CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23526/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12100/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 82, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresentano e difend ono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresentano e difend ono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1089/2019pubblicata il 14 febbraio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel marzo 2009 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, per brevità, Finbra), tramite il suo socio unico Api-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., acquistava dal fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.A. la quota di partecipazione totalitaria detenuta dalla fallita nella [OSCURATO:SOCIETA]. (di qui in avanti [OSCURATO:SOCIETA]), proprietaria di un lotto immobiliare sito in Roma alla via A. Corelli nn. 1-3, costituito dall’edificio storico denominato [OSCURATO:PERSONA] con l’annessa area di pertinenza. Successivamente all’acquisto, i nuovi organi della [OSCURATO:SOCIETA] - nel frattempo ridenominata Finbra- reperivano all’interno della contabilità sociale documentazione comprovante il pagamento della somma di 720.000 euro in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (da adesso [OSCURATO:PERSONA]) a titolo di corrispettivo dei lavori da questa asseritamente realizzati presso [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di un contratto d’appalto concluso inter partes, come indicati nelle fatture nn. 16 e 17 emesse il 16 maggio 2005. Non essendo stato rinvenuto idoneo riscontro documentale dell’avvenuta stipula di tale preteso contratto d’appalto e apparendo inverosimile che i lavori in questione fossero stati realmente eseguiti, atteso lo stato di completo abbandono in cui il complesso immobiliare si presentava al momento dell’acquisto, la Finbra, dato atto dell’esito infruttuoso della richiesta stragiudiziale precedentemente rivolta alla [OSCURATO:PERSONA], citava quest’ultima davanti al Tribunale di Roma, chiedendo di dichiarare l’inesistenza o alternativamente, in via fra loro subordinata, la nullità, la simulazione o la risoluzione per inadempimento del suddetto contratto, con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell’importo di 720.000 euro. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], la quale contestava le avverse allegazioni, opponendo che fra le parti era realmente intercorso un contratto d’appalto, concluso in data 10 maggio 2004, avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione chiavi in mano dell’immobile sito in Roma alla via A. Corelli n. 1, come documentato dalla scrittura privata che all’uopo produceva in copia fotostatica. Espletata l’istruttoria del caso, con sentenza n. 22794/2014 del 15 novembre 2014, il Tribunale capitolino dichiarava la simulazione assoluta del contratto d’appalto dedotto in causa, condannando la [OSCURATO:PERSONA] a restituire all’attrice la somma di 720.000 euro, oltre interessi legali, e regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza. L’appello successivamente proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] veniva respinto dalla Corte distrettuale di Roma con sentenza n. 1089/2019 pubblicata il 14 febbraio 2019, che condannava l’impugnante a rimborsare alla controparte le spese del grado. Contro questa sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla Finbra. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Va, anzitutto, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], poiché la dedotta mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, c.p.c., può essere superata ove la formulazione del motivo permetta di cogliere con chiarezza le varie doglianze prospettate, di fatto scindibili, al fine di consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass.n. 11134/2023, Cass. n. 4174/2023, Cass. n. 27444/2022, Cass. n. 20639/2019, Cass. Sez. Un. n. 9100/2015). Tale, per l’appunto, è la situazione ricorrente nel caso di specie, atteso che le varie questioni trattate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di un motivo formalmente unico si prestano ad essere scrutinate separatamente, risultando illustrate con sufficiente chiarezza mediante lo sviluppo di specifiche argomentazioni riferite a ciascuna di esse. Tanto premesso, può ora procedersi alla disamina del ricorso. Con il primo motivo vengono denunciati la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, 116, 214 e 215 c.p.c. e degli artt. 1417, 2697, 2704, 2719, 2722 e 2729, comma 2, c.c., nonché il difetto di motivazione. Si assume che la Corte d’Appello di Roma avrebbe errato nell’affermare che la prova testimoniale e presuntiva della simulazione assoluta del contratto d’appalto per cui è causa potesse essere ammessa liberamente, stante l’intervenuto tempestivo e rituale disconoscimento da parte della Finbra del documento negoziale prodotto in copia fotostatica dalla [OSCURATO:PERSONA]; disconoscimento che, per contro, andava considerato privo di effetti per la sua assoluta genericità. Con il secondo motivo si lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1417, 2697, 2722, 2724 nn. 1) e 2) e 2729, comma 2, c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e il vizio assoluto di motivazione. Si rimprovera al giudice distrettuale di aver a torto ritenuto configurabili nel caso di specie le eccezioni al divieto di prova testimoniale previste dai nn. 1) e 2) dell’art. 2724 c.c., valevoli anche per la prova presuntiva in virtù del rinvio contenuto nel successivo art. 2729, comma 2. In realtà, non sussisteva un principio di prova scritta che facesse apparire verosimile il fatto allegato, ovvero la dedotta simulazione del contratto, né la Finbra si era venuta a trovare nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi la controdichiarazione atta a documentare l’accordo simulatorio. I motivi possono essere esaminati insieme, perché intimamente connessi, e appaiono meritevoli di accoglimento. La Corte d’Appello di Roma, sulla scia del Tribunale capitolino, ha affermato che la prova della simulazione assoluta del contratto d’appalto oggetto di causa poteva essere fornita liberamente dalla Finbra, non essendo stata dimostrata l’avvenuta stipula di tale contratto in forma scritta e dovendo, pertanto, ritenersi inoperanti nei confronti delle parti le limitazioni alla prova testimoniale e presuntiva imposte dagli artt. 2722 e 2729, comma 2, c.c.. A questa conclusione il collegio romano è pervenuto muovendo dal rilievo che la copia fotostatica della scrittura privata prodotta in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] come prova documentale dell’esistenza di un contratto scritto, sarebbe stata tempestivamente e ritualmente disconosciuta dalla Finbra nella prima udienza di comparizione svoltasi dinanzi al Tribunale. Lo stesso collegio ha precisato che la contestazione fatta a verbale dal procuratore della società attrice, consistita nell’opporre l’inesistenza, la nullità e la simulazione di tutta la documentazione depositata dalla controparte, doveva considerarsi «più che sufficiente…, in ragione del fatto che l’attuale Finbra non esisteva all’epoca dei fatti, sicchè alla stessa non poteva essere richiesto un ”disconoscimento“ di firme o di conformità ad originali dei quali non poteva conoscere». Ha altresì posto in evidenza che la copia in questione risultava priva di data, sicchè, al fine di potersene avvalere, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto «offrire… una circostanza oggettiva, estranea alle parti, idonea a stabilire, in modo certo, quando si era formato il documento, così come disposto dall’art. 2704 c.c.». Le argomentazioni spese dalla Corte di merito a sostegno dell’adottata decisione non appaiono condivisibili. Come, infatti, fondatamente obietta la ricorrente, il disconoscimento compiuto dalla Finbra nella prima udienza, avente ad oggetto tutta la documentazione prodotta dalla convenuta nel proprio fascicolo di parte (pag. 8 della sentenza, penultimo periodo, righi 3 - 4), senza alcuna ulteriore indicazione, risultava estremamente generico, e per ciò stesso inefficace. Occorre, al riguardo, tener presente che, per giurisprudenza di questa Corte, ildisconoscimento della conformità della copiaall’originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispettoall’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (cfr. Cass. n. 24634/2021, Cass. n. 22577/2020, Cass. n. 3540/2019, Cass. n. 27633/2018). In mancanza di un tempestivo e rituale disconoscimento - non giustificata dalle considerazioni svolte dalla Corte distrettuale in ordine alla diversa attuale composizione della società attrice-, la copia in questione non poteva essere ritenuta inutilizzabile a fini decisori, non rilevando in contrario che il documento fosse privo di data, atteso che quest’ultima non costituisce un elemento essenziale della scrittura privata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge (si pensi, ad esempio, all’art.602 c.c. in tema di testamento olografo). D’altro canto, nel rammentare che la disciplina dettata dall’art.2704 c.c. riguarda la certezza della data rispetto ai terzi, e non nei confronti delle parti (cfr. Cass. n. 587/2015), deve rilevarsi come la stessa Corte d’Appello abbia accertato che «la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», non essendo «soggetto diverso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., firmataria dell’accordo simulatorio di cui è oggi causa, (…) ha agito in giudizio non in qualità di terzo contraente estraneo al rapporto contrattuale…, bensì… in qualità di parte» (pag. 7 della sentenza, paragrafo 4.1, primo e terzo periodo). Risultando, quindi, dimostrata l’avvenuta conclusione del contratto in forma scritta, doveva escludersi che la prova della sua simulazione assoluta potesse essere fornita dalle parti liberamente. In proposito, va osservato che l’accordo simulatorio non r ichiede l’osservanza di una determinata forma; tuttavia, quando il contratto è stato concluso per iscritto, rimane fermo il divieto, stabilito dagli artt. 2722 e 2729, comma 2, c.c., di provare per testi e per presunzioni l’esistenza di patti contrari al contenuto del documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anterioreo contemporanea. Ciò determina per le parti l’onere di dimostrare la simulazione mediante apposita controdichiarazione, a meno che l’azione sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, nel qual caso la prova testimoniale (e quindi anchequella presuntiva) è ammessa senza limiti dall’art. 1417 c.c. (cfr. Cass. n. 7093/2017, Cass. n. 12487/2007), e salve le eccezioni al divieto elencate nell’art. 2724 dello stesso codice. Sul tema, questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, con riferimento ai negozi soggetti a forma scritta ad substantiam, che la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile ai patti per i quali opera il divieto di cui all’art. 2722 c.c., non rientra fra gli atti soggetti alla forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall’art. 2725 del medesimo codice, avendo natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicchè la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedenteart. 2724. Nel secondo caso, bisogna distinguere, in quanto, se la domanda è proposta da creditori o da terzi -i quali, risultando estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi la controdichiarazione scritta-, la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda sia avanzata dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato, di cui quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell’ipotesi prevista dall’art. 2724 n. 3) c.c., cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, oltre che in quella, ricadente nell’àmbito previsionale dell’art. 1417 c.c., in cui sia volta a far emergere l’illiceità del suddetto negozio (cfr. Cass. n. 33362/2022, Cass. n. 36283/2021, Cass. n. 7093/2017, Cass. n. 10240/2007). Il citato orientamento giurisprudenziale di legittimità , propenso ad ammettere che la prova testimoniale del la simulazione assoluta di un negozio solenne possa essere fornita dalle parti in tutti i casi stabiliti dall’art. 2724 c.c., a maggior ragione deve valere con riguardo ai contratti non soggetti ad onere di forma scritta, come quello di appalto. Orbene, nella fattispecie in esame, pur avendo rilevato, in prima battuta, la mancata dimostrazione dell’avvenuta stipula del contratto in forma scritta -circostanza da cui discenderebbe tout courtl’inoperatività del divieto di prova testimoniale fissato dall’art.2722 c.c.-, la Corte romana ha comunque ritenuto configurabili le eccezioni al suddetto divieto previste dai nn. 1) e 2) dell’art. 2724 dello stesso codice. Ha argomentato, sul punto, il giudice distrettuale: -che la Finbra si sarebbe trovata nell’impossibilità morale e materiale di procurarsi la controdichiarazione scritta, «in quanto, all’epoca della paventata sottoscrizione» del contratto, «risalente al maggio 2004, … aveva un’altra compagine sociale ed aveva subìto operazioni di acquisizione nell’àmbito del suo gruppo di appartenenza (l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. apparteneva alla [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta era di proprietà del [OSCURATO:PERSONA])» (pag. 10 della sentenza, primo periodo); -checostituirebbe principio di prova scritta l’allegata lettera del 20 aprile 2005, «inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]» (secondo quanto accertato dalla sentenza qui impugnata: pag. 10, penultimo periodo), con la quale la prima chiedeva ed otteneva in giornata la risoluzione del contratto di appalto . Le surriportate affermazioni si pongono in contrasto con il consolidato insegnamento di questa Corte, che va qui ribadito, secondo il quale: a)l’impossibilità morale o materiale ex art. 2724 n. 2) c.c. non va intesa come mera difficoltà, né a tal fine può assumere rilievo l’astratta posizione di preminenza, di autorità o di prestigio della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa (così come non può assumerlo, nei rapporti fra persone fisiche, l’esistenza di un vincolo diamicizia, di parentela o di affinità), occorrendo ulteriori, speciali e particolari circostanze confluenti e concorrenti a determinarla (cfr. Cass. n. 13857/2016, Cass. n. 18554/2013, Cass. n. 15760/2001, Cass. n. 10849/1996, Cass. n. 3750/1992, Cass. n. 4275/1984); b)ilprincipio di prova scritta di cui all’art. 2724 n. 1) c.c. deve consistere in un documento, proveniente dalla persona contro la quale la domanda di simulazione è diretta, che faccia apparire verosimile -per ragionevole relazione e non per mera congettura o illazione- il fatto controverso (cfr. Cass. n. 7093/2017, Cass. n . 11467/2016, Cass. n. 27013/2005, Cass. n. 12980/2002, Cass. n. 426/2000). Invero, la circostanza che nel maggio 2004, epoca cui viene fatta risalire la sottoscrizione del contratto, la Finbra avesse una composizione societaria diversa da quella attuale e fosse stata interessata da non meglio precisate «operazioni di acquisizione nell’àmbito del suo gruppo di appartenenza», non può, in tutta evidenza, reputarsi idonea a integrare la condizione di impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, risolvendosi nell’allegazione di una generica situazione di difficoltà ricollegata alla posizione di preminenza a quel tempo asseritamente rivestita dalla [OSCURATO:PERSONA] all’interno del suddetto gruppo. Inoltre, la lettera con la quale una parte proponga all’altra di risolvere consensualmente un contratto fra loro in corso, lungi dal far apparire verosimile che il negozio di riferimento sia solo fittizio, lascia al contrario intendere che il dichiarante lo considera come realmente voluto e produttivo di effetti giuridici (non altrimenti spiegandosi la sua richiesta di porre fine al rapporto che ne deriva), sì da non potersi ravvisare in quel documento un principio di prova scritta della simulazione. Da quanto precede appare quindi chiaro che la Corte territoriale ha erroneamente sussunto nelle astratte previsioni normative di cui all’art. 2724 nn. 1) e 2) c.c. fattispecie concrete che ad esse non si addicono, in tal modo incorrendo nel denunciato vizio di falsa applicazione di legge (si vedano, sull’argomento, Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 447/2021, Cass. n. 22084/2020, Cass. n. 26307/2014, Cass. n. 22348/2007). Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto, restando assorbiti gli ulteriori profili di doglianza articolati dalla [OSCURATO:PERSONA], concernenti la valutazione degli elementi indiziari effettuata dal giudice a quo. Va, conseguentemente, disposta, a norma degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame di merito uniformandosi ai principidi diritto sopra espressi. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c.. P.Q.M. La Corte acc