Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1013/2026
ECLI:EU:C:2026:536
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0447
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
2 luglio 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) – Direttiva 2008/98/CE – Trasferimento – Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero – Potere dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione di sollevare obiezioni in merito alla spedizione – Motivi – Mancata conformità ai piani nazionali di gestione dei rifiuti»
Nella causa C‑447/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 24 giugno 2025, pervenuta in cancelleria l’8 luglio 2025, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] RECE d.o.o.
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da I. Ziemele, presidente di sezione, S. Gervasoni (relatore) e M. Bošnjak, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] RECE d.o.o., da Z. Faludi, ügyvéd;
–
per la [OSCURATO:PERSONA], da A. Bartus, Z. Szurovecz e R. Tarnai, in qualità di agenti;
–
per il governo ungherese, da Zs. Biró-Tóth e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;
–
per il governo austriaco, da J. Schmoll e P. Thalmann, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da I. [OSCURATO:PERSONA], D. Milanowska e Zs. Teleki, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (
GU 2006, L 190, pag. 1
), in combinato disposto con il considerando 39 e con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (
GU 2008, L 312, pag. 3
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] RECE d.o.o., una società slovena, e il [OSCURATO:PERSONA] (servizi amministrativi del dipartimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«autorità ungherese»), in merito a una decisione con la quale quest’ultima ha formulato obiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti dalla Slovenia verso l’[OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] RECE intendeva effettuare.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 1013/2006
3
L’articolo 12 del regolamento n. 1013/2006, intitolato «Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero», al paragrafo 1, così dispone:
«In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione a norma dell’articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:
a)
la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla direttiva 2006/12/CE e, in particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della stessa; o
b)
la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o
(…)».
Direttive 2006/12/CE e 2008/98
4
La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (
GU 2006, L 114, pag. 9
), è stata abrogata, a decorrere dal 12 dicembre 2010, dalla direttiva 2008/98, la quale prevede che i riferimenti alla direttiva 2006/12 si intendono fatti alla direttiva 2008/98.
5
L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2006/12 era così redatto:
«[OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione [europea] e agli [OSCURATO:PERSONA] membri».
6
Il considerando 39 della direttiva 2008/98 enuncia quanto segue:
«A norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare le misure necessarie per impedire le spedizioni di rifiuti non conformi ai rispettivi piani di gestione. In deroga a tale regolamento, agli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbe essere consentito di limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero qualora sia stato accertato che i rifiuti nazionali avrebbero dovuto essere smaltiti o che i rifiuti avrebbero dovuto essere trattati in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Si riconosce che taluni [OSCURATO:PERSONA] membri possono non essere in grado di fornire una rete comprendente l’intera gamma di impianti di recupero finale all’interno del proprio territorio».
7
L’articolo 16 di tale direttiva, intitolato «Principi di autosufficienza e prossimità», al paragrafo 1, secondo comma, prevede quanto segue:
«In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] membri notificano siffatta decisione alla Commissione (…)».
8
L’articolo 28 della direttiva 2008/98, rubricato «Piani di gestione dei rifiuti», è del seguente tenore:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti.
Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato.
2. I piani di gestione dei rifiuti comprendono un’analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.
3. I piani di gestione dei rifiuti contengono (…)
4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere (…)
5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni (…)».
9
Secondo la tavola di concordanza tra le disposizioni della direttiva 2006/12 e quelle della direttiva 2008/98, contenuta nell’allegato V di quest’ultima, tale articolo 28 corrisponde all’articolo 7 della direttiva 2006/12.
Diritto ungherese
10
Il legislatore ungherese ha adottato la A hulldékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (legge n. CLXXXV del 2012, relativa ai rifiuti) (
[OSCURATO:PERSONA]
2012/160) al fine di recepire la direttiva 2008/98 nell’ordinamento giuridico interno.
11
Ai sensi dell’articolo 20, primo comma, di detta legge, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale:
«L’autorità di gestione dei rifiuti solleva obiezioni in merito all’importazione, all’esportazione o alla spedizione di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1013/2006».
12
L’articolo 21, primo comma, di detta legge, nella medesima versione, così recita:
«Oltre a quanto disposto all’articolo 20 della presente legge, l’autorità di gestione dei rifiuti solleva obiezioni in merito all’importazione, all’esportazione o alla spedizione di rifiuti in [OSCURATO:PERSONA] anche qualora:
(…)
b)
i rifiuti da importare in [OSCURATO:PERSONA] comportassero un trattamento dei rifiuti generati nel territorio ungherese incompatibile con il contenuto dei piani di gestione dei rifiuti».
13
La 1704/2021. (X. 6.) Korm. határozat a 2021–2027 közötti időszakra szóló [OSCURATO:PERSONA] Tervről (decisione governativa n. 1704, relativa al piano nazionale di gestione dei rifiuti per il periodo 2021-2027), del 6 ottobre 2021 (
[OSCURATO:PERSONA]
2021/184) ha previsto l’adozione di un piano nazionale di gestione dei rifiuti. Secondo tale piano, l’importazione di combustibili provenienti da rifiuti di origine estera non deve compromettere il recupero di combustibili derivanti da rifiuti di origine nazionale.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
14
[OSCURATO:PERSONA] RECE ha presentato all’autorità competente slovena una domanda di autorizzazione preventiva relativa a 1100 spedizioni, dalla Slovenia, Stato membro di spedizione, verso l’[OSCURATO:PERSONA], Stato membro di destinazione, di rifiuti classificati come «combustibile derivato da rifiuti» (
[OSCURATO:PERSONA]
), per un totale di 25000 tonnellate di rifiuti. Essa ha indicato che tali rifiuti erano destinati alla produzione, da parte di una società stabilita in [OSCURATO:PERSONA], di «combustibile solido da recupero» (
[OSCURATO:PERSONA]
). Tale domanda è stata trasmessa all’autorità ungherese, nella sua qualità di autorità competente dello Stato membro di destinazione.
15
Con decisione del 15 luglio 2024 l’autorità ungherese ha sollevato obiezioni in merito alle spedizioni di tali rifiuti. Essa si è basata, a tal fine, sull’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 1013/2006 nonché sulle direttive 2006/12 e 2008/98. Secondo l’autorità ungherese, tali spedizioni non erano conformi al piano nazionale di gestione dei rifiuti per il periodo 2021-2027, strumento di pianificazione che sarebbe stato reso obbligatorio dalla direttiva 2008/98, in forza del quale l’importazione di combustibili di origine estera non doveva compromettere il recupero di combustibile di origine ungherese. Orbene, secondo le informazioni di cui disponeva, il quantitativo di combustibile proveniente da rifiuti importati in [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli ultimi anni è aumentato in modo tale da compromettere il recupero dei rifiuti prodotti in [OSCURATO:PERSONA].
16
[OSCURATO:PERSONA] RECE ha proposto un ricorso dinanzi alla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, diretto all’annullamento di tale decisione. Essa ha fatto valere che l’autorità ungherese non poteva sollevare obiezioni in merito alle spedizioni di cui trattasi basandosi sul regolamento n. 1013/2006 nonché sulle direttive 2006/12 e 2008/98, dal momento che quest’ultima direttiva, che ha sostituito la direttiva 2006/12, autorizza siffatte obiezioni solo per le spedizioni di rifiuti destinati ad inceneritori, circostanza che non si verificherebbe per i rifiuti di cui trattasi nel procedimento principale.
17
L’autorità ungherese ha chiesto il rigetto di tale ricorso, in quanto essa non avrebbe sollevato obiezioni sulla base della direttiva 2008/98 e si sarebbe basata unicamente sul regolamento n. 1013/2006 e sulla normativa ungherese di attuazione.
18
Il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, dal momento che tale disposizione rinvia sempre alla direttiva 2006/12 e, in particolare, ai suoi articoli 3, 4, 7 e 10. Orbene, l’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva consentiva di impedire le spedizioni di rifiuti non conformi ai piani nazionali di gestione dei rifiuti, cosicché le autorità dello Stato membro di destinazione potevano, mediante un’applicazione congiunta dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento e dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva, sollevare obiezioni in merito a una spedizione di rifiuti eccependo siffatti piani. Tale giudice rileva che la direttiva 2008/98, che sostituisce la direttiva 2006/12, non contiene tuttavia disposizioni equivalenti a tale articolo 7, paragrafo 4. Esso si chiede allora se, tramite l’applicazione combinata di tale articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e della direttiva 2008/98, un’autorità dello Stato membro di destinazione disponga della facoltà di sollevare obiezioni in merito ad una spedizione di rifiuti destinati al recupero che non sia conforme al suo piano di gestione dei rifiuti. Esso sottolinea, a tal riguardo, che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, che consente a tali autorità di limitare, al fine di proteggere la loro rete, le importazioni di rifiuti destinati ad inceneritori e assegnati al recupero, riguarderebbe un caso diverso da quello di cui trattasi nel procedimento principale, in cui i rifiuti in oggetto non sono destinati ad essere inceneriti. Esso si chiede infine se il diritto di sollevare obiezioni in merito ad una spedizione di rifiuti non conforme ad un piano nazionale di gestione dei rifiuti non discenda dal considerando 39 di tale direttiva, il quale enuncia, in termini generali, la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di «adottare le misure necessarie» per impedire qualsiasi spedizione di tale natura. Il giudice del rinvio rileva che, sebbene il considerando di un atto sia privo di valore normativo, tale atto potrebbe essere interpretato alla luce di quest’ultimo. Esso precisa, peraltro, che i suoi dubbi non vertono sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1013/2006.
19
È in tale contesto che il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑[OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (…) n. 1013/2006 letto alla luce del considerando 39 e dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro di destinazione può formulare obiezioni nei riguardi di una spedizione di rifiuti provenienti da un altro Stato membro di spedizione, che non siano destinati agli inceneritori bensì a essere oggetto di recupero, in ragione del fatto che la spedizione prevista non sarebbe conforme al piano di gestione dei rifiuti dello Stato membro di destinazione».
Sulla questione pregiudiziale
20
Si deve ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni che le sono sottoposte [sentenza del 30 aprile 2026, Lidl Italia (Pratiche commerciali sleali in materia di alimenti),
C‑301/25
,
EU:C:2026:357
, punto
25
].
21
Inoltre, nell’ambito di tale procedura, fondata su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, qualsiasi valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale, cui spetta valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, mentre quest’ultima è unicamente legittimata a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di un atto giuridico dell’Unione sulla scorta dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale. Di conseguenza, spetta al giudice nazionale verificare, se del caso, l’esattezza dei fatti rilevanti per la soluzione della controversia di cui è investito (sentenza del 30 maggio 2018, Dell’Acqua,
C‑370/16
,
EU:C:2018:344
, punti
31
e
32
).
22
Nel caso di specie, va rilevato che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, menzionato dal giudice del rinvio nella sua questione, pur consentendo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di limitare, sulla base dei loro piani nazionali di gestione dei rifiuti, l’importazione dei rifiuti al fine di proteggere la loro rete di trattamento dei rifiuti, riguarda solo i «rifiuti destinati ad inceneritori [e assegnati ad un’operazione] di recupero».
23
Nelle sue osservazioni la Commissione fa valere che i rifiuti di cui al procedimento principale, vale a dire «combustibile derivato da rifiuti», sarebbero destinati ad essere trasformati, tramite incenerimento, in «combustibile solido da recupero», laddove detto incenerimento costituisce un’operazione di recupero. Tuttavia la valutazione dei fatti, nel caso di specie quella della destinazione dei rifiuti, rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale, come risulta dal punto 21 della presente sentenza. Orbene, il giudice remittente, nella sua questione, si riferisce a rifiuti destinati al recupero senza incenerimento. L’autorità ungherese dichiara peraltro di essersi opposta alla spedizione dei rifiuti di cui trattasi senza fondarsi sull’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98. Di conseguenza, l’interpretazione di quest’ultima disposizione non appare pertinente per dirimere la controversia principale.
24
Pertanto, si deve considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, letto alla luce del considerando 39 della direttiva 2008/98, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro di destinazione può sollevare obiezioni in merito alla spedizione di rifiuti provenienti da un altro Stato membro, destinati al recupero senza essere inceneriti, per il motivo che considera tale spedizione non conforme al piano di gestione dei rifiuti dello Stato membro di destinazione.
25
Secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione richiede che si tenga conto non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del contesto in cui tali disposizioni si inseriscono e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, nonché del 29 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑623/22
,
EU:C:2024:639
, punto
94
). Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA]Vlaanderen e Sogent,
C‑236/24
,
EU:C:2025:321
, punto
21
e giurisprudenza citata).
26
In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono sollevare obiezioni motivate in merito a una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero qualora la spedizione o il recupero previsto non sia conforme alla direttiva 2006/12. Tale disposizione menziona, a titolo non tassativo, come attesta l’impiego del termine «in particolare», taluni articoli di tale direttiva. Poiché la direttiva 2008/98 ha sostituito, a decorrere dal 12 dicembre 2010, la direttiva 2006/12, i riferimenti a quest’ultima si intendono fatti alla direttiva 2008/98 e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V di quest’ultima direttiva. Conformemente a tale tavola di concordanza, il rinvio operato dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006 all’articolo 7 della direttiva 2006/12 deve essere inteso nel senso che ora riguarda l’articolo 28 della direttiva 2008/98, disposizione che disciplina l’elaborazione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, di piani di gestione dei rifiuti.
27
Dalla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006 risulta così che le autorità competenti di destinazione e spedizione possono opporsi a una spedizione dei rifiuti non conforme alla direttiva 2008/98 e, in particolare, al suo articolo 28. Ciò si verifica quando la spedizione di cui trattasi non è conforme a uno o più piani di gestione dei rifiuti adottati conformemente a quest’ultima disposizione.
28
In secondo luogo, tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, in particolare dal considerando 39 della direttiva 2008/98, anch’esso citato dal giudice del rinvio nella sua questione, ai sensi del quale, «[a] norma del regolamento (…) n. 1013/2006, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare le misure necessarie per impedire le spedizioni di rifiuti non conformi ai rispettivi piani di gestione». Per quanto tale considerando non abbia valore giuridico vincolante, esso è tuttavia idoneo a fornire elementi interpretativi atti a chiarire la volontà degli autori di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2021, Regione Veneto (Spedizione di rifiuti urbani non differenziati),
C‑315/20
,
EU:C:2021:912
, punto
28
e giurisprudenza citata].
29
Si può altresì rilevare che, anteriormente alla direttiva 2008/98, l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2006/12, ma anche l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (
GU 1975, L 194, pag. 39
), come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, del Consiglio, del 18 marzo 1991 (
GU 1991, L 78, pag. 32
), prevedevano, in termini analoghi, che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti».
30
A tal riguardo, dalla disamina della genesi della direttiva 2008/98 non emerge alcun elemento nel senso che il legislatore dell’Unione avrebbe avuto l’intenzione di sopprimere, in tale direttiva, il motivo di obiezione relativo alla spedizione di rifiuti fondato sull’assenza di conformità ai piani nazionali di gestione dei rifiuti.
31
Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157), applicabile a decorrere dal 21 maggio 2026, prevede esplicitamente che le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono sollevare obiezioni in merito alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero se «i rifiuti in questione non saranno trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti o ai programmi di prevenzione dei rifiuti redatti, rispettivamente, dai paesi di spedizione o di destinazione in applicazione degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE».
32
Ne consegue che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, in combinato disposto con l’articolo 28 della direttiva 2008/98, può essere interpretato solo nel senso che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie per impedire movimenti di rifiuti non conformi ai loro piani di gestione.
33
In terzo luogo, l’interpretazione di cui al punto 27 della presente sentenza è altresì corroborata dagli obiettivi perseguiti dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006 e dalla normativa relativa ai rifiuti in cui si inserisce tale disposizione.
34
Occorre infatti ricordare che tale regolamento intende istituire un sistema armonizzato di procedimenti attraverso i quali può essere limitata la circolazione dei rifiuti, al fine di garantire la tutela dell’ambiente (sentenze del 16 dicembre 2004, EU-Wood-Trading,
C‑277/02
,
EU:C:2004:810
, punto
34
, e del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells,
C‑292/12
,
EU:C:2013:820
, punto
49
).
35
Occorre altresì rammentare che i piani nazionali di gestione dei rifiuti previsti all’articolo 28 della direttiva 2008/98 contengono un’analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, in particolare della produzione e dei flussi di rifiuti nonché degli impianti di smaltimento e di recupero esistenti. Tali piani devono inoltre determinare le misure necessarie per garantire, in condizioni corrette dal punto di vista ambientale, la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero o lo smaltimento e valutano il modo in cui i piani contribuiranno all’attuazione delle disposizioni di tale direttiva e al conseguimento dei suoi obiettivi. In virtù dell’articolo 28, paragrafo 1, di detta direttiva, i piani in parola devono peraltro rispettare la gerarchia dei rifiuti, stabilita all’articolo 4 di quest’ultima, in forza della quale il recupero è privilegiato rispetto allo smaltimento, e garantire la protezione dell’ambiente, come ricorda l’articolo 13 della medesima direttiva.
36
Nel caso di specie, il piano ungherese di gestione dei rifiuti per il periodo 2021-2027 indica le capacità di trattamento dei rifiuti disponibili in [OSCURATO:PERSONA], in particolare le capacità di recupero dei combustibili secondari di cui trattasi nel procedimento principale. Tenuto conto di tali capacità e dell’aumento delle importazioni di questi combustibili secondari, che hanno potuto sfociare nel fatto che rifiuti nazionali della stessa natura sono stati conferiti in discarica, tale piano prevede che dette importazioni non debbano compromettere il recupero dei rifiuti nazionali. Secondo l’autorità ungherese che si è opposta alla spedizione dei rifiuti di cui trattasi, tale piano è stato comunicato alla Commissione.
37
Orbene, la mancata attuazione delle misure previste dal piano ungherese sarebbe tale da pregiudicare l’obiettivo consistente nel privilegiare il recupero dei rifiuti nazionali rispetto al loro smaltimento, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita all’articolo 4 della direttiva 2008/98. Essa priverebbe altresì i piani nazionali di gestione dei rifiuti del loro effetto utile, mentre essi costituiscono il principale strumento di attuazione negli [OSCURATO:PERSONA] membri della normativa dell’Unione in materia di rifiuti.
38
Inoltre, poiché gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti, in forza dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, a informare la Commissione dei piani nazionali di gestione dei rifiuti, quest’ultima è in grado di controllarne la conformità agli obiettivi e alle disposizioni della normativa dell’Unione in materia di rifiuti (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2000, [OSCURATO:PERSONA] & Grus,
C‑209/98
,
EU:C:2000:279
, punto
99
), obbligo di conformità del resto previsto all’articolo 28 di tale direttiva. Spetta in ogni caso ai giudici nazionali verificare la conformità di tali piani con il diritto dell’Unione, eventualmente a seguito di un rinvio pregiudiziale. Occorre peraltro precisare, ai fini di una risposta utile per il giudice del rinvio, che spetterà altresì a quest’ultimo verificare che, conformemente alla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2013, Ragn-Sells,
C‑292/12
,
EU:C:2013:820
, punto
64
), le obiezioni fondate sul piano nazionale di gestione dei rifiuti si basino su motivi precisi propri di ciascuna spedizione prevista o di ciascun insieme di spedizioni che presentano le stesse caratteristiche.
39
Tenuto conto della motivazione che precede, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, letto alla luce del considerando 39 della direttiva 2008/98, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro di destinazione può sollevare obiezioni in merito alla spedizione di rifiuti provenienti da un altro Stato membro, destinati al recupero senza essere inceneriti, per il motivo che considera tale spedizione non conforme al piano di gestione dei rifiuti dello Stato membro di destinazione, quando tale piano è stato elaborato conformemente all’articolo 28 di detta direttiva.
Sulle spese
40
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti, in combinato disposto con il considerando 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive,
deve essere interpretato nel senso che:
uno Stato membro di destinazione può sollevare obiezioni in merito alla spedizione di rifiuti provenienti da un altro Stato membro, destinati al recupero senza essere inceneriti, per il motivo che considera tale spedizione non conforme al piano di gestione dei rifiuti dello Stato membro di destinazione, quando tale piano è stato elaborato conformemente all’articolo 28 di detta direttiva.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’ungherese.