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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18536/2026

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entante pro tempore, rappresentata e difesa1989 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA in liquidazione coattaamministrativa, in persona del [OSCURATO:PERSONA] protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9134/2023Numero sezionale 1989/2026AMMINISTRAZIONE [OSCURATO:PERSONA] NSu.mPe.roA d.i; ra ccolta generale 18536/2026- intimata D-a ta pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza n. 6/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/01/2023 R.G.N. 1779/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 3079/2020 il Tribunale di Roma, nellacontumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva così provveduto: 1)aveva dichiarato l’improseguibilità del ricorso nei confronti diManitalidea; 2) aveva accertato e dichiarato che i cinquelavoratori istanti (gli attuali ricorrenti per cassazione in epigrafespecificati), “sin dall’assunzione da parte di Manitalideaavevano diritto ad essere inquadrati nel livello retributivo C1CCNL della Mobilità/[OSCURATO:PERSONA] ferroviarie”; 3) avevaaccertato e dichiarato che gli stessi “per l’effetto, nel periodolavorativo alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] hanno maturato atitolo di differenze sulle retribuzioni dirette, indirette e differitei seguenti crediti: euro 11.914,84, Aversa; euro 9.705,89,Chinino; euro 11.016,70, Evangelista; euro 9.853,66, Germani;euro 9.652,23, Palumbo”; 4) aveva condannato, “per l’effetto,le [OSCURATO:PERSONA], in qualità di committente coobbligata insolido con l’appaltatrice, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 273/2003,al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dei suddettiimporti, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dellesingole voci di credito al saldo”; 5) aveva condannato “lapredetta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite”, comeliquidate.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9134/20232.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appelloN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Dia ta pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Stazioni [OSCURATO:SOCIETA]. contro la suddetta sentenza di primo gradoe in sua riforma, nella persistente contumacia di [OSCURATO:SOCIETA],rigettava le domande proposte dai lavoratori appellati con ilricorso di primo grado; condannava in solido gli appellati arifondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del doppiogrado di giudizio, come liquidate per ogni grado, mentrecompensava le spese di lite tra l’appellante e la Soc.

Coop.

MrJob in l.c.a.3.

Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) ciò che aveva deciso il primo giudice; b) una sintesi dei motividell’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; c) che i lavoratoriavevano resistito a tale gravame, chiedendone il rigetto; d) chesi era costituiva anche la liquidazione coatta amministrativadella [OSCURATO:PERSONA] soc. cooperativa, lamentando di aver ricevuto lanotifica dell’appello nonostante l’interruzione del giudizio diprimo grado nei confronti di società ammessa alla procedura ela mancata riassunzione del giudizio da parte di alcuno, ma chesi difendeva anche nel merito della domanda; e) che nonostanterituale notifica non si era costituita la [OSCURATO:SOCIETA]., giàcontumace in primo grado.4.

Tanto premesso, la Corte giudicava infondato il primomotivo d’appello, con il quale la committente [OSCURATO:SOCIETA]. lamentava che il giudice di primo grado non avesseinterrotto il giudizio a seguito della dichiarazione di insolvenzadella [OSCURATO:SOCIETA] (appaltatrice) ed avesse solo dichiaratoimproseguibile la domanda nei confronti di tale società, errandonel ritenere ininfluente la dichiarazione di insolvenza sullacapacità processuale dell’imprenditore.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9134/20235.

Inoltre, la Corte riteneva infondato anche il motivo conN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026il quale l’allora appellante lamentava che lo stesso giudicDea ta pubblicazione 08/06/2026avesse reputato applicabile il regime solidale di cui all’art. 29d.lgs. n. 276/2003, avesse escluso il beneficio di preventivaescussione ed avesse esteso tale regime alle ritenute erariali.6.

Per la Corte l’appello era, però, fondato nel merito dellaspettanza delle somme rivendicate dai lavoratori.6.1.

Premetteva in proposito che: “Secondo l’appellante ilTribunale aveva liquidato somme non solo già ottenute dailavoratori con decreto ingiuntivo, ma altresì prive del dovutosupporto probatorio, sulla sola scorta di un principio dipromozione automatica pretesamente maturato nel rapporto dilavoro presso l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA].L’appellante censura in modo specifico, con ciòrichiamando le altrettanto specifiche contestazioni dellamemoria difensiva di primo grado, non solo l’adibizione deiricorrenti all’appalto de quo, ma anche l’omessa descrizionedelle mansioni svolte e l’applicabilità della disposizione pattiziadel passaggio dal livello retributivo C2 a quello C1 con 5 anni dianzianità, in particolare il possesso dei requisiti professionali edei titoli necessari al passaggio di posizione”.7.

Secondo la Corte questa censura andava condivisa inordine alla mancata prova del passaggio di livello.8.

Avverso tale decisione i cinque lavoratori suddetti hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.9.

Resistono la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Mr JobSocietà Cooperativa in l.c.a. con distinti controricorsi, mentreNumero registro generale 9134/2023l’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. è rimastaN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026mera intimata.

Data pubblicazione 08/06/202610.

I ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (indicato in ricorso con la lett.

A), iricorrenti deducono: “Inesistenza della notifica a mezzo pec delricorso in appello a [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legalerapp.te p.t. invece che all’[OSCURATO:PERSONA] diManitalidea S.p.A., in persona dei [OSCURATO:PERSONA], inviolazione degli artt. 15 c. 2, 19 e 32 c. 1 D.Lgs 8/7/1999 n.270, nonché dell’art. 2 c. 2-bis del DL 347/2003 in riferimentoagli artt. 145 e 291 e segg. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.

Nullità della sentenza e del procedimento, perimprocedibilità dell’appello, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”.2.

Il motivo è inammissibile.3.

Occorre premettere che, nella propria sentenza, ilTribunale già aveva dato conto che alla prima udienza tenutasidavanti allo stesso “il difensore dei ricorrenti evidenziava inoltreche in data 4.2.2020 il Tribunale di Torino, con sentenza n.34/2020, aveva dichiarato lo stato di insolvenza dellaManitalidea SpA, disponendo che l’esame dello stato passivodovesse aver luogo il giorno 9.7.2020” (così a pag. 3 dellasentenza di primo grado).Considerava, quindi, nella propria motivazione, che: “LaManitalidea, società datrice di lavoro dei ricorrenti nel periodocompreso tra il 1°.7.2017 ed il 23.7.2019, si trova al momentoNumero registro generale 9134/2023nella cd.

“fase di osservazione”, che è il periodo compreso traN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026la dichiarazione di insolvenza e l’apertura dell’amministrazionDea ta pubblicazione 08/06/2026straordinaria o la declaratoria di fallimento”, ma che in base allanormativa esaminata non ricorrevano “i presupposti perdichiarare l’interruzione del giudizio, ai sensi dell’art. 300c.p.c.”, e piuttosto “Le domande proposte dai ricorrenti in sededi ricorso introduttivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] devonodunque essere dichiarate improseguibili” (cfr. in extenso pagg.4-5 della sent. n. 3079/2020).4.

Come accennato in narrativa, tale ultima statuizione delprimo giudice non era impugnata dai lavoratori attuali ricorrentiper cassazione (che vi avrebbero avuto teorico interesse, inquanto soccombenti in rito sul punto), bensì era impugnatadall’unica appellante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il primomotivo del suo appello.4.1.

In particolare, l’appellante, con tale censura, avevalamentato che il primo giudice non avesse interrotto il giudizioa seguito della dichiarazione di insolvenza dell’appaltatriceManitalidea, ma la Corte d’appello riteneva l’assuntodell’appellante “infondato atteso che la dichiarazione dello statodi insolvenza ex art. 18 D.Lgs. 270/1999 postula una situazioneaziendale di crisi solo provvisoria (nella nuova ottica, rispettoall’impianto del R.D. del 1942, volta a preservare l’azienda),affatto diversa da quella sottesa al suo fallimento, e alla qualeconsegue la sola impossibilità dell’impresa di gestire il propriopatrimonio in autonomia”.E, secondo la Corte, da tanto conseguiva “checorrettamente il primo giudice ha riscontrato, sul pianoprocessuale, la mera improseguibilità dell’azione nei confrontidell’appaltatrice, escludendo ogni riflesso sulla capacitàNumero registro generale 9134/2023processuale della stessa e, indirettamente, su quella dellaN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026committente, e perciò rigettando la domanda di interruzione deDla ta pubblicazione 08/06/2026giudizio” (v. in extenso facciata 3 dell’impugnata sentenza).5.

Ora - premesso che anche tale ultima statuizione deigiudici di secondo grado, non è considerata, né, quindi,direttamente impugnata in questa sede di legittimità daglida altre parti -, le Sezioni unite di questa Corte hannoinsegnato che: “L’inesistenza della notificazione del ricorso percassazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanzamateriale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essereun’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nellacategoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell’attivitàdi trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, inbase alla legge, della possibilità giuridica di compiere dettaraggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall’ordinamento, restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente esemplicemente al mittente” (così Cass., sez. un., sent.20.7.2016, n. 14916 e n. 14917).6.

Ebbene, i ricorrenti deducono l’inesistenza dellanotifica dell’appello effettuata genericamente con relata dinotifica a mezzo pec del 25/11/20 a “[OSCURATO:SOCIETA]. inpersona del legale rappresentante” e non all’ “[OSCURATO:SOCIETA]. in persona dei commissariliquidatori”, con specifica indicazione dei nomi , e che ladedotta inesistenza della notifica dell’appello comportavaNumero registro generale 9134/2023l’improcedibilità dell’appello (v. in particolare pag. 10 del ricorsoN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026per cassazione).

Data pubblicazione 08/06/20267.

Rileva, tuttavia, il Collegio che dalla documentazioneprodotta in proposito dagli stessi ricorrenti risulta che lanotificazione del ricorso in appello della [OSCURATO:PERSONA].p.a. è stata eseguita dal difensore di quest’ultima (certamentelegittimato ad eseguire tale attività a mezzo p.e.c., il checomunque non pongono in dubbio i ricorrenti) e, come risultadalla relativa ricevuta di consegna, il “messaggio” indirizzatoa “[OSCURATO:EMAIL]” è stato consegnato nella casella didestinazione .

Peralto, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha dedotto e documentato (a mezzo del prodotto “estratto pecManitalidea spa dall’elenco pubblico INI pec – del 16.5.23”) che,il menzionato indirizzo corrisponde a quello pertinente a dettasocietà.8.

Dunque, viepiù tenendo conto che detta società,secondo la sopra illustrata statuizione dei giudici del doppiogrado del processo, sul punto concordi, benché dichiarata “instato di insolvenza” (come specificato nell’epigrafedell’impugnata sentenza), non aveva perduto la propriacapacità processuale, i vizi della notificazione dell’atto d’appelloin questione, solo ora dedotti dai ricorrenti, in base ai principidi diritto enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte nonrientrerebbero in quelli che possono determinare l’inesistenzadella stessa notifica.8.1.

Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, ecome premesso in narrativa, i giudici di secondo grado avevanoritenuto “rituale” tale notifica (v. primo cpv. alla facciata 3dell’impugnata sentenza), ed i vizi della stessa sostenuti ora dairicorrenti, a tutto voler concedere, avrebbero potuto indurreNumero registro generale 9134/2023(non l’inesistenza, ma) la nullità di tale notifica, e rispetto allaN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026sola destinataria.

Data pubblicazione 08/06/20269.

Tutto ciò considerato, occorre adesso sottolineare che lastatuita “improseguibilità” delle domande dei ricorrenti, nonappellata da questi ultimi e comunque confermata in secondogrado, non ha rivestito il benché minimo riflesso sulle soluzionidi merito dei giudici del doppio grado, pur se di opposto segno(di accoglimento in primo grado e di rigetto in secondo grado).10.

Si deve, allora, ricordare che, secondo un consolidatoindirizzo di questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesaviolazione di norme processuali non tutela l’interesseall’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solol’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa dellaparte in conseguenza della denunciata violazione, dondel’inammissibilità della censura con la quale si lamenti un merovizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per lequali l’erronea applicazione della regola processuale abbiacomportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altropregiudizio per la decisione di merito (così, ex plurimis, Cass.n. 25263/2023).10.1.

Pertanto, in assenza di qualsivoglia deduzione deiricorrenti a riguardo, va affermata l’assenza di ogni interesseconcreto, attuale e giuridicamente apprezzabile ex art. 100c.p.c. dei ricorrenti ad impugnare in questa sede di legittimitàla sentenza d’appello per un vizio al più di nullità di una notificadel ricorso in appello di altra parte e destinata non a loro, ma aparte rispetto alla quale già il primo giudice aveva statuitol’improseguibilità delle loro domande, con pronuncia da loroneppure appellata.11.

Con un secondo motivo (indicato con la lett.

NBum)e roi registro generale 9134/2023Numero sezionale 1989/2026ricorrenti deducono: “In subordine: inammissibilità dell’aNpumpeeroll doi ,ra ccolta generale 18536/2026ex art. 342 c.p.c., in relazione al motivo di appello n. 5 sullDaa ta pubblicazione 08/06/2026“non debenza delle somme richieste a titolo di differenzeretributive, Mancata prova.

Erroneità della sentenza di primogrado”, per mancata impugnazione di tutte le parti dellasentenza impugnata di Tribunale, indicate a pagg. 6-7, conconseguente passaggio in giudicato.

Violazione ed omessaapplicazione dell’art. 342 c.p.c., da parte della Corte d’Appellonelle motivazioni che si leggono alle pagg. 5-7 della sentenzadi appello, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione dilegge”.12.

Tale censura è infondata.13.

Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Cortehanno insegnato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testoformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazionedeve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazioni delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senzache occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o laredazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata” (così Cass. civ., Sez. un.,16.11.2017, n. 27199).Tali principi sono stati in seguito costantemente conferNmumaetroi registro generale 9134/2023Numero sezionale 1989/2026da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, CaNsumse.r o dni .ra ccolta generale 18536/20266145/2022; n. 7081/2022; n. 33843/2021; n. 20066/2021; nD.a ta pubblicazione 08/06/202612869/2020).14.

Rileva, quindi, il Collegio che la parte in “DIRITTO” delricorso in appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esordisce conla seguente premessa: “Nel rispetto del requisito dellaspecificità dei motivi di gravame previsto dall’art. 434 c.p.c.,come modificato dalla Legge n. 134 del 2012, l’odiernaappellante preliminarmente precisa che nel presente appellosaranno indicate le parti ed i capi di sentenza gravata, conindividuazione specifica delle violazione delle norme proceduralie/o di diritto commesse dal Giudice di prime cure, proponendola soluzione in facto e in iure che quest’ultimo avrebbe dovutoadottare e delineando, infine, il “programma” di sentenza dasottoporre all’esame del Giudice di appello”.A tale premessa segue l’indicazione in apposito elenco “deipunti e dei capi della sentenza impugnata che si voglionoriformare”, tra i quali sub punto iv), per quello che qui interessa,la “parte in cui, senza alcun accertamento istruttorio, affermaapoditticamente che i dipendenti hanno lavorato alledipendenze della [OSCURATO:PERSONA] INC, svolgendomansioni di livello C2 e che è fondato il diritto a vedersiriconoscere il livello C1 richiesto” (così tra la pag. 3 e la pag. 4dell’atto di appello).Inoltre, nel motivo d’appello contraddistinto con il n. 5(“Sulla non debenza delle somme richieste a titolo di differenzeretributive.

Mancata prova.

Erroneità della sentenza di primogrado”), sul quale s’incentra il motivo di ricorso per cassazioneora in esame, l’allora appellante deduceva, tra l’altro, che:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9134/2023“Controparte ha richiesto la condanna della Società convenutaN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate senzDaa ta pubblicazione 08/06/2026allegare conteggi, senza precisare quali sarebbero le vociaccessorie da monetizzare, senza specificare le norme in basealle quali si dovrebbero quantificare le debenze reclamate esenza neppure riservarsi di quantificarne l’entità in corso dicausa.

Si tratta di un insieme di omissioni che rendonochiaramente inammissibile la domanda, soprattutto se si tieneconto di quanto segue. …” (così alla pag. 15 del ricorso inappello, ma v. in extenso le pagg. 14-15 dell’atto in cui èesposto il motivo n. 5).15.

Orbene, notato che non risulta che gli attuali ricorrentiavessero eccepito l’inammissibilità dell’avverso appello perdifetto di specificità di tutti o qualcuno dei suoi motivi(compreso quello n. 5), condivisibilmente la Corte distrettualeha ritenuto che l’appellante avesse censurato “in modospecifico” la sentenza di primo grado (anche) sui punti sopraprecisati.Rileva, del resto, il Collegio che, come rammostra l’estesosviluppo della censura ora in esame (v. pagg. 11-16 del ricorsoper cassazione), le deduzioni attuali dei ricorrenti, più chedirette a sostenere l’inammissibilità dell’appello avverso inpunto di specificità, sono volte a replicare nel merito a quantosostenuto dall’allora impugnante o a criticare, sempre nelmerito, le valutazioni poi espresse dai giudici di secondo grado.16.

Con un terzo motivo (contraddistinto come B1)deducono i ricorrenti: “In ulteriore subordine, per violazione efalsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordiNumero registro generale 9134/2023collettivi nazionali di lavoro, in particolare dell’art. 26 CCNL AreaN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026Contrattuale AF, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”.

Data pubblicazione 08/06/202617.

Tale motivo è inammissibile.18.

Rileva, difatti, il Collegio che tale censura, impostataesclusivamente in chiave di violazione o falsa applicazione diuna sola norma collettiva, ossia, dell’art. 26 CCNL AreaContrattuale AF, ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., comechiaramente emerge dal suo svolgimento (v. pagg. 16-19 delricorso), oscilla tra la generica deduzione di anomaliemotivazionali (attribuendosi alla Corte territoriale affermazionigiudicate “apodittiche”) e una critica dell’accertamento fattualeoperato dalla Corte territoriale (non consentita in questa sede).18.1.

Per altro verso, il terzo motivo neppure cogliepienamente la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che, piùche su un difetto di prova, è basata ancor prima su unriscontrato difetto di allegazione da parte dei lavoratoriricorrenti.La Corte territoriale, in sintesi, pur avendo ritenuto“documentati i vari cambi appalto nell’ambito dello stessoservizio presso il committente [OSCURATO:PERSONA] spa …”, haconsiderato che “i ricorrenti nulla di specifico deducono, econseguentemente provano, proprio riguardo alle mansioniconcretamente svolte, dato particolarmente rilevante tenutoconto che l’invocato articolo 26 del contratto collettivo(“Classificazione del personale”) prevede, per il passaggio dallaposizione retributiva C2 a quella C1 (oggetto della domanda cheha introdotto il presente giudizio), non solo il decorso di 5 anninelle stesse mansioni di C2, ma il possesso di determinatiNumero registro generale 9134/2023requisiti professionali, che i ricorrenti deducono soloN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026genericamente di possedere”.

Data pubblicazione 08/06/2026Inoltre, dopo aver riportato parte del tenore testuale delcit. art. 26 “Per le figure professionali del livello tecnico”, laCorte ha “osservato che parte ricorrente avrebbe dovutoallegare e provare lo svolgimento di mansioni, legate alla figuraprofessionale di tecnico proprie del livello di appartenenza,connotate dal grado di competenza/professionalità e dalpossesso dei requisiti stabiliti per l’eventuale avanzamento dilivello, indicando tali competenze e tali requisiti, nonchéallegando di averli mantenuti con continuità per tutti i 5 annirichiesti dalla norma di posizione”.Ha, però, ritenuto che: “Nulla di tutto ciò è statospecificamente dedotto; né emerge su quali elementi il primogiudice abbia fondato l’accertamento del diritto al richiestoavanzamento; le stesse prove testìmoniali articolate in ricorsovertono su capitoli valutativi, ovvero genericamente formulati,ovvero ancora meramente riproduttivi del testo pattizio”.

Inproposito, la Corte ha trascritto taluni dei capitoli di prova inquestione, ma ha giudicato tali “circostanze talmentegeneriche, nonché indistintamente riferite a tutto il gruppo diricorrenti e non al singolo profilo professionale, da nonconsentire la valutazione sottesa alla previsione pattizia delconseguimento automatico del superiore livello retributivodecorsi i 5 anni di anzianità in C2.

Né è dato riscontrare unaccertamento delle mansioni svolte in C2 (con riferimento aspecifici requisiti eventualmente utilizzabili per la progressionedi livello) nella sentenza del Tribunale di Roma n. 1563/2021sopra richiamata”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9134/202319.

Con il quarto motivo (indicato con la lett.

C) i ricorrentiN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026denunciano “in ulteriore subordine”: “Omesso esame sul fattDoa ta pubblicazione 08/06/2026decisivo per il giudizio, e di prove documentali, oggetto didiscussione tra le parti, relativo a lettere di assunzione e bustepaga dei lavoratori, non contestate dall’appellante GSR.Violazione ed omessa applicazione dell’art. 115 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.20.

Anche tale motivo è inammissibile.21.

I ricorrenti assumono che: “La Corte d’Appello èpervenuta all’inammissibile ed erroneo accoglimentodell’appello, ignorando totalmente le prove documentalidecisive, allegate in 1^ grado dai ricorrenti, ossia lettere diassunzione e buste paga, che provano il raggiungimento deiquattro anni di anzianità nella posizione retributiva 2, dal primoanno di attività (in relazione all’art. 26 del CCNL), noncontestate da GSR”.Trattasi di deduzioni analoghe, se non sovrapponibili, aquelle svolte nell’esposizione del terzo motivo.22.

Osserva, allora, il Collegio che, a tacer d’altro, i fattiche i cennati documenti comproverebbero per ognuno deicinque lavoratori non potrebbero reputarsi decisivi ai fini di cuiall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., perché, secondo lastessa difesa dei ricorrenti, dimostrerebbero solo lapermanenza degli stessi in una determinata posizioneretributiva per un certo numero di anni (peraltro, nella censurain esame si parla del “raggiungimento dei quattro anni dianzianità nella posizione retributiva 2”, mentre nel precedenteterzo motivo è richiamata la norma collettiva, trascritta ancheNumero registro generale 9134/2023dalla Corte distrettuale, dove invece è scritto “raggiungimentoN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026di 5 anni di anzianità nella posizione retributiva 2”).

Data pubblicazione 08/06/2026In altre parole, i ricorrenti non considerano che, come giàposto in luce nell’esaminare il terzo motivo, la Corte d’appello,in base al tenore testuale dell’art. 26 del CCNL, ha benevidenziato che, ai fini dell’inquadramento nel livello retributivosuperiore, non è sufficiente il mero “decorso di 5 anni nellestesse mansioni di C2”, ma doveva essere anche allegato, primache provato, per ognuno dei ricorrenti, il concreto “svolgimentodi mansioni, legate alla figura professionale di tecnico, propriedel livello di appartenenza, connotate dal grado dicompetenza/professionalità e dal possesso dei requisiti stabilitiper l’eventuale avanzamento di livello, indicando talicompetenze e tali requisiti, nonché allegando di averlimantenuti con continuità per tutti i 5 anni richiesti dalla normaper il passaggio di posizione”.Ma, come pure già detto, in ordine a tutti questi ulterioriaspetti (decisivi al pari del requisito temporale), la Corte dimerito ha, però, riscontrato un difetto di specifica allegazione,sicché i ricorrenti neppure potrebbero giovarsi dell’asserita nonspecifica contestazione ex art. 115, comma primo, c.p.c. dellacontroparte GSR in proposito.

Inoltre, essi riferiscono la noncontestazione di detta società solo ai citati documenti da loroprodotti, senza precisare da quali atti della contropartedovrebbe trarsi tale non contestazione.22.1.

Infine, secondo un consolidato indirizzo di questaCorte, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del qualela mancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l’effetto della relevatio ab onere probandi, spetta algiudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fattoNumero registro generale 9134/2023al medesimo riservato ed il valore di una condotta di nonN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cosDì,a ta pubblicazione 08/06/2026ex multis, Cass. n. 3680/2019; Sez. un. n. 24418/2010).Orbene, non considerano i ricorrenti che la Cortedistrettuale aveva attribuito all’allora appellante una censuraformulata “in modo specifico”, a mezzo di richiamo alle“altrettanto specifiche contestazioni della memoria difensiva diprimo grado”, circa i profili sopra visti.23.

I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese di questo giudizio dilegittimità, liquidate come in dispositivo.

Invece, vannodichiarate irripetibili le spese sostenute in questa sede dalla MrJob soc. cooperativa in l.c.a., alla quale deve ritenersi sia statonotificato il ricorso per cassazione quale mera denuncia di lite.Deve, infatti, ribadirsi che: “In tema di liquidazione delle speseprocessuali, ove venga proposto ricorso contro la sentenzapronunciata tra più parti in cause scindibili e il ricorrente risultisoccombente, sono irripetibili le spese sostenute dalcontroricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al meroscopo di litis denuntiatio, non essendo questi contraddittore delricorrente e rimanendo indifferente all’esito della lite” (così, trale altre, Cass. n. 32705/2023; n.8491/2023).

In tal senso,occorre considerare che già il primo giudice, diversamenterispetto a quanto deciso circa la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva datoconto che alla prima udienza il difensore della cooperativa MrJob aveva rappresentato che detta società cooperativa era statasottoposta a liquidazione coatta amministrativa, come dadecreto prodotto in copia, sicché veniva disposta l’interruzionedel giudizio nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 3 dellasentenza n. 3079/2020 del Tribunale di Roma e facciata 2 Nduemlelrao registro generale 9134/2023Numero sezionale 1989/2026sentenza qui impugnata). [OSCURATO:SOCIETA] eraN usmtearot dai ,ra ccolta generale 18536/2026poi, sì coinvolta nel secondo grado di giudizio, ma la CortDea ta pubblicazione 08/06/2026d’appello aveva, tra l’altro, constatato che l’allora appellanteGrandi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva “svolto domande nei suoiconfronti pur avendole notificato il ricorso” (v. facciata 7dell’impugnata sentenza); né i ricorrenti per cassazione hannoqui contestato tali pregresse statuizioni oppure formulato motivio richieste di sorta che riguardino la cooperativa in l.c.a.Nulla, infine, dev’essere disposto quanto alle spese tra leparti qui costituite e la [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazionestraordinaria, rimasta mera intimata.23.1.

Nondimeno, i ricorrenti sono tenuti al versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CAP come per legge; dichiara irripetibili le spesesostenute in questa sede dalla [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione coatta amministrativa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril pagamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 9134/2023titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,N umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 aprile2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore, rappresentata e difesa1989 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA in liquidazione coattaamministrativa, in persona del [OSCURATO:PERSONA] protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 9134/2023Numero sezionale 1989/2026AMMINISTRAZIONE [OSCURATO:PERSONA] NSu.mPe.roA d.i; ra ccolta generale 18536/2026- intimata D-a ta pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza n. 6/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 10/01/2023 R.G.N. 1779/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 3079/2020 il Tribunale di Roma, nellacontumacia della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva così provveduto: 1)aveva dichiarato l’improseguibilità del ricorso nei confronti diManitalidea; 2) aveva accertato e dichiarato che i cinquelavoratori istanti (gli attuali ricorrenti per cassazione in epigrafespecificati), “sin dall’assunzione da parte di Manitalideaavevano diritto ad essere inquadrati nel livello retributivo C1CCNL della Mobilità/[OSCURATO:PERSONA] ferroviarie”; 3) avevaaccertato e dichiarato che gli stessi “per l’effetto, nel periodolavorativo alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] hanno maturato atitolo di differenze sulle retribuzioni dirette, indirette e differitei seguenti crediti: euro 11.914,84, Aversa; euro 9.705,89,Chinino; euro 11.016,70, Evangelista; euro 9.853,66, Germani;euro 9.652,23, Palumbo”; 4) aveva condannato, “per l’effetto,le [OSCURATO:PERSONA], in qualità di committente coobbligata insolido con l’appaltatrice, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 273/2003,al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dei suddettiimporti, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dellesingole voci di credito al saldo”; 5) aveva condannato “lapredetta a rifondere ai ricorrenti le spese di lite”, comeliquidate.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9134/20232. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appelloN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Dia ta pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Stazioni [OSCURATO:SOCIETA]. contro la suddetta sentenza di primo gradoe in sua riforma, nella persistente contumacia di [OSCURATO:SOCIETA],rigettava le domande proposte dai lavoratori appellati con ilricorso di primo grado; condannava in solido gli appellati arifondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del doppiogrado di giudizio, come liquidate per ogni grado, mentrecompensava le spese di lite tra l’appellante e la Soc. Coop. MrJob in l.c.a.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) ciò che aveva deciso il primo giudice; b) una sintesi dei motividell’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; c) che i lavoratoriavevano resistito a tale gravame, chiedendone il rigetto; d) chesi era costituiva anche la liquidazione coatta amministrativadella [OSCURATO:PERSONA] soc. cooperativa, lamentando di aver ricevuto lanotifica dell’appello nonostante l’interruzione del giudizio diprimo grado nei confronti di società ammessa alla procedura ela mancata riassunzione del giudizio da parte di alcuno, ma chesi difendeva anche nel merito della domanda; e) che nonostanterituale notifica non si era costituita la [OSCURATO:SOCIETA]., giàcontumace in primo grado.4. Tanto premesso, la Corte giudicava infondato il primomotivo d’appello, con il quale la committente [OSCURATO:SOCIETA]. lamentava che il giudice di primo grado non avesseinterrotto il giudizio a seguito della dichiarazione di insolvenzadella [OSCURATO:SOCIETA] (appaltatrice) ed avesse solo dichiaratoimproseguibile la domanda nei confronti di tale società, errandonel ritenere ininfluente la dichiarazione di insolvenza sullacapacità processuale dell’imprenditore.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9134/20235. Inoltre, la Corte riteneva infondato anche il motivo conN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026il quale l’allora appellante lamentava che lo stesso giudicDea ta pubblicazione 08/06/2026avesse reputato applicabile il regime solidale di cui all’art. 29d.lgs. n. 276/2003, avesse escluso il beneficio di preventivaescussione ed avesse esteso tale regime alle ritenute erariali.6. Per la Corte l’appello era, però, fondato nel merito dellaspettanza delle somme rivendicate dai lavoratori.6.1. Premetteva in proposito che: “Secondo l’appellante ilTribunale aveva liquidato somme non solo già ottenute dailavoratori con decreto ingiuntivo, ma altresì prive del dovutosupporto probatorio, sulla sola scorta di un principio dipromozione automatica pretesamente maturato nel rapporto dilavoro presso l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA].L’appellante censura in modo specifico, con ciòrichiamando le altrettanto specifiche contestazioni dellamemoria difensiva di primo grado, non solo l’adibizione deiricorrenti all’appalto de quo, ma anche l’omessa descrizionedelle mansioni svolte e l’applicabilità della disposizione pattiziadel passaggio dal livello retributivo C2 a quello C1 con 5 anni dianzianità, in particolare il possesso dei requisiti professionali edei titoli necessari al passaggio di posizione”.7. Secondo la Corte questa censura andava condivisa inordine alla mancata prova del passaggio di livello.8. Avverso tale decisione i cinque lavoratori suddetti hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.9. Resistono la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Mr JobSocietà Cooperativa in l.c.a. con distinti controricorsi, mentreNumero registro generale 9134/2023l’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. è rimastaN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026mera intimata. Data pubblicazione 08/06/202610. I ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (indicato in ricorso con la lett. A), iricorrenti deducono: “Inesistenza della notifica a mezzo pec delricorso in appello a [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legalerapp.te p.t. invece che all’[OSCURATO:PERSONA] diManitalidea S.p.A., in persona dei [OSCURATO:PERSONA], inviolazione degli artt. 15 c. 2, 19 e 32 c. 1 D.Lgs 8/7/1999 n.270, nonché dell’art. 2 c. 2-bis del DL 347/2003 in riferimentoagli artt. 145 e 291 e segg. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento, perimprocedibilità dell’appello, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”.2. Il motivo è inammissibile.3. Occorre premettere che, nella propria sentenza, ilTribunale già aveva dato conto che alla prima udienza tenutasidavanti allo stesso “il difensore dei ricorrenti evidenziava inoltreche in data 4.2.2020 il Tribunale di Torino, con sentenza n.34/2020, aveva dichiarato lo stato di insolvenza dellaManitalidea SpA, disponendo che l’esame dello stato passivodovesse aver luogo il giorno 9.7.2020” (così a pag. 3 dellasentenza di primo grado).Considerava, quindi, nella propria motivazione, che: “LaManitalidea, società datrice di lavoro dei ricorrenti nel periodocompreso tra il 1°.7.2017 ed il 23.7.2019, si trova al momentoNumero registro generale 9134/2023nella cd. “fase di osservazione”, che è il periodo compreso traN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026la dichiarazione di insolvenza e l’apertura dell’amministrazionDea ta pubblicazione 08/06/2026straordinaria o la declaratoria di fallimento”, ma che in base allanormativa esaminata non ricorrevano “i presupposti perdichiarare l’interruzione del giudizio, ai sensi dell’art. 300c.p.c.”, e piuttosto “Le domande proposte dai ricorrenti in sededi ricorso introduttivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] devonodunque essere dichiarate improseguibili” (cfr. in extenso pagg.4-5 della sent. n. 3079/2020).4. Come accennato in narrativa, tale ultima statuizione delprimo giudice non era impugnata dai lavoratori attuali ricorrentiper cassazione (che vi avrebbero avuto teorico interesse, inquanto soccombenti in rito sul punto), bensì era impugnatadall’unica appellante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il primomotivo del suo appello.4.1. In particolare, l’appellante, con tale censura, avevalamentato che il primo giudice non avesse interrotto il giudizioa seguito della dichiarazione di insolvenza dell’appaltatriceManitalidea, ma la Corte d’appello riteneva l’assuntodell’appellante “infondato atteso che la dichiarazione dello statodi insolvenza ex art. 18 D.Lgs. 270/1999 postula una situazioneaziendale di crisi solo provvisoria (nella nuova ottica, rispettoall’impianto del R.D. del 1942, volta a preservare l’azienda),affatto diversa da quella sottesa al suo fallimento, e alla qualeconsegue la sola impossibilità dell’impresa di gestire il propriopatrimonio in autonomia”.E, secondo la Corte, da tanto conseguiva “checorrettamente il primo giudice ha riscontrato, sul pianoprocessuale, la mera improseguibilità dell’azione nei confrontidell’appaltatrice, escludendo ogni riflesso sulla capacitàNumero registro generale 9134/2023processuale della stessa e, indirettamente, su quella dellaN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026committente, e perciò rigettando la domanda di interruzione deDla ta pubblicazione 08/06/2026giudizio” (v. in extenso facciata 3 dell’impugnata sentenza).5. Ora - premesso che anche tale ultima statuizione deigiudici di secondo grado, non è considerata, né, quindi,direttamente impugnata in questa sede di legittimità daglida altre parti -, le Sezioni unite di questa Corte hannoinsegnato che: “L’inesistenza della notificazione del ricorso percassazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanzamateriale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essereun’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei arendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nellacategoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attivitàdi trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, inbase alla legge, della possibilità giuridica di compiere dettaraggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi dellanotificazione previsti dall’ordinamento, restando, pertanto,esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente esemplicemente al mittente” (così Cass., sez. un., sent.20.7.2016, n. 14916 e n. 14917).6. Ebbene, i ricorrenti deducono l’inesistenza dellanotifica dell’appello effettuata genericamente con relata dinotifica a mezzo pec del 25/11/20 a “[OSCURATO:SOCIETA]. inpersona del legale rappresentante” e non all’ “[OSCURATO:SOCIETA]. in persona dei commissariliquidatori”, con specifica indicazione dei nomi , e che ladedotta inesistenza della notifica dell’appello comportavaNumero registro generale 9134/2023l’improcedibilità dell’appello (v. in particolare pag. 10 del ricorsoN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026per cassazione). Data pubblicazione 08/06/20267. Rileva, tuttavia, il Collegio che dalla documentazioneprodotta in proposito dagli stessi ricorrenti risulta che lanotificazione del ricorso in appello della [OSCURATO:PERSONA].p.a. è stata eseguita dal difensore di quest’ultima (certamentelegittimato ad eseguire tale attività a mezzo p.e.c., il checomunque non pongono in dubbio i ricorrenti) e, come risultadalla relativa ricevuta di consegna, il “messaggio” indirizzatoa “[OSCURATO:EMAIL]” è stato consegnato nella casella didestinazione . Peralto, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha dedotto e documentato (a mezzo del prodotto “estratto pecManitalidea spa dall’elenco pubblico INI pec – del 16.5.23”) che,il menzionato indirizzo corrisponde a quello pertinente a dettasocietà.8. Dunque, viepiù tenendo conto che detta società,secondo la sopra illustrata statuizione dei giudici del doppiogrado del processo, sul punto concordi, benché dichiarata “instato di insolvenza” (come specificato nell’epigrafedell’impugnata sentenza), non aveva perduto la propriacapacità processuale, i vizi della notificazione dell’atto d’appelloin questione, solo ora dedotti dai ricorrenti, in base ai principidi diritto enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte nonrientrerebbero in quelli che possono determinare l’inesistenzadella stessa notifica.8.1. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, ecome premesso in narrativa, i giudici di secondo grado avevanoritenuto “rituale” tale notifica (v. primo cpv. alla facciata 3dell’impugnata sentenza), ed i vizi della stessa sostenuti ora dairicorrenti, a tutto voler concedere, avrebbero potuto indurreNumero registro generale 9134/2023(non l’inesistenza, ma) la nullità di tale notifica, e rispetto allaN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026sola destinataria. Data pubblicazione 08/06/20269. Tutto ciò considerato, occorre adesso sottolineare che lastatuita “improseguibilità” delle domande dei ricorrenti, nonappellata da questi ultimi e comunque confermata in secondogrado, non ha rivestito il benché minimo riflesso sulle soluzionidi merito dei giudici del doppio grado, pur se di opposto segno(di accoglimento in primo grado e di rigetto in secondo grado).10. Si deve, allora, ricordare che, secondo un consolidatoindirizzo di questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesaviolazione di norme processuali non tutela l’interesseall’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solol’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa dellaparte in conseguenza della denunciata violazione, dondel’inammissibilità della censura con la quale si lamenti un merovizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per lequali l’erronea applicazione della regola processuale abbiacomportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altropregiudizio per la decisione di merito (così, ex plurimis, Cass.n. 25263/2023).10.1. Pertanto, in assenza di qualsivoglia deduzione deiricorrenti a riguardo, va affermata l’assenza di ogni interesseconcreto, attuale e giuridicamente apprezzabile ex art. 100c.p.c. dei ricorrenti ad impugnare in questa sede di legittimitàla sentenza d’appello per un vizio al più di nullità di una notificadel ricorso in appello di altra parte e destinata non a loro, ma aparte rispetto alla quale già il primo giudice aveva statuitol’improseguibilità delle loro domande, con pronuncia da loroneppure appellata.11. Con un secondo motivo (indicato con la lett. NBum)e roi registro generale 9134/2023Numero sezionale 1989/2026ricorrenti deducono: “In subordine: inammissibilità dell’aNpumpeeroll doi ,ra ccolta generale 18536/2026ex art. 342 c.p.c., in relazione al motivo di appello n. 5 sullDaa ta pubblicazione 08/06/2026“non debenza delle somme richieste a titolo di differenzeretributive, Mancata prova. Erroneità della sentenza di primogrado”, per mancata impugnazione di tutte le parti dellasentenza impugnata di Tribunale, indicate a pagg. 6-7, conconseguente passaggio in giudicato. Violazione ed omessaapplicazione dell’art. 342 c.p.c., da parte della Corte d’Appellonelle motivazioni che si leggono alle pagg. 5-7 della sentenzadi appello, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 per violazione dilegge”.12. Tale censura è infondata.13. Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Cortehanno insegnato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testoformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazionedeve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazioni delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senzache occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o laredazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio diappello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata” (così Cass. civ., Sez. un.,16.11.2017, n. 27199).Tali principi sono stati in seguito costantemente conferNmumaetroi registro generale 9134/2023Numero sezionale 1989/2026da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, CaNsumse.r o dni .ra ccolta generale 18536/20266145/2022; n. 7081/2022; n. 33843/2021; n. 20066/2021; nD.a ta pubblicazione 08/06/202612869/2020).14. Rileva, quindi, il Collegio che la parte in “DIRITTO” delricorso in appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esordisce conla seguente premessa: “Nel rispetto del requisito dellaspecificità dei motivi di gravame previsto dall’art. 434 c.p.c.,come modificato dalla Legge n. 134 del 2012, l’odiernaappellante preliminarmente precisa che nel presente appellosaranno indicate le parti ed i capi di sentenza gravata, conindividuazione specifica delle violazione delle norme proceduralie/o di diritto commesse dal Giudice di prime cure, proponendola soluzione in facto e in iure che quest’ultimo avrebbe dovutoadottare e delineando, infine, il “programma” di sentenza dasottoporre all’esame del Giudice di appello”.A tale premessa segue l’indicazione in apposito elenco “deipunti e dei capi della sentenza impugnata che si voglionoriformare”, tra i quali sub punto iv), per quello che qui interessa,la “parte in cui, senza alcun accertamento istruttorio, affermaapoditticamente che i dipendenti hanno lavorato alledipendenze della [OSCURATO:PERSONA] INC, svolgendomansioni di livello C2 e che è fondato il diritto a vedersiriconoscere il livello C1 richiesto” (così tra la pag. 3 e la pag. 4dell’atto di appello).Inoltre, nel motivo d’appello contraddistinto con il n. 5(“Sulla non debenza delle somme richieste a titolo di differenzeretributive. Mancata prova. Erroneità della sentenza di primogrado”), sul quale s’incentra il motivo di ricorso per cassazioneora in esame, l’allora appellante deduceva, tra l’altro, che:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9134/2023“Controparte ha richiesto la condanna della Società convenutaN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate senzDaa ta pubblicazione 08/06/2026allegare conteggi, senza precisare quali sarebbero le vociaccessorie da monetizzare, senza specificare le norme in basealle quali si dovrebbero quantificare le debenze reclamate esenza neppure riservarsi di quantificarne l’entità in corso dicausa. Si tratta di un insieme di omissioni che rendonochiaramente inammissibile la domanda, soprattutto se si tieneconto di quanto segue. …” (così alla pag. 15 del ricorso inappello, ma v. in extenso le pagg. 14-15 dell’atto in cui èesposto il motivo n. 5).15. Orbene, notato che non risulta che gli attuali ricorrentiavessero eccepito l’inammissibilità dell’avverso appello perdifetto di specificità di tutti o qualcuno dei suoi motivi(compreso quello n. 5), condivisibilmente la Corte distrettualeha ritenuto che l’appellante avesse censurato “in modospecifico” la sentenza di primo grado (anche) sui punti sopraprecisati.Rileva, del resto, il Collegio che, come rammostra l’estesosviluppo della censura ora in esame (v. pagg. 11-16 del ricorsoper cassazione), le deduzioni attuali dei ricorrenti, più chedirette a sostenere l’inammissibilità dell’appello avverso inpunto di specificità, sono volte a replicare nel merito a quantosostenuto dall’allora impugnante o a criticare, sempre nelmerito, le valutazioni poi espresse dai giudici di secondo grado.16. Con un terzo motivo (contraddistinto come B1)deducono i ricorrenti: “In ulteriore subordine, per violazione efalsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordiNumero registro generale 9134/2023collettivi nazionali di lavoro, in particolare dell’art. 26 CCNL AreaN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026Contrattuale AF, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”. Data pubblicazione 08/06/202617. Tale motivo è inammissibile.18. Rileva, difatti, il Collegio che tale censura, impostataesclusivamente in chiave di violazione o falsa applicazione diuna sola norma collettiva, ossia, dell’art. 26 CCNL AreaContrattuale AF, ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., comechiaramente emerge dal suo svolgimento (v. pagg. 16-19 delricorso), oscilla tra la generica deduzione di anomaliemotivazionali (attribuendosi alla Corte territoriale affermazionigiudicate “apodittiche”) e una critica dell’accertamento fattualeoperato dalla Corte territoriale (non consentita in questa sede).18.1. Per altro verso, il terzo motivo neppure cogliepienamente la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che, piùche su un difetto di prova, è basata ancor prima su unriscontrato difetto di allegazione da parte dei lavoratoriricorrenti.La Corte territoriale, in sintesi, pur avendo ritenuto“documentati i vari cambi appalto nell’ambito dello stessoservizio presso il committente [OSCURATO:PERSONA] spa …”, haconsiderato che “i ricorrenti nulla di specifico deducono, econseguentemente provano, proprio riguardo alle mansioniconcretamente svolte, dato particolarmente rilevante tenutoconto che l’invocato articolo 26 del contratto collettivo(“Classificazione del personale”) prevede, per il passaggio dallaposizione retributiva C2 a quella C1 (oggetto della domanda cheha introdotto il presente giudizio), non solo il decorso di 5 anninelle stesse mansioni di C2, ma il possesso di determinatiNumero registro generale 9134/2023requisiti professionali, che i ricorrenti deducono soloN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026genericamente di possedere”. Data pubblicazione 08/06/2026Inoltre, dopo aver riportato parte del tenore testuale delcit. art. 26 “Per le figure professionali del livello tecnico”, laCorte ha “osservato che parte ricorrente avrebbe dovutoallegare e provare lo svolgimento di mansioni, legate alla figuraprofessionale di tecnico proprie del livello di appartenenza,connotate dal grado di competenza/professionalità e dalpossesso dei requisiti stabiliti per l’eventuale avanzamento dilivello, indicando tali competenze e tali requisiti, nonchéallegando di averli mantenuti con continuità per tutti i 5 annirichiesti dalla norma di posizione”.Ha, però, ritenuto che: “Nulla di tutto ciò è statospecificamente dedotto; né emerge su quali elementi il primogiudice abbia fondato l’accertamento del diritto al richiestoavanzamento; le stesse prove testìmoniali articolate in ricorsovertono su capitoli valutativi, ovvero genericamente formulati,ovvero ancora meramente riproduttivi del testo pattizio”. Inproposito, la Corte ha trascritto taluni dei capitoli di prova inquestione, ma ha giudicato tali “circostanze talmentegeneriche, nonché indistintamente riferite a tutto il gruppo diricorrenti e non al singolo profilo professionale, da nonconsentire la valutazione sottesa alla previsione pattizia delconseguimento automatico del superiore livello retributivodecorsi i 5 anni di anzianità in C2. Né è dato riscontrare unaccertamento delle mansioni svolte in C2 (con riferimento aspecifici requisiti eventualmente utilizzabili per la progressionedi livello) nella sentenza del Tribunale di Roma n. 1563/2021sopra richiamata”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9134/202319. Con il quarto motivo (indicato con la lett. C) i ricorrentiN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026denunciano “in ulteriore subordine”: “Omesso esame sul fattDoa ta pubblicazione 08/06/2026decisivo per il giudizio, e di prove documentali, oggetto didiscussione tra le parti, relativo a lettere di assunzione e bustepaga dei lavoratori, non contestate dall’appellante GSR.Violazione ed omessa applicazione dell’art. 115 c.p.c. inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.20. Anche tale motivo è inammissibile.21. I ricorrenti assumono che: “La Corte d’Appello èpervenuta all’inammissibile ed erroneo accoglimentodell’appello, ignorando totalmente le prove documentalidecisive, allegate in 1^ grado dai ricorrenti, ossia lettere diassunzione e buste paga, che provano il raggiungimento deiquattro anni di anzianità nella posizione retributiva 2, dal primoanno di attività (in relazione all’art. 26 del CCNL), noncontestate da GSR”.Trattasi di deduzioni analoghe, se non sovrapponibili, aquelle svolte nell’esposizione del terzo motivo.22. Osserva, allora, il Collegio che, a tacer d’altro, i fattiche i cennati documenti comproverebbero per ognuno deicinque lavoratori non potrebbero reputarsi decisivi ai fini di cuiall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., perché, secondo lastessa difesa dei ricorrenti, dimostrerebbero solo lapermanenza degli stessi in una determinata posizioneretributiva per un certo numero di anni (peraltro, nella censurain esame si parla del “raggiungimento dei quattro anni dianzianità nella posizione retributiva 2”, mentre nel precedenteterzo motivo è richiamata la norma collettiva, trascritta ancheNumero registro generale 9134/2023dalla Corte distrettuale, dove invece è scritto “raggiungimentoN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026di 5 anni di anzianità nella posizione retributiva 2”). Data pubblicazione 08/06/2026In altre parole, i ricorrenti non considerano che, come giàposto in luce nell’esaminare il terzo motivo, la Corte d’appello,in base al tenore testuale dell’art. 26 del CCNL, ha benevidenziato che, ai fini dell’inquadramento nel livello retributivosuperiore, non è sufficiente il mero “decorso di 5 anni nellestesse mansioni di C2”, ma doveva essere anche allegato, primache provato, per ognuno dei ricorrenti, il concreto “svolgimentodi mansioni, legate alla figura professionale di tecnico, propriedel livello di appartenenza, connotate dal grado dicompetenza/professionalità e dal possesso dei requisiti stabilitiper l’eventuale avanzamento di livello, indicando talicompetenze e tali requisiti, nonché allegando di averlimantenuti con continuità per tutti i 5 anni richiesti dalla normaper il passaggio di posizione”.Ma, come pure già detto, in ordine a tutti questi ulterioriaspetti (decisivi al pari del requisito temporale), la Corte dimerito ha, però, riscontrato un difetto di specifica allegazione,sicché i ricorrenti neppure potrebbero giovarsi dell’asserita nonspecifica contestazione ex art. 115, comma primo, c.p.c. dellacontroparte GSR in proposito. Inoltre, essi riferiscono la noncontestazione di detta società solo ai citati documenti da loroprodotti, senza precisare da quali atti della contropartedovrebbe trarsi tale non contestazione.22.1. Infine, secondo un consolidato indirizzo di questaCorte, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del qualela mancata contestazione specifica di circostanze di fattoproduce l’effetto della relevatio ab onere probandi, spetta algiudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fattoNumero registro generale 9134/2023al medesimo riservato ed il valore di una condotta di nonN umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cosDì,a ta pubblicazione 08/06/2026ex multis, Cass. n. 3680/2019; Sez. un. n. 24418/2010).Orbene, non considerano i ricorrenti che la Cortedistrettuale aveva attribuito all’allora appellante una censuraformulata “in modo specifico”, a mezzo di richiamo alle“altrettanto specifiche contestazioni della memoria difensiva diprimo grado”, circa i profili sopra visti.23. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese di questo giudizio dilegittimità, liquidate come in dispositivo. Invece, vannodichiarate irripetibili le spese sostenute in questa sede dalla MrJob soc. cooperativa in l.c.a., alla quale deve ritenersi sia statonotificato il ricorso per cassazione quale mera denuncia di lite.Deve, infatti, ribadirsi che: “In tema di liquidazione delle speseprocessuali, ove venga proposto ricorso contro la sentenzapronunciata tra più parti in cause scindibili e il ricorrente risultisoccombente, sono irripetibili le spese sostenute dalcontroricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al meroscopo di litis denuntiatio, non essendo questi contraddittore delricorrente e rimanendo indifferente all’esito della lite” (così, trale altre, Cass. n. 32705/2023; n.8491/2023). In tal senso,occorre considerare che già il primo giudice, diversamenterispetto a quanto deciso circa la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva datoconto che alla prima udienza il difensore della cooperativa MrJob aveva rappresentato che detta società cooperativa era statasottoposta a liquidazione coatta amministrativa, come dadecreto prodotto in copia, sicché veniva disposta l’interruzionedel giudizio nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 3 dellasentenza n. 3079/2020 del Tribunale di Roma e facciata 2 Nduemlelrao registro generale 9134/2023Numero sezionale 1989/2026sentenza qui impugnata). [OSCURATO:SOCIETA] eraN usmtearot dai ,ra ccolta generale 18536/2026poi, sì coinvolta nel secondo grado di giudizio, ma la CortDea ta pubblicazione 08/06/2026d’appello aveva, tra l’altro, constatato che l’allora appellanteGrandi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva “svolto domande nei suoiconfronti pur avendole notificato il ricorso” (v. facciata 7dell’impugnata sentenza); né i ricorrenti per cassazione hannoqui contestato tali pregresse statuizioni oppure formulato motivio richieste di sorta che riguardino la cooperativa in l.c.a.Nulla, infine, dev’essere disposto quanto alle spese tra leparti qui costituite e la [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazionestraordinaria, rimasta mera intimata.23.1. Nondimeno, i ricorrenti sono tenuti al versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CAP come per legge; dichiara irripetibili le spesesostenute in questa sede dalla [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione coatta amministrativa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril pagamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 9134/2023titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,N umero sezionale 1989/2026Numero di raccolta generale 18536/2026a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 aprile2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]