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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 40497/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1328/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 17526/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di Palermo – Sezione [OSCURATO:PERSONA] –, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 27 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di cui agli artt. 378, commi 1 e 2, 384-ter, 416-bis.1 cod. pen.

Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aiutato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a eludere le CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40497/2025 Roma, lì, 16/12/2025 investigazioni dell'autorità, dopo che era stato commesso il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.

In particolare, avrebbe favorito le comunicazioni fra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire loro di fissare «una riunione», senza una loro diretta preventiva interlocuzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale circa la configurabilità del reato di favoreggiamento, fondato su un’unica conversazione telefonica tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene che: l’incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] fosse già programmato, indipendentemente dall’intervento del [OSCURATO:PERSONA]; il contenuto della conversazione sarebbe non univoco e privo di riferimenti espliciti ai soggetti coinvolti o a condotte illecite.

L’incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], peraltro, era avvenuto sulla pubblica via, era durato appena due minuti e il contenuto del loro colloquio non era noto.

In considerazione di tali circostanze, non si comprenderebbe «da quale altra fonte probatoria il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame abbiano tratto l'illeceità del dialogo e dell'incontro, necessaria a configurare come illecito l'apporto del [OSCURATO:PERSONA]».

Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che solamente il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dei precedenti penali per associazione mafiosa, mentre il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incensurato.

2.2. Con il secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge.

Il ricorrente contesta la sussistenza del dolo necessario per «la configurazione del reato di favoreggiamento mafioso», sostenendo che il comportamento dell’indagato non avrebbe in alcun modo alterato il contesto fattuale né ostacolato le attività investigative in corso.

L’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, sarebbe già stato programmato autonomamente e si sarebbe svolto senza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito alcuna informazione determinante o strategica.

Al momento del ritorno dal cimitero, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato direttamente al “[OSCURATO:PERSONA]”, senza sostare davanti alla barberia del [OSCURATO:PERSONA] né ricevere da quest’ultimo indicazioni circa la presenza del [OSCURATO:PERSONA].

La condotta contestata, dunque, risulterebbe priva di quella concreta idoneità a sviare le indagini, necessaria per la configurazione del delitto di favoreggiamento personale.

L’indagato non avrebbe mai avuto l'intenzione di sostenere o agevolare l'attività mafiosa, né tantomeno avrebbe agito con consapevolezza della natura illecita delle proprie azioni, atteso che egli sarebbe stato inconsapevole sia della posizione del [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria mafiosa, sia della possibile natura illecita dell'incontro tra le parti.

L’indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso di avere messo in contatto il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], motivando, però, tale condotta con il fatto che il primo, cliente abituale della sua barberia, gli aveva chiesto di chiamare il [OSCURATO:PERSONA], essendo temporaneamente privo di telefono cellulare.

2.3. Con il terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge.

Il ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando i seguenti elementi: l’assenza di precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA]; la sua stabilità lavorativa e familiare; il comportamento collaborativo tenuto con le autorità; la natura occasionale e isolata dell’episodio contestato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe errato nel dare rilievo all’incontro presso la barberia tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo Scaduto.

Le stesse dimensioni del locale, appena sedici metri quadrati, infatti, non consentirebbero neppure di immaginare che esso potesse essere utilizzato per fare riunioni di mafia.

Secondo il ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari sarebbe abnorme, sproporzionata e non giustificata da alcun concreto pericolo di reiterazione del reato, di inquinamento probatorio o di fuga.

2.4. Con il quarto motivo, contesta l’applicazione dell’aggravante mafiosa, sostenendo che: la condotta del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta in favore della persona del [OSCURATO:PERSONA], non del sodalizio mafioso; il [OSCURATO:PERSONA] non poteva presumere che con la sua chiamata avrebbe favorito il clan, anche perché il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe soggetto incensurato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo motivo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto, sono inammissibili.

Con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).

Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico.

Dall’ordinanza emerge una rigorosa ricostruzione dei fatti (basata sul contenuto della conversazione intercettata, in alcuni passi testualmente riportata, e sulle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza), incompatibile con le assertive deduzioni del ricorrente.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che: i due sodali si erano avvalsi dell'intermediazione dell’indagato per incontrarsi; l'incontro era effettivamente avvenuto a seguito dell'intermediazione dell'indagato; la conversazione era stata caratterizzata da un tono estremamente criptico e dalla mancata indicazione del nominativo dell’altro sodale e dell’oggetto dell’incontro, del quale, tuttavia, veniva rimarcata l’importanza.

Da tali elementi ha dedotto, senza incorrere in alcun vizio logico, la natura illecita dell'incontro e la consapevolezza che ne aveva il [OSCURATO:PERSONA], «tenuto conto del tono allusivo utilizzato e dell'assenza di riferimenti ai soggetti coinvolti, chiaramente indicativa del fatto che lo stesso fosse aduso a questo tipo di conversazioni».

Il Tribunale ha evidenziato come non fosse altrimenti spiegabile, se non con la volontà di eludere le indagini, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], pur avendo estrema urgenza di parlare con il sodale, non abbia interloquito direttamente con lui, anticipandogli il tema dell’incontro, preferendo invece delegare la comunicazione – peraltro estremamente scarna – a un terzo soggetto, ossia l’odierno indagato, prestatosi consapevolmente a tale scopo.

Il giudice del riesame ha posto in rilievo sia la familiarità del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], sia la frequenza dei contatti tra i due: sotto il primo profilo, desumendo la circostanza dal passaggio improvviso dal “lei” al “tu”; sotto il secondo, dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] gli avesse già riferito quella mattina di doversi recare al cimitero.

Luogo quest’ultimo che, nel corso dell’indagine, era risultato essere deputato agli incontri riservati tra sodali, al riparo da occhi indiscreti, come dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 16 aprile 2023 con [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha, infine, evidenziato che: il [OSCURATO:PERSONA] si era reso disponibile a ospitare l’incontro presso la propria barberia; il contributo decisivo dell’indagato alla realizzazione dell’incontro era confermato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che, circa quaranta minuti dopo la telefonata, riprendevano il [OSCURATO:PERSONA] mentre si dirigeva verso il “[OSCURATO:PERSONA]”, sito nei pressi della barberia, e, subito dopo, l’arrivo del [OSCURATO:PERSONA], che raggiungeva il [OSCURATO:PERSONA] all’interno del bar.

1.2. Il terzo motivo è infondato.

L’ordinanza non è viziata da alcuna manifesta illogicità e la decisione, allo stesso tempo, è rispettosa delle regole del codice di rito in materia di esigenze cautelari.

Il Tribunale ha rilevato che, oltre alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., risultava «assolutamente concreto il pericolo che l'odierno indagato, benché incensurato, potesse commettere delitti analoghi a quello in esame».

Ha desunto il pericolo «dall'abitualità della condotta che traspare dall'episodio in esame e dalla caratura criminale dei soggetti che il [OSCURATO:PERSONA] ha inteso favorire, certamente legati allo stesso da un rapporto di fiducia e da una consuetudine nelle interlocuzioni, che porta a escludere l'unicità della condotta in contestazione».

Ha evidenziato che i rapporti con i soggetti legati all'ambiente criminale e la disponibilità da parte dell'indagato a porli in contatto potrebbero determinare l'insorgere di occasioni prossime favorevoli alla commissione di altri reati.

Il Tribunale ha effettuato una valutazione adeguata anche con riferimento ai profili della proporzionalità e dell'adeguatezza, evidenziando, tra l’altro, che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte solo con la misura cautelare degli arresti domiciliari, «idonea a limitare la libertà di movimento dell'indagato e a interrompere, quantomeno temporaneamente, i contatti dello stesso con l'ambiente criminale in cui è maturato il reato in oggetto».

1.3. Il quarto motivo è infondato.

Il Tribunale ha reso una motivazione adeguata anche con riferimento “all’aggravante mafiosa”, ponendo in rilievo come l'aiuto fornito dal [OSCURATO:PERSONA] fosse finalizzato a garantire l’elusione delle indagini, nascondendo l’incontro e le relazioni intercorrenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], finendo in tal modo (considerato anche il ruolo di vertice rivestito da quest’ultimo) per favorire lo stesso clan (cfr. pagina 6 dell’ordinanza impugnata).

Nel resto, va ribadito che il Tribunale, senza incorrere in alcun vizio logico, ha motivato in maniera adeguata sulla “natura illecita” dell'incontro e la consapevolezza che ne aveva il [OSCURATO:PERSONA].

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 23 settembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1328/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 17526/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di Palermo – Sezione [OSCURATO:PERSONA] –, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 27 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di cui agli artt. 378, commi 1 e 2, 384-ter, 416-bis.1 cod. pen. Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aiutato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a eludere le CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40497/2025 Roma, lì, 16/12/2025 investigazioni dell'autorità, dopo che era stato commesso il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. In particolare, avrebbe favorito le comunicazioni fra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire loro di fissare «una riunione», senza una loro diretta preventiva interlocuzione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale circa la configurabilità del reato di favoreggiamento, fondato su un’unica conversazione telefonica tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene che: l’incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] fosse già programmato, indipendentemente dall’intervento del [OSCURATO:PERSONA]; il contenuto della conversazione sarebbe non univoco e privo di riferimenti espliciti ai soggetti coinvolti o a condotte illecite. L’incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], peraltro, era avvenuto sulla pubblica via, era durato appena due minuti e il contenuto del loro colloquio non era noto. In considerazione di tali circostanze, non si comprenderebbe «da quale altra fonte probatoria il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame abbiano tratto l'illeceità del dialogo e dell'incontro, necessaria a configurare come illecito l'apporto del [OSCURATO:PERSONA]». Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che solamente il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dei precedenti penali per associazione mafiosa, mentre il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incensurato. 2.2. Con il secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge. Il ricorrente contesta la sussistenza del dolo necessario per «la configurazione del reato di favoreggiamento mafioso», sostenendo che il comportamento dell’indagato non avrebbe in alcun modo alterato il contesto fattuale né ostacolato le attività investigative in corso. L’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, sarebbe già stato programmato autonomamente e si sarebbe svolto senza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito alcuna informazione determinante o strategica. Al momento del ritorno dal cimitero, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe recato direttamente al “[OSCURATO:PERSONA]”, senza sostare davanti alla barberia del [OSCURATO:PERSONA] né ricevere da quest’ultimo indicazioni circa la presenza del [OSCURATO:PERSONA]. La condotta contestata, dunque, risulterebbe priva di quella concreta idoneità a sviare le indagini, necessaria per la configurazione del delitto di favoreggiamento personale. L’indagato non avrebbe mai avuto l'intenzione di sostenere o agevolare l'attività mafiosa, né tantomeno avrebbe agito con consapevolezza della natura illecita delle proprie azioni, atteso che egli sarebbe stato inconsapevole sia della posizione del [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria mafiosa, sia della possibile natura illecita dell'incontro tra le parti. L’indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso di avere messo in contatto il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], motivando, però, tale condotta con il fatto che il primo, cliente abituale della sua barberia, gli aveva chiesto di chiamare il [OSCURATO:PERSONA], essendo temporaneamente privo di telefono cellulare. 2.3. Con il terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di violazione di legge. Il ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando i seguenti elementi: l’assenza di precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA]; la sua stabilità lavorativa e familiare; il comportamento collaborativo tenuto con le autorità; la natura occasionale e isolata dell’episodio contestato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe errato nel dare rilievo all’incontro presso la barberia tra il [OSCURATO:PERSONA] e lo Scaduto. Le stesse dimensioni del locale, appena sedici metri quadrati, infatti, non consentirebbero neppure di immaginare che esso potesse essere utilizzato per fare riunioni di mafia. Secondo il ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari sarebbe abnorme, sproporzionata e non giustificata da alcun concreto pericolo di reiterazione del reato, di inquinamento probatorio o di fuga. 2.4. Con il quarto motivo, contesta l’applicazione dell’aggravante mafiosa, sostenendo che: la condotta del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta in favore della persona del [OSCURATO:PERSONA], non del sodalizio mafioso; il [OSCURATO:PERSONA] non poteva presumere che con la sua chiamata avrebbe favorito il clan, anche perché il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe soggetto incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi versati in fatto, sono inammissibili. Con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico. Dall’ordinanza emerge una rigorosa ricostruzione dei fatti (basata sul contenuto della conversazione intercettata, in alcuni passi testualmente riportata, e sulle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza), incompatibile con le assertive deduzioni del ricorrente. In particolare, il Tribunale ha rilevato che: i due sodali si erano avvalsi dell'intermediazione dell’indagato per incontrarsi; l'incontro era effettivamente avvenuto a seguito dell'intermediazione dell'indagato; la conversazione era stata caratterizzata da un tono estremamente criptico e dalla mancata indicazione del nominativo dell’altro sodale e dell’oggetto dell’incontro, del quale, tuttavia, veniva rimarcata l’importanza. Da tali elementi ha dedotto, senza incorrere in alcun vizio logico, la natura illecita dell'incontro e la consapevolezza che ne aveva il [OSCURATO:PERSONA], «tenuto conto del tono allusivo utilizzato e dell'assenza di riferimenti ai soggetti coinvolti, chiaramente indicativa del fatto che lo stesso fosse aduso a questo tipo di conversazioni». Il Tribunale ha evidenziato come non fosse altrimenti spiegabile, se non con la volontà di eludere le indagini, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], pur avendo estrema urgenza di parlare con il sodale, non abbia interloquito direttamente con lui, anticipandogli il tema dell’incontro, preferendo invece delegare la comunicazione – peraltro estremamente scarna – a un terzo soggetto, ossia l’odierno indagato, prestatosi consapevolmente a tale scopo. Il giudice del riesame ha posto in rilievo sia la familiarità del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], sia la frequenza dei contatti tra i due: sotto il primo profilo, desumendo la circostanza dal passaggio improvviso dal “lei” al “tu”; sotto il secondo, dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] gli avesse già riferito quella mattina di doversi recare al cimitero. Luogo quest’ultimo che, nel corso dell’indagine, era risultato essere deputato agli incontri riservati tra sodali, al riparo da occhi indiscreti, come dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 16 aprile 2023 con [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha, infine, evidenziato che: il [OSCURATO:PERSONA] si era reso disponibile a ospitare l’incontro presso la propria barberia; il contributo decisivo dell’indagato alla realizzazione dell’incontro era confermato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che, circa quaranta minuti dopo la telefonata, riprendevano il [OSCURATO:PERSONA] mentre si dirigeva verso il “[OSCURATO:PERSONA]”, sito nei pressi della barberia, e, subito dopo, l’arrivo del [OSCURATO:PERSONA], che raggiungeva il [OSCURATO:PERSONA] all’interno del bar. 1.2. Il terzo motivo è infondato. L’ordinanza non è viziata da alcuna manifesta illogicità e la decisione, allo stesso tempo, è rispettosa delle regole del codice di rito in materia di esigenze cautelari. Il Tribunale ha rilevato che, oltre alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., risultava «assolutamente concreto il pericolo che l'odierno indagato, benché incensurato, potesse commettere delitti analoghi a quello in esame». Ha desunto il pericolo «dall'abitualità della condotta che traspare dall'episodio in esame e dalla caratura criminale dei soggetti che il [OSCURATO:PERSONA] ha inteso favorire, certamente legati allo stesso da un rapporto di fiducia e da una consuetudine nelle interlocuzioni, che porta a escludere l'unicità della condotta in contestazione». Ha evidenziato che i rapporti con i soggetti legati all'ambiente criminale e la disponibilità da parte dell'indagato a porli in contatto potrebbero determinare l'insorgere di occasioni prossime favorevoli alla commissione di altri reati. Il Tribunale ha effettuato una valutazione adeguata anche con riferimento ai profili della proporzionalità e dell'adeguatezza, evidenziando, tra l’altro, che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte solo con la misura cautelare degli arresti domiciliari, «idonea a limitare la libertà di movimento dell'indagato e a interrompere, quantomeno temporaneamente, i contatti dello stesso con l'ambiente criminale in cui è maturato il reato in oggetto». 1.3. Il quarto motivo è infondato. Il Tribunale ha reso una motivazione adeguata anche con riferimento “all’aggravante mafiosa”, ponendo in rilievo come l'aiuto fornito dal [OSCURATO:PERSONA] fosse finalizzato a garantire l’elusione delle indagini, nascondendo l’incontro e le relazioni intercorrenti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], finendo in tal modo (considerato anche il ruolo di vertice rivestito da quest’ultimo) per favorire lo stesso clan (cfr. pagina 6 dell’ordinanza impugnata). Nel resto, va ribadito che il Tribunale, senza incorrere in alcun vizio logico, ha motivato in maniera adeguata sulla “natura illecita” dell'incontro e la consapevolezza che ne aveva il [OSCURATO:PERSONA]. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 settembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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