CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
89/2018R.G., proposto DA il “Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Cremona , in persona del p residente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Cremona, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo d el presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Roma, in persona del direttore generale pro tempore, subentrata ad [OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” (già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Roma, in persona del direttore generale pro tempore, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Cremona; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia il 9 novembre 2017, n. 4524/25/2017, notificata il 23 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 6 maggio 2 02 3 dal Dott . [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il “Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria r egionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia il 9 novembre 2017, n. 4524/25/2017, notificata il 23 novembre 2017, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per il contributodi bonifica relativo a ll’anno 2012, per l’importo di € 730,00, con riguardo a terreni e fabbricati ubicati in Soncino (CR) e [OSCURATO:PERSONA] (CR),ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei con fronti d el medesimo e dell’“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].” (già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Cremona il 25 maggio 201 5 , n. 119/02/2015, con compensazione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado sul presupposto chela cartella di pagamento fosse carente di motivazione per l’omessa indicazione dei dati catastali dei terreni, nonché dell’aliquota di contribuenza e degli altri elementi indispensabili per il calcolo del contributo consortile; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resi stito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] è rimast a intimat a; 4. il controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente e/o apparente, avendo accolto le argomentazioni prospettate dal contribuente senza tener conto delle eccezioni e delle difese proposte dall’ente impositore; 1.1 disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, essendone palese l’autosufficienza, il motivo è infondato; 1.2la censura – a cui , comunque, non si attaglia l’improprio (ed erroneo) richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - attinge la sentenza impugnata per carenza o apparenza di motivazione (ar tt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 d icembre 1992, n. 546), adducendo l’acritico accoglimento delle argomentazioni formulate a sostegno dell’appello, «(...) in assenza di debita sequenza di passaggi logici sia quanto alla esposizione dei fatti che ai motivi che la suffragano, (...) senza minimamente considerare quelle espresse nell’interesse del Consorzio a difesa della legittimità della pretesa impositiva»; 1.3 per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); 1.4 p eraltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184;Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); 1.5nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o in coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello, che è stato idoneamente giustificato (a prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni in punto di diritto, che non è rilevante a tal fine) con la deficienza motivazionale della cartella di pagamento per inosservanza dei parametri fissati d all’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (rispetto alla quale, però, non è stata denunciata dal ricorrente violazione o falsa applicazione di legge), in relazione all’omessa indicazione dei dati catastalidei terreni, nonché dell’aliquota di contribuenza e degli altri elementi indispensabili per il calcolo del contributo consortile, che si rendeva necessaria in difetto di un precedente atto di esercizio della pretesa impositiva (come, nella prassi, l’avviso di pagamento), secondo il richiamato indirizzo per cui: «La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationemad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) -sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. (Fattispecie in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215)»(in termini: Cass., Sez. Un., 14 maggio 2010, n. 11722);1.6in proposito, il giudice di appello ha motivato nel senso che: «(...) detta cartella si mostra illegittima perché manca l’indicazione delle particelle assoggettate al contributo, addirittura la cartella esattoriale si limita ad indicare solo alcune delle particelle soggette a contributo, aggiungendo poi genericamente altre 57 particelle. Tale mancanza di tale dato essenziale rende impossibile al contribuente verificare l’esattezza dei calcoli effettuati, posto che il contributo è calcolato in base alla rendita catastale. Manca inoltre l’indicazione dell’aliquota di contribuenza a carico nonché degli altri parametri sebbene il contributo vada calcolato tenendo conto dell’aliquota di contribuenza, calcolata annualmente in funzione delle spese di bilancio, degli indici di beneficio idraulico e delle(a) rendita catastale/reddito dominicale, nella cartella esattoriale non si indica quale sia detta aliquota di contribuenza, elemento determinante per verificare l’esattezza del calcolo del contributo. Quanto alla ricavabilità del ruolo dell’identificazione dei mappali, si osserva in verità che la difesa del Consorzio in prime cure aveva affermato che sarebbe stato impossibile elencare in cartella tutti i mappali del ricorrente, come si evincerebbe dalla lettera del ruolo 2012, da essa depositato in atti di causa. Si osserva che, comunque, né il ruolo né altro idoneo documento mai è stato allegato o altrimenti reso disponibile al contribuente. Il che costituisce la violazione dell’art. 7 della L. 212/2000, infatti quanto ai vizi rilevati di difetto di motivazione e di difetto di elementi essenziali. I difetti in questione impediscono in modoassoluto e irrimediabile un qualsiasi controllo, da parte del contribuente, circa la correttezza della pretesa avanzata dal Consorzio, anche sotto l’aspetto della possibilità di richiedere sgravi o esenzioni. La Suprema Corte di Cassazione (...) ha ribadito il principio secondo cui “quando la cartella esattoriale non esegue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, come nel caso in cui il Consorzio (...) procede alla riscossione dei contributi, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo(”). Nel caso di specie non solo la motivazione non traspare negli atti con cui è stata esercitata la pretesa tributaria ma nemmeno sono stati indicati gli estremi di pubblicazione sul BURL dei provvedimenti presupposti onde consentire una possibilità di controllo della legittimità dell’azione impositiva»; 1.7 p er cui, si può ritenere che la motivazione del decisu m raggiunga a pieno la soglia del minimo costituzionale , non occorrendo a tal fine un esame analitico e minuzioso delle difese proposte dal contribuente; 2. i n conclusione, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato; 3. quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: - tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; -tra ricorrente ed intimata, nulla deve essere disposto, giacché la parte vittoriosa non si è costituta in giudizio; 4. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e adaltri accessori di legge; d à atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q