcuna distinzione tra le diverse tipologie e quantità di rifiuti, senza considerare che:a) la comprovata produzione di rifiuti speciali in una porzione, per quanto estesa, dell'insediamento produttivo non escludeva, né logicamente, né giuridicamente, la produzione nello stabilimento 'anche' di rifiuti urbani ordinari; in tal senso è la stessa controricorrente ad avere riconosciuto nel proprio atto introduttivo originario, per come riportato dal ricorrente, che nello stabilimento si producono "essenzialmente" rifiuti da imballaggi terziari (pag. 6 del ricorso per cassazione); la distinzione tra le produzioni dei diversi tipi di rifiuti non doveva essere dimostrata ad onere dell'ente impositore, in quanto ex lege ricollegata al solo ed obiettivo fatto materiale della detenzione dei locali, secondo quanto su richiamato; b) è necessario individuare con esattezza (con onere probatorio a carico della stessa società contribuente che intendeva in tal modo fruire del regime speciale di favore) le superfici esentate dall'imposizione in rapporto a quelle complessivamente detenute dalla società e normalmente produttive di rifiuti urbani ricompresi nell'ordinario ciclo di privativa comunale.

Trattandosi di aspetti relativi ai presupposti dell'imposizione sui quali il giudice deve svolgere l'accertamento, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del motivo per la sua introduzione solo nel giudizio di cassazione.

Il giudice di appello è, pertanto, incorso in errore logico giuridico nell'attribuire effetto esonerativo totale all'avvenuta dimostrazione della produzione, nel locale della società controricorrente, di rifiuti speciali non assimilati né assimilabili, in quanto imballaggi secondari e terziari, nonché dello smaltimento in proprio degli stessi.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 60 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 per non avere i giudici di secondo grado considerato che la denuncia ex art. 70 ora citato era priva della specificazione degli spazi occupati e della distinzione tra superfici tassabili e non tassabili.

4. Con il quarto, motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 60 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 11 del regolamento comunale TARSU.

Riprendendo le ragioni già svolte nel terzo motivo il ricorrente contesta l'impossibilità di rilevare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 62 del d.lgs. n, 507 del 1993 e, a tale proposito richiama precedenti di legittimità resi tra le stesse parti riguardanti la TARSU per annualità preg resse.

5. I restanti due motivi, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente e comunque restano assorbiti in virtù dell'accoglimento del secondo motivo.

6. Segue il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo, assorbiti i restanti due.

L'impugnata decisione deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, che, uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti, procederà, sulla base dei documenti prodotti o producibili, alle necessarie verifiche e valuterà se la contribuente abbia o meno assolto gli oneri d'informazione e di prova su di essa incombenti per l'ottenimento dell'esenzione sulle aree oggetto del giudizio e deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. p.q.m.

La Corte rigetta il primo m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2663/2020 R.G. proposto da Comune di Canistro, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro, n.48 - controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo n. 563/1/2019 depositata il 7 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella udienza del 12 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CJi - il ricorrente propone quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l'appello dallo stesso proposto e accolto l'originario ricorso proposto dalla società odierna controricorrente avverso un avviso di accertamento per omesso o infedele pagamento della TARSU relativa all'anno 2012; - la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio, confermando la decisione resa in primo grado ha affermato che: • preliminarmente le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali oggetto del giudizio erano state oggetto di comunicazioni accompagnate da documentazione catastale e su tale questione non • c'era stata contestazione tra le parti; • risultava certa la superficie tassata corrispondente all'area di produzione dei rifiuti urbani soggetti a privativa dell'ente comunale; • nel merito, gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, mentre quelli secondari lo possono essere solo ove sia stata attuata la specifica raccolta differenziata; • nella specie la società ha dimostrato di avere conferito gli imballaggi (secondari e terziari) integralmente ad una società di smaltimento e recupero, mentre l'appellante non ha dimostrato di avere attuato la raccolta differenziata idonea all'assimilazione di tali rifiuti a quelli urbani; - la controricorrente si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 62, comma 1 e 2 del d.lgs. n.507 del 1993, all'art. 184, comma 3, dell'art. 221, comma 4, e all'art. 226 del d.lgs. n. 152 del 2006 perché la sentenza impugnata non ha ritenuto conferibili i rifiuti da imballaggio, nonostante l'avvenuta assimilazione; in proposito richiama l'art. 11 del regolamento comunale Tarsu, approvato con delibera del 28 febbraio 2002, successivamente modificato con delibera n. 6 del 30 aprile del 2010, la cui interpretazione condurrebbe alla conclusione che anche i rifiuti da imballaggio terziario e secondario possono essere conferiti al servizio comunale di raccolta dei rifiuti. A sostegno di tale affermazione deduce che l'art. 226, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 consentirebbe la possibilità di assimilazione di tali imballaggi entro i limiti determinati dall'art. 195, comma 2, lett. e, del d.lgs. ora citato. 1.1. Il motivo è infondato. Occorre premettere in fatto che gli avvisi di accertamento relativi al tributo TARSU riguardano un opificio industriale di imbottigliamento di acqua minerale sito nel comune di Canistro esteso per una superficie incontestata di mq. 15810 + mq 4200. Sul diverso profilo del quadro normativo, si deve, altresì, premettere che il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi) questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), e a sua volta sostituita dalla TARES (art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011, conv. in I. 22 dicembre 2011, n. 214 e, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) - tributo che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) - istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss., I. n. 147 del 2013). 1.2. Il presupposto impositivo della TARSU, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 si identifica nelroccupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4". Sono esclusi dalla tassazione (comma 2 del citato art. 62): "i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARSU (comma 3 del citato art. 62) "non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta". È stato da tempo chiarito che tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460 del 2019, Rv. 656023 - 01). La tassa può essere commisurata "o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento" (art. 65 del d.lgs. citato). 1.3. In relazione alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, H d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 60, aveva equiparato ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che fossero dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, con apposito regolamento, dai comuni, mantenendo il regime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili. Successivamente l'art. 39 della I. n. 146 del 1994, ha abrogato il sopra citato art. 60, disponendo l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali «indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del 1982, nonché gli accessori per l'informatica». In tal modo venivano assimilati ai rifiuti urbani sostanzialmente tutti i rifiuti speciali, esclusi quelli ospedalieri e quelli tossici e nocivi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2, e comma 5 del predetto decreto del 1982, non incisi, dalla richiamata delibera interministeriale. Ne conseguiva che, con l'introduzione di tale nuovo regime, sull'assimilabilità o meno dei rifiuti speciali non poteva interferire l'apprezzamento discrezionale dei Comuni. L'auto smaltimento anche in regime di convenzione, menzionato all'art. 39, n. 2, della legge 146/94, riguardava, infatti, esclusivamente le ultime tre categorie predette. L'assimilazione ope legis è venuta meno con l'abrogazione del suddetto art. 39 per effetto dell'introduzione della disposizione di all'art. 17 della I. n. 128 del 1998. La conseguenza è stata la piena operatività del d.lgs. n. 22 del 1997 sulla TIA, i cui artt. 7 e 21 prevedevano la necessità di un provvedimento dell'ente impositore di assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da attività commerciali, industriali e di servizi ex art. 21, sulla base dei criteri di cui all'indicata Delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] comma 2, lett. g), cit. (Cass. n. 18988 del 2019 Rv. 654517- 01). L'attribuzione ai comuni del potere di deliberare in ordine alla individuazione dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani e, dunque, di assoggettare i primi a tassazione non è, comunque, venuta meno per effetto del successivo d.lgs. n. 152 del 2006. Prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020, infatti, secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rientravano nella definizione di rifiuti urbani, sia i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. cit. Tale ultima disposizione attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; potere da esercitare nel rispetto di criteri, qualitativi e quantitativi, individuati a livello statale, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) d.lgs. cit. La mancata individuazione dei predetti criteri, dovuta alla carente legiferazione statale, ha indotto i Comuni ad esercitare la propria potestà regolamentare di assimilazione sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 fermo l'obbligo, ai fini della legittimità delle relative delibere comunali di assimilazione, dell'indicazione dei criteri quantitativi. 1.4. Una disciplina particolare, invece, è prevista per rifiuti da imballaggio, oggetto del presente giudizio, regolati dal Titolo 2 (Gestione degli imballaggi) del d.lgs. n. 22 del 1997, il cui art. 34 dispone che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata "sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza, ai sensi della direttiva 94/62/CE". Il successivo art. 35 prevede che: "a) gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da "un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore"), secondari o multipli (quelli costituiti dal "raggruppamento di un certo numero di unità di vendita") e terziari (quelli concepiti "in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli"). Ai sensi dell'art. 38, poi, "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per - fra l'altro - la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti 6 . di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. L'art. 43 prevede che «dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata». In relazione al quadro normativo ora descritto il Collegio condivide l'orientamento di legittimità prevalente, secondo cui dalla lettura del Titolo 2 del d.lgs. n. 22 del 1997, cd. decreto Ronchi, si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, caratterizzato essenzialmente dall'attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione", termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento (art. 38 cit.). Detto principio vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, e, dunque, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale. In ogni caso, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del cd. decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della I. n. 146 del 1994, art. 39. Ne consegue che i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno disapplicati in parte qua dal giudice tributario (in questo senso già Cass. n. 627/2012, Rv. 621368 - 01, n. 4793/16, Rv. 639127 - 01, n. 703/2019, Rv. 652499 - 01; 4960/2018, Rv. 649761 - 01; da ultimo Cass.n. 10010/2019, Rv. 653536 - 01, Cass. n. 22980/2021). La mancata assimilazione non equivale, tuttavia, ad una totale esenzione, in quanto a tali categorie di rifiuti si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, (Cass. n. 4960/2018, Rv. 649761 - 01). Ne consegue che potranno essere, pertanto, escluse dalla superficie imponibile quelle parti dell'immobile nelle quali il contribuente provi essere esclusivamente prodotti gli imballaggi medesimi (Cass. n. 627/2012, Rv. 621368 - 01, cit.). Nel caso di imballaggi secondari è, poi, previsto dall'art. 21, comma 7, del cd. decreto Ronchi, l'esonero dalla privativa comunale in assenza di raccolta differenziata da parte dell'ente locale e qualora sia provato l'avviamento al recupero. In tal caso, l'operatore economico ha l'onere di dimostrare l'effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del d.lgs. n. 22 del 1997. 1.5. Nel caso in esame la sentenza impugnata, per quanto attiene agli imballaggi secondari, ha appurato che l'ente, oggi odierno ricorrente, non ha dimostrato di avere attivato la raccolta differenziata, con la conseguenza che nella fattispecie i rifiuti da imballaggi secondari e terziari devono essere assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 22 del 1997. Da quanto esposto, deriva che la riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera, pertanto, anche per quei particolari 'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi secondari e terziari (come nel caso della presente fattispecie), non assimilati, né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari (in questo senso v. Cass. n. 8222 del 2022). È da ribadire, poi, sotto il profilo della determinazione dell'imposta, il principio per cui agli imballaggi terziari, nonché agli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, si applica appunto la disciplina di cui all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993. Tale disposizione rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali (Cass. n. 4793/2016, Rv. 639127 - 01, n. 5377 del 2011; Cass. n. 4793 del 2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016, principio affermato con riguardo, sia alla Tarsu, sia alle sue varianti Tia1 e Tares, assoggettate a linea normativa di continuità v. anche Cass. n. 2373 del 2022).Per quanto finora esposto deve, quindi essere respinto il primo motivo di ricorso secondo cui la sentenza impugnata erroneamente non ha ritenuto conferibili i rifiuti da imballaggio, nonostante l'avvenuta assimilazione. Nella specie, infatti, si tratta di imballaggi secondari e terziari, non assimilabili ai rifiuti solidi urbani per le ragioni sopra esposte. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 58 e 62, comma 1 e 2, del d.lgs. n.507 del 1993, all'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Contesta la decisione che ha disposto l'integrale detassazione dei locali, nonostante la produzione contestuale di rifiuti urbani assimilati, sul presupposto dell'esonero, avendo la società conferito i rifiuti a soggetti terzi, sia pure in difetto di specificazione degli spazi occupati. Deduce, da un verso, che il regolamento comunale Tarsu ha provveduto alla rituale assimilazione dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche e nell'ambito dell'assimilazione organica ha fatto rientrare anche i rifiuti da vetro che non possono essere considerati, né come imballaggi terziari, né come secondari. Considerando che l'attività esercitata dalla società è di imbottigliamento, deduce che la maggiore produzione di rifiuto è per imballaggi in vetro primari e quindi di rifiuto assimilabile e assimilato. Lamenta, pertanto, l'erroneità della sentenza che, in violazione degli artt. agli artt. 58 e 62, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, ha escluso integralmente dalla tassazione l'intera superficie e non già solo quella parte di superficie "ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali". In tal senso deduce che i rifiuti da imballaggi secondari possono prodursi esclusivamente nella porzione di superficie dedicata al carico e scarico delle merci e non sull'intera superficie dell'opificio, come se fosse l'unico rifiuto prodotto. Sotto altro versante deduce che specifiche disposizioni normative attribuiscono agli enti locali la potestà regolamentare di stabilire percentuali di riduzione per le superfici destinate alla contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti speciali assimilati agli urbani, in tutti i casi, come quello di specie, in cui non siano state distinte le superfici che possono beneficiare dell'esclusione dal tributo. Al contribuente spetta l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani. Nel caso in esame, dalla documentazione fornita dalla società non risultano specificate le superfici nelle quali vengono prodotti solo rifiuti non assimilati e non assimilabili. 2.1. Il secondo motivo merita accoglimento nei termini di seguito esposti. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare l'accollo in capo al contribuente dell'onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie, in particolare, la natura speciale dei rifiuti, l'entità della superficie di loro produzione; l'auto smaltimento (Cass. n. n. 22130/2017, Rv. 645621 - 01, n. 12979/2019, Rv. 653733 - 01, n. 21335/2022, Rv. 665315 - 01, analogamente Cass. n. 2373/2022, Rv. 663744 - 01 per Tares e Cass. n. 34635/2021, non massimata, per Tari). In tal senso è stato affermato che: "pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia ex art. 70 del citato d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che integra un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale."(Cass. n. 16235 del 31/07/2015, Rv. 636107 - 01) 2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha categoricamente escluso l'assoggettabilità alla TARSU dell'intera superficie dell'opificio, desumendo l'illegittimità degli atti impositivi opposti e la non debenza del tributo, solamente in ragione del fatto che la società aveva provato in giudizio di produrre rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) e si è palesemente discostata dai principi che precedono, non avendo operato alcuna distinzione tra le diverse tipologie e quantità di rifiuti, senza considerare che:a) la comprovata produzione di rifiuti speciali in una porzione, per quanto estesa, dell'insediamento produttivo non escludeva, né logicamente, né giuridicamente, la produzione nello stabilimento 'anche' di rifiuti urbani ordinari; in tal senso è la stessa controricorrente ad avere riconosciuto nel proprio atto introduttivo originario, per come riportato dal ricorrente, che nello stabilimento si producono "essenzialmente" rifiuti da imballaggi terziari (pag. 6 del ricorso per cassazione); la distinzione tra le produzioni dei diversi tipi di rifiuti non doveva essere dimostrata ad onere dell'ente impositore, in quanto ex lege ricollegata al solo ed obiettivo fatto materiale della detenzione dei locali, secondo quanto su richiamato; b) è necessario individuare con esattezza (con onere probatorio a carico della stessa società contribuente che intendeva in tal modo fruire del regime speciale di favore) le superfici esentate dall'imposizione in rapporto a quelle complessivamente detenute dalla società e normalmente produttive di rifiuti urbani ricompresi nell'ordinario ciclo di privativa comunale. Trattandosi di aspetti relativi ai presupposti dell'imposizione sui quali il giudice deve svolgere l'accertamento, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del motivo per la sua introduzione solo nel giudizio di cassazione. Il giudice di appello è, pertanto, incorso in errore logico giuridico nell'attribuire effetto esonerativo totale all'avvenuta dimostrazione della produzione, nel locale della società controricorrente, di rifiuti speciali non assimilati né assimilabili, in quanto imballaggi secondari e terziari, nonché dello smaltimento in proprio degli stessi. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 60 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 per non avere i giudici di secondo grado considerato che la denuncia ex art. 70 ora citato era priva della specificazione degli spazi occupati e della distinzione tra superfici tassabili e non tassabili. 4. Con il quarto, motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 60 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 11 del regolamento comunale TARSU. Riprendendo le ragioni già svolte nel terzo motivo il ricorrente contesta l'impossibilità di rilevare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 62 del d.lgs. n, 507 del 1993 e, a tale proposito richiama precedenti di legittimità resi tra le stesse parti riguardanti la TARSU per annualità preg resse. 5. I restanti due motivi, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente e comunque restano assorbiti in virtù dell'accoglimento del secondo motivo. 6. Segue il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo, assorbiti i restanti due. L'impugnata decisione deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, che, uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti, procederà, sulla base dei documenti prodotti o producibili, alle necessarie verifiche e valuterà se la contribuente abbia o meno assolto gli oneri d'informazione e di prova su di essa incombenti per l'ottenimento dell'esenzione sulle aree oggetto del giudizio e deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. p.q.m. La Corte rigetta il primo m
Sentenza Cassazione n. 05580/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris