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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 marzo 2015

Cassazione n. 08090/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso 26100/2015proposto da: CONSORZIO 3 [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]), con sede in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16 (C .F . : 06432250485), in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], aciò autorizzato con il proprio decreto n. 201 del 26 novembre decreto n. 201 del 26 novembre 2014 e del decreto del Direttore n. 426 del 26 novembre 2014, rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ( C. F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio ([OSCURATO:PERSONA]) in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 (fax n. 055/264470 , pec:[OSCURATO:EMAIL]; Contributo consorzio di bonifica – Annullamento ope legis cartelle di pagamento [OSCURATO:EMAIL]), come da mandato a margine delricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con sede legale in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] della Bella n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da mandato posto a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] L. de [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DRNNLL67LO3D612Z; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dalla Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CSTLRA65C60D6121; pec: [OSCURATO:EMAIL]) , entrambi del foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]; indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – -avverso la sentenza n. 558 /5 /20 15 emessa d a l la CTR Toscana in data 25/03/2015e non notif icata ; lette le conclusioni scritte del P.G. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba , che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Considerato in fatto

1. La “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze avverso una cartella con la quale era stato loro richiesto il pagamento dei contributi consortili dovuti per l’anno 2009.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo che l’obbligo di contribuzione nascesse dall’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, nonché dall’avvenuta elaborazione del piano di classifica degli stessi e del conseguente indice di contribuenza.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che, al fine di assolvere l’obbligo motivazionale, il consorzio avrebbe dovuto allegare alle cartelle la documentazione relativa alla realizzazione delle opere, i parametri adottati per il calcolo del contributo, un piano di riparto annuale dei lavori, con la specifica indicazione dei benefici goduti da ogni immobile, nonché un elenco dei contribuenti, dei benefici goduti da ciascuno di essi e di quanto versato dagli altri obbligati, e che la carenza di un’adeguata motivazione nelle cartelle (avuto particolare riguardo agli indici per il calcolo del contributo) comportava la nullità delle stesse.

4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Consorzio 3 [OSCURATO:PERSONA] (già Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale), sulla base di sette motivi.

La “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti ha nno depositato memorieillustrative.

Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente per omessa impugnazione degli atti generali (piano di classifica, statuto del consorzio e perimetro di contribuenza) in relazione ai quali il contributo di bonifico richiesto era stato individuato e calcolato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990”, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR accolto il gravame proposto dalla contribuente ritenendo che le cartelle impugnate fossero carenti di motivazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990”, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che le cartelle impugnate fossero carenti di motivazione, nonostante i dati richiesti fossero stati inseriti nelle cartelle per relationem agli atti generali da cui discendeva la pretesa tributaria.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR dapprima affermato che sarebbe stato eccessivo richiedere al consorzio di esplicitare il beneficio conseguito da ciascun immobile e poi ritenuto che lo stesso consorzio avrebbe dovuto comunque allegare alle cartelle il piano annuale di riparto dei lavori “con la specifica indicazione del o dei benefici goduti da ogni immobile”.

5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che spettasse ad esso consorzio dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato agli immobili dei privati derivati dall’attività consortile, nonostante l’avvenuta produzione in giudizio del piano di classifica e del perimetro di contribuenza.

6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 legge Regione Toscana n. 34/1994”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che le spese sostenute “per il mero mantenimento della macchina amministrativa e burocratica del consorzio” non dovrebbero essere calcolate ai fini della determinazione del contributo di bonifica.

7. Con il settimo motivo il ricorrente denunzia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt.657, 860 e 862 c.c., 54 r.d. n. 215/1933 e 2, 3, 4, 15 e 16 legge Regione Toscana n. 34/1994”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che il contributo di bonifica dovesse essere determinato in funzione degli specifici interventi realizzati sui singoli immobili.

8. Con memoria del 20 febbraio 2023 il Procuratore Generale, premesso che la controricorrente aveva dedotto, senza essere stata smentita, chein data 17 novembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le ave va notificato la cartella di pagamento n. 04120200050716568, per il cui tramite il Consorzio 3 [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato la pretesa del contributo consortile per l’anno 2009 dell’ammontare di €454,76, confermato pure dal Consorzio in ricorso nella quantificazione del valore della controversia ai fini del contributo unificato, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l egge n. 136 del 2018 , secondo cui : I debiti d i importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati .

9. Per quanto vi sia un contrasto all’interno di questa Corte tra l’indirizzo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020) il quale ritiene che In tema di definizione agevolata delle controversie mediante cd.

"pace fiscale", ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella. e quello (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 20254 del 15/07/2021) il quale sostiene che Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e,se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei. , non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, le singole cartelle di pagamento, affidate all’agente di riscossione tra l’1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, abbiano ciascuna un valore inferiore a mille euro (comprensive di accessori).

9.1. Orbene, in pendenza di giudizio, è stato emanato il d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico.

In particolare, il comma 1 dell'art. 4 d.l. cit. ha stabilito che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento èeffettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili...».

L'art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. in I. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».

Per quanto riguarda l'ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l'annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell'UE, l’IVA all'importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.

Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale; 2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.

Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione.

Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico (inteso come singola partita di ruolo) o la cartella (a seconda dell’indirizzo cui si intenda aderire) risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi).

Nel caso di specie,la cartella di pagamento risulta notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 17 novembre 2010, con riferimento all’anno d’imposta 2009, e si riferisce ad un importo dovuto di euro 454,76.

10. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla pretes a correlat a a lla cartell a impugnata , riguardando un debitodella contribuent e annullat a ex lege .

Né, in senso ostativo, potrebbe valorizzarsi quanto dedotto dalla contribuente, secondo cui la stessa , in pendenza di giudizio ( e , precisamente,dopo la sentenza di prime cure sfavorevole, ha provveduto al pagamento dell’intero carico iscritto a ruolo per ititoli di cui si controverte (contributi di bonifica, per l’anno 2009, dell’importo complessivo pari ad euro 454,76) e l ’importo in questione non le sarebbe mai stato restituito dal Consorzio, sicchè avrebbe interesse a che codesta Suprema Corte di Cassazione si pronunciasse in merito al ricorso ex adverso interposto rigettandolo.

Invero, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude in astratto, in presenza dei presupposti di legge. il diritto al rimborso di quanto versato.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’intervenuto annullamento della cartella sulla base di un sopravvenuto intervento legislativo, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere; comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 26100/2015proposto da: CONSORZIO 3 [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]), con sede in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16 (C .F . : 06432250485), in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], aciò autorizzato con il proprio decreto n. 201 del 26 novembre decreto n. 201 del 26 novembre 2014 e del decreto del Direttore n. 426 del 26 novembre 2014, rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ( C. F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio ([OSCURATO:PERSONA]) in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 (fax n. 055/264470 , pec:[OSCURATO:EMAIL]; Contributo consorzio di bonifica – Annullamento ope legis cartelle di pagamento [OSCURATO:EMAIL]), come da mandato a margine delricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),con sede legale in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] della Bella n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da mandato posto a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] L. de [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DRNNLL67LO3D612Z; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dalla Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CSTLRA65C60D6121; pec: [OSCURATO:EMAIL]) , entrambi del foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]; indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – -avverso la sentenza n. 558 /5 /20 15 emessa d a l la CTR Toscana in data 25/03/2015e non notif icata ; lette le conclusioni scritte del P.G. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba , che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Considerato in fatto 1. La “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze avverso una cartella con la quale era stato loro richiesto il pagamento dei contributi consortili dovuti per l’anno 2009. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo che l’obbligo di contribuzione nascesse dall’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, nonché dall’avvenuta elaborazione del piano di classifica degli stessi e del conseguente indice di contribuenza. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che, al fine di assolvere l’obbligo motivazionale, il consorzio avrebbe dovuto allegare alle cartelle la documentazione relativa alla realizzazione delle opere, i parametri adottati per il calcolo del contributo, un piano di riparto annuale dei lavori, con la specifica indicazione dei benefici goduti da ogni immobile, nonché un elenco dei contribuenti, dei benefici goduti da ciascuno di essi e di quanto versato dagli altri obbligati, e che la carenza di un’adeguata motivazione nelle cartelle (avuto particolare riguardo agli indici per il calcolo del contributo) comportava la nullità delle stesse. 4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Consorzio 3 [OSCURATO:PERSONA] (già Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale), sulla base di sette motivi. La “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti ha nno depositato memorieillustrative. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente per omessa impugnazione degli atti generali (piano di classifica, statuto del consorzio e perimetro di contribuenza) in relazione ai quali il contributo di bonifico richiesto era stato individuato e calcolato. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990”, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR accolto il gravame proposto dalla contribuente ritenendo che le cartelle impugnate fossero carenti di motivazione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990”, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che le cartelle impugnate fossero carenti di motivazione, nonostante i dati richiesti fossero stati inseriti nelle cartelle per relationem agli atti generali da cui discendeva la pretesa tributaria. 4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR dapprima affermato che sarebbe stato eccessivo richiedere al consorzio di esplicitare il beneficio conseguito da ciascun immobile e poi ritenuto che lo stesso consorzio avrebbe dovuto comunque allegare alle cartelle il piano annuale di riparto dei lavori “con la specifica indicazione del o dei benefici goduti da ogni immobile”. 5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che spettasse ad esso consorzio dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato agli immobili dei privati derivati dall’attività consortile, nonostante l’avvenuta produzione in giudizio del piano di classifica e del perimetro di contribuenza. 6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 legge Regione Toscana n. 34/1994”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che le spese sostenute “per il mero mantenimento della macchina amministrativa e burocratica del consorzio” non dovrebbero essere calcolate ai fini della determinazione del contributo di bonifica. 7. Con il settimo motivo il ricorrente denunzia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt.657, 860 e 862 c.c., 54 r.d. n. 215/1933 e 2, 3, 4, 15 e 16 legge Regione Toscana n. 34/1994”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che il contributo di bonifica dovesse essere determinato in funzione degli specifici interventi realizzati sui singoli immobili. 8. Con memoria del 20 febbraio 2023 il Procuratore Generale, premesso che la controricorrente aveva dedotto, senza essere stata smentita, chein data 17 novembre 2010 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le ave va notificato la cartella di pagamento n. 04120200050716568, per il cui tramite il Consorzio 3 [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato la pretesa del contributo consortile per l’anno 2009 dell’ammontare di €454,76, confermato pure dal Consorzio in ricorso nella quantificazione del valore della controversia ai fini del contributo unificato, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l egge n. 136 del 2018 , secondo cui : I debiti d i importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati . 9. Per quanto vi sia un contrasto all’interno di questa Corte tra l’indirizzo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020) il quale ritiene che In tema di definizione agevolata delle controversie mediante cd. "pace fiscale", ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella. e quello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 20254 del 15/07/2021) il quale sostiene che Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e,se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei. , non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, le singole cartelle di pagamento, affidate all’agente di riscossione tra l’1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, abbiano ciascuna un valore inferiore a mille euro (comprensive di accessori). 9.1. Orbene, in pendenza di giudizio, è stato emanato il d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010. La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico. In particolare, il comma 1 dell'art. 4 d.l. cit. ha stabilito che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento èeffettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili...». L'art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. in I. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione». Per quanto riguarda l'ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l'annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell'UE, l’IVA all'importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna. Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale; 2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico (inteso come singola partita di ruolo) o la cartella (a seconda dell’indirizzo cui si intenda aderire) risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di euro 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi). Nel caso di specie,la cartella di pagamento risulta notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 17 novembre 2010, con riferimento all’anno d’imposta 2009, e si riferisce ad un importo dovuto di euro 454,76. 10. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla pretes a correlat a a lla cartell a impugnata , riguardando un debitodella contribuent e annullat a ex lege . Né, in senso ostativo, potrebbe valorizzarsi quanto dedotto dalla contribuente, secondo cui la stessa , in pendenza di giudizio ( e , precisamente,dopo la sentenza di prime cure sfavorevole, ha provveduto al pagamento dell’intero carico iscritto a ruolo per ititoli di cui si controverte (contributi di bonifica, per l’anno 2009, dell’importo complessivo pari ad euro 454,76) e l ’importo in questione non le sarebbe mai stato restituito dal Consorzio, sicchè avrebbe interesse a che codesta Suprema Corte di Cassazione si pronunciasse in merito al ricorso ex adverso interposto rigettandolo. Invero, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude in astratto, in presenza dei presupposti di legge. il diritto al rimborso di quanto versato. Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’intervenuto annullamento della cartella sulla base di un sopravvenuto intervento legislativo, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere; comp
Decreto Cassazione n. 08090/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris