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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 11726/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso n. 2621/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA], n. 5. - ricorrenti - contro Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege 2RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente-ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2741/2020, depositata in data 8 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/2/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], chiedevano l’adeguamento della determinazione dell’indennizzo per i beni perduti dalla dante causa in Libia nel 1970.

2. Il tribunale di Roma accoglieva la domanda, uniformandosialle conclusioni del CTU, ritenendo sufficienti per la determinazione dell’indennizzo le produzioni documentali delle parti, oltre che le relazioni peritali espletate in sede amministrativa dal Ministero dell’economia e delle finanze, individuando il valore dei beni perduti nella somma di euro 1.881.008,00.

Spettava dunque agli attori la somma complessiva di euro 1.116.861,33, pari alla differenza fra euro 1.881.008,00(valore dell’intero compendio come determinato dal CTU) ed euro 764.146,67 (importo già erogato in esito ai decreti ministeriali del 18 febbraio 1978, del 21 gennaio 1982 e dell’11 settembre 1991).

Il capitale doveva poi essere aumentato degli interessi legali a decorrere dall’11 settembre 1991, data dell’ultimo decreto di liquidazione dell’indennizzo per la perdita dei beni materiali, sino al soddisfo.

Il tribunale riconosceva anche la 3RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio rivalutazione, con un saggio pari alla differenza fra la remunerazione media dei titoli pubblici annuali e il tasso degli interessi legali, sempre a decorrere dall’11 settembre 1991 sino all’effettivo soddisfo.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’economia e delle finanze(MEF).

4. La Corte d’appello di Roma reputava inammissibile il gravame del MEF, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., sia con riferimento «alle contestazioni mosse in punto di congruità dei criteri valutativi che, con rinvio formale all’elaborato del consulente tecnico d’ufficio, sono stati fatti propri dal tribunale», avendo l’appellante invero «tralasciato di fornire qualsiasi indicazione in merito all’incidenza della pretesa duplicazione dei c.d. redditi di impresa», sia in ordine «all’applicazione dei valori massimi unitari da parte del consulente tecnico», mancando «specifiche allegazioni concernenti l’ubicazione dei singoli immobili, e tali da consentirne una diversa valutazione».

Pure «inammissibili [erano] le ulteriori allegazioni in merito alle unità immobiliari che, non costituenti l’oggetto della stima da parte della commissione ministeriale, viceversa sarebbero state inserite nella domanda che ci occupa».

Inoltre, la Corteterritoriale riconosceva interessi e rivalutazione monetaria, sia pure a decorrere «dal 1 ° dicembre 2009, data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado».

5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori.

6. Ha resistito con controricorso il Ministerodell’economia e delle finanze, proponendo anche ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti principali deducono la «violazione, ovvero falsa applicazione, in relazione 4RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., della legge 26 gennaio 1980, n.16, art. 5, come modificato dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, art. 4, nonché degli articoli 1173, 1176, 1282, 1219, 1224 c.c.».

In particolare, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore perché non avrebbe tenuto conto, ai fini dell’individuazione del dies a quo, per il computo degli interessi successivi («ulteriori»), della decorrenza dal 5 maggio 1985 (data di entrata in vigore della legge n. 135 del 1985),e del maggior danno, del momento temporale in cui era stata presentata la domanda di revisione al Ministero del tesoro.

Infatti, la prima domanda di revisione dell’indennizzo era stata depositata in data 24 luglio 1985, e ciò sarebbe valso a «costituire in mora il Ministero».

Successivamente, gli attori avevano insistito nella domanda di revisione in data 16 gennaio 1986, anche in questo caso «costituendo in mora il Ministero». [OSCURATO:PERSONA], invece, ha affermato ingiustamente che non vi era stata alcuna costituzione in mora dell’amministrazione «ai cui fini è necessaria una specifica richiesta, la cui effettiva presentazione non figura documentata».

Pertanto, se il coefficiente di 1,90, di cui alla legge n. 135 del 1985, aveva ristorato l’intervenuta svalutazione dal 1970, ciò non valeva per i successivi accessori decorrenti dalla data di tale legge.

Il tribunale aveva correttamente ritenuto di far decorrere gli accessori, così come documentato, dall’11 settembre 1991, considerate le costituzioni in mora in atti del 24 luglio 1985 e del 16 gennaio 1986, con le quali venivano richieste e disattese le revisioni di stima.

2. Con il primo motivo di impugnazione incidentale il Ministero lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., con riferimento all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 5RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] realtà, con l’atto d’appello il Ministero aveva contestato specificamente i criteri di calcolo utilizzati dal CTU per la determinazione dei valori dei beni perduti all’estero, come risultava, non solo dalla trascrizione integrale della CTU, ma anche da quella dei motivi di appello relativi alle contestazioni ed alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

3. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale il Ministero deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1224 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

La Corte d’appello avrebbe errato nel riconoscere anche la spettanza della rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno.

Con l’appello, il Ministeroaveva censurato la spettanza della rivalutazione monetaria, evidenziando che «è da ritenersiche alla controparte non spetti alcun importo a titolo di rivalutazione monetaria e la sentenza impugnata dovrà essere riformata anche su tale punto».

Al contrario, la Corteterritoriale, pur stabilendone la decorrenza soltanto dalla domanda giudiziale, ha però riconosciuto la spettanza, oltre che degli interessi, anche della rivalutazione «in ragione della differenza tra il rendimento dei titoli pubblici annuali e i suddetti interessi».

4. Il primo motivo di ricorso incidentale proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze – che ha valore pregiudiziale, perché riguarda l’indennizzo nella sua sorte capitale, mentre gli altri motivi dei due ricorsi attengono agli accessori -è fondato. 4.1.Invero, per giurisprudenza consolidata di legittimità, gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte 6RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez. 1, n. 3327 del 2023; Cass., sez.un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., sez. 6-3, 17 dicembre 2021, n. 40560; Cass., sez. 6-3, 30 maggio 2018, n. 13535).

Da ultimo, i medesimi principi sono stati estesi da questa Corte (Cass., Sez.

U., 13 dicembre 2022, n. 36481) anche all’impugnazione avverso le pronunce del tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP) dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP).

Si è anche aggiunto che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezzail contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., sez. 2, 28 ottobre 2020, n. 23781).

4.2. Trattandosi di error in procedendo è consentit o a questa Cortel’accesso agli atti del fascicolo di merito, pur se diligentemente il Ministero ricorrente in via incidentale ha provveduto alla trascrizione integrale sia della sentenza di prime cure, che della relazione del CTU, oltre alla porzione dell’atto di appello riguardante le contestazioni in ordine alla individuazione del quantum dell’indennizzo. 7RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

4.3. Nella specie, il tribunale, con una sintetica motivazione, con cui ha sostanzialmente condiviso le conclusioni cui era giunto il CTU nella determinazione dell’indennizzo spettante agli attori per la perdita di beni in Libia negli anni ’70, ha evidenziato che a gli attori spettava la complessiva somma di euro 1.116.861,33 «pari alla differenza fra euro 1.881.008,00 (valore dell’intero compendio siccome determinato dal CTU) ed euro 764.146,67 (importo già erogato in esito ai decreti ministeriali del 18 febbraio 1978, del 21 gennaio 1982 dell’11 settembre 1991)».

Nella stringata motivazione si aggiunge che «i criteri di calcolo adottati dal CTU appaiono corretti e condivisibili e ciò malgrado le contrapposte originarie posizioni delle parti», aggiungendo che «è fuori discussione l’assenza di un completo supporto documentale che consenta una liquidazione analitica dei singoli cespiti espropriati dalle autorità libiche o, comunque, perduti dei cittadini italiani», e concludendo nel senso che «il CTU ha, in ogni caso, esaminato tutto il materiale probatorio disponibile ed ha adottato le scelte metodologiche più adeguate».

A fronte di una motivazione non particolarmente diffusa, il Ministero ha, invece, specificatamente aggredito taluni passaggi specifici della relazione del CTU, fatta propria dalla Corted’appello.

Pertanto, in relazione all’aumento del 20% dell’indennizzo, determinato secondoil CTU, per tenere conto dell’utile di impresa, il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), ha specificamente argomentato che «il CTU, pur condividendo il criterio di stima adottato dall’UTE per giungere a determinare il valore di mercato in comune commercio […] tuttavia, al contempo lo ha interpretatoe lo ha giudicato carente della voce tecnica “utile di impresa” e pertanto ha ritenuto necessario sopperire a detta carenza tecnica incrementando i valori unitari individuati dall’Ing.

Simi […] del valore 8RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio percentuale + 20 %».

Pertanto, «contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il CTU di primo grado ha interpretato impropriamente i dati sintetici riportati nella relazione ministeriale Simi-Sudano».

Con riferimento, poi, all’individuazione non corretta dei valori unitari degli immobili, il MEF, nell’atto di appello specifica che «in realtà l’allegato 3, della relazione peritale depositata, riporta solo i settori urbani della città di Tripoli, cioè evidenzia - con colori diversi -il perimetro urbano dei settori, ma, cosa importante, non riporta la loro esatta posizione logistica in modo puntiforme, al fine di consentire con precisione dovessi ricadono».

Aggiunge, poi, il MEF che «i valori unitari delle aree urbane (lotti) applicati dal CTU rispondono sempre ai massimi valori unitari individuati dall’Ing.

Simi, tale scelta viene giustificata dalla logistica dei beni riportata nell’allegato 3 della propria consulenza tecnica».

Nel gravame il MEF insiste nel contestare la CTU, per avere incluso tra i beni indennizzabili, anche immobili che non facevano parte della originaria domanda amministrativa di indennizzo, che andava presentata entro un termine perentorio («per poter avere diritto all’indennizzo le parti avevano l’onere di presentare apposita domanda all’amministrazione entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, sicché non è possibile indennizzare la perdita di beni che non siano stati indicati nelle domande presentate al MEF»), aggiungendo che «nella stima peritale redatta dal CTU vi sono inclusi beni che non hanno diritto all’indennizzo per carenza probatoria di titolarità (vedi cespiti 12,13,15,26), oltre al fatto che quasi tutti i cespiti hanno consistenze maggiori e proprio quest’ultima osservazione di per sé genera un plusvalore non dovuto».

Dinanzi a tali precise ed analitiche osservazioni, la Corte territoriale ha errato nel reputare la carenza di specificità del 9RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio gravame presentato dal MEF, cosi violando il disposto dell’art. 342 c.p.c.

5. Il ricorso principale (decorrenza degli interessi ed individuazione del dies a quo per il relativo computo) presentato dagli attori è infondato.

5.1. Invero, questa C orte ha già chiarito che, in tema di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana di cui alle L. n. 16 del 1980 e L. n. 135 del 1985, il relativo obbligo a carico dello Stato non ha natura risarcitoria, rappresentando il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche, e configurando, pertanto, un debito di valuta, e non di valore(Cass., 19 ottobre 2016, n. 21191, Cass., 16 maggio 2014, n. 10893; Cass., sez. 1, 7 giugno 2007, n. 13359).

5.2. Tale debito non comporta quindi l'applicabilità della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore, senza che rilevi in contrario la previsione, alla L. n. 135 del 1985, art. 4, di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, avendo la citata norma ricompreso nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, che spetta solo ove dimostrato (cfr. ex aliis Sez. 1 n. 13359 - 07; Cass., sez. 1, 16 maggio 2014, n. 10793; Da ultimo Sez. 1, n. 4039 - 16).

Si è anche precisato che l’indennizzo in oggetto configura, pertanto, un debito di valuta, non di valore.

Come tale, l'indennizzo non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria automatica propria delle obbligazioni di valore (Cass., 19 ottobre 2016, n. 21191). 10RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 4 della successiva L. n. 135 del 1985, con la quale è stato previsto il meccanismo di adeguamento attraverso il coefficiente di rivalutazione dell'1,90, ha compreso nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2.

Ne consegue che la somma liquidata è già rivalutata mediante l'applicazione del coefficiente unico previsto dalla L. n. 135 del 1985, a decorrere dal 4maggio 1985, data di entrata in vigore di tale legge (Cass., 19 ottobre 2016, n. 21191; Cass. 9204/2023).

5.3. Gli interessi moratori e il maggior danno sulla somma sono eventualmente dovuti solo dall'atto di costituzione in mora (Cass., 16 maggio 2014, n. 10793; Cass., 1° marzo 2016, n. 4039), non avendo la legge citata determinato automaticamente il sorgere della relativa obbligazione (v.

Sez. 1^ n. 12281-08); e dunque non configurando una fattispecie di mora ex re. [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto gli interessi a decorrere dalla data della citazione, quindi dal 1 ° dicembre 2009, in quanto nessun atto anteriore era stato notificato da i r i c orrenti in funzione di costituzione in mora.

Tale affermazione risulta corretta, non potendosi reputare come rituale atto di costituzione in mora nei confronti della pubblica amministrazione, la richiesta di revisione della quantificazione dell’indennizzo dovuto.

Si è, sul punto, affermato che «la Cortedi appello si è discostata da tali principi, facendo risalire […] la decorrenza degli interessi ad un momento anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, ancorato ad un asserita costituzione in mora dell’amministrazione, ravvisata peraltro in una mera richiesta endo-procedimentale di revisione della stima del 21/2/1989, successiva alla domanda 11RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio introduttiva del procedimento amministrativo formulata il 27/6/80» (Cass., 19 marzo 2020, n. 7468, in motivazione).

In tale ultima pronuncia (Cass., 19 marzo 2020, n. 7468) si precisa che il coefficiente di rivalutazione dell’1,90, previsto dall’art. 4 della legge n.135 del 1985 per le richieste presentate dopo il 1950, comprende, nell’importo così determinato, anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, e ciò sia per la parte ragguagliata di interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l’eventuale maggior danno ex art.1224, comma 2, c.c., ove dimostrato.

5.4. Di conseguenza, gli ulteriori interessi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata, che presuppongono un comportamento colpevole della PA, sono, se del caso, dovuti solo con la decorrenza dalla costituzione in mora dell’amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta, che può essere avanzata anche prima dell’emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione e, in mancanza, deve essere ricondotta alla proposizione della domanda giudiziale, non essendo invece idonea a tal fine la domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione, fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all’esistenza ed all’ammontare del debito (Cass., 19 marzo 2020, n. 7468).

Anche di recente, si è stabilito (Cass., sez. 2, 8 novembre 2023, n. 31090) che,in tema di indennizzo per i beni confiscati all'estero, di cui alla l. n. 16 del 1980, ove la somma riconosciuta in sede amministrativa venga successivamente maggiorata a seguito di azione giudiziaria intentata dall'interessato, i relativi interessi moratori decorrono dalla data della domanda introduttiva del 12RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio processo, alla quale retroagiscono gli effetti della sentenza che conferisce alla suddetta somma i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.

5.5. Pertanto, correttamente la Corted’appello ha ritenuto che, con riferimento agli interessi ulteriori, il dies a quo non potesse essere individuato nelle domand e di revisione dell’indennizzo (presentate negli anni 1985 e 1986), e neppure nell’11 settembre 1991, quale data dell’ultimo decreto di liquidazione dell’indennizzo, come reputato dal tribunale in prime cure, ma dalla data di presentazione della domanda giudiziale, quindi dal 1° dicembre 2009.

6. Il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dal Ministero è fondato, in quanto il giudice di appello erroneamente ha ritenuto che spettasse ai ricorrenti anche la rivalutazione monetaria, trattandosi invece di debito di valuta.

La Corte territoriale ha, infatti, affermato che «l’appello [del MEF], al contrario, si rivela fondato per le statuizioni riguardanti gli interessi e la rivalutazione monetaria, viceversa accordati, i primi, al tasso legale a far tempo dalla data di emissione dell’ultimo dei decreti ministeriali di liquidazione dell’indennizzo, e la seconda in ragione della differenza fra il rendimento dei titoli pubblici annuali e i suddetti interessi».

Tuttavia, nel dispositivo ha riconosc iuto la rivalutazione, seppure a decorrere dalla data della domanda giudiziale («accoglie l’appello limitatamente agli interessi e alla rivalutazione monetaria riconosciuti dal Tribunale, statuendone la decorrenza iniziale a far tempo dal 1° dicembre 2009, data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado»).

6.1. Costituisce, però, orientamento consolidato quello per cui l'indennizzo concesso dalla l.n.16 del 1980, per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, non ha 13RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio natura risarcitoria, bensì indennitaria, rappresentando il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche, e configura, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria.

Né, in senso contrario, assume rilievo la previsione, contenuta nell'art. 4 della l.n. 135 del 1985, di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, la quale assolve al diverso obbiettivo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (Cass. 9204/2023; Cass.10793/2014).

7. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con riferimento ai duemotivi di ricorso incidentale articolati dal MEF , con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie ilricorso incidentale; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 2621/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA], n. 5. - ricorrenti - contro Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege 2RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente-ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2741/2020, depositata in data 8 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/2/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], chiedevano l’adeguamento della determinazione dell’indennizzo per i beni perduti dalla dante causa in Libia nel 1970. 2. Il tribunale di Roma accoglieva la domanda, uniformandosialle conclusioni del CTU, ritenendo sufficienti per la determinazione dell’indennizzo le produzioni documentali delle parti, oltre che le relazioni peritali espletate in sede amministrativa dal Ministero dell’economia e delle finanze, individuando il valore dei beni perduti nella somma di euro 1.881.008,00. Spettava dunque agli attori la somma complessiva di euro 1.116.861,33, pari alla differenza fra euro 1.881.008,00(valore dell’intero compendio come determinato dal CTU) ed euro 764.146,67 (importo già erogato in esito ai decreti ministeriali del 18 febbraio 1978, del 21 gennaio 1982 e dell’11 settembre 1991). Il capitale doveva poi essere aumentato degli interessi legali a decorrere dall’11 settembre 1991, data dell’ultimo decreto di liquidazione dell’indennizzo per la perdita dei beni materiali, sino al soddisfo. Il tribunale riconosceva anche la 3RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio rivalutazione, con un saggio pari alla differenza fra la remunerazione media dei titoli pubblici annuali e il tasso degli interessi legali, sempre a decorrere dall’11 settembre 1991 sino all’effettivo soddisfo. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’economia e delle finanze(MEF). 4. La Corte d’appello di Roma reputava inammissibile il gravame del MEF, per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., sia con riferimento «alle contestazioni mosse in punto di congruità dei criteri valutativi che, con rinvio formale all’elaborato del consulente tecnico d’ufficio, sono stati fatti propri dal tribunale», avendo l’appellante invero «tralasciato di fornire qualsiasi indicazione in merito all’incidenza della pretesa duplicazione dei c.d. redditi di impresa», sia in ordine «all’applicazione dei valori massimi unitari da parte del consulente tecnico», mancando «specifiche allegazioni concernenti l’ubicazione dei singoli immobili, e tali da consentirne una diversa valutazione». Pure «inammissibili [erano] le ulteriori allegazioni in merito alle unità immobiliari che, non costituenti l’oggetto della stima da parte della commissione ministeriale, viceversa sarebbero state inserite nella domanda che ci occupa». Inoltre, la Corteterritoriale riconosceva interessi e rivalutazione monetaria, sia pure a decorrere «dal 1 ° dicembre 2009, data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado». 5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori. 6. Ha resistito con controricorso il Ministerodell’economia e delle finanze, proponendo anche ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti principali deducono la «violazione, ovvero falsa applicazione, in relazione 4RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., della legge 26 gennaio 1980, n.16, art. 5, come modificato dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, art. 4, nonché degli articoli 1173, 1176, 1282, 1219, 1224 c.c.». In particolare, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore perché non avrebbe tenuto conto, ai fini dell’individuazione del dies a quo, per il computo degli interessi successivi («ulteriori»), della decorrenza dal 5 maggio 1985 (data di entrata in vigore della legge n. 135 del 1985),e del maggior danno, del momento temporale in cui era stata presentata la domanda di revisione al Ministero del tesoro. Infatti, la prima domanda di revisione dell’indennizzo era stata depositata in data 24 luglio 1985, e ciò sarebbe valso a «costituire in mora il Ministero». Successivamente, gli attori avevano insistito nella domanda di revisione in data 16 gennaio 1986, anche in questo caso «costituendo in mora il Ministero». [OSCURATO:PERSONA], invece, ha affermato ingiustamente che non vi era stata alcuna costituzione in mora dell’amministrazione «ai cui fini è necessaria una specifica richiesta, la cui effettiva presentazione non figura documentata». Pertanto, se il coefficiente di 1,90, di cui alla legge n. 135 del 1985, aveva ristorato l’intervenuta svalutazione dal 1970, ciò non valeva per i successivi accessori decorrenti dalla data di tale legge. Il tribunale aveva correttamente ritenuto di far decorrere gli accessori, così come documentato, dall’11 settembre 1991, considerate le costituzioni in mora in atti del 24 luglio 1985 e del 16 gennaio 1986, con le quali venivano richieste e disattese le revisioni di stima. 2. Con il primo motivo di impugnazione incidentale il Ministero lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., con riferimento all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 5RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] realtà, con l’atto d’appello il Ministero aveva contestato specificamente i criteri di calcolo utilizzati dal CTU per la determinazione dei valori dei beni perduti all’estero, come risultava, non solo dalla trascrizione integrale della CTU, ma anche da quella dei motivi di appello relativi alle contestazioni ed alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. 3. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale il Ministero deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1224 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». La Corte d’appello avrebbe errato nel riconoscere anche la spettanza della rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno. Con l’appello, il Ministeroaveva censurato la spettanza della rivalutazione monetaria, evidenziando che «è da ritenersiche alla controparte non spetti alcun importo a titolo di rivalutazione monetaria e la sentenza impugnata dovrà essere riformata anche su tale punto». Al contrario, la Corteterritoriale, pur stabilendone la decorrenza soltanto dalla domanda giudiziale, ha però riconosciuto la spettanza, oltre che degli interessi, anche della rivalutazione «in ragione della differenza tra il rendimento dei titoli pubblici annuali e i suddetti interessi». 4. Il primo motivo di ricorso incidentale proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze – che ha valore pregiudiziale, perché riguarda l’indennizzo nella sua sorte capitale, mentre gli altri motivi dei due ricorsi attengono agli accessori -è fondato. 4.1.Invero, per giurisprudenza consolidata di legittimità, gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte 6RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez. 1, n. 3327 del 2023; Cass., sez.un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., sez. 6-3, 17 dicembre 2021, n. 40560; Cass., sez. 6-3, 30 maggio 2018, n. 13535). Da ultimo, i medesimi principi sono stati estesi da questa Corte (Cass., Sez. U., 13 dicembre 2022, n. 36481) anche all’impugnazione avverso le pronunce del tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP) dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP). Si è anche aggiunto che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezzail contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., sez. 2, 28 ottobre 2020, n. 23781). 4.2. Trattandosi di error in procedendo è consentit o a questa Cortel’accesso agli atti del fascicolo di merito, pur se diligentemente il Ministero ricorrente in via incidentale ha provveduto alla trascrizione integrale sia della sentenza di prime cure, che della relazione del CTU, oltre alla porzione dell’atto di appello riguardante le contestazioni in ordine alla individuazione del quantum dell’indennizzo. 7RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4.3. Nella specie, il tribunale, con una sintetica motivazione, con cui ha sostanzialmente condiviso le conclusioni cui era giunto il CTU nella determinazione dell’indennizzo spettante agli attori per la perdita di beni in Libia negli anni ’70, ha evidenziato che a gli attori spettava la complessiva somma di euro 1.116.861,33 «pari alla differenza fra euro 1.881.008,00 (valore dell’intero compendio siccome determinato dal CTU) ed euro 764.146,67 (importo già erogato in esito ai decreti ministeriali del 18 febbraio 1978, del 21 gennaio 1982 dell’11 settembre 1991)». Nella stringata motivazione si aggiunge che «i criteri di calcolo adottati dal CTU appaiono corretti e condivisibili e ciò malgrado le contrapposte originarie posizioni delle parti», aggiungendo che «è fuori discussione l’assenza di un completo supporto documentale che consenta una liquidazione analitica dei singoli cespiti espropriati dalle autorità libiche o, comunque, perduti dei cittadini italiani», e concludendo nel senso che «il CTU ha, in ogni caso, esaminato tutto il materiale probatorio disponibile ed ha adottato le scelte metodologiche più adeguate». A fronte di una motivazione non particolarmente diffusa, il Ministero ha, invece, specificatamente aggredito taluni passaggi specifici della relazione del CTU, fatta propria dalla Corted’appello. Pertanto, in relazione all’aumento del 20% dell’indennizzo, determinato secondoil CTU, per tenere conto dell’utile di impresa, il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), ha specificamente argomentato che «il CTU, pur condividendo il criterio di stima adottato dall’UTE per giungere a determinare il valore di mercato in comune commercio […] tuttavia, al contempo lo ha interpretatoe lo ha giudicato carente della voce tecnica “utile di impresa” e pertanto ha ritenuto necessario sopperire a detta carenza tecnica incrementando i valori unitari individuati dall’Ing. Simi […] del valore 8RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio percentuale + 20 %». Pertanto, «contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il CTU di primo grado ha interpretato impropriamente i dati sintetici riportati nella relazione ministeriale Simi-Sudano». Con riferimento, poi, all’individuazione non corretta dei valori unitari degli immobili, il MEF, nell’atto di appello specifica che «in realtà l’allegato 3, della relazione peritale depositata, riporta solo i settori urbani della città di Tripoli, cioè evidenzia - con colori diversi -il perimetro urbano dei settori, ma, cosa importante, non riporta la loro esatta posizione logistica in modo puntiforme, al fine di consentire con precisione dovessi ricadono». Aggiunge, poi, il MEF che «i valori unitari delle aree urbane (lotti) applicati dal CTU rispondono sempre ai massimi valori unitari individuati dall’Ing. Simi, tale scelta viene giustificata dalla logistica dei beni riportata nell’allegato 3 della propria consulenza tecnica». Nel gravame il MEF insiste nel contestare la CTU, per avere incluso tra i beni indennizzabili, anche immobili che non facevano parte della originaria domanda amministrativa di indennizzo, che andava presentata entro un termine perentorio («per poter avere diritto all’indennizzo le parti avevano l’onere di presentare apposita domanda all’amministrazione entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, sicché non è possibile indennizzare la perdita di beni che non siano stati indicati nelle domande presentate al MEF»), aggiungendo che «nella stima peritale redatta dal CTU vi sono inclusi beni che non hanno diritto all’indennizzo per carenza probatoria di titolarità (vedi cespiti 12,13,15,26), oltre al fatto che quasi tutti i cespiti hanno consistenze maggiori e proprio quest’ultima osservazione di per sé genera un plusvalore non dovuto». Dinanzi a tali precise ed analitiche osservazioni, la Corte territoriale ha errato nel reputare la carenza di specificità del 9RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio gravame presentato dal MEF, cosi violando il disposto dell’art. 342 c.p.c. 5. Il ricorso principale (decorrenza degli interessi ed individuazione del dies a quo per il relativo computo) presentato dagli attori è infondato. 5.1. Invero, questa C orte ha già chiarito che, in tema di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana di cui alle L. n. 16 del 1980 e L. n. 135 del 1985, il relativo obbligo a carico dello Stato non ha natura risarcitoria, rappresentando il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche, e configurando, pertanto, un debito di valuta, e non di valore(Cass., 19 ottobre 2016, n. 21191, Cass., 16 maggio 2014, n. 10893; Cass., sez. 1, 7 giugno 2007, n. 13359). 5.2. Tale debito non comporta quindi l'applicabilità della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore, senza che rilevi in contrario la previsione, alla L. n. 135 del 1985, art. 4, di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, avendo la citata norma ricompreso nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, che spetta solo ove dimostrato (cfr. ex aliis Sez. 1 n. 13359 - 07; Cass., sez. 1, 16 maggio 2014, n. 10793; Da ultimo Sez. 1, n. 4039 - 16). Si è anche precisato che l’indennizzo in oggetto configura, pertanto, un debito di valuta, non di valore. Come tale, l'indennizzo non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria automatica propria delle obbligazioni di valore (Cass., 19 ottobre 2016, n. 21191). 10RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 4 della successiva L. n. 135 del 1985, con la quale è stato previsto il meccanismo di adeguamento attraverso il coefficiente di rivalutazione dell'1,90, ha compreso nell'importo così determinato il risarcimento da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2. Ne consegue che la somma liquidata è già rivalutata mediante l'applicazione del coefficiente unico previsto dalla L. n. 135 del 1985, a decorrere dal 4maggio 1985, data di entrata in vigore di tale legge (Cass., 19 ottobre 2016, n. 21191; Cass. 9204/2023). 5.3. Gli interessi moratori e il maggior danno sulla somma sono eventualmente dovuti solo dall'atto di costituzione in mora (Cass., 16 maggio 2014, n. 10793; Cass., 1° marzo 2016, n. 4039), non avendo la legge citata determinato automaticamente il sorgere della relativa obbligazione (v. Sez. 1^ n. 12281-08); e dunque non configurando una fattispecie di mora ex re. [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto gli interessi a decorrere dalla data della citazione, quindi dal 1 ° dicembre 2009, in quanto nessun atto anteriore era stato notificato da i r i c orrenti in funzione di costituzione in mora. Tale affermazione risulta corretta, non potendosi reputare come rituale atto di costituzione in mora nei confronti della pubblica amministrazione, la richiesta di revisione della quantificazione dell’indennizzo dovuto. Si è, sul punto, affermato che «la Cortedi appello si è discostata da tali principi, facendo risalire […] la decorrenza degli interessi ad un momento anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, ancorato ad un asserita costituzione in mora dell’amministrazione, ravvisata peraltro in una mera richiesta endo-procedimentale di revisione della stima del 21/2/1989, successiva alla domanda 11RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio introduttiva del procedimento amministrativo formulata il 27/6/80» (Cass., 19 marzo 2020, n. 7468, in motivazione). In tale ultima pronuncia (Cass., 19 marzo 2020, n. 7468) si precisa che il coefficiente di rivalutazione dell’1,90, previsto dall’art. 4 della legge n.135 del 1985 per le richieste presentate dopo il 1950, comprende, nell’importo così determinato, anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, e ciò sia per la parte ragguagliata di interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l’eventuale maggior danno ex art.1224, comma 2, c.c., ove dimostrato. 5.4. Di conseguenza, gli ulteriori interessi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata, che presuppongono un comportamento colpevole della PA, sono, se del caso, dovuti solo con la decorrenza dalla costituzione in mora dell’amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta, che può essere avanzata anche prima dell’emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione e, in mancanza, deve essere ricondotta alla proposizione della domanda giudiziale, non essendo invece idonea a tal fine la domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione, fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all’esistenza ed all’ammontare del debito (Cass., 19 marzo 2020, n. 7468). Anche di recente, si è stabilito (Cass., sez. 2, 8 novembre 2023, n. 31090) che,in tema di indennizzo per i beni confiscati all'estero, di cui alla l. n. 16 del 1980, ove la somma riconosciuta in sede amministrativa venga successivamente maggiorata a seguito di azione giudiziaria intentata dall'interessato, i relativi interessi moratori decorrono dalla data della domanda introduttiva del 12RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio processo, alla quale retroagiscono gli effetti della sentenza che conferisce alla suddetta somma i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità. 5.5. Pertanto, correttamente la Corted’appello ha ritenuto che, con riferimento agli interessi ulteriori, il dies a quo non potesse essere individuato nelle domand e di revisione dell’indennizzo (presentate negli anni 1985 e 1986), e neppure nell’11 settembre 1991, quale data dell’ultimo decreto di liquidazione dell’indennizzo, come reputato dal tribunale in prime cure, ma dalla data di presentazione della domanda giudiziale, quindi dal 1° dicembre 2009. 6. Il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dal Ministero è fondato, in quanto il giudice di appello erroneamente ha ritenuto che spettasse ai ricorrenti anche la rivalutazione monetaria, trattandosi invece di debito di valuta. La Corte territoriale ha, infatti, affermato che «l’appello [del MEF], al contrario, si rivela fondato per le statuizioni riguardanti gli interessi e la rivalutazione monetaria, viceversa accordati, i primi, al tasso legale a far tempo dalla data di emissione dell’ultimo dei decreti ministeriali di liquidazione dell’indennizzo, e la seconda in ragione della differenza fra il rendimento dei titoli pubblici annuali e i suddetti interessi». Tuttavia, nel dispositivo ha riconosc iuto la rivalutazione, seppure a decorrere dalla data della domanda giudiziale («accoglie l’appello limitatamente agli interessi e alla rivalutazione monetaria riconosciuti dal Tribunale, statuendone la decorrenza iniziale a far tempo dal 1° dicembre 2009, data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado»). 6.1. Costituisce, però, orientamento consolidato quello per cui l'indennizzo concesso dalla l.n.16 del 1980, per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, non ha 13RG 2621/2021 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio natura risarcitoria, bensì indennitaria, rappresentando il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche, e configura, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria. Né, in senso contrario, assume rilievo la previsione, contenuta nell'art. 4 della l.n. 135 del 1985, di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, la quale assolve al diverso obbiettivo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (Cass. 9204/2023; Cass.10793/2014). 7. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con riferimento ai duemotivi di ricorso incidentale articolati dal MEF , con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie ilricorso incidentale; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Sentenza Cassazione n. 11726/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris