CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 34973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 27/01/2026, la Corte di appello di Bologna,giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del suo legale rappresentantepro tempore, avverso il decreto del Tribunale di Bologna – sezione misure diprevenzione, che aveva respinto l’istanza, formulata ai sensi dell’art. 34-bis,comma 6, d.lgs. n. 159/2011, di ammissione al controllo giudiziario volontario.1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata attinta da informazione interdittivaantimafia con provvedimento prefettizio in data 26/01/2023, che avevaimpugnato dinanzi al TAR territorialmente competente.Il Tribunale di Bologna aveva respinto la successiva istanza della società diessere sottoposta a controllo volontario perché difettava il requisito dellaoccasionalità del condizionamento mafioso, in quanto il reticolo di relazioniparentali in cui è coinvolta la legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA],amministratrice unica e socia totalitaria, la sottoponeva a costante influenzadegli esponenti della ‘ndrangheta insediatasi in [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Bologna aveva confermato tale decisione, ma consentenza in data 15/07/2025 la Corte di cassazione aveva dispostol’annullamento del decreto di secondo grado, ritenendone apparente lamotivazione.La Corte di appello si era limitata a riportare il contenuto dell’informazioneinterdittiva antimafia nella parte in cui si evidenziavano gli elementi a sostegnodella presenza di infiltrazione mafiosa, omettendo, però, di dare risposta allecensure con le quali se ne invocava la natura occasionale; in particolareomettendo di chiarire se ed in che misura i rapporti di parentela o amicali consoggetti collusi o inseriti in organizzazioni mafiose potessero influenzareconcretamente la gestione dell’impresa.Inoltre, il giudice della prevenzione aveva omesso di valutare il materialeprobatorio nell’ottica di un accertamento dinamico, volto a formulare un giudizioprognostico in ordine alla emendabilità della situazione attraverso l’iter checiascuna misura comporta.La Corte di appello, secondo la sentenza rescindente, non si era confrontatacon gli elementi forniti dalla società istante, che, non solo aveva rappresentato diavere svolto attività imprenditoriale per lungo tempo, partecipando a gare diappalto, ma aveva dedotto anche che la presenza di infiltrazioni mafiose eracollocata in un ristretto arco temporale tra il 2020 e il 2021 e chesuccessivamente i rapporti commerciali con altre imprese infiltrate erano statirecisi. Aveva altresì rappresentato di avere adottato un modello organizzativo aisensi del d.lgs. n. 231/2001 ed aveva istituito un organismo di vigilanza. Tuttielementi che avrebbero dovuto essere valutati ai fini della verifica dell’idoneità diun programma di bonifica dell’azienda.Veniva quindi disposto nuovo giudizio al fine di giungere ad un più compiutoesame di questi elementi.1.2. Con il provvedimento impugnato, emesso a seguito di giudizio di rinvio,la Corte di appello di Bologna confermava nuovamente la decisione di rigettodell’istanza di controllo volontario.Evidenziava che la [OSCURATO:PERSONA] svolge attività di impresa nel settore dellacompravendita di terreni, della loro gestione, della costruzione e della locazionedegli immobili, ma dispone di due soli dipendenti. Le quote appartengono per il95% a [OSCURATO:PERSONA] e per il 5% a [OSCURATO:PERSONA]. Non risulta avere disponibilità dimacchinari e attrezzature per lo svolgimento dell’attività.Il marito di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], è presidente del consiglio diamministrazione e socio della [OSCURATO:SOCIETA]., della cui compagine fannoparte [OSCURATO:PERSONA], imparentato con [OSCURATO:PERSONA], condannato peril reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.I genitori della [OSCURATO:PERSONA] provengono da famiglie composte da soggetticondannati per gravi reati commessi in contesti di criminalità organizzata.[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto rapporti commerciali per tre anni dal 2019 al2021 con società i cui legali rappresentanti erano coinvolti in procedimenti penaliper reati di criminalità organizzata e tra questi veniva richiamato un contratto diappalto tra tale società e la [OSCURATO:SOCIETA] per opere edili le cui condizionisono del tutto incerte.Da questi elementi la Corte bolognese deduceva la distonia tra realtàformale apparente ed operatività concreta della società, che pure risultavaprodurre ricavi milionari, e la spiegava ritenendo il coinvolgimento di terzisoggetti, reali domini dell’impresa.Il pericolo di infiltrazione doveva considerarsi ancora attuale in ragione dellanecessità della società, rimasta priva di attrezzature e dipendenti, di fare ricorsoall’aiuto esterno per svolgere la sua attività di impresa, circostanza che la rendeancora permeabile al condizionamento mafioso.Anche a ritenere occasionale l’infiltrazione, le iniziative della società nonpotevano consentire una prognosi positiva di bonificabilità.Ciò in quanto dal verbale di assemblea ordinaria dei soci in data 18/06/2024e dal modello organizzativo approvato in quell’occasione non emergeva qualesarebbe stato il criterio seguito per la scelta dei partners commerciali, nonessendo sufficiente il mero richiamo all’intendimento di conformarsi al codice dicomportamento del le imprese di imprese di costruzione emanatodall’[OSCURATO:PERSONA] in mancanza di qualsivoglia specificaprescrizione finalizzata a selezionare i soggetti economici con i quali interagire. Ilmodello, inoltre, non prevedeva alcun controllo sull’operato dell’amministratorené i criteri di scelta dei componenti dell’organismo di vigilanza né quali poterifossero loro affidati, risolvendosi così in una mera enunciazione di principi.2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ha articolato quattro motivi.2.1. Con il primo denuncia violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.e dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 e motivazione inesistente.La Corte di appello non aveva dato applicazione ai principi fissati dallaCassazione che aveva annullato la precedente analoga decisione in ragione delfatto che non erano stati valutati i rilievi della società sulla limitatezza deirapporti commerciali, ristretti in un limitato arco temporale, con impreseinfiltrate.Si era, invece, limitata a riproporre l’elencazione delle impresecontroindicate, senza alcuna limitazione temporale del rapporto e senza tenereconto della recisione di ogni contratto commerciale. Richiama la comune originedegli amministratori delle società e dell’ambito territoriale delle attività e cosìreitera quella valutazione statica dei dati utilizzati dal Prefetto, censurata dallaCorte di cassazione.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 34-bis d.lgs. n.159/2011 con travisamento delle prove e motivazione apparente.Il provvedimento impugnato rileva che la società non dispone di macchinarie attrezzature ma nel bilancio ritualmente depositato nello stato patrimoniale,alla voce “immobilizzazioni materiali”, risulta l’importo di euro 365.121,00,corrispondente a materiali giacenti presso la sede della società, in particolari gru,escavatori e altri mezzi.I soli due dipendenti della società si giustificano perché il personale vieneassunto di volta in volta in relazione alle lavorazioni oggetto delle commesse,variabili nel tempo.2.3. Con il terzo motivo, richiamando i medesimi parametri, la difesasostiene che sia falso che nella documentazione versata in atti non si preveda chisiano i componenti dell’organismo di vigilanza; infatti, dal verbale di assembleadei soci in data 18/06/2024 emerge che con l’approvazione del modello ènominato l’organismo di vigilanza nella persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Il modello è completo e conforme alla normativa e fissa compiti eprescrizioni di autocontrollo e autoregolamentazione.La Corte di appello non aveva valutato questi dati e aveva omesso diverificare effettivamente la bonificabilità dell’impresa.2.4. Con il quarto motivo, invocando i medesimi parametri, si lamenta laviolazione sistematica dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, invertendo l’onere dellaprova e motivando la decisione di rigetto affermando che la società non avevaritenuto di fornire alcun elemento idoneo a superare la propria condizione dipermeabilità della struttura.La Corte di appello aveva così abdicato al suo compito accertativo diinfiltrazione.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Deve premettersi che il provvedimento impugnato, attinto da quattromotivi di censura, è stato emesso a seguito di giudizio di rinvio disposto dallaCorte di cassazione che aveva annullato una precedente analoga decisione delgiudice di appello ravvisandovi i vizi di legittimità, nei limiti in cui essi possonoessere denunciati nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione.Com’è noto, in questo ambito, motivo deducibile è la sola «violazione dilegge» e non anche il vizio di motivazione come configurato dall’art.606, comma1 lett. e), cod. proc. pen.Il giudizio di rinvio era stato disposto perché i giudici di legittimità nellasentenza di annullamento avevano rilevato vizi argomentativi di tale consistenzada rendere la motivazione assente o meramente apparente, sì da integrare undifetto della motivazione stessa, obbligatoria per legge, e conseguentemente unaviolazione di legge.E infatti è possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerenteall'esatta applicazione della legge, quando si ravvisa la totale esclusione diargomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittimal'applicazione della misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza diargomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delledisposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc.pen., 7, comma 1, d.lgs. 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativocostituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale (così Sez. U,n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 - 01)Ciò vale anche per i provvedimenti che valutano la richiesta di applicazionedel controllo giudiziario volontario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6,d.lgs. n.159/2011, da considerarsi in una visione unitaria con il controllo giudiziariorichiesto dal pubblico ministero una misura di prevenzione soggetta allemedesime regole generali poste per tutte le altre previste dal codice antimafia(Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Pg c. Biessemme, Rv. 279982 – 01; in talsenso anche di recente Sez. U, n. 21077 del 11/12/2025, dep. 2026, Societa'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 290004 – 01).Poiché il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ilvizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen. resta escluso dal procedimento di legittimità, a meno cheil travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmenteignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo datrasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile allaviolazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, PG c. [OSCURATO:PERSONA]. 279435- 01); o ancora che abbia trascurato un elemento potenzialmente decisivo nelsenso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare unesito opposto del giudizio (Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021, dep. 2022, Raggi,Rv. 282539 – 01).In questa prospettiva ha operato il suo controllo la Corte di cassazione cheha disposto il giudizio di rinvio evidenziando, attraverso l’individuazione dei temi,delle questioni e delle deduzioni difensive sui quali il provvedimento annullatonon aveva dato risposte, le lacune argomentative che integravano assenza dimotivazione e quindi violazione di legge.E a colmare queste lacune è stato chiamato il giudice di rinvio, tenutoall’osservanza dei principi di diritto richiamati nella sentenza rescindente; sicchéla verifica della sussistenza dei vizi denunciati dalla difesa riguardo ilprovvedimento emesso dal giudice di rinvio deve tenere conto dei profili sui qualiè stata richiesta un’espressa e argomentata presa di posizione valutativa etuttavia, pur senza escludere che vizi del ragionamento dimostrativo o probatorio(di consistente entità) possano ricadere – in taluni casi - nel perimetroapplicativo della disposizione di cui all’art.10, comma 3, d.lgs. n.159/2011, ilcontrollo non potrà estendersi a pretese incoerenze interne del ragionamentoprobatorio (Sez. 1, n. 12542 del 25/11/2025, dep. 2026, Adiletta, Rv. 289716 –01) o ad asseriti travisamenti di fatti o prove (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020,Pg c. [OSCURATO:PERSONA], cit.).E infatti rimane diverso l’ambito del giudizio di legittimità dei provvedimentiin materia di misure di prevenzione, che resta sempre più limitato rispetto aquello che si svolge avverso le decisioni emesse in sede penale, in forza di unaprecisa scelta legislativa, oramai pacificamente ritenuta scevra da vizi dilegittimità costituzionale (Sez. 5, n. 40763 del 01/10/2024, Raso, Rv. 287229 –01; ma già Corte Cost. n.106 del 2015).3. Alla luce di queste premesse può evidenziarsi che sono infondate, per unverso, le censure che deducono l’assenza di motivazione sui profili segnalati dallasentenza rescindente e, per altro verso, anche quelle che sostengono che ilgiudice di rinvio si sia limitato a riproporre le medesime apodittiche affermazionicontenute nel provvedimento annullato, senza tenere conto degli elementi offertidalla difesa.3.1. La violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 34-bisd.lgs. n. 159/2011 è oggetto del primo motivo, che denuncia l’omessavalutazione dei rilievi della società sulla limitatezza dei rapporti commerciali,ristretti in un limitato arco temporale, con imprese infiltrate.La lettura provvedimento mostra, invece, come la Corte territoriale non sisia limitata a riproporre l’elencazione delle imprese controindicate e a reiterare leconsiderazioni, già ritenute integrare motivazione apparante, riguardo allacomune origine degli amministratori delle società e al comune ambito territorialedelle attività.Il provvedimento impugnato contiene, invece, una ricostruzione ragionatadegli indicatori di promiscuità con soggetti vicini alla criminalità organizzata edelle incongruità tra gli elevati ricavi dell’impresa e la struttura disponibile perl’esecuzione dei lavori.Individuato il settore dell’impresa (compravendita di terreni e fabbricati,gestione degli stessi, costruzione e locazione degli immobili), ha verificato che lacompagine societaria vede una quota del 95% in mano a [OSCURATO:PERSONA],appartenente ad una famiglia di soggetti condannati per gravi reati in materia dicriminalità organizzata e titolari di società attinte da interdittive e moglie diDomenico [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., anche questa riconducibile a soggetti imparenti conesponenti di rilievo della ‘ndrangheta, come [OSCURATO:PERSONA], e come talegià pure attinta da verifiche prefettizie. Ha però esaminato partitamente tutta ladocumentazione prodotta dalla difesa e ne ha dato conto, evidenziandol’anomalia del rapporto tra le attività oggetto dello scopo sociale, il volume diaffari, la disponibilità di due soli dipendenti e la mancanza di disponibilità in capoall’impresa di macchinari e attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavoriedili.Ha evidenziato che per tre anni (2019, 2020 e 2021) la società aveva avutorapporti commerciali con società riconducibili a soggetti coinvolti in procedimentipenali per reati di criminalità organizzata; alle pagine 9 e seguenti con cura deidettagli informativi e in assenza di contestazioni della difesa, la Corte territorialeha elencato i rapporti che ha ritenuto sospetti, segnalando non solo i lavori chene erano oggetto, ma anche la denominazione delle società, la specificazionedegli accertamenti svolti su ciascuna di esse dalla prefettura competente, el’indicazione dei componenti delle rispettive compagini sociali che avevanolegami con esponenti delle stesse organizzazioni mafiose segnalate con riguardoalla società ricorrente.La Corte territoriale è giunta alla conclusione della non occasionalità (e sottoaltro profilo della non emendabilità) delle infiltrazioni criminali, alla luce dellareiterazione nel tempo di tali rapporti di affari, della vaghezza delle clausolecontrattuali alle quali la Edilpapaleo faceva ricorso nella stipula degli accordi,dell’assenza di elementi attendibilmente chiarificatori circa le modalità con lequali la Edilpapaleo prestava la propria attività e con quali mezzi, non potendosiritenere sufficiente il generico richiamo alla massima di esperienza, secondo laquale la società assumeva altri dipendenti (oltre ai due censiti) in relazione allebisogna; di tale prassi, ove fosse stata effettivamente praticata nell’arco deglioltre tre anni di rapporti sospetti esaminati dalla Corte territoriale, la difesaavrebbe potuto dare prova con la relativa documentazione, che tuttavia i giudicibolognesi (e sul punto non v’è contestazione) affermano di non avere rinvenutonella pur copiosa produzione, tanto da ricostruire in maniera del tutto plausibilela realtà aziendale, come meramente formale e carente di agganci ad elementiulteriori ed esterni che concretamente dimostrino l’autonoma operativitàdell’impresa.Apodittica e versata nel merito è poi la doglianza relativa alla limitatezza ealla risalenza dell’arco temporale esaminato, visto che le verifiche riguardano bentre anni, che non è affatto un periodo limitato, e che seppure si arrestino al2022, come evidenzia, il provvedimento impugnato dà conto del fatto che non visono dati più recenti sul mutamento della compagine sociale e dei rapporti conaltre imprese, caratterizzati da un affrancamento dai già ampiamente dimostratilegami.3.2. Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011per travisamento delle prove e, per le ragioni sopra esposte, deve considerarsiinammissibile.Il travisamento sarebbe ravvisabile nel fatto che la motivazione del decretoimpugnato afferma che la società non dispone di macchinari e attrezzaturementre nel bilancio ritualmente depositato nello stato patrimoniale, alla voce“immobilizzazioni materiali”, risulta l’importo di euro 365.121,00, corrispondentea materiali giacenti presso la sede della società, in particolari gru, escavatori ealtri mezzi. Si aggiunge poi che il dato del numero dei dipendenti non potevaessere valorizzato, visto che le esigenze dell’impresa potevano essere variabilinel tempo.Come già si è rilevato, si tratta della proposizione di una lettura alternativadegli elementi addotti dalla difesa e debitamente valutati dalla Corte territoriale,che peraltro non ha omesso di leggere i bilanci, ma che ha specificamentemotivato sui diversi elementi indiziari rivelatori del fatto che la formalerappresentazione delle condizioni dell’azienda, come risultante anche dallacontabilità, non corrispondesse alla reale consistenza delle disponibilità diIl provvedimento impugnato dà conto che non consta quali siano taliinventario verificabile che descriva i mezzi della società, e il valore iscritto per leimmobilizzazioni non dà conto del dato che la Corte territoriale ritiene mancante,visto che la posta di bilancio è una rappresentazione numerica e formale.3.3. Nemmeno fondata è la protesta difensiva, contenuta nel terzo motivo,secondo la quale sarebbe falso che nella documentazione versata in atti nonemerga chi siano i componenti dell’organismo di vigilanza del modello diorganizzazione adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; la difesa richiama ilverbale di assemblea dei soci in data 18/06/2024 con il quale il modello è statoapprovato e con il quale viene nominato l’organismo di vigilanza nella personadell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia ai fini della tenuta della motivazione del provvedimento impugnato,non è tanto rilevante la nomina di un professionista nell’organismo di vigilanza ela sua astratta competenza ed autorevolezza. La Corte territoriale si concentrasugli aspetti decisivi ai fini della verifica dell’utilità dello strumento per la bonificadell’azione, e cioè la sussistenza di precise prescrizioni e di adeguati poteri diintervento (oltre che di autonomia) degli organismi di vigilanza.Il modello, secondo la difesa, sarebbe completo e conforme alla normativa efisserebbe compiti e prescrizioni di autocontrollo e autoregolamentazione.Ma questa è una considerazione controvalutativa a fronte di quellaadeguatamente motivata della Corte territoriale che ne ha ritenuto inadatti icontenuti, perché contenenti mere affermazioni di principio e non regoleeffettivamente idonee ad impedire i rapporti contrattuali con soggetti permeabiliagli interessi e ai metodi della criminalità organizzata.3.4. Infine, il quarto motivo prospetta la violazione sistematica dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, perché il provvedimento impugnato si baserebbe su unasurrettizia inversione dell’onere della prova, visto che formula un giudizio basatosull’insufficienza delle allegazioni difensive.Anche tale articolata prospettazione finisce per impingere nel merito dellevalutazioni contenute nel provvedimento impugnato, che non ha censuratol’omessa produzione di dati probatori, ma ha preso atto che i dati emergentidagli elementi forniti dalla parte non potevano consentire di giungere ad unapositiva prognosi di bonificabilità.3. Il ricorso, complessivamente infondato, deve essere, pertanto, respinto e,ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]