CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 15399/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3858-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 145/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 27/07/2020 R.G.N. 197/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.3858/2021 Cron. Rep. Ud.19/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] la notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata effettuata a mezzo p.e.c. indirizzata ai procuratori della società ad un indirizzo non istituzionale; la società non ha svolto attività difensiva; in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (Cass. n.11574/2018, Cass. n. 24948/2021); P.Q.M. La Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso alla società intimata, che non si è costituita, in quanto la notifica non è stata effettuata all’indirizzo p.e.c. istituzionale, rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alla parte ricorrente per il rinnovo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provv