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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20276/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2403-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1285/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 23.10.2009 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Siena la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per sentir accertare l’illiceità delle immissioni di rumore provenienti da un crossodromo e per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Nella resistenza della parte convenuta il Tribunale, con sentenza n. 413/2013, rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 1285/2018, la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame interposto dagli originari attori e condannava la società odierna ricorrente al risarcimento del danno ad essi cagionato.

Proponericorso per la cassazione di detta decisione la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le part i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della normativa amministrativa in tema di inquinamento acustico, della legge 20.3.1865, allegato E, e dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la natura illegittima delle autorizzazioni rilasciate dal Comune alla società ricorrente per la gestione del crossodromo di cui è causa.

Ad avviso di quest’ultima, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato l’illegittimità dei provvedimenti di cui anzidetto, entrando nel merito degli stessi e dunque travalicando i limiti del sindacato sull’esercizio del potere amministrativo consentito al giudice ordinario.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata dà atto che le autorizzazioni rilasciate dal Comune in deroga alla normativa sull’inquinamento acustico avrebbe dovuto, sulla base della normativa locale applicabile (delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 77 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) indicare le esigenze di pubblico interesse per la deroga e contenere le prescrizioni necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi ed evidenzia che esse, in concreto, non facevano cenno ad alcuna ragione giustificativa della deroga, né ad alcuna prescrizione atta a minimizzare le molestie a terzi, ma si limitavano ad indicare il limite massimo di 70 decibel e di 40 motocicli, il secondo dei quali ritenuto dal giudice di merito finalizzato ad evitare il sovraffollamento dell’impianto, e non ad assicurare il contenimento della sua rumorosità (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Inoltre, la sentenza impugnata dà atto che le prescrizioni della normativa locale risultavano rispettate solo per due manifestazioni, e precisamente quelle del 23.11.2008 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per le quali il Comune, con l’autorizzazione in deroga n. 30 del 2008, aveva limitato il numero di moto presenti contemporaneamente in gara a 20, fissato il limite massimo di 65 decibel ed imposto al gestore dell’impianto di trasmettere all’ente locale la documentazione sui controlli dei dispositivi di scarico dei motocicli ammessi alla gara.

Anche se tali manifestazioni non erano comprese nell’elenco di quelle oggetto della domanda, il giudice di merito ha ritenuto che il contenuto del relativo provvedimento autorizzativo in deroga fosse indicativo come termine di confronto ai fini del sindacato sulla legittimità dell’esercizio del potere amministrativo da parte del Comune (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

Trattasi di valutazione che non eccede i limiti del sindacato sulla legittimità dell’atto amministrativo consentito al giudice ordinario, poiché non riguarda il merito della scelta amministrativa, come erroneamente ritenuto dalla società ricorrente, ma soltanto le modalità con cui, in concreto, tale scelta è stata esercitata, e la loro coerenza con i limiti previsti dalla vigente normativa di settore.

Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia laviolazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ammesso una prova orale su capitoli inammissibili, e considerato poi le deposizioni dei testi ai fini del giudizio di superamento dei limiti consentiti per le emissioni rumorose.

Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe considerato attendibili le risultanze delle misurazioni eseguite dall’ARPAT, senza considerare che la misurazione avrebbe dovuto essere eseguita all’interno delle abitazioni degli odierni controricorrenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 304 del 2001.

La censura è inammissibile perché attinge la valutazione del fatto e delle prove operata dal giudice di merito.

La società ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione dellevalutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui“L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Con il terzo motivo, la società ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 844 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe valorizzato, nell’ambito del giudizio di fatto, la circostanza che gli odierni controricorrenti sarebbero stati a conoscenza, all’atto dell’acquisto dei loro appartamenti, dell’esistenza del crossodromo gestito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] censura è inammissibile poiché di essa non vi è menzione nella sentenza impugnata, e la parte ricorrente non indica in quale momento del giudizio di merito, e con quale strumento processuale, essa sarebbe stata introdotta.

In ogni caso, va ribadito il principio secondo cui “In materia di immissioni dannose (nella specie dinatura olfattiva ed acustica) il criterio del preuso cui fa riferimento l'art. 844 secondo comma cod. civ. ha carattere sussidiario e facoltativo, sicché il giudice del merito, nella valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, non è tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, e secondo il suo apprezzamento, incensurabile se adeguatamente motivato, ritenga superata la soglia di tollerabilità” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 9865 del 11/05/2005 , Rv. 582002; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 161 del 10/01/1996 , Rv. 495301).

Infatti “L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione (peraltro essenzialmente rilevante agli effetti della concessione o meno, da parte del giudice, della tutela inibitoria), l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio.

Al di fuori di tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima, in ordine alla quale non trova ragione di applicazione il criterio della priorità dell'uso, con la conseguenza che l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi rende l'azione inquadrabile nello schema generale di cui all'art. 2043 c.c.” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 17281del 25/08/2005, Rv. 584409; cfr. anche Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 5844 del 13/03/2007 , Rv. 597527 e Cass. Sez. 3 , Sentenza n.20668 del 05/10/2010 , Rv. 614767, secondo cui “… il superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'articolo 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in re ipsa, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso …”; nonché Cass. Sez.2, Ordinanzan. 21554 del 03/09/2018 , Rv. 650173).

Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2403-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1285/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 23.10.2009 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Siena la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per sentir accertare l’illiceità delle immissioni di rumore provenienti da un crossodromo e per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento del danno. Nella resistenza della parte convenuta il Tribunale, con sentenza n. 413/2013, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1285/2018, la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame interposto dagli originari attori e condannava la società odierna ricorrente al risarcimento del danno ad essi cagionato. Proponericorso per la cassazione di detta decisione la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le part i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della normativa amministrativa in tema di inquinamento acustico, della legge 20.3.1865, allegato E, e dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la natura illegittima delle autorizzazioni rilasciate dal Comune alla società ricorrente per la gestione del crossodromo di cui è causa. Ad avviso di quest’ultima, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato l’illegittimità dei provvedimenti di cui anzidetto, entrando nel merito degli stessi e dunque travalicando i limiti del sindacato sull’esercizio del potere amministrativo consentito al giudice ordinario. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata dà atto che le autorizzazioni rilasciate dal Comune in deroga alla normativa sull’inquinamento acustico avrebbe dovuto, sulla base della normativa locale applicabile (delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 77 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) indicare le esigenze di pubblico interesse per la deroga e contenere le prescrizioni necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi ed evidenzia che esse, in concreto, non facevano cenno ad alcuna ragione giustificativa della deroga, né ad alcuna prescrizione atta a minimizzare le molestie a terzi, ma si limitavano ad indicare il limite massimo di 70 decibel e di 40 motocicli, il secondo dei quali ritenuto dal giudice di merito finalizzato ad evitare il sovraffollamento dell’impianto, e non ad assicurare il contenimento della sua rumorosità (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Inoltre, la sentenza impugnata dà atto che le prescrizioni della normativa locale risultavano rispettate solo per due manifestazioni, e precisamente quelle del 23.11.2008 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per le quali il Comune, con l’autorizzazione in deroga n. 30 del 2008, aveva limitato il numero di moto presenti contemporaneamente in gara a 20, fissato il limite massimo di 65 decibel ed imposto al gestore dell’impianto di trasmettere all’ente locale la documentazione sui controlli dei dispositivi di scarico dei motocicli ammessi alla gara. Anche se tali manifestazioni non erano comprese nell’elenco di quelle oggetto della domanda, il giudice di merito ha ritenuto che il contenuto del relativo provvedimento autorizzativo in deroga fosse indicativo come termine di confronto ai fini del sindacato sulla legittimità dell’esercizio del potere amministrativo da parte del Comune (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Trattasi di valutazione che non eccede i limiti del sindacato sulla legittimità dell’atto amministrativo consentito al giudice ordinario, poiché non riguarda il merito della scelta amministrativa, come erroneamente ritenuto dalla società ricorrente, ma soltanto le modalità con cui, in concreto, tale scelta è stata esercitata, e la loro coerenza con i limiti previsti dalla vigente normativa di settore. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia laviolazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ammesso una prova orale su capitoli inammissibili, e considerato poi le deposizioni dei testi ai fini del giudizio di superamento dei limiti consentiti per le emissioni rumorose. Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe considerato attendibili le risultanze delle misurazioni eseguite dall’ARPAT, senza considerare che la misurazione avrebbe dovuto essere eseguita all’interno delle abitazioni degli odierni controricorrenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 304 del 2001. La censura è inammissibile perché attinge la valutazione del fatto e delle prove operata dal giudice di merito. La società ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione dellevalutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui“L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Con il terzo motivo, la società ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 844 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe valorizzato, nell’ambito del giudizio di fatto, la circostanza che gli odierni controricorrenti sarebbero stati a conoscenza, all’atto dell’acquisto dei loro appartamenti, dell’esistenza del crossodromo gestito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] censura è inammissibile poiché di essa non vi è menzione nella sentenza impugnata, e la parte ricorrente non indica in quale momento del giudizio di merito, e con quale strumento processuale, essa sarebbe stata introdotta. In ogni caso, va ribadito il principio secondo cui “In materia di immissioni dannose (nella specie dinatura olfattiva ed acustica) il criterio del preuso cui fa riferimento l'art. 844 secondo comma cod. civ. ha carattere sussidiario e facoltativo, sicché il giudice del merito, nella valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, non è tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, e secondo il suo apprezzamento, incensurabile se adeguatamente motivato, ritenga superata la soglia di tollerabilità” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 9865 del 11/05/2005 , Rv. 582002; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 161 del 10/01/1996 , Rv. 495301). Infatti “L'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione (peraltro essenzialmente rilevante agli effetti della concessione o meno, da parte del giudice, della tutela inibitoria), l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori di tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima, in ordine alla quale non trova ragione di applicazione il criterio della priorità dell'uso, con la conseguenza che l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi rende l'azione inquadrabile nello schema generale di cui all'art. 2043 c.c.” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 17281del 25/08/2005, Rv. 584409; cfr. anche Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 5844 del 13/03/2007 , Rv. 597527 e Cass. Sez. 3 , Sentenza n.20668 del 05/10/2010 , Rv. 614767, secondo cui “… il superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'articolo 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in re ipsa, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso …”; nonché Cass. Sez.2, Ordinanzan. 21554 del 03/09/2018 , Rv. 650173). Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo