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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 11134/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29969/2017proposto da: REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 36 presso la [OSCURATO:PERSONA] della Regio ne Puglia e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 966/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 1777/2014; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29969/2017 Cron.

Rep.

Ud.15/03/2023 - [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza del 16 giugno 2017 la Corte d'appello di Bari rigettava il gravame della Regione Puglia avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della Regione con contratto di tipo privatistico a tempo indeterminato, inquadrati nell’Area I, livel lo II, c.c.n.l. per gli [OSCURATO:PERSONA] e Florovivaisti del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e c.c.p.l. di Bari del 28.2.2005), all'inquadramento superiore (Area I, livello I) e, per l’effetto, condannato il datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributivematurate dal 1.4.2002;

2. la Corte territoriale rilevava che i lavoratori in questione avevano svolto, come accertato dal primo giudice, le mansioni di “distribuzione dell’acqua agli utenti allacciati alla rete irrigua regionale e di programmazione dei turni di irrigazione ” e di addetti alla “manutenzione ordinaria degli impianti irrigui, con coordinamento di una squadra e predisposizione dei turni di lavoro”, come tali rientranti nell’Area I livello I, edaveva ritenuto, in armonia con il primo giudice, che dette mansionifossero sussumibili nel superiore livello , senza che a ciò potesse ostare la disciplina dell'articolo 52 d.lgs. n. 165/2001, qui inapplicabile;

3. evidenziava che i lavoratori , assunti per chiamata diretta (legge n. 56/1987, art. 16) quali operai addetti agli impianti irrigui di proprietà della Regione, alle cui dipendenze operavano con contratti a tempo determinato dal 1989, erano poi transitati con rapporto a tempo indeterminato al Consorzio di Bonifica cui era stata affidata la gestione di detti impianti irrigui, fino a che il rapporto non era passato nuovamente, in data 1.3.2000,con la Regione, cui era stata attribuita la gestione degli “impianti irrigui collettivi regionali”;4. si trattava di dipendenti che rientravano nel “personale regionale operaio salariato rinveniente alla Regione ai sensi del d.P.R. 10.4.1979”e già utilizzato dalla Regione per i servizi irrigui ex art. 5 della legge reg. n. 15/1994; tale ultima disposizione, e il regime privatistico che regolava il rapporto in discorso, rendevano inapplicabile l’art. 97 Cost e l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, per essere il rapporto in questione “inserito in una struttura separata e autonoma” e, come tale, sottra tto al regime dell’impiego pubblico privatizzato;

5. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Regione Puglia, articolato in quattro motivi di censuraassistiti da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso,illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per eterogeneità e mescolanza dei motivi; in proposito occorre ribadire che: «in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (Cass., Sez.

U, Sent. n. 9100 del 2015); nella specie le censure proposte possono essere individuate con chiarezza e, dunque, possono essere esaminate (Cass. n. 38541/2021);2. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 35 e 52 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 5 della legge reg. n. 15/1994, dell’art. 15 della legge reg. n. 3/2010, dell’art. 4della legge reg. n. 16/2000, dell’art. 11 legge n. 349/1971, in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che la natura privatistica del rapporto di lavoro consentisse di prescindere dalle regole concorsuali per l’accesso ‒cui viene equiparato l’inquadramento giuridico nel livello superiore ‒ al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, anche in virtù di norma regionale; 3.il motivo è fondato; 3.1 occorre muovere dalla premessa (Cass. n. 27424/2020) che, all'esito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, le amministrazioni indicate nell'art. 1 del d.lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, sono tenute a rispettare, quanto al reclutamento del personale e alla disciplina del rapporto, le disposizioni dettate dai decreti succedutisi nel tempo (d.lgs. n. 93/1993, d.lgs. n. 80/1998, d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni), che costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost. e, per il loro carattere imperativo ed inderogabile, impediscono al datore di lavoro pubblico di instaurare rapporti al di fuori delle regole fissate dagli stessi decreti; i rapporti di lavoro con le amministrazioni indicate nel richiamato art. 1, possono essere sottratti all'applicazione della disciplina dell'impiego pubblico contrattualizzato solo sulla base di una norma speciale di pari rango che espressamente ne escluda l'applicabilità oppure qualora si sia in presenza di rapporti anomali, estranei alle finalità istituzionali perseguite dall'ente pubblico e, pertanto, del tutto eccezionali e marginali (Cass. n. 14809/2007, Cass. n. 298 97/2019 , Cass. n. 27424/2020 e Cass. n. 11637/2021);orbene, i richiamati principi, che devono essere qui ribaditi, portano a escludere che possano essere sottratti alla disciplina dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 i rapporti di natura privatistica con gli operai salariati previsti dall’art. 5 legge reg. n. 15/1994; 3.2 i rapporti di lavoro di tali operai salariati, da un lato, non sono stati instaurati con aziende che hanno una loro autonoma soggettività, con una organizzazione distinta, separata dalla struttura pubblicistica e dotata di autonomia non solo contabile ma anche gestionale, finanziaria e patrimoniale(cfr. Cass.

S.U. n. 315/1997; Cass.

S.U. n. 11626/2002; Cass. n. 5517/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata):ed infatti la distinta struttura con autonomia gestionale e contabile (i.e., Agenzia per la gestione degli impianti irrigui e forestali della Regione Puglia - A RIF ) cui fa cenno la Corte di merito (pag. 8, 1° cpv. , della sentenza) e nella quale gli originari ricorrenti sono transitati il 31.5.2010, è stata creata con legge della reg.

Puglia n. 3/2010 e, dunque, successivamente al periodo oggetto del presente giudizio (incardinato con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato in data20.3.2008); dall’altro, per i rapporti di lavoro in questione, non viene in rilievo un'attività assolutamente eccentrica rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico, come ben si evince dal fatto che la legge reg. n. 16/2000 (art. 4 lett. r) prevede espressamente , tra le funzioni regionali, «la bonifica e l’irrigazione, ivi compresi il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica»; 3.3 tali rapporti di lavoro non sono stati, peraltro, espressamente sottratti all'applicazione della disciplina dell'impiego pubblico contrattualizzato sulla base di una norma speciale di rango primario che espressamente escluda l'applicabilità di tale normativa;a tal riguardo, l’art. 5 legge reg. n. 15/1994, la cui disciplina viene richiamat a dalla Corte territoriale (pag. 9 , 1° cpv. , della sentenza),così recita: «1.

I Consorzi di bonifica, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, devono avvalersi, attraverso l'istituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1979, e già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi.

2. Le esigenze di manodopera sono soddisfatte con l’impiego di unità di personale che abbiano totalizzato, in ciascuno degli anni 1990-1991-1992-1993, almeno 181 giornate lavorative; agli stessi sono comunque garantite non meno di 181 giornate lavorative nell’arco di dodici mesi. 3.Eventuali ulteriori esigenze di manodopera vengono soddisfatte mediante l'impiego di unità di personale che in precedenza abbiano prestato attività lavorativa occasionale presso gli impianti irrigui, secondo la graduatoria che gli Uffici di collocamento formeranno sulla base dell’anzianità di servizio e di impiego»; 3.4 com’è agevole constataredalla piana lettura della disposizione in esame , nessuna deroga alla disciplina dell’impiego pubblico privatizzato è contenuta nella legge reg.

Puglia n. 15 del 1994, articolo 5,che, nel prevedere che i consorzi di bonifica affidatari degli impianti irrigui si avvalgano del personale regionale salariato, si limita a dettare prescrizioni sulla mano d'opera da impiegare, ma non disciplina in alcun modo i contratti di lavoro a termine stipulati con la Regione, per cui deve escludersi che la norma citata preveda una deroga alla disciplina generale (così, quasi testualmente, Cass., Sez.

U, 17 maggio 2006 n.11533, che ha escluso potesse configurarsi una ipotesi di costituzione di rapporto a tempo indeterminato in deroga alla regola generale, sancita dall'art. 97 Cost., della necessità del pubblico concorso); 3.5 opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all’assetto comune dell’impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione dell’art. 117, co. 2 lett. l) della Costituzione per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell’ordinamento civile; c on riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti – si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 – «ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia “ordinamento civile”, attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019), ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)”, ed ha altresì ribadito che «“[l]a materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)” (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021).” Aggiungendosi altresì che “con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale […]”» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)»; t utto ciò orienta verso un’interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell’ordinamento generale del d.lgs. 165/2001; 3.6dal che consegue che la sentenza impugnata, lì dove afferma la natura privatistica del rapporto di lavoro degli odierni controricorrenti e l’inapplicabilità dell’art. 52 d.lgs. n. 1 65/2001, si discosta dai principi di diritto sopra enunciati, e va, in parte qua , cassata; 3.7 n é va l e obiettare , per escludere ogni profilo di frizione con l’art. 97 Cost.,che nel caso in esame « non si discorre propriamente di accesso alla pubblica amministrazione ma di inquadramento nel livello superiore» (così a pag. 19 del controricorso) , posto che la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (desunta principalmente dall'art. 97 Cost., secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte costituzionale, del quale sono attuazione il d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 52), non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte (Cass., 20.12.2021, n. 40807; per una lettura estensiva del concetto di “assunzione” v.già Cass., S ez.

U , n. 15403/2003 ); 3.8 l ’ulteriore argomento dei controricorrenti secondo cui si tratterebbe, qui , di inquadramento in un distinto livello della stessa area, donde la non assoggettabilità a l vincolo d e ll’art. 97 Cost. , non coglie nel segno, perché nella specie viene ‒ si noti ‒ in considerazione un contrattocollettivo di diritto comune e non le scelte della contrattazione collettiva in materia di impiego pubblico, cui soltanto il legislatore ha riservato la materia degli inquadramenti ivi delimitando l'ambito riservato al concorso pubblico (cfr. sul punto Cass. 3.11.2021, n. 31406);

4. con il secondo motivo, proposto in subordine, si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 5 legge reg. n. 15/1994, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale assunto una decisione con «contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili»: d a un lato, la sentenza impugnata afferma che i lavoratori erano stati assunti nel 1989 dall’ente regionale, ma dall’altro soggiunge che farebbero parte del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1979; 4.1 la censura resta assorbita per effetto dell’accoglimento del primo motivo e della ritenuta applicabilità del l’a rt. 52 d.lgs. n. 165/2001ai rapporti di lavoro de quibus;

5. con il terzo motivo, formulato anch’esso in subordine, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito travisato i fatti e ignorato l’argomentazione della Regione secondo la quale i ricorrenti non potevano rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 5 legge reg. n. 15/1994 perché essi erano stati assunti dalla regione nel1 1989 e, quindi, successivamente al varo del d.P.R. 18.4.1979 (richiamato dalla legge reg. n. 15/1994, cit.) e, poi, destinati a incombenze collegate a fini istituzionali dell’ente, come l’irrigazione agricola; 5.1 anche tale motivo rimane assorbito;

6. con il quarto, ed ultimo , motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 28 c.c.n.l.

Operai agricoli e florovivaisti del 2002, dell’art. 8 e dell’art. 41 10 c.c.p.l.

Bari [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito omesso di chiarire dove risiedeva «l’elevata autonomia e competenza professionale»previste dalle norme pattizie quali requisiti indispensabili del superiore inquadramento , requisiti che i testimoni escussinon avevano affatto avvalorato; aggiunge la Regione che, comunque, la disciplina collettiva richiamata aveva fatto decorrere tale superiore livello I solo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di entrata in vigore del c.c.p.l.

Bari del 28.2.2005, non avendo i ricorrenti prodotto il c.c.p.l. precedente); 7.il motivo va disatteso sotto plurimi profili; 7.1 anzitutto non può avere ingresso, in questa sede, il tentativo di prospettare una diversa ricostruzione dei fatti e/o di sottoporre a revisione le risultanze istruttorie, atteso che, così facendo, le doglianze, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge per violazione dei principi che sovrintendono alla prova per presunzioni, si rivelano più che altro finalizzate a un riesame del merito, chiaramente precluso in questa sede (Cass. n. 6960/2020); 7.2 in ogni caso, la contrattazione nazionale, che si limita a definire la declaratoria delle “Aree professionali”, non è dirimente nella fattispecie perché le censure si appuntano sui profili di inquadramento, all’interno dell’Area, che sono rimesse alla sola contrattazione provinciale, sicché il motivo si appalesa inammissibile ex 360 n. 3 cod.proc. c iv ., non vertendo le doglianze sulla violazione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale; per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro è consentita dall'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ. soltanto in relazione alle fonti della autonomia collettiva di carattere «nazionale», con esclusione dei contratti provinciali, anche delle province autonome, senza che tale limitazione possa dar luogo ad un dubbio di costituzionalità, atteso che il rilievo nazionale della disciplina, che giustifica l'intervento nomofilattico di questa Corte, rappresenta, altresì, l'elemento differenziale tra le fattispecie sufficiente a giustificare l'esercizio della discrezionalità del legislatore statale nel disciplinare i rimedi giurisdizionali (ex plurimis: Cass. n. 40404/2021, Cass. n. 551/2021 e giurisprudenza ivi citata); 7.3con riguardo alla decorrenza delle differenze retributive, e al mancato richiamo dei lavoratori alla disciplina collettiva antecedente al dì di decorrenza del c.c.p.l.

Bari del 28.2.2005, giova sottolineare che , sullo specifico punto , nulla dice la sentenza impugnata, di qui l’inammissibilità della critica, per difetto di specificità, perché la Regione avrebbe dovuto indicare la sede nella quale era stataa suo tempo formulata; in tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché imotivi di ricorso devono investire question i già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 09/08/2018, n.20694; Cass.24/01/2019, n. 2038);

8. conclusivamente, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo, mentre il quarto dev’essere rigettato;la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvi o dinanzi alla Corte d’appello di Bari,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il quarto, dichiara assorbiti i l secondo e i l terzo, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29969/2017proposto da: REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 36 presso la [OSCURATO:PERSONA] della Regio ne Puglia e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 966/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 1777/2014; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29969/2017 Cron. Rep. Ud.15/03/2023 - [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza del 16 giugno 2017 la Corte d'appello di Bari rigettava il gravame della Regione Puglia avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della Regione con contratto di tipo privatistico a tempo indeterminato, inquadrati nell’Area I, livel lo II, c.c.n.l. per gli [OSCURATO:PERSONA] e Florovivaisti del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e c.c.p.l. di Bari del 28.2.2005), all'inquadramento superiore (Area I, livello I) e, per l’effetto, condannato il datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributivematurate dal 1.4.2002; 2. la Corte territoriale rilevava che i lavoratori in questione avevano svolto, come accertato dal primo giudice, le mansioni di “distribuzione dell’acqua agli utenti allacciati alla rete irrigua regionale e di programmazione dei turni di irrigazione ” e di addetti alla “manutenzione ordinaria degli impianti irrigui, con coordinamento di una squadra e predisposizione dei turni di lavoro”, come tali rientranti nell’Area I livello I, edaveva ritenuto, in armonia con il primo giudice, che dette mansionifossero sussumibili nel superiore livello , senza che a ciò potesse ostare la disciplina dell'articolo 52 d.lgs. n. 165/2001, qui inapplicabile; 3. evidenziava che i lavoratori , assunti per chiamata diretta (legge n. 56/1987, art. 16) quali operai addetti agli impianti irrigui di proprietà della Regione, alle cui dipendenze operavano con contratti a tempo determinato dal 1989, erano poi transitati con rapporto a tempo indeterminato al Consorzio di Bonifica cui era stata affidata la gestione di detti impianti irrigui, fino a che il rapporto non era passato nuovamente, in data 1.3.2000,con la Regione, cui era stata attribuita la gestione degli “impianti irrigui collettivi regionali”;4. si trattava di dipendenti che rientravano nel “personale regionale operaio salariato rinveniente alla Regione ai sensi del d.P.R. 10.4.1979”e già utilizzato dalla Regione per i servizi irrigui ex art. 5 della legge reg. n. 15/1994; tale ultima disposizione, e il regime privatistico che regolava il rapporto in discorso, rendevano inapplicabile l’art. 97 Cost e l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, per essere il rapporto in questione “inserito in una struttura separata e autonoma” e, come tale, sottra tto al regime dell’impiego pubblico privatizzato; 5. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Regione Puglia, articolato in quattro motivi di censuraassistiti da memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso,illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per eterogeneità e mescolanza dei motivi; in proposito occorre ribadire che: «in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (Cass., Sez. U, Sent. n. 9100 del 2015); nella specie le censure proposte possono essere individuate con chiarezza e, dunque, possono essere esaminate (Cass. n. 38541/2021);2. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 35 e 52 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 5 della legge reg. n. 15/1994, dell’art. 15 della legge reg. n. 3/2010, dell’art. 4della legge reg. n. 16/2000, dell’art. 11 legge n. 349/1971, in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che la natura privatistica del rapporto di lavoro consentisse di prescindere dalle regole concorsuali per l’accesso ‒cui viene equiparato l’inquadramento giuridico nel livello superiore ‒ al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, anche in virtù di norma regionale; 3.il motivo è fondato; 3.1 occorre muovere dalla premessa (Cass. n. 27424/2020) che, all'esito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, le amministrazioni indicate nell'art. 1 del d.lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, sono tenute a rispettare, quanto al reclutamento del personale e alla disciplina del rapporto, le disposizioni dettate dai decreti succedutisi nel tempo (d.lgs. n. 93/1993, d.lgs. n. 80/1998, d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni), che costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost. e, per il loro carattere imperativo ed inderogabile, impediscono al datore di lavoro pubblico di instaurare rapporti al di fuori delle regole fissate dagli stessi decreti; i rapporti di lavoro con le amministrazioni indicate nel richiamato art. 1, possono essere sottratti all'applicazione della disciplina dell'impiego pubblico contrattualizzato solo sulla base di una norma speciale di pari rango che espressamente ne escluda l'applicabilità oppure qualora si sia in presenza di rapporti anomali, estranei alle finalità istituzionali perseguite dall'ente pubblico e, pertanto, del tutto eccezionali e marginali (Cass. n. 14809/2007, Cass. n. 298 97/2019 , Cass. n. 27424/2020 e Cass. n. 11637/2021);orbene, i richiamati principi, che devono essere qui ribaditi, portano a escludere che possano essere sottratti alla disciplina dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 i rapporti di natura privatistica con gli operai salariati previsti dall’art. 5 legge reg. n. 15/1994; 3.2 i rapporti di lavoro di tali operai salariati, da un lato, non sono stati instaurati con aziende che hanno una loro autonoma soggettività, con una organizzazione distinta, separata dalla struttura pubblicistica e dotata di autonomia non solo contabile ma anche gestionale, finanziaria e patrimoniale(cfr. Cass. S.U. n. 315/1997; Cass. S.U. n. 11626/2002; Cass. n. 5517/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata):ed infatti la distinta struttura con autonomia gestionale e contabile (i.e., Agenzia per la gestione degli impianti irrigui e forestali della Regione Puglia - A RIF ) cui fa cenno la Corte di merito (pag. 8, 1° cpv. , della sentenza) e nella quale gli originari ricorrenti sono transitati il 31.5.2010, è stata creata con legge della reg. Puglia n. 3/2010 e, dunque, successivamente al periodo oggetto del presente giudizio (incardinato con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato in data20.3.2008); dall’altro, per i rapporti di lavoro in questione, non viene in rilievo un'attività assolutamente eccentrica rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico, come ben si evince dal fatto che la legge reg. n. 16/2000 (art. 4 lett. r) prevede espressamente , tra le funzioni regionali, «la bonifica e l’irrigazione, ivi compresi il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica»; 3.3 tali rapporti di lavoro non sono stati, peraltro, espressamente sottratti all'applicazione della disciplina dell'impiego pubblico contrattualizzato sulla base di una norma speciale di rango primario che espressamente escluda l'applicabilità di tale normativa;a tal riguardo, l’art. 5 legge reg. n. 15/1994, la cui disciplina viene richiamat a dalla Corte territoriale (pag. 9 , 1° cpv. , della sentenza),così recita: «1. I Consorzi di bonifica, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, devono avvalersi, attraverso l'istituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1979, e già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi. 2. Le esigenze di manodopera sono soddisfatte con l’impiego di unità di personale che abbiano totalizzato, in ciascuno degli anni 1990-1991-1992-1993, almeno 181 giornate lavorative; agli stessi sono comunque garantite non meno di 181 giornate lavorative nell’arco di dodici mesi. 3.Eventuali ulteriori esigenze di manodopera vengono soddisfatte mediante l'impiego di unità di personale che in precedenza abbiano prestato attività lavorativa occasionale presso gli impianti irrigui, secondo la graduatoria che gli Uffici di collocamento formeranno sulla base dell’anzianità di servizio e di impiego»; 3.4 com’è agevole constataredalla piana lettura della disposizione in esame , nessuna deroga alla disciplina dell’impiego pubblico privatizzato è contenuta nella legge reg. Puglia n. 15 del 1994, articolo 5,che, nel prevedere che i consorzi di bonifica affidatari degli impianti irrigui si avvalgano del personale regionale salariato, si limita a dettare prescrizioni sulla mano d'opera da impiegare, ma non disciplina in alcun modo i contratti di lavoro a termine stipulati con la Regione, per cui deve escludersi che la norma citata preveda una deroga alla disciplina generale (così, quasi testualmente, Cass., Sez. U, 17 maggio 2006 n.11533, che ha escluso potesse configurarsi una ipotesi di costituzione di rapporto a tempo indeterminato in deroga alla regola generale, sancita dall'art. 97 Cost., della necessità del pubblico concorso); 3.5 opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all’assetto comune dell’impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione dell’art. 117, co. 2 lett. l) della Costituzione per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell’ordinamento civile; c on riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti – si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 – «ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia “ordinamento civile”, attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019), ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)”, ed ha altresì ribadito che «“[l]a materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)” (sentenza n. 257 del 2020)» (sentenza n. 25 del 2021).” Aggiungendosi altresì che “con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che «i principi fissati dalla legge statale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale […]”» (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)»; t utto ciò orienta verso un’interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell’ordinamento generale del d.lgs. 165/2001; 3.6dal che consegue che la sentenza impugnata, lì dove afferma la natura privatistica del rapporto di lavoro degli odierni controricorrenti e l’inapplicabilità dell’art. 52 d.lgs. n. 1 65/2001, si discosta dai principi di diritto sopra enunciati, e va, in parte qua , cassata; 3.7 n é va l e obiettare , per escludere ogni profilo di frizione con l’art. 97 Cost.,che nel caso in esame « non si discorre propriamente di accesso alla pubblica amministrazione ma di inquadramento nel livello superiore» (così a pag. 19 del controricorso) , posto che la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (desunta principalmente dall'art. 97 Cost., secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte costituzionale, del quale sono attuazione il d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 52), non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte (Cass., 20.12.2021, n. 40807; per una lettura estensiva del concetto di “assunzione” v.già Cass., S ez. U , n. 15403/2003 ); 3.8 l ’ulteriore argomento dei controricorrenti secondo cui si tratterebbe, qui , di inquadramento in un distinto livello della stessa area, donde la non assoggettabilità a l vincolo d e ll’art. 97 Cost. , non coglie nel segno, perché nella specie viene ‒ si noti ‒ in considerazione un contrattocollettivo di diritto comune e non le scelte della contrattazione collettiva in materia di impiego pubblico, cui soltanto il legislatore ha riservato la materia degli inquadramenti ivi delimitando l'ambito riservato al concorso pubblico (cfr. sul punto Cass. 3.11.2021, n. 31406); 4. con il secondo motivo, proposto in subordine, si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’ art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 5 legge reg. n. 15/1994, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale assunto una decisione con «contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili»: d a un lato, la sentenza impugnata afferma che i lavoratori erano stati assunti nel 1989 dall’ente regionale, ma dall’altro soggiunge che farebbero parte del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1979; 4.1 la censura resta assorbita per effetto dell’accoglimento del primo motivo e della ritenuta applicabilità del l’a rt. 52 d.lgs. n. 165/2001ai rapporti di lavoro de quibus; 5. con il terzo motivo, formulato anch’esso in subordine, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito travisato i fatti e ignorato l’argomentazione della Regione secondo la quale i ricorrenti non potevano rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 5 legge reg. n. 15/1994 perché essi erano stati assunti dalla regione nel1 1989 e, quindi, successivamente al varo del d.P.R. 18.4.1979 (richiamato dalla legge reg. n. 15/1994, cit.) e, poi, destinati a incombenze collegate a fini istituzionali dell’ente, come l’irrigazione agricola; 5.1 anche tale motivo rimane assorbito; 6. con il quarto, ed ultimo , motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 28 c.c.n.l. Operai agricoli e florovivaisti del 2002, dell’art. 8 e dell’art. 41 10 c.c.p.l. Bari [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito omesso di chiarire dove risiedeva «l’elevata autonomia e competenza professionale»previste dalle norme pattizie quali requisiti indispensabili del superiore inquadramento , requisiti che i testimoni escussinon avevano affatto avvalorato; aggiunge la Regione che, comunque, la disciplina collettiva richiamata aveva fatto decorrere tale superiore livello I solo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di entrata in vigore del c.c.p.l. Bari del 28.2.2005, non avendo i ricorrenti prodotto il c.c.p.l. precedente); 7.il motivo va disatteso sotto plurimi profili; 7.1 anzitutto non può avere ingresso, in questa sede, il tentativo di prospettare una diversa ricostruzione dei fatti e/o di sottoporre a revisione le risultanze istruttorie, atteso che, così facendo, le doglianze, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge per violazione dei principi che sovrintendono alla prova per presunzioni, si rivelano più che altro finalizzate a un riesame del merito, chiaramente precluso in questa sede (Cass. n. 6960/2020); 7.2 in ogni caso, la contrattazione nazionale, che si limita a definire la declaratoria delle “Aree professionali”, non è dirimente nella fattispecie perché le censure si appuntano sui profili di inquadramento, all’interno dell’Area, che sono rimesse alla sola contrattazione provinciale, sicché il motivo si appalesa inammissibile ex 360 n. 3 cod.proc. c iv ., non vertendo le doglianze sulla violazione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale; per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro è consentita dall'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ. soltanto in relazione alle fonti della autonomia collettiva di carattere «nazionale», con esclusione dei contratti provinciali, anche delle province autonome, senza che tale limitazione possa dar luogo ad un dubbio di costituzionalità, atteso che il rilievo nazionale della disciplina, che giustifica l'intervento nomofilattico di questa Corte, rappresenta, altresì, l'elemento differenziale tra le fattispecie sufficiente a giustificare l'esercizio della discrezionalità del legislatore statale nel disciplinare i rimedi giurisdizionali (ex plurimis: Cass. n. 40404/2021, Cass. n. 551/2021 e giurisprudenza ivi citata); 7.3con riguardo alla decorrenza delle differenze retributive, e al mancato richiamo dei lavoratori alla disciplina collettiva antecedente al dì di decorrenza del c.c.p.l. Bari del 28.2.2005, giova sottolineare che , sullo specifico punto , nulla dice la sentenza impugnata, di qui l’inammissibilità della critica, per difetto di specificità, perché la Regione avrebbe dovuto indicare la sede nella quale era stataa suo tempo formulata; in tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché imotivi di ricorso devono investire question i già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 09/08/2018, n.20694; Cass.24/01/2019, n. 2038); 8. conclusivamente, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo, mentre il quarto dev’essere rigettato;la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvi o dinanzi alla Corte d’appello di Bari,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il quarto, dichiara assorbiti i l secondo e i l terzo, c