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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 25263/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24738-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già amministratrici e legali rappresentanti della società [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via Isole del [OSCURATO:PERSONA] 26 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , che le rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 36,presso lo studio dell ’A vvocato Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Opposizione a decreto ingiuntivo - “Reconventio reconventionis” dell’opposto Asserita irritualità della stessa - Onere di contestazione - Preclusioni - Operatività R.G.N.24738/2020 Cron.

Rep.

Ud.04/04/2023 Adunanza camerale Pietro ARNESE, che la rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] VOZZO; -controricorrente - Avversola sentenza n. 1508/2020 del la C orte d ’a ppello di Roma , depositata il 02/04/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di già amministratrici della società [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1508/20, del 2 aprile 2020, della Corte d’appello di Roma, che – nel respingere il gravame esperito dalla società Dana avverso la sentenza n. 25762/14, del 22 dicembre 2014, del Tribunale di Roma, ex sezione distaccata di Ostia – ha confermato il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla predetta società nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.(d’ora in poi, “[OSCURATO:SOCIETA]”), nonché l’accoglimento della domanda di quest’ultima al pagamento dell’ulteriore importo di € 6.638,44, oltre quello di € 17.439,00 già oggetto del provvedimento monitorio.

2. Riferisc ono , in punto di fatto, l e odiern e ricorrent i che, concluso il 30 giugno 2007 un contratto annuale di affitto di azienda tra le società Dana e [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima – stante la morosità dell’affittuaria nel pagamento dei canoni di aprile (versato solo in parte), maggio e giugno 2007 –otteneva, in data 18 settembre 2008, il suddettodecreto ingiuntivo, in relazione al quale veniva proposta l’opposizioneper cui è giudizio.Assumeva, in particolare, la società opponente –previamente dedotto di aver rilasciato l’azienda il 3 ottobre 2008 – di non essere debitrice di [OSCURATO:SOCIETA], atteso che quest’ultima, in violazione di quanto previsto dall’art. 2 del contratto di affitto (in forza del quale tutti i crediti e debiti per rapporti sorti anteriormente al 30 giugno 2007 dovevano essere posti, rispettivamente, a vantaggio e a carico della società concedente l’affitto), aveva maturato un debito nei confronti della società erogatrice del servizio di distribuzione dell’acqua potabile, tale da determinare il distacco dell’utenza idrica.

Proponeva, pertanto, la società Dana domanda riconvenzionale, perché fosse dichiarato l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna al risarcimento del danno da forzosa chiusura dei locali dell’azienda, nonché al pagamento di quanto da essa Dana versato per consumi d’acqua non fruiti, oltre che alla restituzione del deposito cauzionale.

In via di subordine, chiedeva che il supposto credito della società Giu.ca fosse compensato con quello spettante ad essa Dana per i ridetti titoli.

A fronte di tale domanda riconvenzionale, la società opposta – a propria volta – agiva in via di riconvenzione, chiedendo, innanzitutto, il risarcimento del danno da ritardata riconsegna dell’azienda (essendo essa avvenuta il 3 ottobre 2008, oltre tre mesi dopo la disdetta del contratto, risalente al precedente 30 giugno), danno stimato in € 21.600,00.

La società [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva, inoltre, la corresponsione di ulteriori € 15.400,00, in ragione del mancato pagamento, da parte dell’affittuaria, di quanto dalla stessa dovuto per la fruizione di prestazioni di utenza, oltre al risarcimento del danno per rottura di macchinari, quantificato in € 1.776,01.

Il giudice di prime cure, rigettata l’opposizione e la domanda riconvenzionale della società Dana, confermava il decreto ingiuntivo, accogliendo la riconvenzionale dell’opposta società [OSCURATO:SOCIETA] solo nei limiti di € 6.638,44.Esperito gravame dalla soccombente attrice in opposizione, il giudice di appello lo rigettava. 3.Avverso la sentenza della Corte capitolina hanno proposto ricorso per cassazione la Brugiotti e la Imparato, nella già indicata qualità, sulla base –come detto – di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –il vizio di nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 645 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto ammissibile la “reconventio riconventionis”, spiegata dalla società opposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Secondo le ricorrenti tale “reconventio riconventionis” esulava, sia come petitum che come causa petendi , dalla domanda proposta in sede monitoria, non costituendo, inoltre, neppure una diretta conseguenza della riconvenzionale dell’opponente, giacché essa concerneva una pretesa risarcitoria conseguente al mancato pagamento dell’utenza idrica, da parte dell’affittante, e al distacco della stessa.

La riconvenzionale dell’opposta ha avuto ad oggetto, infatti, la richiesta di pagamento, a carico dell’opponente, di somme tutte inerenti al periodo successivo alla data del 30 giugno 2008, di scadenza del contratto di affitto di azienda, somme richieste sia per occupazione “sine titulo”, sia per mancato pagamento di quanto dovuto in forza di contratti di utenza conclusi con terzi, sia, infine, per danni da rottura di macchinari.

Richiamano le ricorrenti, a sostegno di tale censura, quanto affermato da questa Corte con riferimento al decreto ingiuntivo concesso per canoni locatizi non corrisposti, giacché essa, pur ammettendo la “reconventio reconventionis” in relazione a somme dovute per indennità da occupazione “sine titulo”, ha ritenuto, comunque, condizione necessaria che non sia travalicata la domanda monitoria (si tratta di Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28615; è richiamata pure, con argomento “acontrario”, Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2014, n. 5946, sempre sulla necessità che non siano superati i limiti della domanda monitoria).

3.2. Il secondo motivo d enuncia – nuovamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –vizio di nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 437 cod. proc. civ., per aver il Presidente della Corte capitolina, con decreto di fissazione di udienza (del quale si assume l’irritualità e la nullità), onerato le parti di manifestare il permanere del loro interesse alla decisione nel termine di 10 giorni prima dell’udienza, subordinando a tale manifestazione di interesse l’emissione della sentenza.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società Giu.ca, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricors o è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte.

7. Lericorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il ricorso va dichiarato inammissibile , in ciascuno dei due motivi in cui si articola.8.1.

In particolare, l’inammissibilità del primo motivo deriva dal fatto che le odierne ricorrenti non riferiscono in alcun modo, nell’esposizione deifatti di causa, se esse – nel corso del giudizio di primo grado e fino al momento della decisione del Tribunale – avessero eccepito la pretesa mancanza, nella riconvenzionale dell’opposta, dei caratteri propri della “ reconventio reconventionis”.

Tale circostanza, per vero,non risulta neppure dalla sentenza impugnata, giacché la stessa – nel ricostruire lo svolgimento processuale e nello scrutinareil primo motivo del gravame, allora proposto dalle già opponenti (e odierne ricorrenti) – non ne fa alcuna menzione.

Palesemente privadi corrispondenza con la motivazione della sentenza d’appello è, poi, l’affermazione a pag. 13 del ricorso, secondo cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto “la correttezza della motivazionesub sentenza appellata ”.

I nvero, la sentenza di appello – lo si ribadisce – si è limitata ad enunciare la propria motivazione sul primo motivo di gravame,senza alludere in alcun modo,non solo alla correttezza, ma finanche all’esistenza, di una motivazione del primo giudice su un’ipotetica eccezione di inammissibilità della “reconventio reconventionis”,sollevata dalle attriciin opposizione.

Trattandosi, inoltre, di eccezione afferente all’osservanza di una preclusion e, essa – rilevabile certamente d’ufficio dal primo giudice– avrebbe dovuto , comunque , essere dedotta dalla parte interessata, cioè dalle attuali ricorrenti, fino al momento della decisioneresa in prime cure.

Solo se ciò fosse avvenuto , infatti, esse avrebbero mantenuto – secondo quella che è la corretta esegesi dell’art. 157, comma3, cod. p roc . c iv . , come delineata da questa Corte con la propria giurisprudenza (di cui si dirà appena di seguito) – il potere di dolersi , con l’appello , della decisione eventualmente intervenuta su talequestione in senso contrario .

Il giudice di appello, in assenza di tale deduzione e, naturalmente, della mancata rilevazione d’ufficio dell’eccezione, in sentenza , da parte del primo giudice, avrebbe dovuto considerare inammissibile la deduzione soltanto con un ipotetico motivo di appello dell’eccezione.

Tale motivo sarebbe stato inammissibile per la perdita del potere degli odierni ricorrenti ed allora appellanti del potere di far valere la nullità per violazione delle preclusioni.

Ulteriore conseguenza è che, questa Corte, se anche un motivo di appello fosse stato dedotto e la Corte territoriale nonse ne fosse occupata, dovrebbe rilevare l’assoluta mancanza di decisività dell’ipotetica omissione di pronuncia, giusta il disposto dell’art. 360-bis, comma 1,n. 2), c od . p roc . c iv ( secondo l’esegesi fornitane da Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 2017, n. 22341, Rv. 646020-03 e successive conformi): correttamente la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il motivo, in quanto inammissibile.

Infatti, deve qui ribadirsi che la violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ., pur potendo essere dedotta dalla parte (o rilevata d’ufficio dal giudice di prime cure) per tutta la durata del grado in cui si verifica, non soggiace, per tale arco temporale, alla regola dell’art. 157, comma 3, del medesimo codice (che preclude il rilievo della nullità ad opera sia della parte che vi ha dato causa, che di quella che vi ha rinunciato anche tacitamente), norma, quest’ultima, che “confina il suo àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 agosto 2018, n. 21381, Rv. 650325-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedanoCass.

Sez. 3, sent. 27 luglio 2021,n. 21529, Rv. 662196-01, nonché, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre 2020, n. 24483; Cass. Sez.

Un., sent. 31 gennaio 2019, n. 2841).

Difatti, essendo l’esclusione della preclusione suddetta “ancorata all’esistenza del potere officioso del giudice”, risulta “logicamente sostenibile che essa si giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte”, giacché, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno “quell’esigenza logica, per così dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica che i poteri di rilevazione si conservino per entrambi ancorché la nullità sia stata determinata originariamente dalla parte”; verificatasi, pertanto, tale evenienza “la regola dell’art. 157, comma 3, cod. proc. civ. può e deve riespandersi” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 21381 del 2018, cit.).

Merita, peraltro, rilevare che la censura inammissibilmente dedotta con il motivo è anche basata su un presupposto infondato: è sufficiente considerare che con l’opposizione i ricorrenti avevano chiesto la restituzione del residuo del deposito cauzionale ed in conseguenza, data la funzione del medesimo, l’opposta risultava pienamente legittimata, proprio secondo la logica della reconventio reconventionis, a dedurre loe pretese che potevano giustificare la “non debenza” del preteso residuo, sicché la Corte capitolina hacomunque ragionato correttamente.

8.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

8.2.1. Non si comprende, infatti, in quale misura il decreto presidenziale, che invitava le parti a manifestare il permanere del loro interesse alla decisione della controversia, sebbene certamente irrituale, abbia pregiudicato laposizione delle odierne ricorrenti.Sul punto, quindi,deve darsi seguito al principio secondo cui “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione”, donde l’inammissibilità della censura “con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26419, Rv. 659858-01).

9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellericorrenti e liquidate come da dispositivo.

10. In ragione della declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, sussiste, a carico delle ricorrent i , l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., le spese del presente giudizio che liquida in € 4.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del le ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24738-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], già amministratrici e legali rappresentanti della società [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via Isole del [OSCURATO:PERSONA] 26 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , che le rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 36,presso lo studio dell ’A vvocato Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Opposizione a decreto ingiuntivo - “Reconventio reconventionis” dell’opposto Asserita irritualità della stessa - Onere di contestazione - Preclusioni - Operatività R.G.N.24738/2020 Cron. Rep. Ud.04/04/2023 Adunanza camerale Pietro ARNESE, che la rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] VOZZO; -controricorrente - Avversola sentenza n. 1508/2020 del la C orte d ’a ppello di Roma , depositata il 02/04/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di già amministratrici della società [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1508/20, del 2 aprile 2020, della Corte d’appello di Roma, che – nel respingere il gravame esperito dalla società Dana avverso la sentenza n. 25762/14, del 22 dicembre 2014, del Tribunale di Roma, ex sezione distaccata di Ostia – ha confermato il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla predetta società nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.(d’ora in poi, “[OSCURATO:SOCIETA]”), nonché l’accoglimento della domanda di quest’ultima al pagamento dell’ulteriore importo di € 6.638,44, oltre quello di € 17.439,00 già oggetto del provvedimento monitorio. 2. Riferisc ono , in punto di fatto, l e odiern e ricorrent i che, concluso il 30 giugno 2007 un contratto annuale di affitto di azienda tra le società Dana e [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima – stante la morosità dell’affittuaria nel pagamento dei canoni di aprile (versato solo in parte), maggio e giugno 2007 –otteneva, in data 18 settembre 2008, il suddettodecreto ingiuntivo, in relazione al quale veniva proposta l’opposizioneper cui è giudizio.Assumeva, in particolare, la società opponente –previamente dedotto di aver rilasciato l’azienda il 3 ottobre 2008 – di non essere debitrice di [OSCURATO:SOCIETA], atteso che quest’ultima, in violazione di quanto previsto dall’art. 2 del contratto di affitto (in forza del quale tutti i crediti e debiti per rapporti sorti anteriormente al 30 giugno 2007 dovevano essere posti, rispettivamente, a vantaggio e a carico della società concedente l’affitto), aveva maturato un debito nei confronti della società erogatrice del servizio di distribuzione dell’acqua potabile, tale da determinare il distacco dell’utenza idrica. Proponeva, pertanto, la società Dana domanda riconvenzionale, perché fosse dichiarato l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], chiedendone la condanna al risarcimento del danno da forzosa chiusura dei locali dell’azienda, nonché al pagamento di quanto da essa Dana versato per consumi d’acqua non fruiti, oltre che alla restituzione del deposito cauzionale. In via di subordine, chiedeva che il supposto credito della società Giu.ca fosse compensato con quello spettante ad essa Dana per i ridetti titoli. A fronte di tale domanda riconvenzionale, la società opposta – a propria volta – agiva in via di riconvenzione, chiedendo, innanzitutto, il risarcimento del danno da ritardata riconsegna dell’azienda (essendo essa avvenuta il 3 ottobre 2008, oltre tre mesi dopo la disdetta del contratto, risalente al precedente 30 giugno), danno stimato in € 21.600,00. La società [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva, inoltre, la corresponsione di ulteriori € 15.400,00, in ragione del mancato pagamento, da parte dell’affittuaria, di quanto dalla stessa dovuto per la fruizione di prestazioni di utenza, oltre al risarcimento del danno per rottura di macchinari, quantificato in € 1.776,01. Il giudice di prime cure, rigettata l’opposizione e la domanda riconvenzionale della società Dana, confermava il decreto ingiuntivo, accogliendo la riconvenzionale dell’opposta società [OSCURATO:SOCIETA] solo nei limiti di € 6.638,44.Esperito gravame dalla soccombente attrice in opposizione, il giudice di appello lo rigettava. 3.Avverso la sentenza della Corte capitolina hanno proposto ricorso per cassazione la Brugiotti e la Imparato, nella già indicata qualità, sulla base –come detto – di due motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –il vizio di nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 645 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto ammissibile la “reconventio riconventionis”, spiegata dalla società opposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo le ricorrenti tale “reconventio riconventionis” esulava, sia come petitum che come causa petendi , dalla domanda proposta in sede monitoria, non costituendo, inoltre, neppure una diretta conseguenza della riconvenzionale dell’opponente, giacché essa concerneva una pretesa risarcitoria conseguente al mancato pagamento dell’utenza idrica, da parte dell’affittante, e al distacco della stessa. La riconvenzionale dell’opposta ha avuto ad oggetto, infatti, la richiesta di pagamento, a carico dell’opponente, di somme tutte inerenti al periodo successivo alla data del 30 giugno 2008, di scadenza del contratto di affitto di azienda, somme richieste sia per occupazione “sine titulo”, sia per mancato pagamento di quanto dovuto in forza di contratti di utenza conclusi con terzi, sia, infine, per danni da rottura di macchinari. Richiamano le ricorrenti, a sostegno di tale censura, quanto affermato da questa Corte con riferimento al decreto ingiuntivo concesso per canoni locatizi non corrisposti, giacché essa, pur ammettendo la “reconventio reconventionis” in relazione a somme dovute per indennità da occupazione “sine titulo”, ha ritenuto, comunque, condizione necessaria che non sia travalicata la domanda monitoria (si tratta di Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28615; è richiamata pure, con argomento “acontrario”, Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2014, n. 5946, sempre sulla necessità che non siano superati i limiti della domanda monitoria). 3.2. Il secondo motivo d enuncia – nuovamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –vizio di nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 437 cod. proc. civ., per aver il Presidente della Corte capitolina, con decreto di fissazione di udienza (del quale si assume l’irritualità e la nullità), onerato le parti di manifestare il permanere del loro interesse alla decisione nel termine di 10 giorni prima dell’udienza, subordinando a tale manifestazione di interesse l’emissione della sentenza. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società Giu.ca, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricors o è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte. 7. Lericorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Il ricorso va dichiarato inammissibile , in ciascuno dei due motivi in cui si articola.8.1. In particolare, l’inammissibilità del primo motivo deriva dal fatto che le odierne ricorrenti non riferiscono in alcun modo, nell’esposizione deifatti di causa, se esse – nel corso del giudizio di primo grado e fino al momento della decisione del Tribunale – avessero eccepito la pretesa mancanza, nella riconvenzionale dell’opposta, dei caratteri propri della “ reconventio reconventionis”. Tale circostanza, per vero,non risulta neppure dalla sentenza impugnata, giacché la stessa – nel ricostruire lo svolgimento processuale e nello scrutinareil primo motivo del gravame, allora proposto dalle già opponenti (e odierne ricorrenti) – non ne fa alcuna menzione. Palesemente privadi corrispondenza con la motivazione della sentenza d’appello è, poi, l’affermazione a pag. 13 del ricorso, secondo cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto “la correttezza della motivazionesub sentenza appellata ”. I nvero, la sentenza di appello – lo si ribadisce – si è limitata ad enunciare la propria motivazione sul primo motivo di gravame,senza alludere in alcun modo,non solo alla correttezza, ma finanche all’esistenza, di una motivazione del primo giudice su un’ipotetica eccezione di inammissibilità della “reconventio reconventionis”,sollevata dalle attriciin opposizione. Trattandosi, inoltre, di eccezione afferente all’osservanza di una preclusion e, essa – rilevabile certamente d’ufficio dal primo giudice– avrebbe dovuto , comunque , essere dedotta dalla parte interessata, cioè dalle attuali ricorrenti, fino al momento della decisioneresa in prime cure. Solo se ciò fosse avvenuto , infatti, esse avrebbero mantenuto – secondo quella che è la corretta esegesi dell’art. 157, comma3, cod. p roc . c iv . , come delineata da questa Corte con la propria giurisprudenza (di cui si dirà appena di seguito) – il potere di dolersi , con l’appello , della decisione eventualmente intervenuta su talequestione in senso contrario . Il giudice di appello, in assenza di tale deduzione e, naturalmente, della mancata rilevazione d’ufficio dell’eccezione, in sentenza , da parte del primo giudice, avrebbe dovuto considerare inammissibile la deduzione soltanto con un ipotetico motivo di appello dell’eccezione. Tale motivo sarebbe stato inammissibile per la perdita del potere degli odierni ricorrenti ed allora appellanti del potere di far valere la nullità per violazione delle preclusioni. Ulteriore conseguenza è che, questa Corte, se anche un motivo di appello fosse stato dedotto e la Corte territoriale nonse ne fosse occupata, dovrebbe rilevare l’assoluta mancanza di decisività dell’ipotetica omissione di pronuncia, giusta il disposto dell’art. 360-bis, comma 1,n. 2), c od . p roc . c iv ( secondo l’esegesi fornitane da Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 2017, n. 22341, Rv. 646020-03 e successive conformi): correttamente la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il motivo, in quanto inammissibile. Infatti, deve qui ribadirsi che la violazione del regime delle preclusioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ., pur potendo essere dedotta dalla parte (o rilevata d’ufficio dal giudice di prime cure) per tutta la durata del grado in cui si verifica, non soggiace, per tale arco temporale, alla regola dell’art. 157, comma 3, del medesimo codice (che preclude il rilievo della nullità ad opera sia della parte che vi ha dato causa, che di quella che vi ha rinunciato anche tacitamente), norma, quest’ultima, che “confina il suo àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 30 agosto 2018, n. 21381, Rv. 650325-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedanoCass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2021,n. 21529, Rv. 662196-01, nonché, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 4 novembre 2020, n. 24483; Cass. Sez. Un., sent. 31 gennaio 2019, n. 2841). Difatti, essendo l’esclusione della preclusione suddetta “ancorata all’esistenza del potere officioso del giudice”, risulta “logicamente sostenibile che essa si giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile come quello della parte”, giacché, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno “quell’esigenza logica, per così dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica che i poteri di rilevazione si conservino per entrambi ancorché la nullità sia stata determinata originariamente dalla parte”; verificatasi, pertanto, tale evenienza “la regola dell’art. 157, comma 3, cod. proc. civ. può e deve riespandersi” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 21381 del 2018, cit.). Merita, peraltro, rilevare che la censura inammissibilmente dedotta con il motivo è anche basata su un presupposto infondato: è sufficiente considerare che con l’opposizione i ricorrenti avevano chiesto la restituzione del residuo del deposito cauzionale ed in conseguenza, data la funzione del medesimo, l’opposta risultava pienamente legittimata, proprio secondo la logica della reconventio reconventionis, a dedurre loe pretese che potevano giustificare la “non debenza” del preteso residuo, sicché la Corte capitolina hacomunque ragionato correttamente. 8.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 8.2.1. Non si comprende, infatti, in quale misura il decreto presidenziale, che invitava le parti a manifestare il permanere del loro interesse alla decisione della controversia, sebbene certamente irrituale, abbia pregiudicato laposizione delle odierne ricorrenti.Sul punto, quindi,deve darsi seguito al principio secondo cui “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione”, donde l’inammissibilità della censura “con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26419, Rv. 659858-01). 9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellericorrenti e liquidate come da dispositivo. 10. In ragione della declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, sussiste, a carico delle ricorrent i , l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., le spese del presente giudizio che liquida in € 4.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del le ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, i
Decreto Cassazione n. 25263/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris