CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 04174/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 629-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] CARUSO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], aircr~E2 ,domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1165/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 26/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1165/21, del 26 ottobre 2021, della Corte di Appello di Lecce, che — accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 160/18, del 5 febbraio 2018, del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla — lo ha condannato a pagare al Monaco la somma di € 42.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.; - che, in punto di fatto, l'odierno ricoyrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], perché fosse condannato al pagamento della somma di €: 42.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sostenendo l'atto:re di aver conferito mandato, ad esso Manna, a provvedere alla ricerca di un istituto di credito, al fine di procedere all'istruttoria di una richiesta di finanziamento in favore del mandante, nelle forme più idwiee alle esigenze dello stesso e per l'importo di € 2.000.000,00; - che concessa, inizialmente, dall'adito Tribunale ordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ. (sul presupposto che l'incarico fosse stato espletato dal mandatario con successo), la stessa veniva poi revocata, atteso che il giudizio di primo grado si concludeva con il rilievo della indeterminatezza della pattuizione relativa al tasso di interesse e, dunque, riconoscendo al Monaco solo il minor importo — liquidato in via equitativa — di 5.000,00; Ric. 2022 n. 00629 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- - che il gravame proposto dall'attore veniva accolto, sicché in riforma della sentenza impugnata veniva confermata l'ordinanza già pronunciata dal primo giudice ex art. 186-ter cod. proc. civ.; - che avverso la sentenza della Corte salentina ricorre per cassazione il Manna, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai :;ensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione degli artt. 1346, 1418 e 1708 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che l'odierno ricorrente avesse eccepito l'indeterminatezza dell'oggetto del mandato conferito al Monaco, con riferimento alla indicazione del tasso di interesse e all'utilità del finanziamento; - che il ricorrente, difatti, assume di aver eccepito ed argomentato — nella propria comparsa di costituzione e risposta — la nullità del mandato per indeterminatezza dePoggetto, per non aver avuto esso Manna alcuna "formale scienza delle condizioni del contratto proposto e non avendo potuto riscontrare alcuna convenienza del tasso passivo di interessi proposto dallo stesso"; - che, secondo il ricorrente, deve escludersi la validità di una clausola con cui si incarichi il mandatario di trovare un finanziamento a "tasso di mercato" e nelle "forme più idonee alle nostre esigenze"; - che, difatti, nel contratto in esame — prosegue il ricorrente — "non viene indicato il benché minimo parametro che possa portare almeno alla determinazione di un «range»", che potesse concedere ad esso Manna "la possibilità di ritenere adeguato alle proprie esigenze la percentuale di interesse da applicare al finanziamento"; - che il secondo motivo denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 1341 cod. civ.; - che il Manna assume di aver eccepito, nuovamente sin dal suo primo scritto difensivo, la vessatorietà della clausola che prevede il Ric. 2022 n. 00629 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- pagamento del compenso al mandatario anche in mancanza dell'ottenimento del finanziamento; - che trattandosi, infatti, di clausola che "impone un certo obbligo sottraendo uno dei contraenti alla !possibilità di recedere dal contratto o comunque decidere di non usufruire del finanziamento in caso di non convenienza", essa necessitava di "duplice approvazione per iscritto"; - che ha resistito all'impugnazione„ con controricorso, il Monaco, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2022; - che entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va dichiarato inammissibile; - che non ostano, infatti, rispetto a tale esito, indicato nella proposta del consigliere relatore (che il collegio ritiene di fare propria, sebbene con motivazione in parte differente), i rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 38C-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo è inammissibile, ancorché per ragioni diverse da quelle eccepite dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; - che, difatti, non coglie nel segno il rilievo relativo alla mescolanza, nel medesimo motivo. di censure eterogenee, dato che la circostanza che "un singolo motivo di ricorso sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, Ric. 2022 n. 00629 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -4- ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati" ,r‘così Cass. Sez. Un., sent. 6 maggio 2015, n. 9100, Rv. 635452-01; in senso sostanzialmente analogo, sebbene "a contrario", si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01); - che, nella specie, il primo motivo di ricorso si articola in due autonome doglianze, censurando, innanzitutto, la sentenza impugnata per aver ritenuto — nello scrutinare il primo motivo del gravame allora proposto dal Monaco — che il Manna non avesse tempestivamente sollevato l'eccezione di nullità del mandato per indeterminatezza del suo oggetto; - che, invece, siffatta eccezione — assume il ricorrente — sarebbe stata sollevata sin dal primo grado di giudizio, ciò che il controricorrente, tuttavia, contesta. rilevando che, se il Manna avesse "integralmente riprodotto il passaggio dal quale pretende di desumere assolto l'onere di contestazione della pattuizione asseritamente invalida, si rileverebbe agevolmente che egli in tale laconico passaggio non lamentava affatto un vizio genetico del contratto intercorso con il Dott. Monaco"; - che, tuttavia, a prescindere dalla circostanza della tempestività di tale iniziativa, deve, qui, ribadirsi che, nelle controversie promosse per far valere diritti che presuppongono la validità di un determinato contratto, "la nullità del contratto stesso è rilevabile d'ufficio, anche in grado di appello, rientrando nel pptere-dovere del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione, indipendentemente Ric. 2022 n. 00629 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -5- dall'attività assertiva delle parti, e senza incorrere in vizio di ultrapetizione se il contratto configura un elemento costitutivo della domanda (dovendo il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità coordinarsi con quello della domar da)", sicché, in tale prospettiva, "la questione relativa alla nullità del contratto può integrare una mera allegazione difensiva volta a sollecitare il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità, con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita richiesta di declaratoria di nullifi del contratto, non si rendono applicabili le regole delle preclusioni o limitazioni per la proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto" (così Cass. Sez. 2, sent. 6 agosto 2003, n. 11847, Rv. 565684-01; Cass. Sez. Lav., sent. 23 agosto 2006, n. 18374, Rv. 591657-01); - che, tuttavia, la Corte salentina — dopo aver affermato "che il convenuto non aveva mai eccepitc che la pattuizione degli interessi a tasso di mercato e delle condizioni più idonee alle esigenze del mutuatario rendessero indeterminato o indeterminabile il contenuto della convenzione" — non si è sottratta al dovere di esaminare siffatta eccezione di nullità, che ha però rigettato; - che essa, infatti, ha affermato che dal contratto, "non emerge la indeterminatezza rilevata dal Tribunale perché il tasso proposto nel finanziamento (5%) non era superiore ai massimi ed è irrilevante che sia stato, dopo un anno, individuato un mutuo a un tasso del 4%"; - che il ricorrente, tuttavia, ncn si confronta adeguatamente con siffatta (e aggiuntiva, come correttamente rileva il controricorrente) "ratio decidendi", se non prospettando un vizio motivazionale; - che il Manna, infatti, lamenti, con la seconda censura in cui si articola il primo motivo di ricorso (come ha inteso ribadire nella propria memoria), "della telegraficita e della mancanza di motivazione", insistendo nel sottolineare di aver "eccepito la nullità del Ric. 2022 n. 00629 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -6- contratto sottoscritto per indeterminatezza dell'oggetto", sicché è "su questo che il Giudice era chiamato a rispondere e così oggi la Suprema Corte"; - che questa Corte, però, ha affermato che "l'accertamento della determinatezza dell'oggetto del negozio è affidata al giudice di merito, la cui valutazione sul punto è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione offerta sia priva di contenuto" (Cass. Sez. 1, sent. 1° marzo 2007, n. 4849, Rv. 596469-01); - che, pertanto, una simile doglianza non può che tenere conto, oggi, dei limiti che incontra il sindacato di questa Corte sulla motivazione della sentenza; - che, sul punto, va rammentato che ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) — il sindacato di questa Corte è destinato ad investire, ormai, la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "9.,c Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; C2SS. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01); - che il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte moriva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio Ric. 2022 n. 00629 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -7- convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018- 01); - che il ricorrente non ha evidenziato quali siano i profili di irriducibile contraddittorietà o di manifesta illogicità che renderebbero incomprensibile la motivazione della sentenza della Corte salentina, nella parte in cui ha escluso l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mandato, donde, quindi, l'inammissibilità della censura; - che pure il secondo motivo di ricorso — anch'esso articolato in due diverse censure, proposte ai sensi dei nn. 3) e 5) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., entrambe tese a dimostrare la vessatorietà della clausola che prevedeva il pagamento del compenso al mandatario anche in mancanza dell'ottenimento del finanziamento — si presenta inammissibile, per una serie di concorrenti ragioni; - che a prescindere, infatti, dal rilievo — formulato nella proposta del consigliere relatore — circa la mancata deduzione del difetto di sottoscrizione proprio di tale clausola (rilievo basato sulla constatazione che il Manna, nel ricostruire, nella parte del proprio ricorso dedicata all'illustrazione dei fatti di causa, il contenuto delle difese effettuate in primo grado, afferma di aver eccepito "la nullità del mandato e comunque di gran parte delle clausole apposte perché vessatorie", senza migliore specificazione delle stesse, ciò che potrebbe Ric. 2022 n. 00629 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -8- ingenerare dubbi circa l'effettiva sussistenza del suo interesse a proporre una simile questione; cfr. Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2017, n. 14279, Rv. 644642-01), l'esito dell'inammissibilità del motivo in esame discende dalle seguenti considerazioni; - che, per un verso, deve ribadirsi come il ricorrente non abbia riprodotto il testo di tale clausola, non potendo al riguardo valere il rilievo (espresso, invece, dal Manna neLa propria memoria) "che il contratto non contiene clausole numerate", giacché ciò non esimeva, di certo, il ricorrente dall'onere di riprodurre "in parte qua" — ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod, proc. civ. — il testo del contratto concluso con il Monaco; - che, difatti, "sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito" -- tale essendo, all'evidenza, il contratto corrente "inter partes" — "qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso", in misura necessaria ad illustrare la censura formulata, "ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alia sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. Un., seni. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01); - che, in secondo luogo, il motivo di ricorso relativo alla vessatorietà della clausola "de qua" deve ritenersi inammissibile per un'ulteriore ragione; - che, difatti, "la censura di omessa valutazione di vessatorietà di una clausola contrattuale è inammissibile, per mescolanza non Ric. 2022 n. 00629 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -9- scindibile di vizio motivazionale e violazione di legge, in quanto implicante indissolubilmente sia l'interpretazione, spettante al giudice di merito e riguardante l'accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che la qualificazione della clausola, comportante la valutazione in termini di squilibrio del rapporto fra diritti ed obblighi" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2017, n. 3554, Rv. 642860-01); - che, infine, il ricorrente neppure chiarisce a quali delle condizioni di contratto individuate dall'art. 1341, comma 2, cod. civ. — con elencazione, peraltro, tassativa, come tale non suscettibile di interpretazione analogica (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14038, Rv. 626728- 01; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 14 giugno 1990, n. 5777, Rv. 467729-01) -- debba ricondursi la clausola in esame, ciò che rende il presente motivo pure privo di specificità, a norma dell'art. 366, comma 1, n. 4). cod. proc. civ.; - che, in conclusione, il ricorso è inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, R\i. 6571)8-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, px7i a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM Ric. 2022 n. 00629 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -10- La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 5.,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-qualer, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussi,;tenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a tito