CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2020
Cassazione n. 09204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26335/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 770/2020 depositata il3.2.2020. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 27.3.2009 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell’Economia e delle Finanze (breviter MEF) per la determinazione ai sensi delle leggi 26.1.1980 n.16, 5.4.1985 n.135 e 29.1.1994 n.98, dell’indennizzo per i beni da loro perduti in Somalia, una fiorente azienda agricola nel comprensorio di Genale comprensiva di un lotto bananiero, per un valore complessivo di € 2.197.719,64, al netto di quanto già percepito e con gli interessi di legge. Si è costituito il MEF,chiedendo il rigetto della domanda Il Tribunale di Roma, esperita consulenza tecnica d’ufficio (di seguito: c.t.u.), con sentenza del 21.1.2013 ha accolto parzialmente le domande degli attori, condannando il MEF a corrisponder loro la somma di € 464.434,61, così come stimata nella relazione dic.t.u., con aggravio delle spese del grado. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello il MEF, a cui hanno resistito gli appellati Fiorini-Bonvicini. La Corte di appello di Roma ha disposto la rinnovazione della c.t.u., affidando a un nuovo perito la determinazione dell’indennizzo «sulla base dei soli elementi certi a sua disposizione, ovvero da ritenersi dimostrati sulla base del “più probabile che non”, nonché di quanto non contestato dalla P.A. in sede amministrativa e in giudizio». Dopo l’espletamento della nuova consulenza, che peraltro confermava il primo esito, la Corte di appello di Roma con sentenza del 3.2.2020 ha riformato la sentenza di primo grado esclusivamente in punto interessi, facendoli decorrere dalla data della domanda giudiziale e ha condannato il MEF a rifondere agli attori i ¾ delle spese del grado, per il resto compensate. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 15.10.2020, hanno proposto ricorso per cassazione i signori Fiorini e Bonvicini, svolgendo due motivi. Con atto notificato il 24.11.2020 ha proposto controricorso il MEF, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. I ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. I due motivi di ricorso sono connessi e anzi sovrapposti e possono essere esaminati congiuntamente. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione delle leggi 26.1.1980 n.16, 5.4.1985 n.135 e 29.1.1994 n.98, nonché degli artt.1176,1218,1219,1224, e 1281 cod.civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti per assenza totale di motivazione in merito alla natura di messa in mora della istanza di concessione dell’indennizzo relativa all’avviamento del 22.6.1994 recante richiesta di revisione della stima. 5. La Corte di appello, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (e in particolare la sentenza n.21191 del 2016) ha ritenuto che gli interessi dovessero decorrere dalla domanda giudiziale, mentre il Tribunale li aveva fatti decorrere dal 31.3.1998 (data di liquidazione in sede amministrativa dell’indennizzo). 6. L’assunto principale dei ricorrenti, propugnato con il primo motivo, è che gli interessi dovrebbero decorrere dalla data di emissione dei decreti di liquidazione. 7. L'indennizzo previsto dalla legge 26.1.1980, n. 16, per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana non ha natura risarcitoria, bensì indennitaria, rappresenta il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche e configura, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria. Né, in senso contrario, assume rilievo la previsione di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, che assolve al diverso obiettivo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. (Sez. 1, n. 10793 del 16.5.2014). Gli ulteriori interessi legali devono farsi decorrere sulla sola somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva di tale indennizzo, comprensiva anche dell'indicato coefficiente e degli interessi stessi come già conteggiati, con decorrenza dalla corrispondente domanda giudiziale (Sez. 1, n. 23895 del 22.10.2013). Secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in tema di indennizzo dovuto per i beni perduti da cittadini ed imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità dello Stato, richiamato dalla Corte capitolina, il coefficiente di rivalutazione dell'1,90, previsto dall'art. 4 della l. n. 135 del 1985 per le richieste presentate dopo il 1950, comprende, nell'importo così determinato, anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, che per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. Ne consegue che gli ulteriori interessi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata, sono, se del caso, dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'Amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta che, pur potendo essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione, deve essere ricondotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale. non è invece idonea a tal fine la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione, fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito; è pur sempre fatta salva la prova, il cui onere grava sull'Amministrazione, che il ritardo o l'inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. (Sez.1, n. 7468 del 19.3.2020; Sez.1, n. 4255 del 13.2.2019; Sez.1 n.4257 del 13.2.2019; Sez. 1, n. 21191 del 19.10.2016; Sez. 1, n. 19167 del 28.9.2015; Sez. 1, n. 16547 del 6.8.2015;Sez. 1, n. 5212 del 4.3.2011). 8. I ricorrenti riferiscono però, già con il primo e soprat tutto con il secondo motivo, di aver sostenuto nel giudizio di secondo grado di aver messo in mora l’Amministrazione con lettera del 22.6.1994. Essi, tuttavia, non avevano proposto appello in via incidentale avverso la decisione di primo grado che aveva fatto decorrere gli interessi da una data successiva al 22.6.1994, e cioè dal 31.3.1998, con la statuizione oggetto di riforma da parte della sentenza impugnata. Quindi è loro preclusa dal giudicato interno la possibilità di rimettere in discussione la data di decorrenza degli interessi da una data anteriore al 31.3.1998, tanto più che la sentenza di appello non ha riformato la decisione di primo grado quanto alla sorte capitale. I ricorrenti potrebbero tuttavia difendere con il ricorso tale statuizione di primo grado, nei cui confronti non è maturato il giudicato, argomentando sulla base dell’eccezione di messa in mora effettivamente riproposta in appello e totalmente ignorata dalla Corte romana che non spende parola sul punto. 9. Il motivo è però carente di autosufficienza e specificità, dal momento che i ricorrenti non trascrivono e neppure sintetizzano il contenuto dell’atto che rappresenterebbe una messa in mora dell’Amministrazione, ed è comunque infondato, visto che sono gli stessi ricorrenti a dar atto che con la citata missiva si erano limitati a richiedere «che fosse sottoposto a revisione (in senso migliorativo) quanto il MEF aveva liquidato per la perdita dei loro beni materiali» e a sostenere che tale richiesta non poteva essere riduttivamente considerata «atto di impulso interno al procedimento», ma doveva valere come atto di messa in mora per l’indennizzo nella sua interezza, senza in tal modo rappresentare adeguatamente gli elementi che avrebbero connotato la loro istanza in tal senso. Non giova ai ricorrenti invocare l’ordinanza n.9146 del 2020 di questa Corte che si è limitata a prender atto che in quella controversia il giudice del merito aveva qualificato una certa istanza dei richiedenti come atto di messa in mora. 10. Il ricorso va quindi complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del Ministero controricorrente liquidate nella somma di € 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contr