CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 31073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.313/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonché contro PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO TORINO n. 1234/2022 depositata il 23/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall . avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino ne ha dichiarato il fallimento, su richiesta del PM e la Corte d’appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha rigettato il reclamo. 1.1. —In particolare , la corte territoriale ha osservato che : i) l’impianto difensivo della reclamante sulla insussistenza dello stato di insolvenza (rinuncia al concordato preventivo a causa dell’incendio di un immobile da cui originerebbe una pretesa risarcitoria; esistenza di un preliminare di vendita e di due proposte irrevocabili di acquisto, però condizionati alla insussistenza di procedure concorsuali) è infondato, per mancanza di attendibilità del suo presupposto, costituito dall’esistenza di un attivo societario prontamente liquidabile; ii) parimenti non è condivisibile la quantificazione del passivo operata dalla reclamante in misura pari a circa la metà di quello risultante dalla verifica del passivo, e cioè (al netto delle insinuazioni tardive) ad € 2.405.300,53. 1.2. — Su queste basi, i giudici del reclamo hanno ritenuto evidente lo stato di insolvenza della società, avuto riguardo: i) all’ammontare dei debiti ammessi al passivo per le domande tempestive, pari a € 2.405.300,53 (successivamente asceso a € 2.999.294,45 con le domande tardive); ii) all’entità delle perdite di esercizio, risalenti almeno al 2019,e che avevano già indotto l’amministratore unico a chiedere ai soci di deliberare la messa in liquidazione della società; iii) alla mancanza di serie e concrete possibilità di liquidare il patrimonio immobiliare della società in tempi brevi; iv) agli esigui incassi dei canoni di locazione; v) alla mancanza di altre fonti di reddito societario. 2. — Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. — Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., «per avere la Corte Territoriale, nonostante il puntuale rilievo nella sentenza impugnata di tale situazione di fatto, utilizzato nel rilevare l’insolvenza i criteri propri delle imprese in bonis, anziché, quelli delle imprese in liquidazione». 2.2. — Il secondo mezzo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., e dell’art. 1230 c.c., «per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dello stato d'insolvenza considerando a tal fine anche i debiti erariali soggetti a rateizzazione statuendo che la rateizzazione, anziché avere carattere novativo dell’originaria obbligazione, rappresenta una semplice dilazione di pagamento». 2.3. — Con il terzo motivo (così confusamente rubricato: « Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” in relazione all'art. 5 legge fallimentare, e art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e art.111 Cost., 132 c.p.c.: “omissione dell'esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” in relazione all'art. 5 legge fallimentare, e art. 160 l.f.») – ci si duole che la corte territoriale abbia «assunto come prova della sussistenza dello stato di insolvenza meri e contraddittori elementi indiziari omettendo l'esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti: per avere considerato sussistente lo stato di insolvenza sulla base della mera rinuncia alla procedura di concordato; per avere desunto dalla mancanza di garanzie specificamente rilasciate dai promissari acquirenti il sicuro inadempimento dei contratti preliminari e per aver ritenuto l’irrilevanza dei predetti contratti preliminari per la semplice presenza della condizione sospensiva della permanenza in bonis della società; per non avere considerato ai fini della decisione l’esistenza del doc. A.3.22, ovvero, la perizia asseverata dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] contenente la quantificazione del danno subito dall’immobile». 3. —I motivi sono inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 - bis c.p.c. In generale essi, al di là delle rispettive rubriche, censurano l’accertamento dello stato di insolvenza che, in quanto congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Per costante indirizzo di questa Corte, infatti, l’accertamento dello stato di insolvenza si basa su elementi rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui convincimento integra un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione ove sorretto, come nella specie, da una motivazione giuridicamente corretta e non inficiata dall’eventuale vizio di omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass.8745/2023, 7087/2023, 480/2023, 32311/2022, 17105/2019). 3.1. —In particolare, il primo motivo è manifestamente infondato. Èvero che diversi sono i criteri seguiti per accertare lo stato di insolvenza delle società in stato di liquidazione (cfr. da ultimo Cass. 1434/2025, per cui, in tal caso, «la valutazione dei presupposti ex art. 5 l.fall. va effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento (c.d. insolvenza “statica” o “patrimoniale”) e dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori»; conf. Cass. 20554/2025,12156/2024, 7087/2023, 32280/2022, 20432/2021, 28193/2020, 19414/2017, 25167/2016, 7252/2014). Tuttavia, nel caso in esame, la corte territoriale ha riscontrato lo stato di insolvenza su una serie di elementi valevoli sia ai fini dell’insolvenza cd. dinamica che di quella cd. statica, facendo esplicito riferimento anche alla «mancanza di serie e concrete possibilità di liquidare il patrimonio immobiliare della società in tempi brevi», dunque con riferimento ai criteri elaborati da questa Corte per le società in liquidazione in punto di concretezza e attualità (Cass. 30435/2022, 10516/2022, 18137/2018) e di facile e pronta liquidazione (Cass. 28193/2020; cfr. Cass. 28341/2023, 32280/2022). In ogni caso non rileva l’asserito stato di liquidazione “di fatto”, poiché, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., gli effetti della deliberazione assembleare che decida lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono dal momento della sua iscrizione, avente natura costitutiva, nel registro delle imprese, con la conseguenza che solo da quel momento la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, sul presupposto che, non proponendosi più l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori, previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. 12156/2024). 3.2. — Altrettando è a dirsi per il secondo motivo. Il ricorrente, nel sostenere la natura novativa della rateizzazione dei debiti erariali e la necessità di valutare la capacità della società di onorare gli impegni alle nuove scadenze, non indica nemmeno come la ridotta entità del debito erariale già scaduto inciderebbe sull’ampio e complessivo accertamento dello stato di insolvenza effettuato dai giudici di merito. Inoltre questa Corte, pronunciandosi sul requisito dei “debiti scaduti e non pagati” di cui all’art. 15, ultimo comma, l.fall., ha chiaramente escluso l’efficacia novativa della rateizzazione dei debiti tributari, affermando che «l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo» (Cass. 4201/2025). 3.3. — Il terzo motivo, oltre ad avere una connotazione meritale, presenta un ulteriore profilo di inammissibilità per la sua formulazione promiscua, che vede confusamente mescolati in un'unica doglianza pretesi errores in procedendo (sotto il profilo della costituzionalità della motivazione), errores in iudicando (che presupporrebbero una compiuta e condivisa ricostruzione del fatto) e al tempo stesso l’omesso esame di fatti però non puntualmente individuati nella loro storicità, collocazione processuale e, soprattutto, decisività (che non riguarda l’omesso esame di questioni o difese); tutto ciò in contrasto con il solido indirizzo nomofilattico per cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa, senza operare una commistione tra violazioni di legge ex art. 360 n. 3, c.p.c. e omesso esame ex art. 360 n. 5, c.p.c., così rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. Sez. U, 32415/2021, 10313/2006; da ultimo, Cass. 12905/2025, 11152/2025, 7340/2023). 5. – Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 6. – Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. U, 20867/2020). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a t