CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (c11.60) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari alla Lacatus, indagata per associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di circonvenzione di incapace e riciclaggio, ricettazione, estorsione, circonvenzione di incapace, riciclaggio. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce, con riguardo all'associazione, che il Tribunale ne aveva affermato la sussistenza facendo menzione della modalità cén cui si erano realizzate le condotte, della identità delle persone offese, della propensione dei soggetti a rivestire determinati ruoli, della interscambiabilità delle medesimi e della circolarità delle informazioni, elementi non pertinenti rispetto alla organizzazione strutturale di una associazione criminosa, visto che non si faceva riferimento ad una predisposizione di mezzi e che il riferimento (peraltro generico) al ruolo non era dirimente per affermare l'esistenza di una associazione criminosa dotata di struttura organizzativa. Il difensore rileva inoltre che la circolarità delle informazioni era elemento che poteva connotare qualsiasi fattispecie plurisoggettiva e non era unicamente indicativo di una condotta riferibile ai partecipi di una associazione criminosa. 1.2 Il difensore rileva che era stato eccepito, riguardo ai reati di ricettazione, il difetto di giurisdizione, posto che il reato era stato commesso interamente all'estero, visto che il destinatario del versamento era residente e dimorante all'estero e che non poteva esservi concorso tra il soggetto incolpato del delitto di ricettazione e colui che avrebbe commesso il delitto presupposto; il Tribunale aveva trattato la censura come "incompetenza per territorio" ritenendo che la parte dell'azione commessa in Italia era costituita dalle operazioni di trasferimento di denaro posta in essere dalle vittime e considerando quindi incredibilmente reato la condotta della persona offesa, senza rilevare che l'azione che costituisce il reato non può essere tenuta dalla persona offesa, che altrimenti dovrebbe essere ritenuto concorrente nel reato. 1.3 II difensore eccepisce che il giudice della cautela aveva omesso di argomentare in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione; non era stata fatta menzione dello stato mentale della persona offesa, della consapevolezza eventualmente nutrita dall'autore del reato e degli elementi aventi efficacia dimostrativa sul punto; in altri termini, non era ben chiaro il motivo per cui il soggetto percettore delle somme avrebbe dovuto avere conoscenza della situazione di deficienza psichica di colui che le inviava, visto \;\ che l'autore del delitto di ricettazione deve avere piena conoscenza del fatto che i beni ricevuti sono stati sottratti ad un incapace. 1.4 II difensore eccepisce che per quanto riguardava le esigenze cautelari il Tribunale aveva impiegato per tutti i ricorrenti la stessa argomentazione, non aveva fatto menzione del requisito della concretezza delle esigenze cautelari, aveva utilizzato lo stesso file impiegato per la coindagata [OSCURATO:PERSONA], non aveva indicato le ragioni per le quali l'indagata avrebbe potuto porre in essere condotte minatorie nei riguardi delle vittime dei reati contestati, individuando come esistente il pericolo di inquinamento della prova facendo riferimento ad una argomentazione meramente assertiva ed a carattere ipotetico, omettendo di considerare che non vi erano fonti di natura dichiarativa riguardanti la ricorrente, che non si era mai relazionata con nessuna delle persone offese, e quale fosse l'ipotesi estorsiva cui aveva inteso fare riferimento, dimenticando che la ricorrente non era indagata per il delitto di circonvenzione di incapace. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697); pertanto, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame. Nel caso in esame, quanto alla sussistenza dell'associazione, il Tribunale ha evidenziato: la sussistenza di un vincolo associativo stabile, visto che gli episodi delittuosi contestati erano stati commessi sempre dai medesimi soggetti, tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare e che si prestavano reciproca assistenza tra di loro; l'esistenza di una organizzazione strutturata, posto che gli indagati erano consapevoli di operare per un comune programma criminoso, con condotte spesso sovrapponibili tra loro e con una "divisione" delle persone offese, nel senso che ognuno si occupava di una determinata persona offesa; la stabilità del pactum sceleris, visto il protratto lasso di tempo in cui erano stati commessi i reati; tutti elementi indicativi dell'esistenza dell'associazione contestata. 1.2 Quanto al difetto di giurisdizione, il motivo così come proposto appare infondato sia perché opera una forzata parcellizzazione della complessiva condotta incriminata, sia perché non osserva i principi giurisprudenziali dettati sul punto; al proposito, questa Corte di cassazione, ha ripetutamente affermato che ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, Rv..282061 - 01; Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, Rv. 269062 - ed altre). Posto, quindi, che non è neppure richiesta ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana l'integrale consumazione del fatto nel territorio dello Stato, essendo sufficiente individuare una frazione della condotta, specificamente indicata dalla giurisprudenza quale semplice frammento privo persino dei caratteri del tentativo punibile, certamente deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale nella parte in cui, a pagina 8, ha sottolineato la natura della ricettazione quale delitto a condotta frazionata ed individuato la giurisdizione alla luce della complessiva azione, costituita dal trasferimento delle somme dall'Italia in [OSCURATO:PERSONA], così ricostruiti i fatti, parte della condotta incriminata è certamente commessa in Italia posto che il trasferimento delle somme è avvenuta e si è perfezionata proprio in Italia, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione proposta.1.3 Relativamente alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, il Tribunale ha rilevato che le affermazioni secondo le quali l'indagata pensava che le somme di denaro mandate dall'Italia fossero frutto del lavoro di badanti svolte dalle figlie erano inverosimili, vista la frequenza con la quale le somme venivano inviate e che si trattava di importi decisamente superiori al salario di una badante, oltre al fatto che vi erano frequenti contatti l'indagata e le coindagate che avevano il ruolo di adescatrici delle vittime. 1.4 Quanto infine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistente sia il pericolo di inquinamento probatorio che il pericolo di reiterazione dei reati con la motivazione contenuta nell'ultima pagina del provvedimento impugnato, sottolineando la professionalità e serialità nella commissione dei crimini e la mancanza di fonti lecite di reddito in capo alla ricorrente. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda all