CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro2026POSTE [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale1949rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiMARIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso incidentale -avverso la sentenza n. 351/2024 della CORTE D'APPELLOdi ANCONA, depositata il 05/11/2024 R.G.N. 340/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9704/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per Data pubblicazione 03/06/2026accoglimento del ricorso principale e del primo motivo delcontroricorso incidentale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 177/2023 il Tribunale di Ancona –premettendo in motivazione che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] i propri procuratori aveva rinunciato alle domandedi cui ai punti 1, 2, 3, 4 delle sue conclusioni, relativeall’illegittimità di contratti di somministrazione conconseguente costituzione del rapporto con l’utilizzatrice,sicché era residuato unicamente il contenzioso sullaspettanza del premio di risultato - così aveva provveduto:1) in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], aveva condannato “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Adeccos.p.a. in solido tra loro a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] lasomma di Euro 4.348,01 a titolo di premio di produzioneper gli anni 2019, 2020, 2021, oltre rivalutazionemonetaria ed interessi legali sulle somme annualmenterivalutate dal dovuto al saldo”; 2) aveva compensato “permetà tra le parti le spese di lite” e condannato “[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. in solido tra loro, a rifonderea [OSCURATO:PERSONA] la residua metà”, come liquidata; 3) avevarigettato “la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA].p.a.”; 4) aveva condannato “[OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere aPoste [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite”, come liquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corted’appello di Ancona rigettava l’appello proposto dallaAdecco Italia [OSCURATO:SOCIETA]. contro la suddetta sentenza e laNumero registro generale 9704/2025confermava, condannando l’appellante al pagamento delle Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026spese del secondo grado, come liquidate, in favore Data pubblicazione 03/06/2026dell’[OSCURATO:PERSONA].3. Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) ciò che aveva deciso il primo giudice; b) ledoglianze formulate dall’appellante [OSCURATO:SOCIETA]; c) che [OSCURATO:SOCIETA] non si era costituita, mentre il lavoratore avevachiesto il rigetto del gravame.4. Tanto premesso, preliminarmente, in forza delprincipio di formazione giurisprudenziale della “ragione piùliquida”, la Corte riteneva di non disporre il rinnovo dellanotifica del gravame a [OSCURATO:PERSONA], sebbene la stessafosse nulla in ragione dell’errata individuazione delprocuratore costituito in primo grado per detta società, inquanto nel caso di specie, ed in relazione all’esito della litenei termini di seguito illustrati, l’inosservanza delle regolea presidio della regolare instaurazione del contraddittorionon arrecava alcun pregiudizio alla parte rimasta estraneaal procedimento, laddove la spendita del tempo necessarioal rinnovo della notifica si sarebbe tradotta in una concretalesione del principio della ragionevole durata del processo.5. Quindi, riteneva anzitutto incontestato il profilofattuale della vicenda dedotta in causa, inerenteall’effettiva utilizzazione del ricorrente da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. secondo modalità e caratteristiche che, aparità di mansioni assegnate e nell’arco temporale indicato,in nulla avevano differenziato la prestazione del primo daquelle dei dipendenti della seconda; per la Corte risultava,altresì, coperta da giudicato, in virtù dell’acquiescenza adessa prestata, la decisione del Tribunale sulla debenza delpremio di risultato in favore del lavoratore somministrato.Numero registro generale 9704/20256. La Corte, trascritti il testo dell’art. 35 d.lgs. n. Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/202681/2015, nelle parti giudicate rilevanti ai fini della Data pubblicazione 03/06/2026decisione, il punto 8 del contratto di assunzione a termineintercorso il 28 settembre 2018 tra il ricorrente ed Adeccos.p.a., nonché l’art. 30, comma 8, del CCNL per la categoriadelle Agenzie di Somministrazione di Lavoro, riteneva lasicura vincolatività dell’obbligo, sorto direttamente a caricodi [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto dell’adesione di detta societàalla contrattazione collettiva di settore, di corrispondereper intero il premio di risultato ai propri dipendenti, sia purestabilendone misura, tempi e modalità di relativaerogazione mediante adeguamento ai contenuti della fontedi eteroregolamentazione applicata dall’utilizzatore ai suoiassunti.7. Secondo la Corte, inoltre, il legislatore avevaassegnato al secondo comma dell’art. 35 d.lvo n. 81/2015una funzione di garanzia rispetto all’obbligazione solidaleivi prevista, con espressa salvezza del diritto di rivalsadell’utilizzatore verso il somministratore rispetto aitrattamenti retributivi corrisposti al lavoratore.8. Pertanto, per la Corte, il caso in esame integravasenza dubbio la vicenda patologica, alla quale nei propriscritti faceva riferimento la società appellante come al titololegittimante il diritto di rivalsa di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 35d.lvo. n. 81/2015: era, infatti, indiscutibilmente emersoche la società di somministrazione aveva omesso diretribuire esattamente il lavoratore suo dipendente, in talmodo violando le disposizioni inderogabili di legge e dicontratto; e tale anomalia nel funzionamento delsinallagma contrattuale, tradotta in termini diinadempimento della parte datoriale agli obblighi suoipropri, faceva scattare, in funzione di garanzia delprestatore, il meccanismo della solidarietà passiva traNumero registro generale 9704/2025datrice di lavoro e utilizzatrice, al tempo stesso Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026consentendo a quest’ultima di ottenere il rimborso di Data pubblicazione 03/06/2026quanto eventualmente costretta a versare al lavoratore,senza esservi direttamente obbligata.9. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.10. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorsocontenente ricorso incidentale condizionato a mezzo diunico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso perreplicare al ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:SOCIETA].11. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memoria in vista dell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].12. Il P.G. ha depositato memoria in cui ha conclusochiedendo “di disporre la trattazione in pubblica udienzaper accogliere il ricorso principale e il primo motivo delcontroricorso incidentale di Poste”.13. A seguito di ordinanza resa all’esito della suddettaadunanza camerale, è stata fissata l’odierna pubblicaudienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente principale Adeccodenuncia “Violazione falsa applicazione degli artt. 160, 164e 291 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Trascritto ilpassaggio motivazionale, di cui si è dato conto in narrativacirca la decisione della Corte di non disporre la rinnovazionedella notifica del ricorso in appello a [OSCURATO:PERSONA], laricorrente principale deduce: “Correttamente la sentenzarileva l’errore nella notifica, e correttamente ritiene che lanotifica sia nulla e non inesistente. Ma allora avrebbeNumero registro generale 9704/2025dovuto semplicemente, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026disporne la rinnovazione. Data pubblicazione 03/06/2026Come è stato osservato da [OSCURATO:PERSONA].ma Corte consentenza n. 25312/2023 la indicazione del luogo in cuiavviene la notificazione non rientra negli elementicostitutivi essenziali dell’atto, determinando quindi caso dinullità e non di inesistenza dell’atto, da ciò la possibilità cheil vizio possa essere sanato successivamente attraverso larinnovazione della notificazione stessa in modo corretto(conf. Cass. n. 15399/2024)”. Chiede “pertanto che lasentenza venga cassata nella parte in cui non ha dispostola rinnovazione della notifica”.2. Il primo motivo del ricorso principale èinammissibile.3. La ricorrente, infatti, difetta di concreto, attuale egiuridicamente apprezzabile interesse ex art. 100 c.p.c. afar valere in questa sede di legittimità il non avere la Corteterritoriale disposto la rinnovazione del proprio ricorso inappello a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Pervero, secondo un consolidato indirizzo di questaCorte di legittimità, la denuncia di vizi fondati sulla pretesaviolazione di norme processuali (come nel motivo inesame) non tutela l’interesse all’astratta regolaritàdell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazionedel pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte inconseguenza della denunciata violazione, dondel’inammissibilità della censura con la quale si lamenti unmero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioniper le quali l’erronea applicazione della regola processualeabbia comportato, per la parte, una lesione del diritto diNumero registro generale 9704/2025difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (così, Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026ex plurimis, di recente, Cass. n. 25263/2023). Data pubblicazione 03/06/2026Ebbene, la ricorrente principale neppure deduce se ecome la mancata notificazione in questione alla contropartePoste [OSCURATO:SOCIETA] abbia ad essa arrecato un qualche concretopregiudizio: al proprio diritto di difesa o in altra chiave.4. Solo per completezza, mette conto aggiungere chela stessa censura è altresì inammissibile per ulterioreragione.La ricorrente principale, difatti, non ha assolutamentecolto la ratio decidendi della Corte territoriale in tale partedella propria sentenza.In particolare, la Corte, nel decidere come sopra, harichiamato un indirizzo espresso da Cass., sez. un., ord. n.23542/2015 e da Cass., ord. n. 10839/2019, sul rilievo chel’appello di [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato rigettato nel merito “neitermini di seguito illustrati”, ed ha ritenuto di poter evitarela rinnovazione della notifica in questione.Si tratta di un orientamento cui questa Corte ha datoseguito anche successivamente (cfr., ad es., Cass. n.6924/2020; n. 12515/2018).Né la ricorrente spiega se e perché esso non potessetrovare applicazione nella fattispecie in esame, appuntoperché i relativi principi di diritto sono stati ignorati.5. Con il secondo motivo la ricorrente principalededuce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Deduce che non è chiaroda dove la sentenza abbia tratto il convincimento enunciatoal punto vii) che precede secondo il quale si sarebbeverificata nel caso di specie una “ingiusta ritenzione daNumero registro generale 9704/2025parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di somme che la stessa è, invece, Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026tenuta a pagare al lavoratore a titolo di debito proprio” . Data pubblicazione 03/06/20266. Detto secondo motivo è infondato.7. Oggetto di tale censura è il singolo passaggiomotivazionale in cui la Corte ha ritenuto: “Si è, quindi,realizzata la condizione, paventata in seno al gravame,dell’ingiusta ritenzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di sommeche la stessa è, invece, tenuta a pagare al lavoratore atitolo di debito proprio” (così quasi alla fine della facciata 6della sua sentenza).Osserva, allora, il Collegio che tale conclusione riflettenull’altro che una risposta ad uno specifico argomentosvolto dall’allora appellante [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva dedotto“che nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva versato lesomme richieste dal lavoratore per averle trattenute pressodi sé, ma perché tali somme non erano mai state versateda [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.” (v. facciata 2 della stessa sentenzadove la Corte ha sintetizzato le doglianze dell’appellante).In ogni caso, dalla completa motivazione resa dallaCorte si desume chiaramente che essa non ha intesoalludere ad una ritenzione in senso materiale di somme atitolo di premio di risultato che la somministratrice avessericevuto da altri o comunque accantonato, ma abbia volutopiù semplicemente significare che la stessa fosseinadempiente rispetto ad un proprio debito quale datrice dilavoro in ordine al premio in questione.Non si tratta, perciò, di ritenzione in senso fisico, inordine alla quale, però, la Corte non avrebbe indicato lafonte di prova, in pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c.8. Con un terzo motivo la stessa ricorrente principaledenuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dellaNumero registro generale 9704/2025Direttiva 2008/04; degli artt. 33 e 35 D.lgs. n. 81/2015 e Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026dell’art. 30 comma 8 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. Data pubblicazione 03/06/2026360 n. 3 c.p.c.”.9. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato,con taluni profili d’inammissibilità.10. All’esposizione dei tre motivi del suo ricorso laricorrente ha premesso che: “Si è riportata l’intera parte infatto esclusivamente per ragioni di completezza del ricorso;quest’ultimo, tuttavia, non avrà ad oggetto il diritto allacorresponsione del premio di risultato, bensì edesclusivamente la parte della sentenza che ha respinto larichiesta di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”.10.1. Rileva, allora, il Collegio che la ricorrenteprincipale dichiara di impugnare “esclusivamente” unaparte della sentenza di secondo grado in realtà nonpresente in quest’ultima, ossia, la parte che avrebberespinto la sua “richiesta di manleva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]”.Ebbene, come riferito nella narrativa che precede, laCorte distrettuale, piuttosto, ha motivatamente ritenutoche, “l’inadempimento della parte datoriale agli obblighisuoi propri”, ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n.81/2015, induceva “in funzione di garanzia del prestatore,il meccanismo della solidarietà passiva tra datrice di lavoroe utilizzatrice, al tempo stesso consentendo aquest’ultima”, ossia, nella specie, a [OSCURATO:PERSONA], “diottenere il rimborso di quanto eventualmente costretta aversare al lavoratore, senza esservi direttamenteobbligata”. Era stato, invece, il primo giudice a respingereespressamente “la domanda di manleva proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”.Numero registro generale 9704/202511. Soggiunge il Collegio che il terzo motivo del ricorso Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026principale è formulato esclusivamente in chiave di Data pubblicazione 03/06/2026violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n.3), c.p.c., e che comunque non vi si deduce, neanche perimplicito, un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. dellaCorte di merito su un motivo d’appello che riguardasse una“richiesta di manleva” di [OSCURATO:SOCIETA] “nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]” oppure direttamente su una tale domanda (il che,in ipotesi, doveva essere fatto valere con il diverso mezzodi cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendola nullità della sentenza di secondo grado per tale vizio).12. Evidenziati tali profili d’inammissibilità, la lettura,da parte della ricorrente principale, delle norme interneaventi valore di legge, e cioè gli artt. 33 e 35 d.lgs. n.81/2015, di cui si denuncia la violazione o falsaapplicazione, è priva di fondamento.13. Nota anzitutto il Collegio che si tratta didisposizioni largamente riproduttive di analoghedisposizioni previgenti in tema di “Somministrazione dilavoro”, poi abrogate.14.1. Più nello specifico, l’art. 33, comma 2, d.lgs. n.81/2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie,recita: “Con il contratto di somministrazione di lavorol’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare alsomministratore il trattamento economico e normativoapplicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono lemedesime mansioni dei lavoratori da somministrare e arimborsare al somministratore gli oneri retributivi eprevidenziali da questo effettivamente sostenuti in favoredei lavoratori”.Osserva il Collegio che trattasi di previsionisostanzialmente riproduttive delle disposizioni di cui alleNumero registro generale 9704/2025lett. i) e j) del previgente art. 21, comma 1, d.lgs. n. Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026276/2003, che in questo articolo erano riferite Data pubblicazione 03/06/2026direttamente, come quelle di tutte le altre lettere delmedesimo comma, al contenuto del contratto(commerciale) di somministrazione (“… contiene i seguentielementi: …”, recita l’incipit); mentre nel comma vigenteentrano a far parte dell’oggetto tipico del contratto.L’obbligo di comunicazione su visto, come tale, appareall’evidenza funzionale all’operatività di quanto previsto infavore dei lavoratori interessati anzitutto dall’art. 35,comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (che recita: “Per tutta la duratadella missione presso l’utilizzatore, i lavoratori delsomministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte,a condizioni economiche e normative complessivamentenon inferiori a quelle dei dipendenti di pari livellodell’utilizzatore”). L’ora cit. comma, a sua volta, in granparte riproduce il contenuto del previgente art. 23, comma1, d.lgs. n. 276/2003.E’ fin troppo evidente, infatti, che se ilsomministratore non fosse informato dall’utilizzatore del“trattamento economico e normativo applicabile ailavoratori” dipendenti di quest’ultimo “che svolgano lemedesime mansioni dei lavoratori da somministrare”, chesono invece dipendenti del somministratore, quest’ultimonon sarebbe messo in grado di osservare i diritti che lorocompetono ex art. 35, comma 1, cit.14.2. Quanto, poi, all’ulteriore obbligo in capoall’utilizzatore di “rimborsare al somministratore gli oneriretributivi e previdenziali da questo effettivamentesostenuti in favore dei lavoratori”, si tratta di obbligazionedi rimborso in senso stretto (estranea a qualsiasi schemadi solidarietà, ma) che attiene solo al rapporto interno traNumero registro generale 9704/2025utilizzatore e somministratore, ponendosi a carico del Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026primo l’obbligo di rimettere al secondo “gli oneri retributivi Data pubblicazione 03/06/2026e previdenziali” dal somministratore “effettivamentesostenuti in favore dei lavoratori” somministrati, vale adire, oneri già sopportati, ed effettivamente sopportati;oneri, cioè, per dirlo ancor più chiaramente, adempiuti dalsomministratore nei confronti dei propri lavoratorisomministrati15. L’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 recita:“L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore acorrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e aversare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto dirivalsa verso il somministratore”.Il previgente art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003,recitava: “L’utilizzatore è obbligato in solido con ilsomministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamentiretributivi e i contributi previdenziali”.Il diritto di rivalsa dell’utilizzatore, tuttavia, erapresente anche nella disciplina anteriore, perché il già cit.art. 21, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, alla lett. k)prevedeva la “assunzione da parte dell’utilizzatore, in casodi inadempimento del somministratore, dell’obbligo delpagamento diretto al lavoratore del trattamento economicononché del versamento dei contributi previdenziali, fattosalvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”; e – sinoti – era disciplinato nell’ambito del medesimo comma,che, secondo quanto già visto, contemplava distintamenteil già chiarito obbligo di rimborso in favore delsomministratore.15.1. Non sussiste, comunque, la benché antinomiatra le due previsioni, e cioè quella dell’obbligo di rimborsoa carico dell’utilizzatore e quella dell’obbligazione solidaleNumero registro generale 9704/2025a suo carico, salvo, però, il suo diritto a rivalersi verso il Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026somministratore. Data pubblicazione 03/06/2026Esattamente, infatti, la Corte distrettuale, come ilprimo giudice, ha individuato nella disposizione di cui alvigente art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, una “funzionedi garanzia all’obbligazione solidale ivi prevista” in favoredei lavoratori somministrati interessati, “all’esclusivo scopodi rafforzare la tutela del credito del lavoratore,prescindendo da qualsiasi forma di responsabilitàpersonale dell’utilizzatore rispetto al fatto generatoredell’obbligazione pecuniaria”.In tal senso, sul piano sistematico, è scontato rilevareche la specifica regola s’inserisce in un tessuto normativoanzitutto di “Tutela del lavoratore” (così la rubrica dell’art.35, ma v. anche l’identica rubrica dell’art. 23 d.lgs. n.276/2003 previgente); tutela del lavoratore“somministrato” che si esprime anzitutto con la normad’apertura di cui al comma 1 dell’art. 35.Inoltre, è altrettanto ovvio notare che la norma nondice che il somministratore e l’utilizzatore sono obbligati insolido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivie a versare i relativi contributi previdenziali, bensì recita:“L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore acorrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e aversare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto dirivalsa verso il somministratore”.E detta formulazione del dettato trova agevolespiegazione nel rilievo che anche nel nuovo quadronormativo in tema di “Somministrazione di lavoro” ilavoratori da somministrare sono dipendenti delsomministratore e da quest’ultimo, quindi, retribuiti in baseal relativo “trattamento economico e normativo” cheNumero registro generale 9704/2025dev’essere indicato nel “contratto di somministrazione di Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026lavoro” da stipularsi “in forma scritta” (cfr. art. 33, comma Data pubblicazione 03/06/20261, lett. f), d.lgs. n. 81/2015).Ebbene, il quadro era forse più chiaro nel regime exd.lgs. n. 276/2003 (cfr., in particolare, oltre alla giàmenzionata lett. k) dell’art. 21, comma primo, dell’ora cit.d.lgs., anche la lett. h) del medesimo comma), ma restaindiscutibile che l’obbligo solidale dell’utilizzatore previstodall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 è destinato adoperare in caso d’inadempimento nei confronti deilavoratori interessati (ossia, quelli somministrati) da partedel somministratore (e, cioè, del loro datore di lavoro) circai “trattamenti retributivi” ad essi spettanti ed il versamentodei “relativi contributi previdenziali”.Si tratta, quindi, di ipotesi praticamente opposta aquella di cui all’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, nellaquale, invece, il somministratore ha “effettivamente”sostenuto in favore dei lavoratori somministrati i suddettioneri.E così si spiega che l’utilizzatore, e solo l’utilizzatore,sia titolare (come già nel previgente regime) del “diritto dirivalsa” in senso tecnico, e non di “rimborso”, “verso ilsomministratore”. Egli, infatti, trovasi a risponderesolidalmente in ordine a “crediti” dei lavoratorisomministrati e nei confronti di questi ultimi per uninadempimento che non è suo, bensì è solamente delsomministratore.Nota, infine, il Collegio che, in relazione all’art. 23,comma 3, d.lgs. n. 276/2003, analogo – come si è visto –all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, la giurisprudenzadi questa Corte era consolidata nel senso della “sussistenzadi una garanzia di tutela del lavoratore somministrato”,Numero registro generale 9704/2025assicurata, “sul piano della effettività, attraverso la Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026previsione della natura solidale della obbligazione Data pubblicazione 03/06/2026retributiva e contributiva sancita” dalla norma cit. (v. in talsenso nella motivazione, più di recente, Cass. n.10041/2025 e n. 10056/2025, e ivi i richiami ai precedentiin senso conforme).16. Nel caso in esame la Corte territoriale, comeaccennato in narrativa, è giunta alla conclusione cheAdecco s.p.a., vale a dire, la società somministratrice edatrice di lavoro dell’attore, risultasse inadempiente agliobblighi nascenti a suo carico dal contratto di lavoro con ilmedesimo concluso, in relazione al premio di risultatodovuto per il su precisato periodo.Di conseguenza, stante l’obbligo solidale di [OSCURATO:SOCIETA] a riguardo quale utilizzatrice, la Corte di meritocondivisibilmente ha confermato che a detta societàcompetesse il cd. regresso ex art. 35, comma 2, cit. (già ilprimo giudice tanto aveva ritenuto: cfr. pag. 6 della suasentenza).17. La ricorrente deduce che essa riveste “la posizionedi datore di lavoro e quindi di soggetto obbligato alversamento della retribuzione e quindi del premio diproduzione; e come la società non intenda sottrarsi a taleobbligo. Ma anche come non ritenga di essere l’unicaobbligata, posto che la legge prevede che la retribuzionesia sì versata dalla società di somministrazione, ma chequesta poi sia rimborsata dall’utilizzatore” (così a pag. 11del ricorso).Ma, per quanto sin qui detto, giammai il diritto diAdecco ad essere rimborsata da [OSCURATO:PERSONA] per quantoriflette somme correlate al premio di risultato potrebbefondarsi sull’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, per ilNumero registro generale 9704/2025semplice motivo che detta società quale somministratore Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026non ha mai effettivamente sostenuto oneri relativi a tale Data pubblicazione 03/06/2026voce retributiva.E tanto riconosce la stessa ricorrente principalequando assume, singolarmente, che “[OSCURATO:SOCIETA] non haversato le somme richieste dal lavoratore non perché leabbia trattenute presso di sé, ma perché non sonodirettamente mai state versate da [OSCURATO:PERSONA] e perchénon ha adempiuto ad una specifica clausola di contrattocollettivo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e le OO.SS.”.E’, però, agevole obiettare che su [OSCURATO:PERSONA], amaggior motivo perché il CCNL dalla stessa applicatoriguardava (com’è ovvio) solo i rapporti lavorativi con ipropri dipendenti, non incombeva il benché minimo obbligodi versare direttamente alcunché, compreso il premio dirisultato, ai lavoratori “somministrati”, vale a dire, alavoratori dipendenti dalla [OSCURATO:SOCIETA].Ed è soltanto l’obbligo solidale ex art. 35, comma 2,d.lgs. n. 81/2015, che, a seguito dell’inadempimento delladatrice di lavoro somministratrice a riguardo, l’ha resatenuta a corrispondere ai lavoratori “somministrati”, perquanto qui interessa, il premio di risultato, salvo il suodiritto di rivalsa verso la somministratrice [OSCURATO:SOCIETA].18. Con precipuo riferimento, poi, al premio dirisultato, occorre considerare che l’art. 35, comma 3,recita: “I contratti collettivi applicati dall’utilizzatorestabiliscono modalità e criteri per la determinazione ecorresponsione delle erogazioni economiche correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmiconcordati tra le parti o collegati all’andamento economicodell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì dirittoa fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono iNumero registro generale 9704/2025dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato Data pubblicazione 03/06/2026alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o alconseguimento di una determinata anzianità di servizio”.In questo caso si tratta di disposizioni letteralmenteriproduttive di quelle già contenute nell’art. 23, comma 4,d.lgs. n. 276/2003 (su cui v. Cass., sez. lav., sent.11.10.2022, 29569).18.1. Ebbene, è pacifico che “i premi di risultato”fossero previsti dai CCNL applicati da [OSCURATO:PERSONA] (cfr.art. 69 degli stessi), nell’ambito della parte variabile dellaretribuzione (cfr. art. 63 dei medesimi CCNL),evidentemente per i lavoratori alle proprie direttedipendenze.Inoltre, anche la previsione di cui all’art. 35, comma3, primo periodo, d.lgs. n. 81/2015, rientra nell’apparatodi tutela in favore dei lavoratori “somministrati”, e, ove sinutrissero dubbi in proposito (a dispetto della stessa sedesmateriae), rivelatore, a tacer d’altro, è l’avverbio “altresì”,adottato nella seconda parte del medesimo comma 3, dovesono esplicitamente previsti appunto ulteriori “diritti” infavore sempre dei lavoratori somministrati.In questa cornice di normativa legale la Corteterritoriale ha anche considerato che l’art. 30 del CCNL perla categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro,applicato da [OSCURATO:SOCIETA] ai propri dipendenti, al comma 8prevedeva che: “In coerenza con il principio di parità ditrattamento, i premi di produzione o di risultato previstidalla contrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatoresono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza diNumero registro generale 9704/2025missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi ...”. Data pubblicazione 03/06/2026Ha, ancora, accertato che pure il contratto diassunzione a termine intercorso il 28 settembre 2018 tra ilricorrente ed [OSCURATO:SOCIETA] prevedeva espressamente, perquanto qui interessa, che: “I premi di produzione o dirisultato previsti dalla contrattazione collettiva applicatapresso l’utilizzatore sono corrisposti in costanza di missionee proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e lemodalità previsti dagli accordi stessi ed in ogni caso in basea quanto stabilito dall’art. 30 co. 8 del CCNL ApL …”.19. Anche alla luce di tanto, e delle ulterioriconsiderazioni svolte dalla Corte territoriale, restaincensurabile la conclusione tratta dalla stessa che sulpunto era inadempiente la somministratrice/datrice dilavoro.Ergo, la censura della ricorrente principale ora inesame è priva di fondamento.20. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentalecondizionato [OSCURATO:PERSONA] denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 101 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c.”. Censura la medesima parte di motivazione che laricorrente principale attinge con il primo motivo del suoricorso, sostenendo che la sentenza dovrebbe “esserecassata, oltre che per non aver disposto la rinnovazionedella notifica eseguita erroneamente da [OSCURATO:SOCIETA] ItaliaS.p.A. anche, per violazione dell’art. 101 c.p.c. ossia pernon aver la Corte territoriale correttamente accertato qualeconseguenza dell’omessa notifica e della prosecuzione delprocesso la mancata integrazione del contraddittorio tra leparti e per avere la stessa conseguentemente pregiudicatoNumero registro generale 9704/2025il legittimo esercizio del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026S.p.A.”. Data pubblicazione 03/06/202621. Il rigetto del ricorso principale comportal’assorbimento del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].p.a., in quanto condizionato.22. La novità delle questioni affrontate giustifica lacompensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio dicassazione. Nondimeno la ricorrente principale è tenuta alc.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiaraassorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensainteramente tra tutte le parti le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il pagamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del21.4.2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneIl Consigliere estensoreNumero registro generale 9704/2025Numero sezionale 1949/2026Numero di raccolta generale 17707/2026Data pubblicazione 03/06/2026