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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 38572/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Livorno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'indagato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Livorno ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno, relativo a nove autoveicoli provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nell'ambito del procedimento a carico del legale rappresentante della società, indagato per il reato di cui all'art. 3, comma 1 e 2, lett. b), d.lgs. n. 209 del 2003 in relazione all'art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006.

2. L'indagato formula un unico motivo di ricorso per cassazione per violaziOne di legge.

Sostiene che la dichiarazione doganale d'importazione conteneva l'espressa dicitura d'importazione per acquisto ed era passata alla Dogana.

Precisa che un veicolo targato, incidentato e trasportato non poteva essere classificato come veicolo fuori uso e quindi rifiuto pericoloso se non era destinato a una delle operazioni di cui all'art. 231 d.igs. n. 152 del 2006 o se non ricorrevano le condizioni dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.ls. n. 209 del 2003.

Era evidente che i veicoli di per sé non erano destinati alla demolizione né vi era la prova della consegna dei beni al centro raccolta, mentre la presunta volontà di disfarsene era collegata all'attività svolta in via principale dalla società.

Aggiunge che i bonifici di pagamento erano stati inviati all'intermediario mentre le fatture di acquisto recavano la causale "auto per export".

Ricorda che non esercitava attività esclusivamente diretta alla rottamazione, ma anche diretta al commercio di veicoli usati e dichiara che il Tribunale aveva mal applicato la legge penale, decidendo di qualificare come rifiuti i suddetti autoveicoli che non si trovavano in condizioni di abbandono. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il sequestro probatorio dei veicoli è stato disposto in relazione a un procedimento di importazione di rifiuti speciali pericolosi in assenza della prescritta documentazione per spedizione transfrontaliera.

Secondo il ricorrente, i beni importati non erano rifiuti pericolosi, perché dotati di carte di circolazione e targhe e quindi non in stato di abbandono; secondo il Tribunale, invece, in adesione alla prospettazione accusatoria, vi era stata una spedizione illegale di rifiuti, cioè priva della documentazione giustificativa corretta, perché la società [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva in via principale l'attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, la causale dei bonifici effettuati dalla società era relativa alla rottamazione, il Bordonaro aveva dichiarato che le auto, una volta arrivate in Italia e sdoganate, erano portate nell'impianto di demolizione, per il recupero dei pezzi di ricambio e lo smaltimento del residuo.

Considerato che gli autoveicoli non erano stati sottoposti ad alcuna operazione di bonifica e, in particolare, non erano stati privati dei liquidi, degli olii anche esausti, delle batterie al piombo, di tutte le componenti meccaniche ancora installate, il Tribunale del riesame li ha ritenuti rifiuti pericolosi classificati EER 16014* Ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il sindacato sul sequestro probatorio è possibile solo per violazione di legge, mentre il ricorrente ha in realtà dedotto un vizio di motivazione in merito alla qualificazione dell'oggetto del sequestro, pretendendo di anticipare le conclusioni investigative cui l'atto d'indagine, mezzo di ricerca e di assicurazione della prova, è finalizzato.

Va precisato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), d.

Igs. 209 del 2003, "un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore".

Nel caso in esame, la stessa società del Bordonaro costituiva il centro di raccolta.

Ad avviso del Collegio, correttamente il Tribunale ha inteso la "consegna" come comprensiva anche di quella al trasportatore, poiché era stata già impressa univocamente la destinazione finale dei beni al centro di raccolta.

Nel caso in esame, la classificazione del bene come "fuori uso" è stata stabilita fin dall'inizio delle operazioni d'importazione, per cui ricorre il fumus del reato contestato.

A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza, tale soluzione non collide con il precedente di questa Sezione n. 29973 del 21/06/2011, Rigotti, Rv. 251020, laddove aveva affermato che l'elemento decisivo per classificare il veicolo come "fuori uso" è la consegna al centro di raccolta, ripetendo il dato letterale della norma.

La sentenza Rigotti, infatti, è stata pronunciata nel contesto di un'impugnazione di una sentenza che aveva condannato l'imputato per reati diversi da quello qui prospettato e aveva accertato che i veicoli, essendo funzionanti e dotati di targa, potevano ancora essere "distolti" dalla rottamazione.

Nel caso in esame, si è al cospetto di un'incolpazione provvisoria e di un sequestro probatorio che il Tribunale del riesame, nei limiti della cognizione sommaria del giudizio, ha confermato sulla base di motivata interpretazione del complesso dei fatti nel senso di una destinazione univoca dei veicoli acquistati alla rottamazione e quindi di una loro classificazione come rifiuti speciali fin dal momento dell'importazione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Livorno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'indagato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2021 il Tribunale del riesame di Livorno ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno, relativo a nove autoveicoli provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nell'ambito del procedimento a carico del legale rappresentante della società, indagato per il reato di cui all'art. 3, comma 1 e 2, lett. b), d.lgs. n. 209 del 2003 in relazione all'art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. 2. L'indagato formula un unico motivo di ricorso per cassazione per violaziOne di legge. Sostiene che la dichiarazione doganale d'importazione conteneva l'espressa dicitura d'importazione per acquisto ed era passata alla Dogana. Precisa che un veicolo targato, incidentato e trasportato non poteva essere classificato come veicolo fuori uso e quindi rifiuto pericoloso se non era destinato a una delle operazioni di cui all'art. 231 d.igs. n. 152 del 2006 o se non ricorrevano le condizioni dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.ls. n. 209 del 2003. Era evidente che i veicoli di per sé non erano destinati alla demolizione né vi era la prova della consegna dei beni al centro raccolta, mentre la presunta volontà di disfarsene era collegata all'attività svolta in via principale dalla società. Aggiunge che i bonifici di pagamento erano stati inviati all'intermediario mentre le fatture di acquisto recavano la causale "auto per export". Ricorda che non esercitava attività esclusivamente diretta alla rottamazione, ma anche diretta al commercio di veicoli usati e dichiara che il Tribunale aveva mal applicato la legge penale, decidendo di qualificare come rifiuti i suddetti autoveicoli che non si trovavano in condizioni di abbandono. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il sequestro probatorio dei veicoli è stato disposto in relazione a un procedimento di importazione di rifiuti speciali pericolosi in assenza della prescritta documentazione per spedizione transfrontaliera. Secondo il ricorrente, i beni importati non erano rifiuti pericolosi, perché dotati di carte di circolazione e targhe e quindi non in stato di abbandono; secondo il Tribunale, invece, in adesione alla prospettazione accusatoria, vi era stata una spedizione illegale di rifiuti, cioè priva della documentazione giustificativa corretta, perché la società [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva in via principale l'attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, la causale dei bonifici effettuati dalla società era relativa alla rottamazione, il Bordonaro aveva dichiarato che le auto, una volta arrivate in Italia e sdoganate, erano portate nell'impianto di demolizione, per il recupero dei pezzi di ricambio e lo smaltimento del residuo. Considerato che gli autoveicoli non erano stati sottoposti ad alcuna operazione di bonifica e, in particolare, non erano stati privati dei liquidi, degli olii anche esausti, delle batterie al piombo, di tutte le componenti meccaniche ancora installate, il Tribunale del riesame li ha ritenuti rifiuti pericolosi classificati EER 16014* Ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il sindacato sul sequestro probatorio è possibile solo per violazione di legge, mentre il ricorrente ha in realtà dedotto un vizio di motivazione in merito alla qualificazione dell'oggetto del sequestro, pretendendo di anticipare le conclusioni investigative cui l'atto d'indagine, mezzo di ricerca e di assicurazione della prova, è finalizzato. Va precisato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), d. Igs. 209 del 2003, "un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore". Nel caso in esame, la stessa società del Bordonaro costituiva il centro di raccolta. Ad avviso del Collegio, correttamente il Tribunale ha inteso la "consegna" come comprensiva anche di quella al trasportatore, poiché era stata già impressa univocamente la destinazione finale dei beni al centro di raccolta. Nel caso in esame, la classificazione del bene come "fuori uso" è stata stabilita fin dall'inizio delle operazioni d'importazione, per cui ricorre il fumus del reato contestato. A differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza, tale soluzione non collide con il precedente di questa Sezione n. 29973 del 21/06/2011, Rigotti, Rv. 251020, laddove aveva affermato che l'elemento decisivo per classificare il veicolo come "fuori uso" è la consegna al centro di raccolta, ripetendo il dato letterale della norma. La sentenza Rigotti, infatti, è stata pronunciata nel contesto di un'impugnazione di una sentenza che aveva condannato l'imputato per reati diversi da quello qui prospettato e aveva accertato che i veicoli, essendo funzionanti e dotati di targa, potevano ancora essere "distolti" dalla rottamazione. Nel caso in esame, si è al cospetto di un'incolpazione provvisoria e di un sequestro probatorio che il Tribunale del riesame, nei limiti della cognizione sommaria del giudizio, ha confermato sulla base di motivata interpretazione del complesso dei fatti nel senso di una destinazione univoca dei veicoli acquistati alla rottamazione e quindi di una loro classificazione come rifiuti speciali fin dal momento dell'importazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process