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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1367/2021

ECLI:EU:C:2021:145
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0458

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 25 febbraio 2021 ( 1 ) Causa C‑458/19 P ClientEarth contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Riesame interno – Rigetto – Oggetto del riesame – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Obbligo di autorizzazione – Decisione di esecuzione C(2016) 3549 final relativa alla concessione di un’autorizzazione per gli usi dello ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) – Vantaggio socioeconomico preponderante – Presa in considerazione dei rischi» Indice

I. Introduzione

II. Contesto normativo A. [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus B. Il regolamento Aarhus C. Il regolamento [OSCURATO:PERSONA]. I fatti A. La classificazione del DEHP B. La procedura di autorizzazione C. La procedura di riesame

IV. Procedimento contenzioso e conclusioni delle parti

V. Analisi giuridica A. L’interesse ad agire B. Sesto motivo: valutazione, nel processo di ponderazione, di altri rischi della sostanza

1. Analisi del motivo

2. Esame del ricorso dinanzi al Tribunale C. Sugli altri motivi

1. Primo motivo: ricevibilità dei motivi e degli argomenti del ricorso

a) Primo capo del primo motivo: oggetto del ricorso avverso la decisione sulla richiesta di riesame controversa

b) Secondo capo del primo motivo: oggetto della procedura di riesame

i) Sulla nozione di uso ii) Sugli argomenti relativi all’uso di rifiuti iii) Sui vantaggi socioeconomici – quantificazione del rischio

2. Quarto motivo: i requisiti della domanda di autorizzazione

3. Secondo motivo: i requisiti probatori applicabili ai richiedenti nell’ambito della procedura di riesame

a) Primo capo del secondo motivo: la relazione sulla sicurezza chimica nella domanda di autorizzazione

b) Secondo capo del secondo motivo: l’analisi delle alternative

4. Terzo motivo: le alternative all’uso richiesto

5. Quinto motivo: la relazione sulla sicurezza chimica nel processo di ponderazione

6. Settimo motivo: il principio di precauzione D. Conclusioni dell’analisi giuridica

VI. Sulle spese

VII. Conclusione

I. Introduzione

1. Lo ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) è un cosiddetto plastificante che viene aggiunto alle plastiche a base di cloruro di polivinile (PVC).

Esso comporta rischi significativi per la salute umana.

Di conseguenza, l’uso di tale sostanza richiede un’autorizzazione ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), su cui si pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] su richiesta dell’utilizzatore.

2. La ClientEarth è un’organizzazione non governativa (ONG) avente come obiettivo la tutela dell’ambiente.

Nel presente procedimento essa contesta, in qualità di terza parte, una siffatta autorizzazione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] a tre imprese di riciclaggio dei rifiuti, per l’uso di rifiuti in PVC riciclato (materiale riciclato in PVC) contenenti DEHP.

A tal fine la ClientEarth ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA], in forza del regolamento Aarhus ( 3 ), una richiesta di riesame dell’autorizzazione ed ha successivamente impugnato dinanzi al Tribunale, senza successo, la decisione di rigetto di tale richiesta.

3. La presente impugnazione offre quindi alla Corte l’occasione di rispondere per la prima volta a talune questioni relative alla procedura di riesame di cui al regolamento Aarhus e alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento [OSCURATO:PERSONA].

La questione essenziale riguarda il controllo della ponderazione alla base dell’autorizzazione e, pertanto, degli elementi da prendere in considerazione a tal fine, nonché l controllo dell’analisi delle alternative.

Sussistono inoltre dubbi quanto alla questione in che misura la richiesta di riesame delimiti l’oggetto della controversia e in che misura i terzi possano invocare carenze nella domanda di autorizzazione dell’utilizzatore per mettere in discussione la validità della decisione di autorizzazione.

II. Contesto normativo A. [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus

4. L’articolo 9, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus ( 4 ), prevede che le parti contraenti provvedano affinché i membri del pubblico possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, tali procedure devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose.

B. Il regolamento Aarhus

5. Il regolamento Aarhus dà attuazione, tra l’altro, all’articolo 9, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus per le istituzioni o gli organi dell’Unione europea.

L’articolo 10 del regolamento Aarhus prevede a tal fine una procedura di riesame interno: «(1) Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all’articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo. (...) La richiesta deve contenere una motivazione del riesame. (2) L’istituzione o l’organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta (…). (...) l’istituzione o l’organo comunitario risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni. (3) (...)».

6. L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento Aarhus contempla la possibilità di proporre ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione: «L’organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato».

7. Tale disposizione è precisata al considerando 21 del regolamento Aarhus: «Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, le organizzazioni non governative interessate dovrebbero avere la possibilità di proporre ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato».

C. Il regolamento [OSCURATO:PERSONA]

8. Il regolamento [OSCURATO:PERSONA] è un quadro regolamentare completo sulla valutazione e sulla gestione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi alla produzione, all’immissione sul mercato e all’uso delle sostanze chimiche.

Per talune sostanze che destano un elevato livello di preoccupazione, esso prevede restrizioni all’uso o, addirittura, un divieto di utilizzo con riserva di autorizzazione, il cosiddetto «obbligo di autorizzazione».

9. L’articolo 3, punto 24, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] definisce la nozione di «uso» come «ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione».

10. Lo scopo dell’obbligo di autorizzazione è precisato all’articolo 55 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]: «Il presente titolo ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide.

A tale fine, tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni analizzano la disponibilità di alternative e ne considerano i rischi ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione».

11. Conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], l’uso di sostanze estremamente preoccupanti incluse nell’allegato XIV richiede un’autorizzazione.

Le proprietà di tali sostanze sono indicate nell’articolo

57. Tra esse figurano le proprietà relative alla tossicità per la riproduzione [lettera c)] e le proprietà che perturbano il sistema endocrino [lettera f)].

L’articolo 58 disciplina la procedura per l’inclusione nell’allegato XIV, che fa quindi insorgere l’obbligo di autorizzazione.

12. Un passaggio intermedio della procedura di fissazione di un obbligo di autorizzazione è previsto all’articolo 59 del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

In base a tale articolo, le sostanze candidate ad un’eventuale autorizzazione a causa delle loro proprietà preoccupanti sono innanzitutto identificate e incluse nel cosiddetto elenco delle sostanze candidate.

13. All’articolo 60 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] sono indicate le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione: «(1) [OSCURATO:PERSONA] è competente a decidere sulle domande d’autorizzazione a norma del presente titolo. (2) Fatto salvo il paragrafo 3, l’autorizzazione è rilasciata se il rischio per la salute umana o per l’ambiente che l’uso di una sostanza comporta a motivo delle proprietà intrinseche di cui all’allegato XIV è adeguatamente controllato a norma dell’allegato I, punto 6.4, e come documentato nella relazione sulla sicurezza chimica del richiedente, tenendo conto del parere del comitato per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 64, paragrafo 4, lettera a).

Nel rilasciare l’autorizzazione, e nelle eventuali condizioni ivi imposte, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto di tutti gli scarichi, emissioni e perdite, compresi i rischi derivanti dagli usi diffusi o dispersivi, noti al momento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto dei rischi che comporta per la salute umana l’uso di una sostanza in uno dei dispositivi medici (...). (3) (...) (4) Quando l’autorizzazione non può essere rilasciata a norma del paragrafo 2 (...), essa può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

Questa decisione è assunta dopo aver preso in considerazione tutti i seguenti elementi e tenendo conto dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica di cui all’articolo 64, paragrafo 4, lettere a) e b): a) il rischio che presentano gli usi della sostanza, comprese l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte; b) i vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso e le conseguenze socioeconomiche di un rifiuto di autorizzazione, comprovati dal richiedente o da altre parti interessate; c) l’analisi delle alternative proposte dal richiedente a norma dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera e), o di un eventuale piano di sostituzione presentato dal richiedente a norma dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera f), e degli eventuali contributi trasmessi da terzi a norma dell’articolo 64, paragrafo 2; d) le informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie alternative presentano per la salute umana o per l’ambiente. (5) Nel valutare se esistano idonee sostanze o tecnologie alternative, la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, in particolare: a) se il passaggio alle alternative comporti una riduzione dei rischi complessivi per la salute umana e per l’ambiente, tenendo conto dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure di gestione dei rischi; b) la fattibilità tecnica ed economica delle alternative per il richiedente. (6) Un uso non è autorizzato qualora ciò equivalga ad attenuare una delle restrizioni di cui all’allegato

XVII. (7) L’autorizzazione è rilasciata soltanto se la domanda è inoltrata conformemente alle prescrizioni dell’articolo

62. (8) (...)».

14. L’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] elenca diversi requisiti relativi alla domanda di autorizzazione: «(4) Una domanda d’autorizzazione contiene gli elementi seguenti: (...) c) una richiesta d’autorizzazione, indicante l’uso o gli usi per i quali l’autorizzazione è richiesta, compresi l’uso della sostanza in miscele e/o, se pertinente, la sua incorporazione in articoli; d) salvo qualora sia già stata presentata nell’ambito della registrazione, una relazione sulla sicurezza chimica, elaborata a norma dell’allegato I, relativa ai rischi che comporta per la salute umana e/o per l’ambiente l’uso della o delle sostanze a motivo delle proprietà intrinseche di cui all’allegato XIV; e) un’analisi delle alternative, che prenda in considerazione i rischi che esse comportano e la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione e che comprenda, se del caso, informazioni circa eventuali attività inerenti di ricerca e sviluppo svolte dal richiedente; f) (...)».

15. L’articolo 64 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] disciplina la procedura d’autorizzazione: «(1) (...) (2) L’Agenzia pubblica sul suo sito web (...) informazioni generali sugli usi per i quali sono pervenute domande e per le revisioni delle autorizzazioni, precisando il termine entro il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative. (3) Quando elabora il parere, ciascuno dei comitati di cui al paragrafo 1 verifica in primo luogo se la domanda comprende tutte le informazioni di cui all’articolo 62 che sono pertinenti al proprio mandato.

Se necessario, i comitati, dopo essersi consultati reciprocamente, chiedono congiuntamente al richiedente di fornire loro ulteriori informazioni per rendere la domanda conforme alle prescrizioni dell’articolo

62. Il comitato per l’analisi socioeconomica può, se lo ritiene necessario, esigere dal richiedente o chiedere a terzi l’inoltro, entro un determinato arco di tempo, di informazioni supplementari su eventuali sostanze o tecnologie alternative.

Ogni comitato tiene inoltre conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi. (4) I progetti di parere comprendono gli elementi seguenti: a) comitato per la valutazione dei rischi: una valutazione del rischio per la salute umana e/o per l’ambiente derivante dall’uso o dagli usi della sostanza, comprendente una valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure di gestione dei rischi come specificato nella domanda, e, se pertinente, una valutazione dei rischi derivanti da eventuali alternative; b) comitato per l’analisi socioeconomica: una valutazione dei fattori socioeconomici, e della disponibilità, idoneità e fattibilità tecnica di alternative in relazione all’uso o agli usi della sostanza specificati nella domanda, quando questa è inoltrata a norma dell’articolo 62, nonché di qualsiasi contributo di terzi presentato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. (5) (...)».

16. Il considerando 69 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] sancisce l’obbligo di autorizzazione: «Per garantire un grado di protezione sufficientemente elevato della salute umana, in particolare quella della popolazione umana interessata ed eventualmente di talune sottopopolazioni vulnerabili, nonché dell’ambiente, le sostanze estremamente preoccupanti dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione conformemente al principio precauzionale.

Si dovrebbe rilasciare l’autorizzazione se le persone fisiche o giuridiche che la chiedono comprovano all’autorità che rilascia l’autorizzazione che i rischi per la salute umana e l’ambiente derivanti dall’uso della sostanza sono adeguatamente controllati.

Diversamente se ne può autorizzare l’uso se è possibile dimostrare che i vantaggi socioeconomici derivanti dall’uso della sostanza prevalgono sui rischi che il suo uso comporta e che non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee, economicamente e tecnicamente valide. (...)».

17. Il considerando 81 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] menziona il ruolo dei terzi nella procedura di autorizzazione: «Per assicurare un approccio armonizzato in tema di autorizzazione degli usi di specifiche sostanze, l’Agenzia dovrebbe esprimere pareri sui rischi derivanti da tali usi, anche sul fatto che la sostanza sia o meno adeguatamente controllata, e sulle analisi socioeconomiche che le siano sottoposte da terzi.

Tali pareri dovrebbero essere presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] quando valuta se rilasciare o meno un’autorizzazione».

III. I fatti A. La classificazione del DEHP

18. Con il regolamento (UE) n. 143/2011 ( 5 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha incluso il DEHP, un composto essenzialmente utilizzato per ammorbidire le plastiche a base di PVC, nell’allegato XIV del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato tale regolamentazione sul fatto che la sostanza in parola possiede proprietà tossiche per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del medesimo regolamento.

Da allora, l’utilizzo del DEHP è subordinato ad autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].

19. Inoltre, il 26 agosto 2014, la Danimarca ha presentato una relazione in cui si afferma che il DEHP sarebbe estremamente preoccupante anche a causa delle proprietà che perturbano il sistema endocrino ( 6 ).

Di conseguenza, il 12 dicembre 2014, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aggiornato la voce esistente relativa al DEHP nel cosiddetto elenco delle sostanze candidate, classificando detta sostanza come estremamente preoccupante ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], in quanto avente proprietà che perturbano il sistema endocrino e che possono avere effetti gravi per l’ambiente ( 7 ).

In aggiunta, a seguito del riesame dell’autorizzazione controverso, il 4 luglio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di classificare il DEHP in tal senso anche per i suoi effetti endocrini sulla salute umana ( 8 ).

Tuttavia, ad oggi, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora imposto alcun obbligo di autorizzazione con riferimento alle proprietà del DEHP di interferente del sistema endocrino.

B. La procedura di autorizzazione

20. Il 13 agosto 2013 tre imprese di riciclaggio dei rifiuti hanno presentato una domanda congiunta di autorizzazione in vista dell’immissione in commercio del DEHP per i seguenti usi: – «formulazione di cloruro di polivinile (PVC) morbido riciclato contenente DEHP nei composti e nelle miscele in polvere; – utilizzo industriale di PVC morbido riciclato contenente DEHP nella lavorazione dei polimeri per calandratura, estrusione, compressione e stampaggio a iniezione per la produzione di articoli in PVC».

21. Le richiedenti l’autorizzazione non producono DEHP, ma riciclano rifiuti in PVC già contenenti tale sostanza.

Secondo la domanda, ad avviso delle richiedenti, il DEHP non svolge alcun ruolo funzionale specifico ma è presente come impurità, per lo più indesiderata, in rifiuti recuperati.

Esso potrebbe tuttavia presentare vantaggi nella successiva lavorazione del materiale riciclato.

22. La domanda era fondata sull’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], ossia su un adeguato controllo dei rischi legati all’uso.

23. Il 22 ottobre 2014, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA hanno elaborato un documento contenente una versione congiunta e consolidata dei loro pareri ( 9 ).

Essi hanno concluso che non sarebbe stato possibile concedere un’autorizzazione in base all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], in quanto non sarebbe stato comprovato un adeguato controllo dei rischi derivanti dall’uso.

Tuttavia, secondo gli stessi, i vantaggi socioeconomici sarebbero prevalsi sugli altri rischi e, di conseguenza, un’autorizzazione poteva essere rilasciata in forza dell’articolo 60, paragrafo 4.

24. Il 16 giugno 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione di esecuzione C(2016) 3549 final, con la quale ha autorizzato gli usi richiesti del DEHP, con alcune eccezioni, a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»).

25. All’articolo 2 della decisione di autorizzazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato in quattro anni il periodo sulla richiesta di riesame dell’autorizzazione, previsto dall’articolo 60, paragrafo 9, lettera e), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dalla data di scadenza stabilita nell’allegato XIV del regolamento [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il 21 febbraio 2019.

26. Al punto 8 della decisione di autorizzazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il regolamento [OSCURATO:PERSONA] non si applicava ai rifiuti.

Di conseguenza, l’«autorizzazione ad immettere sul mercato ed utilizzare taluni composti e miscele in polvere di PVC morbido riciclato contenente DEHP conformemente all’articolo 64 del [regolamento [OSCURATO:PERSONA]] si applica[va] nei limiti in cui tali composti e miscele in polvere non costitui[vano] più rifiuti ai sensi dell’articolo 6 [della direttiva sui rifiuti ( 10 )]».

C. La procedura di riesame

27. Con lettera del 2 agosto 2016, la ClientEarth ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un riesame della decisione di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento Aarhus.

28. Con la decisione controversa C(2016) 8454 final, del 7 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione sulla richiesta di riesame»), la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento.

IV. Procedimento contenzioso e conclusioni delle parti

29. Con sentenza del 4 aprile 2019, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑108/17 , EU:T:2019:215 ), il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla ClientEarth avverso la decisione sulla richiesta di riesame controversa.

L’ECHA ha partecipato al procedimento in qualità di interveniente a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].

30. La ClientEarth ha proposto la presente impugnazione e chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza del Tribunale nella causa T‑108/17; – rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sulla controversia; o, in subordine, – annullare la sentenza del Tribunale nella causa T‑108/17, e – dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato e, di conseguenza, annullare la decisione sulla richiesta di riesame controversa e, in ogni caso, – condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese, incluse le spese sostenute dalle parti intervenienti, nei giudizi di primo grado e di impugnazione.

31. [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA chiedono che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare la ricorrente alla totalità delle spese.

32. Le parti hanno presentato osservazioni scritte, laddove l’ECHA si limita a sostenere l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha rinunciato allo svolgimento di un’udienza di discussione.

33. Su richiesta della Corte, le parti hanno comunicato che una delle imprese richiedenti aveva presentato una relazione di riesame, chiedendo così la proroga della decisione di autorizzazione, mentre le altre due imprese vi avevano rinunciato.

V. Analisi giuridica

34. La presente impugnazione riguarda l’interazione di due complessi procedimenti nel contesto del diritto dell’Unione in materia di ambiente.

35. Punto di partenza è una decisione di autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] adottata ai sensi dell’articolo 60 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] e basata su una domanda di autorizzazion e presentata da tre imprese.

Con la decisione di autorizzazione , la [OSCURATO:PERSONA] consente loro di utilizzare una determinata sostanza, il DEHP, un cosiddetto plastificante, per scopi precisi.

In assenza di detta autorizzazione è vietato qualsiasi uso di tale sostanza, in quanto la stessa presenta proprietà tossiche per la riproduzione. [OSCURATO:PERSONA] autorizza però gli usi richiesti in quanto ritiene che i vantaggi socioeconomici prevalgano sui rischi derivanti dall’uso della sostanza per la salute umana o per l’ambiente.

36. È degno di nota il fatto che la domanda di autorizzazione non riguardasse un’autorizzazione di questo tipo, basata cioè su una ponderazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], ma un’autorizzazione relativa all’adeguatezza del controllo dei rischi connessi alle proprietà tossiche del DEHP per la riproduzione, a norma dell’articolo 60, paragrafo

2. L’esame della domanda ha tuttavia portato a concludere che la richiesta non aveva dimostrato siffatto controllo.

37. La ClientEarth contesta tale autorizzazione sulla base del regolamento Aarhus.

A tal fine, essa ha in un primo tempo presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di riesame di cui all’articolo 10 del regolamento, facendo valere presunte insufficienze nella decisione di autorizzazione.

Le censure mosse sono relative, in parte, a carenze nella domanda di autorizzazione con riferimento al fatto che quest’ultima non si basava su una ponderazione e non dimostrava un adeguato controllo del rischio.

La ClientEarth contesta, inoltre, taluni aspetti della ponderazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] a fondamento dell’autorizzazione.

38. I requisiti di ammissibilità della richiesta di riesame in base agli articoli 10 e 11 del regolamento Aarhus non sono qui in discussione.

39. Con la decisione sulla richiesta di riesame controversa , la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia respinto la richiesta di riesame stessa.

La ClientEarth ha impugnato tale decisione con un ricorso che il Tribunale ha respinto con la sentenza impugnata.

40. Questi due procedimenti fondati l’uno sull’altro formano il quadro in cui si colloca la presente impugnazione.

La mia analisi verterà in un primo momento sull’interesse ad agire della ClientEarth (v. sub A) e, successivamente, sul sesto motivo, fondato sulla mancata considerazione, nel processo di ponderazione, di altri rischi delle sostanze (v. sub B).

Tale analisi mi condurrà a proporre l’annullamento della sentenza impugnata, nonché della decisione sulla richiesta di riesame controversa.

41. È quindi possibile, stricto sensu, statuire sul ricorso di impugnazione senza esaminare gli altri motivi d’impugnazione.

Tuttavia, occorre tener conto del fatto che, finora, la Corte si è pronunciata su un unico ricorso di impugnazione relativo alla procedura di riesame ( 11 ), e in tale contesto molte delle questioni sollevate non sono state chiarite.

Pertanto, l’accertamento di altri errori di diritto commessi dal Tribunale riveste importanza con riferimento a procedimenti futuri, anche qualora tale accertamento non comportasse l’annullamento della sentenza impugnata (v. sul punto, sub C).

A. L’interesse ad agire

42. L’interesse ad agire della ClientEarth sarebbe oggetto di dubbio se la decisione di autorizzazione avesse nel frattempo perso la sua efficacia a causa del decorso del tempo o se la [OSCURATO:PERSONA] l’avesse abrogata.

Infatti, in tale ipotesi sussisterebbero dubbi sul fatto che la ClientEarth possa trarre un beneficio dalla presente impugnazione ( 12 ).

43. L’articolo 2 della decisione di autorizzazione prevedeva un periodo per la revisione fino al 21 febbraio 2019.

Dal momento che nel frattempo la [OSCURATO:PERSONA] non ha rilasciato una nuova autorizzazione, è plausibile che l’autorizzazione sia scaduta.

44. Secondo le informazioni concordanti fornite dalle parti, conformemente all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], la decisione di autorizzazione continua peraltro a produrre effetti almeno nei confronti di una richiedente, dal momento che quest’ultima ha presentato, entro il termine stabilito, una relazione di revisione sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] deve ancora pronunciarsi.

45. Poiché pertanto la decisione di autorizzazione è ancora produttiva di effetti, l’esito positivo dell’impugnazione e del ricorso su cui essa si fonda potrebbe, in definitiva, comportare l’annullamento della decisione, procurando così alla ClientEarth il beneficio perseguito.

46. Di conseguenza, la ClientEarth mantiene un interesse ad agire.

B. Sesto motivo: valutazione, nel processo di ponderazione, di altri rischi della sostanza

1. Analisi del motivo

47. Con il sesto motivo di impugnazione, la ClientEarth contesta le conclusioni del Tribunale in merito a quali rischi delle sostanze debbano essere presi in considerazione nell’ambito della ponderazione di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

48. Alla base del presente motivo vi è il fatto che, finora, il DEHP è stato soggetto ad autorizzazione solo a causa delle sue proprietà tossiche per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, l’ECHA e la [OSCURATO:PERSONA] hanno peraltro incluso il DEHP nel cosiddetto elenco delle sostanze candidate in quanto sostanza estremamente preoccupante, ai sensi dell’articolo 59, anche a motivo delle sue proprietà di interferenza endocrina, conformemente all’articolo 57, lettera f), ossia a causa dei suoi effetti ormonali, sebbene a tal riguardo non esista ancora alcun obbligo di autorizzazione ( 13 ).

49. Benché tali proprietà di interferenza endocrina del DEHP fossero già note al momento della decisione di autorizzazione, al punto 289 della sentenza impugnata il Tribunale ha ammesso che, nell’ambito della ponderazione effettuata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, il comitato per la valutazione dei rischi, il comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA e la [OSCURATO:PERSONA] hanno tenuto in considerazione solo le proprietà tossiche del DEHP per la riproduzione.

50. Occorre quindi chiarire quali rischi di una sostanza debbano essere considerati nell’ambito della ponderazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

51. In base al tenore letterale di tale disposizione, ad esempio, nelle versioni tedesca, francese, danese, spagnola e italiana, un uso può essere autorizzato se i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente.

In tal modo, la formulazione di detto motivo di autorizzazione differisce dall’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], che contempla espressamente solo un rischio , segnatamente, il rischio che giustifica l’obbligo di autorizzazione.

Pertanto, nelle versioni summenzionate, è proprio con riferimento all’altro motivo di autorizzazione che la formulazione dell’articolo 60, paragrafo 4, depone a favore di un esame completo di tutti i rischi della sostanza nell’ambito del processo di ponderazione.

Per contro, in altre versioni, come quelle in lingua inglese, neerlandese o portoghese, anche nel paragrafo 4 è fatta menzione solo del rischio.

Sebbene queste ultime versioni possano parimenti essere interpretate nel senso di un esame esaustivo, tale conclusione non è altrettanto plausibile per quanto riguarda le versioni menzionate in precedenza.

52. Ai punti da 218 a 223 della sentenza impugnata il Tribunale si fonda, peraltro, sul nesso esistente tra i due motivi di autorizzazione di cui all’articolo 60, paragrafi 2 e 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla distinzione tra l’elenco delle sostanze candidate e la motivazione di un obbligo di autorizzazione, per limitare la ponderazione ai rischi che fanno sorgere l’obbligo di autorizzazione.

53. Occorre convenire col Tribunale che un’autorizzazione in ragione dell’adeguato controllo del rischio di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] riguarda esclusivamente il rischio alla base dell’obbligo di autorizzazione.

È solo con riferimento a tale rischio che il richiedente è tenuto a fornire informazioni, conformemente all’articolo 62, paragrafo 4, lettera d).

Se è in grado di dimostrare che tale rischio è adeguatamente controllato, altri rischi non ostano all’autorizzazione, anche qualora, a causa di tali rischi, la sostanza figuri già nell’elenco delle sostanze candidate.

L’inclusione di una sostanza in tale elenco è solo una fase in un procedimento che in futuro può sfociare in un obbligo di autorizzazione, ma che non conduce necessariamente a un simile obbligo.

54. La funzione primaria della ponderazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], quindi, consiste parimenti nel superare il rischio a fondamento dell’obbligo di autorizzazione.

Infatti, in assenza di tale rischio, non sussisterebbe alcun obbligo di autorizzazione.

55. Il Tribunale e la [OSCURATO:PERSONA] trascurano tuttavia il fatto che i vantaggi socioeconomici di un uso non dipendono unicamente dai vantaggi di tale uso, ma anche dagli altri rischi che esso presenta per l’ambiente e per la salute.

Infatti, anche tali rischi configurano fattori socioeconomici.

Ove causino danni all’ambiente o alla salute, essi recano un pregiudizio alla società e generano costi economici.

Di conseguenza, i rischi riducono i vantaggi socioeconomici e, quindi, devono essere presi in considerazione per valutare se i vantaggi prevalgano sul rischio che giustifica l’obbligo di autorizzazione.

56. Ciò è particolarmente evidente nell’ambito della valutazione delle alternative, anch’essa necessaria ai fini di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

In base all’articolo 60, paragrafo 5, la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione «tutti gli aspetti pertinenti» e, ai termini della lettera a), segnatamente i «rischi complessivi per la salute umana e per l’ambiente».

Tali rischi complessivi includono necessariamente tutti i possibili rischi connessi alle alternative e all’uso richiesto.

Non si può indicare un’alternativa che, pur non presentando il rischio che fa sorgere l’obbligo di autorizzazione, presenti tuttavia altri rischi più gravi.

Né è sensato prendere in considerazione tali altri rischi solo per le soluzioni alternative, ma non per l’autorizzazione richiesta.

Infatti, ciò non consentirebbe in definitiva di procedere ad una valutazione comparativa dei rischi complessivi, fondamento necessario per l’analisi delle alternative.

57. Nella fattispecie, il comitato per l’analisi socioeconomica ha espressamente tenuto in considerazione anche altri rischi connessi alle alternative, definendo la prevenzione dello smaltimento dei rifiuti in PVC contenenti DEHP in discariche o mediante incenerimento un vantaggio socioeconomico dell’autorizzazione richiesta ( 14 ).

58. La ponderazione sarebbe quindi incompleta se i vantaggi di un uso fossero presi in considerazione in modo esaustivo ma, per quanto riguarda gli inconvenienti, venisse considerato solo il rischio che fa sorgere l’obbligo di autorizzazione.

59. Dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto altresì riferimento alle proprie note esplicative alla proposta di regolamento [OSCURATO:PERSONA], in cui parimenti aveva già esposto che non sarebbero stati presi in considerazione effetti diversi da quelli alla base dell’obbligo di autorizzazione.

A suo avviso, detti effetti avrebbero potuto essere disciplinati nell’ambito delle restrizioni. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato tale approccio con il requisito dell’efficacia del procedimento ( 15 ).

60. Considerazioni di efficacia possono consentire di non tenere conto, in sede di ponderazione, di rischi modesti, assenti o ipotetici.

In particolare, in tale ambito può essere lecito non considerare, in quanto trascurabili, i rischi per i quali sia dimostrato un adeguato controllo attraverso restrizioni.

Una simile limitazione corrisponde al margine di discrezionalità di cui la [OSCURATO:PERSONA] può beneficiare nell’accertamento dei dati di base per la valutazione e la ponderazione di situazioni economiche complesse ( 16 ).

Tuttavia, i rischi sulla base dei quali una sostanza sia già stata inclusa come sostanza estremamente preoccupante nell’elenco delle sostanze candidate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] fanno necessariamente parte degli elementi rilevanti caso per caso, che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esaminare in modo accurato e imparziale nell’esercizio del proprio potere discrezionale ( 17 ).

61. Un esame esaustivo dei rischi pertinenti di un uso per la salute e per l’ambiente è, del resto, conforme al principio di precauzione sul quale si fonda il regolamento [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del considerando 9 e all’articolo 1, paragrafo

3. Il considerando 69 sottolinea che segnatamente le autorizzazioni sono soggette a tale principio.

62. La corretta applicazione del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, che le conseguenze potenzialmente negative per la salute dell’impiego delle sostanze attive controverse siano individuate e, in secondo luogo, che il rischio per la salute sia esaustivamente valutato sulla base dei dati scientifici disponibili più affidabili e sui più recenti risultati della ricerca internazionale ( 18 ).

Le stesse considerazioni valgono per i rischi per l’ambiente ( 19 ).

63. Infine, come sottolinea giustamente la ClientEarth, una siffatta ponderazione esaustiva è molto più idonea a conseguire lo scopo di assicurare un livello di tutela elevato ( 20 ), rispetto ad una ponderazione che trascuri taluni rischi.

64. A tale conclusione non osta nemmeno il fatto che il Tribunale abbia già stabilito che l’inclusione di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate a causa di rischi supplementari non comporta l’obbligo di integrare una domanda di autorizzazione in corso con riferimento a tali rischi.

Tale inclusione non inciderebbe in alcun modo sulla procedura di autorizzazione ( 21 ).

65. In proposito occorre anzitutto osservare che la Corte non ha affrontato tale questione nella sentenza pronunciata sull’impugnazione avverso la succitata sentenza anteriore del Tribunale ( 22 ).

La Corte pertanto non si è ancora pronunciata su tale questione.

66. In secondo luogo, occorre distinguere tra l’inclusione di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate e i rischi connessi all’uso di tale sostanza.

Da un punto di vista strettamente formale, tale inclusione non produce effetti diretti su una procedura di autorizzazione in corso.

Ciò non esclude, tuttavia, che i rischi che hanno portato all’inclusione siano presi in considerazione, esattamente come tutti gli altri rischi pertinenti, nell’ambito della ponderazione socioeconomica.

In tale contesto, l’inclusione nell’elenco delle sostanze candidate è rilevante solo nella misura in cui essa confermi i rischi e la loro rilevanza.

67. Infine, non conduce ad una conclusione diversa neppure il principio della certezza del diritto, sul quale si è basata la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione sulla richiesta di riesame controversa e che essa menziona incidentalmente nel controricorso.

Nella decisione sulla richiesta di riesame la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che tale principio osterebbe alla presa in considerazione delle proprietà che perturbano il sistema endocrino, dal momento che tali proprietà sono state identificate solo un anno dopo la domanda di autorizzazione.

Pertanto, non sarebbe ragionevole aspettarsi che il richiedente avesse tenuto conto di tali rischi nella propria domanda ( 23 ).

68. Secondo una giurisprudenza costante, tuttavia, la legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui essa disponeva quando l’ha adottata ( 24 ).

Pertanto, anche se un richiedente non ha ancora potuto considerare talune informazioni rilevanti ai fini della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] non può ignorarle qualora le riceva prima di adottare una decisione.

Peraltro, al momento della decisione di autorizzazione e, a fortiori, al momento della pronuncia della decisione sulla richiesta di riesame controversa, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già della relazione della Danimarca relativa alle proprietà del DEHP che perturbano il sistema endocrino e l’ECHA aveva già riconosciuto i rischi ambientali ad esso associati, includendo il DEHP nell’elenco delle sostanze candidate ( 25 ).

69. La sentenza impugnata è pertanto viziata da un errore di diritto giacché ammette che le proprietà di interferenza endocrina del DEHP non sono state valutate nell’ambito della ponderazione di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Tale errore è alla base del rigetto della domanda e, di conseguenza, la sentenza deve essere annullata in toto.

2. Esame del ricorso dinanzi al Tribunale

70. Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale quest’ultima può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale.

71. Relativamente alla mancata valutazione di altri rischi connessi al DEHP, lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia.

Infatti, nella decisione sulla richiesta di riesame controversa la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto delle proprietà di interferenza endocrina del DEHP.

Dal momento che non lo ha fatto, anche tale decisione deve essere annullata nella sua interezza.

72. A titolo complementare va rilevato che, sebbene la decisione di autorizzazione sia parimenti inficiata da tale vizio, essa non sarebbe però direttamente interessata dall’annullamento della decisione di riesame.

È vero che, in sede di pronuncia sulla richiesta di riesame, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe tener conto del fatto che l’autorizzazione è basata su una ponderazione incompleta.

Non si può tuttavia escludere che la [OSCURATO:PERSONA] rilasci, invece, una nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], basata sulla relazione di riesame presentata dalla rimanente richiedente ( 26 ), con la conseguenza che non occorrerebbe più pronunciarsi sulla richiesta di riesame della ClientEarth.

Infatti, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA hanno già concluso che le nuove informazioni comprovano un adeguato controllo dei rischi connessi alla tossicità riproduttiva ( 27 ).

C. Sugli altri motivi

73. Gli altri motivi dell’impugnazione vertono sulla ricevibilità degli argomenti addotti in un ricorso relativo ad una richiesta di riesame, sui requisiti di una domanda di autorizzazione, sul livello probatorio che tale ricorso deve soddisfare, sulla valutazione delle alternative, sulla relazione sulla sicurezza chimica e sul principio di precauzione.

1. Primo motivo: ricevibilità dei motivi e degli argomenti del ricorso

74. Il primo motivo riguarda le conclusioni del Tribunale con riferimento alla portata di un ricorso avverso il rigetto di una richiesta di riesame ai sensi del regolamento Aarhus.

La ClientEarth sostiene, in primo luogo, che solo la decisione sulla richiesta di riesame controversa potrebbe formare oggetto del ricorso, ma non la domanda di autorizzazione [sub a)] e, in secondo luogo, che il Tribunale avrebbe limitato la sua argomentazione ai motivi e agli argomenti da essa dedotti nella sua richiesta di riesame [sub b)]. a) Primo capo del primo motivo: oggetto del ricorso avverso la decisione sulla richiesta di riesame controversa

75. Con il primo capo del primo motivo, la ClientEarth contesta la delimitazione, da parte del Tribunale, dell’oggetto di un ricorso presentato ai sensi dell’articolo 12 del regolamento Aarhus.

Occorre chiarire se, con il suo ricorso, la ClientEarth possa eccepire anche le carenze nella domanda di autorizzazione che ha portato alla decisione di autorizzazione di cui trattasi adottata dalla [OSCURATO:PERSONA].

76. In proposito il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 53 della sentenza impugnata, che solo la legittimità della decisione sulla richiesta di riesame controversa può formare oggetto di ricorso da parte del richiedente il riesame.

Per quanto riguarda le carenze nella domanda di autorizzazione, tale giudice afferma, al punto 54, che la ClientEarth potrebbe invocarle solo se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto proprie dette carenze nella decisione sulla richiesta di riesame.

77. È quindi decisivo sapere se, ed eventualmente in quale misura, un’organizzazione non governativa (ONG) possa far valere le carenze di una domanda di autorizzazione nell’ambito della procedura di riesame.

78. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, determinate ONG sono legittimate a presentare una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo, con richiesta motivata, all’organo dell’Unione che lo ha adottato ai sensi del diritto ambientale.

L’oggetto della richiesta di riesame riguarda, in ossequio a tale disposizione, la rivalutazione di tale atto ( 28 ), cioè, nel caso di specie, la decisione di autorizzazione.

79. La Corte ha statuito che la richiesta di riesame interno di un atto amministrativo è dunque diretta a far accertare l’asserita illegittimità o (segnatamente) l’infondatezza dell’atto considerato ( 29 ).

L’ONG può quindi adire il giudice dell’Unione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento Aarhus, in combinato disposto con l’articolo 10 del medesimo.

Essa può proporre ricorso avverso la decisione che respinge la richiesta di riesame interno in quanto infondata.

Al riguardo, essa può invocare l’incompetenza, la violazione delle forme sostanziali, la violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o lo sviamento di potere ( 30 ).

80. In tale contesto, tuttavia, la violazione delle forme sostanziali riguarda le disposizioni applicabili nella procedura di riesame.

Da ciò non emerge in quale misura con la richiesta di riesame possano essere invocati vizi di forma e di procedura che affettano la procedura di autorizzazione.

81. L’articolo 9, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus prevede esclusivamente la possibilità di proporre ricorso per violazione del diritto ambientale.

Siffatta formulazione è più restrittiva di quella dell’articolo 9, paragrafo 2, che consente di contestare la legittimità sostanziale e procedurale.

82. Poiché gli articoli da 10 a 12 del regolamento Aarhus danno attuazione soltanto all’articolo 9, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], tali disposizioni possono unicamente consentire di invocare la violazione di disposizioni di diritto ambientale, ma non di contestare globalmente la legittimità sostanziale e procedurale di un atto.

83. Nella misura in cui la domanda di autorizzazione deve indicare l’uso [articolo 62, paragrafo 4, lettera c), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]], e contenere una relazione sulla sicurezza chimica [articolo 62, paragrafo 4, lettera d)] e un’analisi delle alternative [articolo 62, paragrafo 4, lettera e)], si tratta tuttavia di disposizioni di diritto ambientale.

Tali informazioni mirano infatti a dimostrare, in particolare, i rischi ambientali dell’uso richiesto e delle sue alternative.

84. Le suddette informazioni sono parimenti rilevanti anche ai fini della partecipazione di terzi alla procedura di autorizzazione.

Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], l’ECHA rende disponibili informazioni generali sugli usi per i quali sono pervenute domande.

Essa stabilisce inoltre un termine entro il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative.

Allo stesso modo, l’articolo 60, paragrafo 4, lettera c), l’articolo 64, paragrafo 3, quarta frase, l’articolo 64, paragrafo 4, lettera b), e il considerando 81 prevedono che si tenga conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi.

La ClientEarth afferma di aver partecipato in tale veste alle procedure di autorizzazione.

85. Peraltro, come ammesso dallo stesso Tribunale ai punti 103 e seguenti della sentenza impugnata, un’autorizzazione a norma dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] è ammissibile soltanto se la domanda è inoltrata conformemente alle prescrizioni dell’articolo

62. Ciò include, in particolare, la relazione sulla sicurezza e l’analisi delle alternative.

86. Nel caso in cui un’autorizzazione non abbia potuto essere concessa perché la domanda non era conforme ai requisiti di cui all’articolo 62, paragrafo 4, lettere d) ed e), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], le ONG devono quindi poter far valere tale difformità nell’ambito di un riesame e del successivo ricorso.

Per contro, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] faccia espressamente propria la carenza non può incidere sulla ricevibilità di tali argomenti nel procedimento di riesame.

87. Pertanto, la ClientEarth ha ragione, in linea di principio, nel contestare i punti da 234 a 236 della sentenza impugnata.

In tali punti il Tribunale respinge, in quanto irricevibile, l’argomento secondo cui l’analisi delle alternative proposte nella domanda di autorizzazione sarebbe stata carente, poiché tale domanda non specificava la funzione del DEHP.

Infatti, indipendentemente da ciò che le richiedenti l’autorizzazione avrebbero indicato o meno nella domanda di autorizzazione, secondo il Tribunale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espressamente individuato una funzione del DEHP ai fini dell’autorizzazione.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, tale conclusione di irricevibilità è viziata da un errore di diritto.

88. Nel contesto di una motivazione fornita in subordine ai punti da 63 a 70 della sentenza impugnata, che la ClientEarth non contesta, il Tribunale afferma tuttavia in modo convincente che, ai fini dell’indicazione dell’uso, non è necessario attribuire una funzione specifica alla sostanza di cui trattasi.

89. Pertanto, l’argomento della ClientEarth relativo alla mancata indicazione di una funzione del DEHP nella domanda di autorizzazione era, in ogni caso, privo di fondamento e l’errore di diritto commesso dal Tribunale nel valutare la ricevibilità di tale argomento non rimette in definitiva in discussione la sentenza. b) Secondo capo del primo motivo: oggetto della procedura di riesame

90. Con il secondo capo del primo motivo, la ClientEarth contesta il fatto che, ai sensi del punto 55 della sentenza impugnata, nell’ambito di un ricorso avverso una decisione sulla richiesta di riesame sono ricevibili solo i motivi e gli argomenti già presentati dal ricorrente nella richiesta di riesame.

91. Prima facie, la Corte ha recentemente risolto tale questione in modo del tutto simile nella sentenza TestBioTech.

Secondo tale sentenza, un ricorso avverso una decisione di rigetto di una richiesta di riesame non può essere fondato su motivi nuovi o elementi di prova che non comparivano nella richiesta di riesame, salvo privare il requisito relativo alla motivazione di una siffatta richiesta, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, del suo effetto utile e modificare l’oggetto del procedimento avviato con tale richiesta ( 31 ).

92. Tale constatazione della Corte è coerente con la sua ulteriore giurisprudenza in materia.

L’oggetto del contendere nel procedimento per inadempimento è delimitato dalla lettera di diffida e dal parere motivato ( 32 ), così come l’oggetto del procedimento in materia di marchi è definito dalle richieste dalle prove presentate dinanzi all’EUIPO ( 33 ).

Del pari, un’impugnazione non può modificare l’oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale ( 34 ).

Inoltre, come già sottolineato, la legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui essa disponeva quando l’ha adottata ( 35 ) e, quindi, segnatamente sulla base del contenuto di una richiesta sulla quale si pronuncia.

93. La Corte ha peraltro già interpretato in tal senso l’articolo 9, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus, cui il regolamento Aarhus dà attuazione.

Secondo tale interpretazione, la norma in discorso non osta ad una regola di preclusione che imponga di sollevare eccezioni vertenti sul rispetto delle norme pertinenti del diritto ambientale già nella fase del procedimento amministrativo.

Una simile regola può consentire di identificare più rapidamente i punti controversi e, se del caso, di risolverli nel corso del procedimento amministrativo in maniera tale che un ricorso giurisdizionale diventi superfluo.

Siffatta regola di preclusione può così contribuire all’obiettivo dell’articolo 9, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] di prevedere meccanismi giudiziari efficaci.

Essa è altresì pienamente coerente con l’obiettivo dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo il quale le procedure di cui, tra l’altro, al paragrafo 3 dello stesso articolo, devono offrire rimedi «adeguati ed effettivi» e devono essere «obiettive ( 36 )».

94. Nel controricorso la ClientEarth concorda espressamente con le conclusioni esposte nella sentenza TestBioTech.

Essa invoca tuttavia, giustamente, la citata giurisprudenza relativa alla delimitazione dell’oggetto del procedimento, in base alla quale, in primo luogo, argomenti nuovi relativi a motivi già dedotti sono ricevibili ( 37 ) e, in secondo luogo, si deve poter contestare la motivazione di una decisione di rigetto ( 38 ).

95. Le due ipotesi relative a argomenti nuovi sono conformi all’obiettivo di assicurare mezzi di impugnazione adeguati ed efficaci, come sancito dal considerando 19 del regolamento Aarhus e dall’articolo 9, paragrafo 4, della [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus.

Tale obiettivo discende del resto anche dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

96. Per contro, la conclusione cui giunge il Tribunale al punto 55 della sentenza impugnata è troppo restrittiva, in quanto il Tribunale dichiara genericamente irricevibili non solo, a giusto titolo, motivi d’impugnazione nuovi, ma anche argomenti nuovi, errando così in diritto.

97. Per rimettere in discussione la sentenza, l’applicazione di siffatta conclusione dovrebbe essere viziata da un errore di diritto anche per quanto riguarda gli argomenti della ClientEarth.

98. La ClientEarth sottolinea, in proposito, il rigetto degli argomenti vertenti sulla nozione di uso, sull’uso di rifiuti e sulla quantificazione dei vantaggi socioeconomici. i) Sulla nozione di uso

99. Ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata, il Tribunale respinge in quanto irricevibile l’argomento della ClientEarth secondo cui la nozione di «uso» comporterebbe l’introduzione o l’impiego «attivo» di una determinata sostanza in un «processo industriale».

Ad avviso del Tribunale, tale argomento non sarebbe stato sufficientemente chiaro nella richiesta di riesame, per cui la [OSCURATO:PERSONA] non era in condizione di identificarlo.

100. È tuttavia pacifico che la richiesta di riesame verteva sulla questione se la domanda di autorizzazione descrivesse con sufficiente chiarezza gli usi previsti del DEHP.

Al punto 61 della sentenza impugnata il Tribunale fa altresì riferimento all’argomento sollevato dalla ClientEarth nella richiesta di riesame, secondo cui l’uso del DEHP presupporrebbe che la sostanza in questione sia utilizzata «in un preparato», o introdotta «in un articolo».

Al punto 71 della sentenza impugnata, poi, il Tribunale espone i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale argomento nella decisione sulla richiesta di riesame controversa.

101. Laddove, nel ricorso, la ClientEarth asserisce la necessità dell’impiego «attivo» di una determinata sostanza in un «processo industriale», si deve ritenere, quanto meno nel presente procedimento, che si tratti solo di un ulteriore sviluppo dell’obiezione sollevata nella richiesta di riesame.

Rimane infatti la questione se la domanda di autorizzazione e l’autorizzazione abbiano ad oggetto gli usi del DEHP ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

102. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere irricevibile l’argomento della ClientEarth in esame.

103. Tale errore di diritto, tuttavia, può essere preso in considerazione solo se anche il rigetto, in via subordinata, di tale argomento in quanto infondato ai punti da 63 a 92 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto.

Nell’ambito dell’analisi del terzo motivo risulterà, nondimeno, che non è questo quanto si verifica nella fattispecie (v. infra, sub 4, segnatamente, paragrafi 143 e 144). ii) Sugli argomenti relativi all’uso di rifiuti

104. La ClientEarth rimprovera al Tribunale di aver respinto, ai punti 74, 75, 85 e 87 della sentenza impugnata, in quanto irricevibili diversi argomenti basati sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato l’uso di materiali derivati da rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe autorizzato un processo di riciclaggio in violazione della normativa sui rifiuti e avrebbe determinato in maniera errata la cessazione della qualifica di rifiuto.

105. Nella fattispecie, può essere lasciata aperta la questione se tali argomenti non rientrino effettivamente nell’oggetto del procedimento.

Infatti, essi sono infondati nel merito in quanto l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] non si applica ai rifiuti.

Di conseguenza, la decisione di autorizzazione non può disciplinare tali questioni in materia di rifiuti e, come si evince dal suo ottavo considerando, non le regolamenta esplicitamente.

La decisione presuppone, piuttosto, che i rifiuti in PVC trasformati abbiano già perso la loro qualifica di rifiuto prima dell’uso autorizzato.

106. Per contro, in assenza di una normativa dell’Unione che disciplini la cessazione della qualifica di rifiuto relativamente ai rifiuti in PVC contenenti DEHP, la decisione a tal riguardo spetta agli Stati membri ( 39 ), i quali in tale ambito sono soggetti a requisiti rigorosi per quanto riguarda la prevenzione degli effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute umana ( 40 ).

Un’eventuale violazione della normativa in materia di rifiuti ricadrebbe quindi nella responsabilità dello Stato membro che stabilisce la cessazione della qualifica di rifiuto.

107. In conclusione, il presente capo del primo motivo è, pertanto, inconferente. iii) Sui vantaggi socioeconomici – quantificazione del rischio

108. Infine, la ClientEarth contesta il punto 197 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale respinge in quanto irricevibile l’argomento secondo cui l’assenza di quantificazione del rischio per la salute dei lavoratori metterebbe in discussione la ponderazione socioeconomica.

109. È vero che la richiesta di riesame criticava la ponderazione socioeconomica, tuttavia l’assenza di quantificazione del rischio per la salute dei lavoratori non è stata, di fatto, menzionata.

Non è evidente neppure quale rilievo critico nella richiesta avrebbe dovuto sviluppare ulteriormente tale argomento.

Laddove la valutazione di taluni rischi è stata contestata, ciò non ha riguardato la loro quantificazione, ma piuttosto il fatto che essi non facevano parte della ponderazione (v. supra, sub B, paragrafi 51 e seguenti).

110. Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente considerato tale obiezione irricevibile e, pertanto, il presente capo del primo motivo è privo di fondamento.

2. Quarto motivo: i requisiti della domanda di autorizzazione

111. Poiché la richiesta di riesame può essere anche fondata sul fatto che l’autorizzazione in questione si basava su informazioni insufficienti nella domanda di autorizzazione ( 41 ), i requisiti relativi al contenuto di detta domanda presentano un interesse.

Essi costituiscono l’oggetto del quarto motivo.

112. Come già osservato, un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] è rilasciata soltanto se la domanda è conforme alle prescrizioni dell’articolo 62 ( 42 ).

L’articolo 62, paragrafo 4, precisa le informazioni che la domanda deve contenere.

Tra queste figurano, in particolare, una relazione sulla sicurezza chimica [lettera d)], e un’analisi delle alternative [lettera e)].

La relazione sulla sicurezza chimica deve essere conforme a quanto prescritto dall’allegato I ed essere relativa, in particolare, ai rischi che comporta per la salute umana e/o per l’ambiente l’uso della o delle sostanze a motivo delle proprietà intrinseche di cui all’allegato

XIV. L’analisi delle alternative prende in considerazione i rischi che esse comportano e la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione comprese, se del caso, informazioni circa eventuali attività inerenti di ricerca e sviluppo svolte dal richiedente.

113. Le parti e il Tribunale muovono dal presupposto che il controllo di tali requisiti applicabili alla domanda di autorizzazione debba essere distinto dalla valutazione delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 60, paragrafi 2 e 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

La ClientEarth contesta tuttavia il fatto che, al punto 109 della sentenza impugnata, il Tribunale non abbia imposto alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della relazione sulla sicurezza chimica, di esaminare nel merito le informazioni da fornire con la domanda in virtù dell’articolo 60, paragrafo 7, in combinato disposto con l’articolo 62 e l’allegato I.

114. Il Tribunale si è fondato sul fatto che la formulazione delle disposizioni di cui trattasi non prevede un obbligo analogo a carico della [OSCURATO:PERSONA].

115. Questa conclusione non è tuttavia corretta.

116. È vero che non esiste una normativa che imponga alla

[OSCURATO:PERSONA]

di esaminare nel merito le informazioni fornite.

Tuttavia, l’articolo 64, paragrafo 3, prima frase, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] stabilisce espressamente che il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA verifichino in primo luogo se la domanda comprenda tutte le informazioni di cui all’articolo 62 che sono pertinenti al loro mandato.

La seconda frase prevede che essi possano, se necessario, chiedere al richiedente ulteriori informazioni.

117. I comitati possono adempiere a tale mandato solo valutando nel merito le informazioni contenute nella domanda.

A questo fine, essi devono avere già anticipato l’esame delle condizioni dell’autorizzazione di cui all’articolo 60, paragrafi 2 o

4. Nondimeno, si tratta di due fasi dal momento che, nei loro pareri sull’autorizzazione, i comitati tengono conto anche delle proprie perizie e delle informazioni che non sono state presentate dal richiedente, ma da terzi, in particolare, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, terza e quarta frase.

118. A norma dell’articolo 85, paragrafo 7, e dell’articolo 88, nonché del considerando 95 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], i comitati sono indipendenti nella loro valutazione.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto dei loro pareri nell’autorizzare l’uso ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 2 o 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Se i comitati ritengono che le informazioni presentate siano insufficienti, la [OSCURATO:PERSONA] può autorizzare l’uso richiesto della sostanza solo se spiega anche i motivi per cui la valutazione dei comitati non è corretta. [OSCURATO:PERSONA] fa quindi proprie le conclusioni dei comitati sulla completezza delle informazioni presentate, o procede essa stessa a valutarle nel merito.

119. Pertanto, la conclusione cui giunge il Tribunale al punto 109 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuta ad esaminare nel merito la relazione sulla sicurezza chimica da presentare con la domanda ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 7, in combinato disposto con l’articolo 62 e con l’allegato I, non tiene conto della procedura prevista dagli articoli 60, 62 e 64 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] ed è, di conseguenza, viziata da un errore di diritto.

120. Tale errore di diritto nella sentenza impugnata, tuttavia, rimette in discussione quest’ultima solo se corrisponde ad un vizio della decisione sulla richiesta di riesame controversa.

Infatti, una lacuna significativa nel fascicolo della domanda deve emergere al più tardi nella decisione di autorizzazione.

L’analisi del quinto motivo evidenzia, però, che non è quanto si verifica nel caso di specie per quanto riguarda la relazione sulla sicurezza chimica (v. infra, sub 5, segnatamente, paragrafo 154).

3. Secondo motivo: i requisiti probatori applicabili ai richiedenti nell’ambito della procedura di riesame

121. Con il secondo motivo, la ClientEarth contesta i requisiti di prova che il Tribunale ha imposto per la procedura di riesame.

122. La Corte ha già statuito che chi chiede il riesame interno di un atto amministrativo ai sensi del diritto dell’ambiente è tenuto ad indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto che possono far sorgere dubbi plausibili, ossia seri, quanto alla valutazione svolta dall’istituzione o dall’organo dell’Unione nell’atto considerato ( 43 ).

È questo il livello di prova che la ClientEarth fa valere nell’ambito del presente motivo.

123. Sebbene al punto 57 della sentenza impugnata anche il Tribunale si sia basato su tale livello di prova, la ClientEarth ne contesta l’applicazione alle censure concernenti la relazione sulla sicurezza chimica presentata con la domanda di autorizzazione e l’analisi delle alternative effettuata dal comitato per l’analisi socioeconomica. a) Primo capo del secondo motivo: la relazione sulla sicurezza chimica nella domanda di autorizzazione

124. Con il primo capo del secondo motivo la ClientEarth contesta il rigetto delle obiezioni mosse alla relazione sulla sicurezza chimica presentata con la domanda di autorizzazione.

Il livello di prova applicato in proposito ai suoi argomenti sarebbe, a suo avviso, sproporzionato.

125. Al punto 112 della sentenza impugnata il Tribunale afferma che la ClientEarth non avrebbe fornito elementi di prova atti a concludere che la relazione sulla sicurezza chimica presentata nella domanda di autorizzazione non soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 7, all’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), e all’allegato I del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

126. Tuttavia, il Tribunale non ha fondato tale conclusione su una valutazione degli elementi di prova, o su un determinato livello di prova, bensì sul fatto che la completezza della domanda di autorizzazione dovrebbe essere esaminata non nel merito, ma unicamente nella forma, come si evince, in particolare, dal punto 113 della sentenza impugnata.

Di conseguenza, tale obiezione si fonda su un’errata comprensione della sentenza impugnata.

127. Lo stesso vale per le obiezioni mosse ai punti da 148 a 150 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha concluso che, per invocare carenze nella relazione sulla sicurezza chimica, la ClientEarth avrebbe dovuto contestare con elementi a sostegno la valutazione del comitato per l’analisi socioeconomica.

Anche in questo punto il Tribunale si basa di nuovo, quantomeno implicitamente, sulle proprie conclusioni secondo cui i requisiti relativi alla qualità della domanda di autorizzazione avrebbero carattere meramente formale.

Laddove richiede obiezioni circostanziate, esso si riferisce alle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] o del comitato sottese alla decisione di autorizzazione e che possono essere oggetto di contestazione solo nel merito.

128. Dal momento che si fondano su una lettura errata della sentenza impugnata, le succitate censure al livello di prova richiesto sono infondate.

129. È vero che le considerazioni relative al quarto motivo hanno dimostrato che la motivazione su cui si è fondato il Tribunale per quanto riguarda il controllo del contenuto della domanda è viziata da un errore di diritto (v. supra, sub 2, segnatamente, paragrafi 115 e seguenti).

Dall’esame del quinto motivo emergerà, tuttavia, che la valutazione della relazione sulla sicurezza chimica da parte dei comitati e della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della decisione di autorizzazione non si presta ad obiezioni (v. infra, sub 5, in particolare, paragrafo 154), per cui tale errore di diritto non comporta l’annullamento della sentenza impugnata. b) Secondo capo del secondo motivo: l’analisi delle alternative

130. Il secondo capo del secondo motivo riguarda l’analisi delle alternative da parte del comitato per l’analisi socioeconomica.

In proposito, la ClientEarth contesta al Tribunale di aver ritenuto, al punto 248 della sentenza impugnata, che la stessa avrebbe dovuto fornire elementi di prova tali da privare di plausibilità le valutazioni di fatto per quanto riguarda l’assenza di alternative.

Secondo la ClientEarth, il Tribunale parrebbe quindi richiedere un’analisi esaustiva delle alternative nel contesto della richiesta di riesame, anziché prevedere tale requisito nella domanda di autorizzazione.

Ad avviso della ClientEarth, ciò equivarrebbe ad affermare che la richiesta di riesame dovrebbe provare l’illegittimità della decisione rivista.

131. Tuttavia, con tale argomento la ClientEarth non tiene conto del livello di controllo che i giudici dell’Unione applicano nei casi di contestazione nel merito quando le autorità dell’Unione valutano questioni di ordine scientifico e tecnico complesse per determinare la natura e l’ampiezza delle misure adottate.

Al riguardo, dette autorità dispongono infatti di un ampio potere discrezionale, il cui sindacato da parte del giudice dell’Unione deve limitarsi a verificare se l’esercizio di tale potere sia viziato da un errore manifesto, se costituisca sviamento di potere o se tali autorità abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale.

In un siffatto contesto, il giudice dell’Unione non può sostituire la propria valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico a quella degli organi dell’Unione cui il Trattato FUE ha assegnato in via esclusiva tale compito ( 44 ).

132. Le obiezioni nel merito ad una siffatta valutazione delle autorità dell’Unione devono quindi dimostrare un errore manifesto, uno sviamento di potere o un manifesto eccesso del potere discrezionale.

133. Contrariamente a quanto sostiene la ClientEarth, il fatto che gli argomenti addotti in una sentenza citata dal Tribunale ( 45 ) si collochino molto al di sotto del livello di prova richiesto per dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione non significa che in altre fattispecie siano applicabili requisiti meno rigorosi.

134. Tale livello di prova tuttavia non impone necessariamente di confutare la valutazione delle autorità dell’Unione unicamente nel merito.

Piuttosto, anche nel caso di decisioni complesse, il giudice dell’Unione deve verificare l’osservanza delle norme di procedura, l’esattezza materiale dei fatti considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di sviamento di potere ( 46 ).

In particolare, per verificare se l’istituzione competente abbia commesso un errore manifesto di valutazione, il giudice dell’Unione deve accertare se tale istituzione abbia esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie sui quali si fondano le conclusioni che ne vengono tratte ( 47 ).

135. Sebbene l’ampio potere discrezionale si applichi anche, in una certa misura, all’accertamento dei dati di base ( 48 ), è però sufficiente dimostrare che nella valutazione non si è tenuto conto di circostanze manifestamente pertinenti.

La richiesta di riesame può così far sorgere seri dubbi quanto alla valutazione effettuata.

Infatti, nonostante l’ampio potere discrezionale delle autorità dell’Unione, queste ultime devono quantomeno dimostrare di essere stati a conoscenza di tali dubbi e i motivi per cui esse sono ciò nonostante pervenute alla loro valutazione.

136. Orbene, è appunto questa la ragione per cui l’argomento con il quale la ClientEarth fa riferimento ai dubbi che i comitati hanno considerato nel contesto della valutazione non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione.

Al contrario, tali considerazioni comprovano proprio che le autorità dell’Unione hanno tenuto conto di dette circostanze nell’esercizio del loro potere discrezionale.

137. Nella misura in cui, con tale censura, la ClientEarth critica implicitamente il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato sufficienti le informazioni contenute nella domanda di autorizzazione relative all’analisi delle alternative, senza che il Tribunale abbia contestato ciò, la conclusione di cui al quarto motivo è parimenti fondata: in linea di principio occorre procedere ad un esame nel merito del carattere completo della domanda di autorizzazione (v. supra, sub 2, segnatamente, paragrafi 115 e seguenti).

Tuttavia, l’esame del terzo motivo mostrerà che l’analisi delle alternative nella decisione di autorizzazione non si presta ad obiezioni (v. infra, sub 4).

Pertanto, un eventuale errore di diritto del Tribunale nella valutazione dell’esame della domanda di autorizzazione per quanto riguarda l’analisi delle alternative non è rilevante ai fini della soluzione della presente controversia.

4. Terzo motivo: le alternative all’uso richiesto

138. Con il terzo motivo la ClientEarth contesta la valutazione delle sue censure relative all’analisi delle alternative nella decisione di autorizzazione.

139. Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, prima frase, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], un’autorizzazione può essere rilasciata in presenza di vantaggi socioeconomici prevalenti se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

In forza della seconda frase del medesimo articolo, nell’adottare tale decisione occorre tenere conto, tra l’altro, dell’analisi delle alternative presentata dal richiedente conformemente all’articolo 62, paragrafo 4, lettera e), nonché delle eventuali informazioni fornite dai terzi interessati su sostanze o tecnologie alternative. comunicate a norma dell’articolo 64, paragrafo 2.

140. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi sostanza o tecnologia alternativa precluda l’autorizzazione, dal momento che, a norma dell’articolo 55, prima frase, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], le sostanze soggette ad autorizzazione sono sostituite solo da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide.

Conformemente alla seconda frase, tale valutazione costituisce lo scopo dell’analisi delle alternative nella procedura di autorizzazione.

141. Il Tribunale ha costantemente riconosciuto, ad esempio ai punti 71, 91, 238, 242 e 243 della sentenza impugnata, che l’autorizzazione è stata concessa per il DEHP nella sua qualità di plastificante contenuto nel materiale riciclato in PVC immesso sul mercato dopo che il PVC cessa di essere considerato rifiuto.

Al punto 91 esso ha inoltre affermato che non è errato considerare come possibili soluzioni alternative altri preparati non contenenti affatto la sostanza o altri processi in cui la funzione svolta dalla sostanza può essere assicurata con altri mezzi.

142. A tale argomento la ClientEarth eccepisce che, ai fini dell’analisi delle alternative, rileva la funzione del DEHP, che è quella di contribuire alla flessibilità e all’elasticità del PVC.

Infatti, a suo parere, la procedura di autorizzazione mirerebbe a ridurre l’uso della sostanza interessata, nella fattispecie il DEHP, e a sostituirla sul lungo periodo.

La ClientEarth fa valere che, anche se esistessero plastificanti alternativi sicuri, seguendo il ragionamento del Tribunale il trattamento del DEHP potrebbe essere autorizzato fintantoché vengono prodotti rifiuti in PVC contenenti DEHP.

A suo avviso, di fatto, avrebbero dovuto essere esaminati plastificanti alternativi o soluzioni alternative a detto PVC contenente DEHP.

143. Queste considerazioni tuttavia non convincono.

Per valutare sostanze e tecniche alternative occorre tenere conto dell’uso concreto per il quale è richiesta un’autorizzazione.

Al riguardo, l’articolo 3, punto 24, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] definisce in modo oltremodo ampio la nozione di «uso» come «ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione».

144. In base all’autorizzazione in oggetto, il DEHP può essere utilizzato da imprese di riciclaggio dei rifiuti come componente di materiale riciclato in PVC, e non in generale nella produzione di PVC.

La questione se esistano altri plastificanti adeguati per il PVC è di interesse secondario per tali imprese.

Determinante al riguardo è piuttosto se le stesse possano essere indirizzate verso altri tipi di materiale riciclato, indipendentemente dal fatto che si tratti di materiale riciclato in PVC senza DEHP o di materiale riciclato in altre materie plastiche.

145. Di conseguenza, il motivo in esame è privo di fondamento.

146. Va notato tuttavia che, sebbene nel caso di specie la sostituibilità del DEHP non sia rilevante per l’analisi delle alternative, essa può acquisire rilevanza nel contesto della ponderazione socioeconomica complessiva.

Se il DEHP può essere sostituito a un costo vantaggioso con sostanze che presentano rischi inferiori, i vantaggi dell’uso del materiale riciclato in PVC contenente DEHP risultano meno significativi rispetto al caso contrario.

Al contempo, il riciclato di PVC contenente DEHP dovrebbe essere meno disponibile, dal momento che la commercializzazione di PVC vergine contenente DEHP diventa meno interessante ( 49 ) o è perfino ostacolata dalle restrizioni di cui all’articolo 67 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] ( 50 ).

Infine, anche la domanda di materiale riciclato di PVC contenente DEHP dovrebbe diminuire, se non addirittura sparire completamente.

Queste considerazioni, tuttavia, non costituiscono oggetto del ricorso di impugnazione.

5. Quinto motivo: la relazione sulla sicurezza chimica nel processo di ponderazione

147. Il quinto motivo verte sulla questione se la ponderazione di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] potesse essere effettuata sulla base della relazione sulla sicurezza chimica presentata.

148. Come sopra evidenziato, l’articolo 60 del regolamento Aarhus prevede due motivi ai fini di un’autorizzazione: ai sensi del paragrafo 2, essa è rilasciata se il rischio per la salute umana o per l’ambiente è adeguatamente controllato.

Ciò presuppone, in particolare, che la relazione sulla sicurezza chimica documenti tale controllo.

Se, per contro, non è assicurato un controllo adeguato del rischio, il paragrafo 4 consente il rilascio dell’autorizzazione se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

149. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], al pari del comitato per la valutazione dei rischi, ha ritenuto che la domanda di autorizzazione non comprovasse un adeguato controllo del rischio per i lavoratori che trasformano il materiale riciclato di PVC contenente DEHP ( 51 ).

Non poteva quindi essere concessa un’autorizzazione in forza dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

150. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, rilasciato l’autorizzazione sul fondamento della ponderazione in virtù dell’articolo 60, paragrafo 4), del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

151. La ClientEarth sostiene, tuttavia, che siffatta ponderazione non sarebbe stata possibile a motivo delle insufficienze nella relazione sulla sicurezza chimica.

152. Essa contesta pertanto, da un lato, la conclusione del Tribunale esposta al punto 132 della sentenza impugnata, secondo cui tale obiezione potrebbe riguardare solo un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], ma non un’autorizzazione a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, e dall’altro, le conclusioni di cui ai punti 135 e 136, secondo cui le informazioni fornite erano comunque sufficienti ai fini della ponderazione.

153. Si deve convenire con la ClientEarth che carenze nella relazione sulla sicurezza chimica possono ostare all’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA].

Per accertare che i vantaggi socioeconomici di un uso prevalgano sui rischi, occorre identificare tali rischi con sufficiente precisione.

Ciò è sottolineato dall’articolo 64, paragrafo 4, lettera a), ai sensi del quale è necessario tenere conto del rischio che presentano gli usi della sostanza, comprese l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte.

Se l’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2, dovesse essere preclusa già per il fatto che detti rischi non sono adeguatamente descritti, ciò potrebbe ostare anche a un’autorizzazione basata sulla preponderanza dei vantaggi.

154. Se la conclusione cui giunge il Tribunale al punto 132 della sentenza impugnata dovesse respingere tale obiezione, essa sarebbe viziata da un errore di diritto.

Le conclusioni di cui ai punti 135 e 136 suggeriscono, tuttavia, che al punto 132 della sentenza impugnata il Tribunale non intendesse formulare una affermazione di tale ampia portata.

Dette conclusioni potrebbero, per lo meno, costituire una motivazione in via subordinata, idonea a sostenere la sentenza su questo punto.

Infatti, ai punti 135 e 136 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma in modo convincente che i dati presentati dalla richiedente permettevano, quanto meno, di trarre conclusioni sul rischio per i lavoratori, sufficienti per effettuare la ponderazione.

155. La ClientEarth, nell’obiettare che la valutazione dei rischi non riguarda specificamente l’uso autorizzato, opera una lettura errata, in particolare, del punto 135 della sentenza impugnata, secondo il quale, anche se le informazioni fornite non riguardano specificamente tale uso, ciò non impedisce però di trarne conclusioni sui rischi dell’utilizzo.

156. La questione se tale valutazione fattuale dei dati sia esatta è una questione di valutazione degli elementi di prova, che non è soggetta a controllo nell’ambito di un ricorso d’impugnazione.

157. Ne consegue che il quinto motivo è privo di fondamento.

6. Settimo motivo: il principio di precauzione

158. Il settimo motivo riguarda il principio di precauzione.

Sebbene la ClientEarth critichi le considerazioni svolte ai punti 284 e 295 della sentenza impugnata, il suo argomento secondo cui dovrebbe tenersi conto del principio di precauzione non è in contraddizione con le suddette considerazioni né con la sentenza nel suo insieme.

159. La ClientEarth, sostenendo in particolare che il Tribunale, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] era dispensata dall’applicare il principio di precauzione, opera una lettura erronea della sentenza.

Ai punti da 290 a 294 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma invece che tale disposizione costituisce l’espressione dell’interazione tra il principio di precauzione e il principio di proporzionalità.

160. Questo motivo è pertanto privo di fondamento.

D. Conclusioni dell’analisi giuridica

161. In sintesi, la sentenza impugnata e la decisione sulla richiesta di riesame controversa devono essere annullate in quanto hanno ammesso che la valutazione dei vantaggi socioeconomici compiuta nella decisione di autorizzazione non ha tenuto conto delle proprietà di interferenza endocrine del DEHP.

Le conclusioni del Tribunale vertenti sulla ricevibilità delle censure relative alla domanda di autorizzazione e al controllo del contenuto della domanda nonché sulla irricevibilità di nuovi argomenti sono anch’esse errate in diritto, ma non comportano, in ultima analisi, l’annullamento della sentenza impugnata.

VI. Sulle spese

162. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

163. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

164. Inoltre, ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte.

In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico.

Ciò vale per le spese sostenute dall’ECHA nel ricorso d’impugnazione.

165. Per quanto riguarda le spese sostenute dall’ECHA dinanzi al Tribunale, restano validi i motivi esposti al punto 310 della sentenza impugnata.

166. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve sopportare le spese sostenute dalla ClientEarth e le proprie spese.

L’ECHA sopporta invece le proprie spese sostenute nei due gradi di giudizio.

VII. Conclusione

167. Pertanto, propongo alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 aprile 2019, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑108/17 , EU:T:2019:215 ), è annullata. 2) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea C(2016) 8454 final, del 7 dicembre 2016, è nulla. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla ClientEarth nonché le proprie spese.

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche sopporta le proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ([OSCURATO:PERSONA]), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU 2006, L 396, pag. 1 ); nella versione pertinente di cui al regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] del 16 febbraio 2016, n. 217 ( GU 2016, L 40, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ). ( 4 ) [OSCURATO:PERSONA] del 1988 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2005, L 124, pag. 4 ), adottata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE ( GU L 124, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2017/999 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ([OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2011, L 44, pag. 2 ). ( 6 ) Anche denominato interferente endocrino.

Simili sostanze incidono sull’equilibrio ormonale. ( 7 ) L’impugnazione di tale decisione è stata respinta con sentenze del Tribunale dell’11 maggio 2017, Deza/ECHA ( T‑115/15 , EU:T:2017:329 ), e della Corte del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA ( C‑419/17 P , EU:C:2019:52 ). ( 8 ) Decisione di attuazione C(2017) 4462 final (https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615). ( 9 ) Tale documento, recante il riferimento «ECHA/CER/CASE Opinion [parere] no.

AFA-0-0000004151-87-17/D», è intitolato «Stellungnahme zu einem Zulassungsantrag im Hinblick auf die Verwendung von Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP): Formulierung von recyceltem Weich-PVC, das DEHP in Verbindungen et Trockengemischen enthält» [Parere relativo ad una domanda di autorizzazione per l’uso di ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP): formulazione di PVC morbido riciclato contenente DEHP nei composti e nelle miscele in polvere]. ( 10 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU 2008, L 312, pag. 3 ). ( 11 ) Sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 ).

Le sentenze del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C 401/12 P a C‑403/12 P , EU:C:2015:4 ), nonché Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑404/12 P e C‑405/12 P , EU:C:2015:5 ), nonché del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 ), riguardavano, invece, l’applicabilità di tale procedura. ( 12 )

V. mie conclusioni nella causa Bayer CropScience e Bayer/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑499/18 P , EU:C:2020:735 , paragrafi 57 e segg.) e giurisprudenza ivi citata. ( 13 )

V. supra, paragrafo

19. ( 14 ) Parere del 22 ottobre 2014 (citato alla nota a piè di pagina9), punto 10, pag.

17. ( 15 ) Quarto capoverso dei commenti all’articolo 57 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ([OSCURATO:PERSONA]), che istituisce un’agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) (sugli inquinanti organici persistenti) (SEC(2003) 1171) / COM(2003)644 final - COD 2003/0256 */. ( 16 ) Sentenze del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 138/79 , EU:C:1980:249 , punto 25 ), del 25 giugno 1997, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑285/94 , EU:C:1997:313 , punti 22 e 23 ), e del 9 novembre 2006, Agraz e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C 243/05 P , EU:C:2006:708 , punto 73 ). ( 17 ) Sentenze del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑326/05 P , EU:C:2007:443 , punto 77 ), del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑77/09 , EU:C:2010:803 , punto 57 ), e del 22 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bilbaína de Alquitranes e a. ( C‑691/15 P , EU:C:2017:882 , punto 35 ). ( 18 ) Sentenze del 23 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca ( C‑192/01 , EU:C:2003:492 , punto 51 ), del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑77/09 , EU:C:2010:803 , punto 75 ), nonché del 1o ottobre 2019, Blaise e a. ( C‑616/17 , EU:C:2019:800 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché punto 94). ( 19 ) Sentenza del 28 marzo 2019, Verlezza e a. ( da C‑487/17 a C‑489/17 , EU:C:2019:270 , punto 57 ).

V. anche sentenze del 29 luglio 2019, Inter‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑411/17 , EU:C:2019:622 , punto 134 ); del 10 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑674/17 , EU:C:2019:851 , punto 66 ), e del 24 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑212/18 , EU:C:2019:898 , punto 58 ). ( 20 )

V. articolo 1, paragrafo 1, nonché considerando 1, 3 e 7 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], e suo fondamento giuridico, articolo 95, paragrafo 3, TCE (ora articolo 114, paragrafo 3, TFUE), nonché articolo 3, paragrafo 3, TUE e articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ( 21 ) Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017, Deza/ECHA ( T‑115/15 , EU:T:2017:329 , punto 145 ). ( 22 ) Sentenza della Corte del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA ( C‑419/17 P , EU:C:2019:52 ). ( 23 ) Punto 3.2, lettera i), della decisione sulla richiesta di riesame controversa. ( 24 ) Sentenze del 7 febbraio 1979, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( 15/76 e 16/76 , EU:C:1979:29 , punto 7 ), del 10 luglio 1986, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ( 234/84 , EU:C:1986:302 , punto 16 ), del 17 maggio 2001, IECC/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑449/98 P , EU:C:2001:275 , punto 87 ), del 15 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/06 , EU:C:2008:224 , punto 54 e segg.), e del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio ( C‑123/18 P , EU:C:2019:694 , punto 37 ). ( 25 )

V. supra, paragrafo

19. ( 26 )

V. supra, paragrafo

44. ( 27 ) Committee for [OSCURATO:PERSONA] (RAC) e Committee for [OSCURATO:PERSONA] (SEAC), Opinion on a [OSCURATO:PERSONA] for: Formulation of recycled soft PVC containing DEHP in compounds and dry-blends (ECHA/RAC/SEAC: AFA-O-0000006672-71-01/D) del 30 novembre 2018. ( 28 ) Sentenze del 12 novembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 37 ), e del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punto 63 ). ( 29 ) Sentenze del 12 novembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 38 ), e del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punto 64 ). ( 30 ) Sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 38 ). ( 31 ) Sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 39 ). ( 32 ) Sentenze del 29 settembre 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( C‑191/95 , EU:C:1998:441 , punto 55 ), e del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Austria ( C‑535/07 , EU:C:2010:602 , punto 41 ). ( 33 ) Sentenza del 13 marzo 2007, HABM/Kaul ( C‑29/05 P , EU:C:2007:162 , in particolare, punti 53 e 54). ( 34 ) Sentenze del 1o giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑136/92 P , EU:C:1994:211 , punto 59 ), del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑521/09 P , EU:C:2011:620 , punto 35 ), e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/EZB ( C‑342/19 P , EU:C:2020:1035 , punto 34 ). ( 35 )

V. giurisprudenza citata alla nota a piè di pagina

24. ( 36 ) Sentenze del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]-, Arten- und [OSCURATO:PERSONA] ( C‑664/15 , EU:C:2017:987 , punti 88 e 89 ), nonché del 14 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] in Nood ( C‑826/18 , EU:C:2021:7 , punto 63 ). ( 37 )

V. sentenza del 19 settembre 2002, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑377/99 , EU:C:2002:504 , punto 68 ), sul ricorso di impugnazione, sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑74/00 P e C‑75/00 P , EU:C:2002:524 , punto 178 ); del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio ( C‑229/05 P , EU:C:2007:32 , punto 66 ); del 10 aprile 2014, Areva e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/11 P e C‑253/11 P , EU:C:2014:257 , punto 114 ), e del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑330/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:601 , punto 33 ) nonché, sul procedimento per inadempimento, sentenze del 26 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda ( C‑494/01 , EU:C:2005:250 , punto 38 ), e dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑576/10 , EU:C:2013:510 , punti 31 e 32 ). ( 38 ) Sul ricorso di impugnazione, sentenze del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio ( C‑229/05 P , EU:C:2007:32 , punto 64 ); del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala ( C‑413/06 P , EU:C:2008:392 , punto 63 ), e del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] der österreichischen Sparkassen/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑125/07 P, C‑133/07 P e C‑137/07 P , EU:C:2009:576 , punto 310 ). ( 39 ) Sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑60/18 , EU:C:2019:264 , punti 20 e 21 ). ( 40 ) Sentenza del 24 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑212/18 , EU:C:2019:898 , punto 58 ). ( 41 )

V. supra, segnatamente, paragrafo

83. ( 42 )

V. supra, paragrafo

85. ( 43 ) Sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 69 ). ( 44 ) Sentenze del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑14/10 , EU:C:2011:503 , punto 60 ) e Etimine ( C‑15/10 , EU:C:2011:504 , punto 60 ), nonché ordinanze del 22 maggio 2014, Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA ( C‑287/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:599 , punto 19 ), e del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA ( C‑288/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:2176 , punto 25 ); [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA ( C‑289/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:2175 , punto 25 ), e [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA (C‑290/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2174 , punto 25 ).

V. anche sentenze del Tribunale dell’11 maggio 2017, Deza/ECHA ( T‑115/15 , EU:T:2017:329 , punti 163 e 164 ), e della Corte del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA ( C‑419/17 P , EU:C:2019:52 , punto 82 ). ( 45 ) Sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV ( C‑546/12 P , EU:C:2015:332 ). ( 46 ) Sentenze del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑326/05 P , EU:C:2007:443 , punto 76 ), nonché del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑77/09 , EU:C:2010:803 , punto 56 ). ( 47 ) Sentenze del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑326/05 P , EU:C:2007:443 , punto 77 ); del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑77/09 , EU:C:2010:803 , punto 57 ), e del 22 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bilbaína de Alquitranes e a. ( C‑691/15 P , EU:C:2017:882 , punto 35 ). ( 48 ) Sentenze del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 138/79 , EU:C:1980:249 , punto 25 ); del 25 giugno 1997, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑285/94 , EU:C:1997:313 , punti 22 e 23 ), e del 9 novembre 2006, Agraz e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑243/05 P , EU:C:2006:708 , punto 73 ). ( 49 ) Finora, a parte l’autorizzazione controversa, rimane un’unica autorizzazione per l’uso del DEHP per i motori di aerei, mentre tre domande di autorizzazione più ampie sono pendenti dal 2013 (https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations?diss=true&search_criteria_ecnumber= 204-211-0&search_criteria_casnumber= 117-81-7&search_criteria_name=Bis%282-ethylhexyl%29+phthalate).

Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, tali domande consentono al produttore di continuare ad immettere il DEHP nel mercato per gli usi richiesti. ( 50 ) Il punto 51 dell’allegato XVII del regolamento [OSCURATO:PERSONA] ne vietava l’uso nei giocattoli e negli articoli di puericultura fino al 7 luglio 2020.

Da allora, il divieto di uso è diventato assoluto, con alcune eccezioni. ( 51 ) Punto 5 della decisione di autorizzazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0458 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 25 febbraio 2021 ( 1 ) Causa C‑458/19 P ClientEarth contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Riesame interno – Rigetto – Oggetto del riesame – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche – Obbligo di autorizzazione – Decisione di esecuzione C(2016) 3549 final relativa alla concessione di un’autorizzazione per gli usi dello ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) – Vantaggio socioeconomico preponderante – Presa in considerazione dei rischi» Indice I. Introduzione II. Contesto normativo A. [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus B. Il regolamento Aarhus C. Il regolamento [OSCURATO:PERSONA]. I fatti A. La classificazione del DEHP B. La procedura di autorizzazione C. La procedura di riesame IV. Procedimento contenzioso e conclusioni delle parti V. Analisi giuridica A. L’interesse ad agire B. Sesto motivo: valutazione, nel processo di ponderazione, di altri rischi della sostanza 1. Analisi del motivo 2. Esame del ricorso dinanzi al Tribunale C. Sugli altri motivi 1. Primo motivo: ricevibilità dei motivi e degli argomenti del ricorso a) Primo capo del primo motivo: oggetto del ricorso avverso la decisione sulla richiesta di riesame controversa b) Secondo capo del primo motivo: oggetto della procedura di riesame i) Sulla nozione di uso ii) Sugli argomenti relativi all’uso di rifiuti iii) Sui vantaggi socioeconomici – quantificazione del rischio 2. Quarto motivo: i requisiti della domanda di autorizzazione 3. Secondo motivo: i requisiti probatori applicabili ai richiedenti nell’ambito della procedura di riesame a) Primo capo del secondo motivo: la relazione sulla sicurezza chimica nella domanda di autorizzazione b) Secondo capo del secondo motivo: l’analisi delle alternative 4. Terzo motivo: le alternative all’uso richiesto 5. Quinto motivo: la relazione sulla sicurezza chimica nel processo di ponderazione 6. Settimo motivo: il principio di precauzione D. Conclusioni dell’analisi giuridica VI. Sulle spese VII. Conclusione I. Introduzione 1. Lo ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) è un cosiddetto plastificante che viene aggiunto alle plastiche a base di cloruro di polivinile (PVC). Esso comporta rischi significativi per la salute umana. Di conseguenza, l’uso di tale sostanza richiede un’autorizzazione ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), su cui si pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] su richiesta dell’utilizzatore. 2. La ClientEarth è un’organizzazione non governativa (ONG) avente come obiettivo la tutela dell’ambiente. Nel presente procedimento essa contesta, in qualità di terza parte, una siffatta autorizzazione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] a tre imprese di riciclaggio dei rifiuti, per l’uso di rifiuti in PVC riciclato (materiale riciclato in PVC) contenenti DEHP. A tal fine la ClientEarth ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA], in forza del regolamento Aarhus ( 3 ), una richiesta di riesame dell’autorizzazione ed ha successivamente impugnato dinanzi al Tribunale, senza successo, la decisione di rigetto di tale richiesta. 3. La presente impugnazione offre quindi alla Corte l’occasione di rispondere per la prima volta a talune questioni relative alla procedura di riesame di cui al regolamento Aarhus e alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento [OSCURATO:PERSONA]. La questione essenziale riguarda il controllo della ponderazione alla base dell’autorizzazione e, pertanto, degli elementi da prendere in considerazione a tal fine, nonché l controllo dell’analisi delle alternative. Sussistono inoltre dubbi quanto alla questione in che misura la richiesta di riesame delimiti l’oggetto della controversia e in che misura i terzi possano invocare carenze nella domanda di autorizzazione dell’utilizzatore per mettere in discussione la validità della decisione di autorizzazione. II. Contesto normativo A. [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus 4. L’articolo 9, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus ( 4 ), prevede che le parti contraenti provvedano affinché i membri del pubblico possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, tali procedure devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. B. Il regolamento Aarhus 5. Il regolamento Aarhus dà attuazione, tra l’altro, all’articolo 9, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus per le istituzioni o gli organi dell’Unione europea. L’articolo 10 del regolamento Aarhus prevede a tal fine una procedura di riesame interno: «(1)   Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all’articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo. (...) La richiesta deve contenere una motivazione del riesame. (2)   L’istituzione o l’organo comunitario di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta (…). (...) l’istituzione o l’organo comunitario risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni. (3) (...)». 6. L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento Aarhus contempla la possibilità di proporre ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione: «L’organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato». 7. Tale disposizione è precisata al considerando 21 del regolamento Aarhus: «Nel caso in cui una richiesta di riesame interno non sia stata accolta, le organizzazioni non governative interessate dovrebbero avere la possibilità di proporre ricorsi in materia ambientale dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato». C. Il regolamento [OSCURATO:PERSONA] 8. Il regolamento [OSCURATO:PERSONA] è un quadro regolamentare completo sulla valutazione e sulla gestione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi alla produzione, all’immissione sul mercato e all’uso delle sostanze chimiche. Per talune sostanze che destano un elevato livello di preoccupazione, esso prevede restrizioni all’uso o, addirittura, un divieto di utilizzo con riserva di autorizzazione, il cosiddetto «obbligo di autorizzazione». 9. L’articolo 3, punto 24, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] definisce la nozione di «uso» come «ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione». 10. Lo scopo dell’obbligo di autorizzazione è precisato all’articolo 55 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]: «Il presente titolo ha lo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. A tale fine, tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni analizzano la disponibilità di alternative e ne considerano i rischi ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione». 11. Conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], l’uso di sostanze estremamente preoccupanti incluse nell’allegato XIV richiede un’autorizzazione. Le proprietà di tali sostanze sono indicate nell’articolo 57. Tra esse figurano le proprietà relative alla tossicità per la riproduzione [lettera c)] e le proprietà che perturbano il sistema endocrino [lettera f)]. L’articolo 58 disciplina la procedura per l’inclusione nell’allegato XIV, che fa quindi insorgere l’obbligo di autorizzazione. 12. Un passaggio intermedio della procedura di fissazione di un obbligo di autorizzazione è previsto all’articolo 59 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. In base a tale articolo, le sostanze candidate ad un’eventuale autorizzazione a causa delle loro proprietà preoccupanti sono innanzitutto identificate e incluse nel cosiddetto elenco delle sostanze candidate. 13. All’articolo 60 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] sono indicate le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione: «(1)   [OSCURATO:PERSONA] è competente a decidere sulle domande d’autorizzazione a norma del presente titolo. (2)   Fatto salvo il paragrafo 3, l’autorizzazione è rilasciata se il rischio per la salute umana o per l’ambiente che l’uso di una sostanza comporta a motivo delle proprietà intrinseche di cui all’allegato XIV è adeguatamente controllato a norma dell’allegato I, punto 6.4, e come documentato nella relazione sulla sicurezza chimica del richiedente, tenendo conto del parere del comitato per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 64, paragrafo 4, lettera a). Nel rilasciare l’autorizzazione, e nelle eventuali condizioni ivi imposte, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto di tutti gli scarichi, emissioni e perdite, compresi i rischi derivanti dagli usi diffusi o dispersivi, noti al momento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto dei rischi che comporta per la salute umana l’uso di una sostanza in uno dei dispositivi medici (...). (3) (...) (4)   Quando l’autorizzazione non può essere rilasciata a norma del paragrafo 2 (...), essa può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. Questa decisione è assunta dopo aver preso in considerazione tutti i seguenti elementi e tenendo conto dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica di cui all’articolo 64, paragrafo 4, lettere a) e b): a) il rischio che presentano gli usi della sostanza, comprese l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte; b) i vantaggi socioeconomici derivanti dal suo uso e le conseguenze socioeconomiche di un rifiuto di autorizzazione, comprovati dal richiedente o da altre parti interessate; c) l’analisi delle alternative proposte dal richiedente a norma dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera e), o di un eventuale piano di sostituzione presentato dal richiedente a norma dell’articolo 62, paragrafo 4, lettera f), e degli eventuali contributi trasmessi da terzi a norma dell’articolo 64, paragrafo 2; d) le informazioni disponibili sui rischi che le eventuali sostanze o tecnologie alternative presentano per la salute umana o per l’ambiente. (5)   Nel valutare se esistano idonee sostanze o tecnologie alternative, la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, in particolare: a) se il passaggio alle alternative comporti una riduzione dei rischi complessivi per la salute umana e per l’ambiente, tenendo conto dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure di gestione dei rischi; b) la fattibilità tecnica ed economica delle alternative per il richiedente. (6)   Un uso non è autorizzato qualora ciò equivalga ad attenuare una delle restrizioni di cui all’allegato XVII. (7)   L’autorizzazione è rilasciata soltanto se la domanda è inoltrata conformemente alle prescrizioni dell’articolo 62. (8) (...)». 14. L’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] elenca diversi requisiti relativi alla domanda di autorizzazione: «(4)   Una domanda d’autorizzazione contiene gli elementi seguenti: (...) c) una richiesta d’autorizzazione, indicante l’uso o gli usi per i quali l’autorizzazione è richiesta, compresi l’uso della sostanza in miscele e/o, se pertinente, la sua incorporazione in articoli; d) salvo qualora sia già stata presentata nell’ambito della registrazione, una relazione sulla sicurezza chimica, elaborata a norma dell’allegato I, relativa ai rischi che comporta per la salute umana e/o per l’ambiente l’uso della o delle sostanze a motivo delle proprietà intrinseche di cui all’allegato XIV; e) un’analisi delle alternative, che prenda in considerazione i rischi che esse comportano e la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione e che comprenda, se del caso, informazioni circa eventuali attività inerenti di ricerca e sviluppo svolte dal richiedente; f) (...)». 15. L’articolo 64 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] disciplina la procedura d’autorizzazione: «(1)   (...) (2)   L’Agenzia pubblica sul suo sito web (...) informazioni generali sugli usi per i quali sono pervenute domande e per le revisioni delle autorizzazioni, precisando il termine entro il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative. (3)   Quando elabora il parere, ciascuno dei comitati di cui al paragrafo 1 verifica in primo luogo se la domanda comprende tutte le informazioni di cui all’articolo 62 che sono pertinenti al proprio mandato. Se necessario, i comitati, dopo essersi consultati reciprocamente, chiedono congiuntamente al richiedente di fornire loro ulteriori informazioni per rendere la domanda conforme alle prescrizioni dell’articolo 62. Il comitato per l’analisi socioeconomica può, se lo ritiene necessario, esigere dal richiedente o chiedere a terzi l’inoltro, entro un determinato arco di tempo, di informazioni supplementari su eventuali sostanze o tecnologie alternative. Ogni comitato tiene inoltre conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi. (4)   I progetti di parere comprendono gli elementi seguenti: a) comitato per la valutazione dei rischi: una valutazione del rischio per la salute umana e/o per l’ambiente derivante dall’uso o dagli usi della sostanza, comprendente una valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia delle misure di gestione dei rischi come specificato nella domanda, e, se pertinente, una valutazione dei rischi derivanti da eventuali alternative; b) comitato per l’analisi socioeconomica: una valutazione dei fattori socioeconomici, e della disponibilità, idoneità e fattibilità tecnica di alternative in relazione all’uso o agli usi della sostanza specificati nella domanda, quando questa è inoltrata a norma dell’articolo 62, nonché di qualsiasi contributo di terzi presentato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. (5)   (...)». 16. Il considerando 69 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] sancisce l’obbligo di autorizzazione: «Per garantire un grado di protezione sufficientemente elevato della salute umana, in particolare quella della popolazione umana interessata ed eventualmente di talune sottopopolazioni vulnerabili, nonché dell’ambiente, le sostanze estremamente preoccupanti dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione conformemente al principio precauzionale. Si dovrebbe rilasciare l’autorizzazione se le persone fisiche o giuridiche che la chiedono comprovano all’autorità che rilascia l’autorizzazione che i rischi per la salute umana e l’ambiente derivanti dall’uso della sostanza sono adeguatamente controllati. Diversamente se ne può autorizzare l’uso se è possibile dimostrare che i vantaggi socioeconomici derivanti dall’uso della sostanza prevalgono sui rischi che il suo uso comporta e che non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee, economicamente e tecnicamente valide. (...)». 17. Il considerando 81 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] menziona il ruolo dei terzi nella procedura di autorizzazione: «Per assicurare un approccio armonizzato in tema di autorizzazione degli usi di specifiche sostanze, l’Agenzia dovrebbe esprimere pareri sui rischi derivanti da tali usi, anche sul fatto che la sostanza sia o meno adeguatamente controllata, e sulle analisi socioeconomiche che le siano sottoposte da terzi. Tali pareri dovrebbero essere presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] quando valuta se rilasciare o meno un’autorizzazione». III. I fatti A. La classificazione del DEHP 18. Con il regolamento (UE) n. 143/2011 ( 5 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha incluso il DEHP, un composto essenzialmente utilizzato per ammorbidire le plastiche a base di PVC, nell’allegato XIV del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato tale regolamentazione sul fatto che la sostanza in parola possiede proprietà tossiche per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del medesimo regolamento. Da allora, l’utilizzo del DEHP è subordinato ad autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 19. Inoltre, il 26 agosto 2014, la Danimarca ha presentato una relazione in cui si afferma che il DEHP sarebbe estremamente preoccupante anche a causa delle proprietà che perturbano il sistema endocrino ( 6 ). Di conseguenza, il 12 dicembre 2014, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aggiornato la voce esistente relativa al DEHP nel cosiddetto elenco delle sostanze candidate, classificando detta sostanza come estremamente preoccupante ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], in quanto avente proprietà che perturbano il sistema endocrino e che possono avere effetti gravi per l’ambiente ( 7 ). In aggiunta, a seguito del riesame dell’autorizzazione controverso, il 4 luglio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di classificare il DEHP in tal senso anche per i suoi effetti endocrini sulla salute umana ( 8 ). Tuttavia, ad oggi, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora imposto alcun obbligo di autorizzazione con riferimento alle proprietà del DEHP di interferente del sistema endocrino. B. La procedura di autorizzazione 20. Il 13 agosto 2013 tre imprese di riciclaggio dei rifiuti hanno presentato una domanda congiunta di autorizzazione in vista dell’immissione in commercio del DEHP per i seguenti usi: – «formulazione di cloruro di polivinile (PVC) morbido riciclato contenente DEHP nei composti e nelle miscele in polvere; – utilizzo industriale di PVC morbido riciclato contenente DEHP nella lavorazione dei polimeri per calandratura, estrusione, compressione e stampaggio a iniezione per la produzione di articoli in PVC». 21. Le richiedenti l’autorizzazione non producono DEHP, ma riciclano rifiuti in PVC già contenenti tale sostanza. Secondo la domanda, ad avviso delle richiedenti, il DEHP non svolge alcun ruolo funzionale specifico ma è presente come impurità, per lo più indesiderata, in rifiuti recuperati. Esso potrebbe tuttavia presentare vantaggi nella successiva lavorazione del materiale riciclato. 22. La domanda era fondata sull’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], ossia su un adeguato controllo dei rischi legati all’uso. 23. Il 22 ottobre 2014, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA hanno elaborato un documento contenente una versione congiunta e consolidata dei loro pareri ( 9 ). Essi hanno concluso che non sarebbe stato possibile concedere un’autorizzazione in base all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], in quanto non sarebbe stato comprovato un adeguato controllo dei rischi derivanti dall’uso. Tuttavia, secondo gli stessi, i vantaggi socioeconomici sarebbero prevalsi sugli altri rischi e, di conseguenza, un’autorizzazione poteva essere rilasciata in forza dell’articolo 60, paragrafo 4. 24. Il 16 giugno 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione di esecuzione C(2016) 3549 final, con la quale ha autorizzato gli usi richiesti del DEHP, con alcune eccezioni, a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»). 25. All’articolo 2 della decisione di autorizzazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato in quattro anni il periodo sulla richiesta di riesame dell’autorizzazione, previsto dall’articolo 60, paragrafo 9, lettera e), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], a decorrere dalla data di scadenza stabilita nell’allegato XIV del regolamento [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il 21 febbraio 2019. 26. Al punto 8 della decisione di autorizzazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il regolamento [OSCURATO:PERSONA] non si applicava ai rifiuti. Di conseguenza, l’«autorizzazione ad immettere sul mercato ed utilizzare taluni composti e miscele in polvere di PVC morbido riciclato contenente DEHP conformemente all’articolo 64 del [regolamento [OSCURATO:PERSONA]] si applica[va] nei limiti in cui tali composti e miscele in polvere non costitui[vano] più rifiuti ai sensi dell’articolo 6 [della direttiva sui rifiuti ( 10 )]». C. La procedura di riesame 27. Con lettera del 2 agosto 2016, la ClientEarth ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare un riesame della decisione di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento Aarhus. 28. Con la decisione controversa C(2016) 8454 final, del 7 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione sulla richiesta di riesame»), la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riesame interno in quanto priva di fondamento. IV. Procedimento contenzioso e conclusioni delle parti 29. Con sentenza del 4 aprile 2019, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑108/17 , EU:T:2019:215 ), il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla ClientEarth avverso la decisione sulla richiesta di riesame controversa. L’ECHA ha partecipato al procedimento in qualità di interveniente a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. 30. La ClientEarth ha proposto la presente impugnazione e chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza del Tribunale nella causa T‑108/17; – rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sulla controversia; o, in subordine, – annullare la sentenza del Tribunale nella causa T‑108/17, e – dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato e, di conseguenza, annullare la decisione sulla richiesta di riesame controversa e, in ogni caso, – condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese, incluse le spese sostenute dalle parti intervenienti, nei giudizi di primo grado e di impugnazione. 31. [OSCURATO:PERSONA] e l’ECHA chiedono che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare la ricorrente alla totalità delle spese. 32. Le parti hanno presentato osservazioni scritte, laddove l’ECHA si limita a sostenere l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha rinunciato allo svolgimento di un’udienza di discussione. 33. Su richiesta della Corte, le parti hanno comunicato che una delle imprese richiedenti aveva presentato una relazione di riesame, chiedendo così la proroga della decisione di autorizzazione, mentre le altre due imprese vi avevano rinunciato. V. Analisi giuridica 34. La presente impugnazione riguarda l’interazione di due complessi procedimenti nel contesto del diritto dell’Unione in materia di ambiente. 35. Punto di partenza è una decisione di autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] adottata ai sensi dell’articolo 60 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] e basata su una domanda di autorizzazion e presentata da tre imprese. Con la decisione di autorizzazione , la [OSCURATO:PERSONA] consente loro di utilizzare una determinata sostanza, il DEHP, un cosiddetto plastificante, per scopi precisi. In assenza di detta autorizzazione è vietato qualsiasi uso di tale sostanza, in quanto la stessa presenta proprietà tossiche per la riproduzione. [OSCURATO:PERSONA] autorizza però gli usi richiesti in quanto ritiene che i vantaggi socioeconomici prevalgano sui rischi derivanti dall’uso della sostanza per la salute umana o per l’ambiente. 36. È degno di nota il fatto che la domanda di autorizzazione non riguardasse un’autorizzazione di questo tipo, basata cioè su una ponderazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], ma un’autorizzazione relativa all’adeguatezza del controllo dei rischi connessi alle proprietà tossiche del DEHP per la riproduzione, a norma dell’articolo 60, paragrafo 2. L’esame della domanda ha tuttavia portato a concludere che la richiesta non aveva dimostrato siffatto controllo. 37. La ClientEarth contesta tale autorizzazione sulla base del regolamento Aarhus. A tal fine, essa ha in un primo tempo presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di riesame di cui all’articolo 10 del regolamento, facendo valere presunte insufficienze nella decisione di autorizzazione. Le censure mosse sono relative, in parte, a carenze nella domanda di autorizzazione con riferimento al fatto che quest’ultima non si basava su una ponderazione e non dimostrava un adeguato controllo del rischio. La ClientEarth contesta, inoltre, taluni aspetti della ponderazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] a fondamento dell’autorizzazione. 38. I requisiti di ammissibilità della richiesta di riesame in base agli articoli 10 e 11 del regolamento Aarhus non sono qui in discussione. 39. Con la decisione sulla richiesta di riesame controversa , la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia respinto la richiesta di riesame stessa. La ClientEarth ha impugnato tale decisione con un ricorso che il Tribunale ha respinto con la sentenza impugnata. 40. Questi due procedimenti fondati l’uno sull’altro formano il quadro in cui si colloca la presente impugnazione. La mia analisi verterà in un primo momento sull’interesse ad agire della ClientEarth (v. sub A) e, successivamente, sul sesto motivo, fondato sulla mancata considerazione, nel processo di ponderazione, di altri rischi delle sostanze (v. sub B). Tale analisi mi condurrà a proporre l’annullamento della sentenza impugnata, nonché della decisione sulla richiesta di riesame controversa. 41. È quindi possibile, stricto sensu, statuire sul ricorso di impugnazione senza esaminare gli altri motivi d’impugnazione. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che, finora, la Corte si è pronunciata su un unico ricorso di impugnazione relativo alla procedura di riesame ( 11 ), e in tale contesto molte delle questioni sollevate non sono state chiarite. Pertanto, l’accertamento di altri errori di diritto commessi dal Tribunale riveste importanza con riferimento a procedimenti futuri, anche qualora tale accertamento non comportasse l’annullamento della sentenza impugnata (v. sul punto, sub C). A. L’interesse ad agire 42. L’interesse ad agire della ClientEarth sarebbe oggetto di dubbio se la decisione di autorizzazione avesse nel frattempo perso la sua efficacia a causa del decorso del tempo o se la [OSCURATO:PERSONA] l’avesse abrogata. Infatti, in tale ipotesi sussisterebbero dubbi sul fatto che la ClientEarth possa trarre un beneficio dalla presente impugnazione ( 12 ). 43. L’articolo 2 della decisione di autorizzazione prevedeva un periodo per la revisione fino al 21 febbraio 2019. Dal momento che nel frattempo la [OSCURATO:PERSONA] non ha rilasciato una nuova autorizzazione, è plausibile che l’autorizzazione sia scaduta. 44. Secondo le informazioni concordanti fornite dalle parti, conformemente all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], la decisione di autorizzazione continua peraltro a produrre effetti almeno nei confronti di una richiedente, dal momento che quest’ultima ha presentato, entro il termine stabilito, una relazione di revisione sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] deve ancora pronunciarsi. 45. Poiché pertanto la decisione di autorizzazione è ancora produttiva di effetti, l’esito positivo dell’impugnazione e del ricorso su cui essa si fonda potrebbe, in definitiva, comportare l’annullamento della decisione, procurando così alla ClientEarth il beneficio perseguito. 46. Di conseguenza, la ClientEarth mantiene un interesse ad agire. B. Sesto motivo: valutazione, nel processo di ponderazione, di altri rischi della sostanza 1. Analisi del motivo 47. Con il sesto motivo di impugnazione, la ClientEarth contesta le conclusioni del Tribunale in merito a quali rischi delle sostanze debbano essere presi in considerazione nell’ambito della ponderazione di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 48. Alla base del presente motivo vi è il fatto che, finora, il DEHP è stato soggetto ad autorizzazione solo a causa delle sue proprietà tossiche per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l’ECHA e la [OSCURATO:PERSONA] hanno peraltro incluso il DEHP nel cosiddetto elenco delle sostanze candidate in quanto sostanza estremamente preoccupante, ai sensi dell’articolo 59, anche a motivo delle sue proprietà di interferenza endocrina, conformemente all’articolo 57, lettera f), ossia a causa dei suoi effetti ormonali, sebbene a tal riguardo non esista ancora alcun obbligo di autorizzazione ( 13 ). 49. Benché tali proprietà di interferenza endocrina del DEHP fossero già note al momento della decisione di autorizzazione, al punto 289 della sentenza impugnata il Tribunale ha ammesso che, nell’ambito della ponderazione effettuata a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, il comitato per la valutazione dei rischi, il comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA e la [OSCURATO:PERSONA] hanno tenuto in considerazione solo le proprietà tossiche del DEHP per la riproduzione. 50. Occorre quindi chiarire quali rischi di una sostanza debbano essere considerati nell’ambito della ponderazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 51. In base al tenore letterale di tale disposizione, ad esempio, nelle versioni tedesca, francese, danese, spagnola e italiana, un uso può essere autorizzato se i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente. In tal modo, la formulazione di detto motivo di autorizzazione differisce dall’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], che contempla espressamente solo un rischio , segnatamente, il rischio che giustifica l’obbligo di autorizzazione. Pertanto, nelle versioni summenzionate, è proprio con riferimento all’altro motivo di autorizzazione che la formulazione dell’articolo 60, paragrafo 4, depone a favore di un esame completo di tutti i rischi della sostanza nell’ambito del processo di ponderazione. Per contro, in altre versioni, come quelle in lingua inglese, neerlandese o portoghese, anche nel paragrafo 4 è fatta menzione solo del rischio. Sebbene queste ultime versioni possano parimenti essere interpretate nel senso di un esame esaustivo, tale conclusione non è altrettanto plausibile per quanto riguarda le versioni menzionate in precedenza. 52. Ai punti da 218 a 223 della sentenza impugnata il Tribunale si fonda, peraltro, sul nesso esistente tra i due motivi di autorizzazione di cui all’articolo 60, paragrafi 2 e 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla distinzione tra l’elenco delle sostanze candidate e la motivazione di un obbligo di autorizzazione, per limitare la ponderazione ai rischi che fanno sorgere l’obbligo di autorizzazione. 53. Occorre convenire col Tribunale che un’autorizzazione in ragione dell’adeguato controllo del rischio di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] riguarda esclusivamente il rischio alla base dell’obbligo di autorizzazione. È solo con riferimento a tale rischio che il richiedente è tenuto a fornire informazioni, conformemente all’articolo 62, paragrafo 4, lettera d). Se è in grado di dimostrare che tale rischio è adeguatamente controllato, altri rischi non ostano all’autorizzazione, anche qualora, a causa di tali rischi, la sostanza figuri già nell’elenco delle sostanze candidate. L’inclusione di una sostanza in tale elenco è solo una fase in un procedimento che in futuro può sfociare in un obbligo di autorizzazione, ma che non conduce necessariamente a un simile obbligo. 54. La funzione primaria della ponderazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], quindi, consiste parimenti nel superare il rischio a fondamento dell’obbligo di autorizzazione. Infatti, in assenza di tale rischio, non sussisterebbe alcun obbligo di autorizzazione. 55. Il Tribunale e la [OSCURATO:PERSONA] trascurano tuttavia il fatto che i vantaggi socioeconomici di un uso non dipendono unicamente dai vantaggi di tale uso, ma anche dagli altri rischi che esso presenta per l’ambiente e per la salute. Infatti, anche tali rischi configurano fattori socioeconomici. Ove causino danni all’ambiente o alla salute, essi recano un pregiudizio alla società e generano costi economici. Di conseguenza, i rischi riducono i vantaggi socioeconomici e, quindi, devono essere presi in considerazione per valutare se i vantaggi prevalgano sul rischio che giustifica l’obbligo di autorizzazione. 56. Ciò è particolarmente evidente nell’ambito della valutazione delle alternative, anch’essa necessaria ai fini di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. In base all’articolo 60, paragrafo 5, la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione «tutti gli aspetti pertinenti» e, ai termini della lettera a), segnatamente i «rischi complessivi per la salute umana e per l’ambiente». Tali rischi complessivi includono necessariamente tutti i possibili rischi connessi alle alternative e all’uso richiesto. Non si può indicare un’alternativa che, pur non presentando il rischio che fa sorgere l’obbligo di autorizzazione, presenti tuttavia altri rischi più gravi. Né è sensato prendere in considerazione tali altri rischi solo per le soluzioni alternative, ma non per l’autorizzazione richiesta. Infatti, ciò non consentirebbe in definitiva di procedere ad una valutazione comparativa dei rischi complessivi, fondamento necessario per l’analisi delle alternative. 57. Nella fattispecie, il comitato per l’analisi socioeconomica ha espressamente tenuto in considerazione anche altri rischi connessi alle alternative, definendo la prevenzione dello smaltimento dei rifiuti in PVC contenenti DEHP in discariche o mediante incenerimento un vantaggio socioeconomico dell’autorizzazione richiesta ( 14 ). 58. La ponderazione sarebbe quindi incompleta se i vantaggi di un uso fossero presi in considerazione in modo esaustivo ma, per quanto riguarda gli inconvenienti, venisse considerato solo il rischio che fa sorgere l’obbligo di autorizzazione. 59. Dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto altresì riferimento alle proprie note esplicative alla proposta di regolamento [OSCURATO:PERSONA], in cui parimenti aveva già esposto che non sarebbero stati presi in considerazione effetti diversi da quelli alla base dell’obbligo di autorizzazione. A suo avviso, detti effetti avrebbero potuto essere disciplinati nell’ambito delle restrizioni. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato tale approccio con il requisito dell’efficacia del procedimento ( 15 ). 60. Considerazioni di efficacia possono consentire di non tenere conto, in sede di ponderazione, di rischi modesti, assenti o ipotetici. In particolare, in tale ambito può essere lecito non considerare, in quanto trascurabili, i rischi per i quali sia dimostrato un adeguato controllo attraverso restrizioni. Una simile limitazione corrisponde al margine di discrezionalità di cui la [OSCURATO:PERSONA] può beneficiare nell’accertamento dei dati di base per la valutazione e la ponderazione di situazioni economiche complesse ( 16 ). Tuttavia, i rischi sulla base dei quali una sostanza sia già stata inclusa come sostanza estremamente preoccupante nell’elenco delle sostanze candidate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] fanno necessariamente parte degli elementi rilevanti caso per caso, che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esaminare in modo accurato e imparziale nell’esercizio del proprio potere discrezionale ( 17 ). 61. Un esame esaustivo dei rischi pertinenti di un uso per la salute e per l’ambiente è, del resto, conforme al principio di precauzione sul quale si fonda il regolamento [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del considerando 9 e all’articolo 1, paragrafo 3. Il considerando 69 sottolinea che segnatamente le autorizzazioni sono soggette a tale principio. 62. La corretta applicazione del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, che le conseguenze potenzialmente negative per la salute dell’impiego delle sostanze attive controverse siano individuate e, in secondo luogo, che il rischio per la salute sia esaustivamente valutato sulla base dei dati scientifici disponibili più affidabili e sui più recenti risultati della ricerca internazionale ( 18 ). Le stesse considerazioni valgono per i rischi per l’ambiente ( 19 ). 63. Infine, come sottolinea giustamente la ClientEarth, una siffatta ponderazione esaustiva è molto più idonea a conseguire lo scopo di assicurare un livello di tutela elevato ( 20 ), rispetto ad una ponderazione che trascuri taluni rischi. 64. A tale conclusione non osta nemmeno il fatto che il Tribunale abbia già stabilito che l’inclusione di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate a causa di rischi supplementari non comporta l’obbligo di integrare una domanda di autorizzazione in corso con riferimento a tali rischi. Tale inclusione non inciderebbe in alcun modo sulla procedura di autorizzazione ( 21 ). 65. In proposito occorre anzitutto osservare che la Corte non ha affrontato tale questione nella sentenza pronunciata sull’impugnazione avverso la succitata sentenza anteriore del Tribunale ( 22 ). La Corte pertanto non si è ancora pronunciata su tale questione. 66. In secondo luogo, occorre distinguere tra l’inclusione di una sostanza nell’elenco delle sostanze candidate e i rischi connessi all’uso di tale sostanza. Da un punto di vista strettamente formale, tale inclusione non produce effetti diretti su una procedura di autorizzazione in corso. Ciò non esclude, tuttavia, che i rischi che hanno portato all’inclusione siano presi in considerazione, esattamente come tutti gli altri rischi pertinenti, nell’ambito della ponderazione socioeconomica. In tale contesto, l’inclusione nell’elenco delle sostanze candidate è rilevante solo nella misura in cui essa confermi i rischi e la loro rilevanza. 67. Infine, non conduce ad una conclusione diversa neppure il principio della certezza del diritto, sul quale si è basata la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione sulla richiesta di riesame controversa e che essa menziona incidentalmente nel controricorso. Nella decisione sulla richiesta di riesame la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che tale principio osterebbe alla presa in considerazione delle proprietà che perturbano il sistema endocrino, dal momento che tali proprietà sono state identificate solo un anno dopo la domanda di autorizzazione. Pertanto, non sarebbe ragionevole aspettarsi che il richiedente avesse tenuto conto di tali rischi nella propria domanda ( 23 ). 68. Secondo una giurisprudenza costante, tuttavia, la legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui essa disponeva quando l’ha adottata ( 24 ). Pertanto, anche se un richiedente non ha ancora potuto considerare talune informazioni rilevanti ai fini della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] non può ignorarle qualora le riceva prima di adottare una decisione. Peraltro, al momento della decisione di autorizzazione e, a fortiori, al momento della pronuncia della decisione sulla richiesta di riesame controversa, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già della relazione della Danimarca relativa alle proprietà del DEHP che perturbano il sistema endocrino e l’ECHA aveva già riconosciuto i rischi ambientali ad esso associati, includendo il DEHP nell’elenco delle sostanze candidate ( 25 ). 69. La sentenza impugnata è pertanto viziata da un errore di diritto giacché ammette che le proprietà di interferenza endocrina del DEHP non sono state valutate nell’ambito della ponderazione di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Tale errore è alla base del rigetto della domanda e, di conseguenza, la sentenza deve essere annullata in toto. 2. Esame del ricorso dinanzi al Tribunale 70. Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale quest’ultima può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale. 71. Relativamente alla mancata valutazione di altri rischi connessi al DEHP, lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia. Infatti, nella decisione sulla richiesta di riesame controversa la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto delle proprietà di interferenza endocrina del DEHP. Dal momento che non lo ha fatto, anche tale decisione deve essere annullata nella sua interezza. 72. A titolo complementare va rilevato che, sebbene la decisione di autorizzazione sia parimenti inficiata da tale vizio, essa non sarebbe però direttamente interessata dall’annullamento della decisione di riesame. È vero che, in sede di pronuncia sulla richiesta di riesame, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe tener conto del fatto che l’autorizzazione è basata su una ponderazione incompleta. Non si può tuttavia escludere che la [OSCURATO:PERSONA] rilasci, invece, una nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], basata sulla relazione di riesame presentata dalla rimanente richiedente ( 26 ), con la conseguenza che non occorrerebbe più pronunciarsi sulla richiesta di riesame della ClientEarth. Infatti, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA hanno già concluso che le nuove informazioni comprovano un adeguato controllo dei rischi connessi alla tossicità riproduttiva ( 27 ). C. Sugli altri motivi 73. Gli altri motivi dell’impugnazione vertono sulla ricevibilità degli argomenti addotti in un ricorso relativo ad una richiesta di riesame, sui requisiti di una domanda di autorizzazione, sul livello probatorio che tale ricorso deve soddisfare, sulla valutazione delle alternative, sulla relazione sulla sicurezza chimica e sul principio di precauzione. 1. Primo motivo: ricevibilità dei motivi e degli argomenti del ricorso 74. Il primo motivo riguarda le conclusioni del Tribunale con riferimento alla portata di un ricorso avverso il rigetto di una richiesta di riesame ai sensi del regolamento Aarhus. La ClientEarth sostiene, in primo luogo, che solo la decisione sulla richiesta di riesame controversa potrebbe formare oggetto del ricorso, ma non la domanda di autorizzazione [sub a)] e, in secondo luogo, che il Tribunale avrebbe limitato la sua argomentazione ai motivi e agli argomenti da essa dedotti nella sua richiesta di riesame [sub b)]. a) Primo capo del primo motivo: oggetto del ricorso avverso la decisione sulla richiesta di riesame controversa 75. Con il primo capo del primo motivo, la ClientEarth contesta la delimitazione, da parte del Tribunale, dell’oggetto di un ricorso presentato ai sensi dell’articolo 12 del regolamento Aarhus. Occorre chiarire se, con il suo ricorso, la ClientEarth possa eccepire anche le carenze nella domanda di autorizzazione che ha portato alla decisione di autorizzazione di cui trattasi adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 76. In proposito il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 53 della sentenza impugnata, che solo la legittimità della decisione sulla richiesta di riesame controversa può formare oggetto di ricorso da parte del richiedente il riesame. Per quanto riguarda le carenze nella domanda di autorizzazione, tale giudice afferma, al punto 54, che la ClientEarth potrebbe invocarle solo se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto proprie dette carenze nella decisione sulla richiesta di riesame. 77. È quindi decisivo sapere se, ed eventualmente in quale misura, un’organizzazione non governativa (ONG) possa far valere le carenze di una domanda di autorizzazione nell’ambito della procedura di riesame. 78. Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, determinate ONG sono legittimate a presentare una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo, con richiesta motivata, all’organo dell’Unione che lo ha adottato ai sensi del diritto ambientale. L’oggetto della richiesta di riesame riguarda, in ossequio a tale disposizione, la rivalutazione di tale atto ( 28 ), cioè, nel caso di specie, la decisione di autorizzazione. 79. La Corte ha statuito che la richiesta di riesame interno di un atto amministrativo è dunque diretta a far accertare l’asserita illegittimità o (segnatamente) l’infondatezza dell’atto considerato ( 29 ). L’ONG può quindi adire il giudice dell’Unione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento Aarhus, in combinato disposto con l’articolo 10 del medesimo. Essa può proporre ricorso avverso la decisione che respinge la richiesta di riesame interno in quanto infondata. Al riguardo, essa può invocare l’incompetenza, la violazione delle forme sostanziali, la violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o lo sviamento di potere ( 30 ). 80. In tale contesto, tuttavia, la violazione delle forme sostanziali riguarda le disposizioni applicabili nella procedura di riesame. Da ciò non emerge in quale misura con la richiesta di riesame possano essere invocati vizi di forma e di procedura che affettano la procedura di autorizzazione. 81. L’articolo 9, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus prevede esclusivamente la possibilità di proporre ricorso per violazione del diritto ambientale. Siffatta formulazione è più restrittiva di quella dell’articolo 9, paragrafo 2, che consente di contestare la legittimità sostanziale e procedurale. 82. Poiché gli articoli da 10 a 12 del regolamento Aarhus danno attuazione soltanto all’articolo 9, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA], tali disposizioni possono unicamente consentire di invocare la violazione di disposizioni di diritto ambientale, ma non di contestare globalmente la legittimità sostanziale e procedurale di un atto. 83. Nella misura in cui la domanda di autorizzazione deve indicare l’uso [articolo 62, paragrafo 4, lettera c), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]], e contenere una relazione sulla sicurezza chimica [articolo 62, paragrafo 4, lettera d)] e un’analisi delle alternative [articolo 62, paragrafo 4, lettera e)], si tratta tuttavia di disposizioni di diritto ambientale. Tali informazioni mirano infatti a dimostrare, in particolare, i rischi ambientali dell’uso richiesto e delle sue alternative. 84. Le suddette informazioni sono parimenti rilevanti anche ai fini della partecipazione di terzi alla procedura di autorizzazione. Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], l’ECHA rende disponibili informazioni generali sugli usi per i quali sono pervenute domande. Essa stabilisce inoltre un termine entro il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni su sostanze o tecnologie alternative. Allo stesso modo, l’articolo 60, paragrafo 4, lettera c), l’articolo 64, paragrafo 3, quarta frase, l’articolo 64, paragrafo 4, lettera b), e il considerando 81 prevedono che si tenga conto delle eventuali informazioni comunicate da terzi. La ClientEarth afferma di aver partecipato in tale veste alle procedure di autorizzazione. 85. Peraltro, come ammesso dallo stesso Tribunale ai punti 103 e seguenti della sentenza impugnata, un’autorizzazione a norma dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] è ammissibile soltanto se la domanda è inoltrata conformemente alle prescrizioni dell’articolo 62. Ciò include, in particolare, la relazione sulla sicurezza e l’analisi delle alternative. 86. Nel caso in cui un’autorizzazione non abbia potuto essere concessa perché la domanda non era conforme ai requisiti di cui all’articolo 62, paragrafo 4, lettere d) ed e), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], le ONG devono quindi poter far valere tale difformità nell’ambito di un riesame e del successivo ricorso. Per contro, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] faccia espressamente propria la carenza non può incidere sulla ricevibilità di tali argomenti nel procedimento di riesame. 87. Pertanto, la ClientEarth ha ragione, in linea di principio, nel contestare i punti da 234 a 236 della sentenza impugnata. In tali punti il Tribunale respinge, in quanto irricevibile, l’argomento secondo cui l’analisi delle alternative proposte nella domanda di autorizzazione sarebbe stata carente, poiché tale domanda non specificava la funzione del DEHP. Infatti, indipendentemente da ciò che le richiedenti l’autorizzazione avrebbero indicato o meno nella domanda di autorizzazione, secondo il Tribunale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espressamente individuato una funzione del DEHP ai fini dell’autorizzazione. Alla luce delle considerazioni appena svolte, tale conclusione di irricevibilità è viziata da un errore di diritto. 88. Nel contesto di una motivazione fornita in subordine ai punti da 63 a 70 della sentenza impugnata, che la ClientEarth non contesta, il Tribunale afferma tuttavia in modo convincente che, ai fini dell’indicazione dell’uso, non è necessario attribuire una funzione specifica alla sostanza di cui trattasi. 89. Pertanto, l’argomento della ClientEarth relativo alla mancata indicazione di una funzione del DEHP nella domanda di autorizzazione era, in ogni caso, privo di fondamento e l’errore di diritto commesso dal Tribunale nel valutare la ricevibilità di tale argomento non rimette in definitiva in discussione la sentenza. b) Secondo capo del primo motivo: oggetto della procedura di riesame 90. Con il secondo capo del primo motivo, la ClientEarth contesta il fatto che, ai sensi del punto 55 della sentenza impugnata, nell’ambito di un ricorso avverso una decisione sulla richiesta di riesame sono ricevibili solo i motivi e gli argomenti già presentati dal ricorrente nella richiesta di riesame. 91. Prima facie, la Corte ha recentemente risolto tale questione in modo del tutto simile nella sentenza TestBioTech. Secondo tale sentenza, un ricorso avverso una decisione di rigetto di una richiesta di riesame non può essere fondato su motivi nuovi o elementi di prova che non comparivano nella richiesta di riesame, salvo privare il requisito relativo alla motivazione di una siffatta richiesta, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, del suo effetto utile e modificare l’oggetto del procedimento avviato con tale richiesta ( 31 ). 92. Tale constatazione della Corte è coerente con la sua ulteriore giurisprudenza in materia. L’oggetto del contendere nel procedimento per inadempimento è delimitato dalla lettera di diffida e dal parere motivato ( 32 ), così come l’oggetto del procedimento in materia di marchi è definito dalle richieste dalle prove presentate dinanzi all’EUIPO ( 33 ). Del pari, un’impugnazione non può modificare l’oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale ( 34 ). Inoltre, come già sottolineato, la legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui essa disponeva quando l’ha adottata ( 35 ) e, quindi, segnatamente sulla base del contenuto di una richiesta sulla quale si pronuncia. 93. La Corte ha peraltro già interpretato in tal senso l’articolo 9, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus, cui il regolamento Aarhus dà attuazione. Secondo tale interpretazione, la norma in discorso non osta ad una regola di preclusione che imponga di sollevare eccezioni vertenti sul rispetto delle norme pertinenti del diritto ambientale già nella fase del procedimento amministrativo. Una simile regola può consentire di identificare più rapidamente i punti controversi e, se del caso, di risolverli nel corso del procedimento amministrativo in maniera tale che un ricorso giurisdizionale diventi superfluo. Siffatta regola di preclusione può così contribuire all’obiettivo dell’articolo 9, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] di prevedere meccanismi giudiziari efficaci. Essa è altresì pienamente coerente con l’obiettivo dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo il quale le procedure di cui, tra l’altro, al paragrafo 3 dello stesso articolo, devono offrire rimedi «adeguati ed effettivi» e devono essere «obiettive ( 36 )». 94. Nel controricorso la ClientEarth concorda espressamente con le conclusioni esposte nella sentenza TestBioTech. Essa invoca tuttavia, giustamente, la citata giurisprudenza relativa alla delimitazione dell’oggetto del procedimento, in base alla quale, in primo luogo, argomenti nuovi relativi a motivi già dedotti sono ricevibili ( 37 ) e, in secondo luogo, si deve poter contestare la motivazione di una decisione di rigetto ( 38 ). 95. Le due ipotesi relative a argomenti nuovi sono conformi all’obiettivo di assicurare mezzi di impugnazione adeguati ed efficaci, come sancito dal considerando 19 del regolamento Aarhus e dall’articolo 9, paragrafo 4, della [OSCURATO:PERSONA] di Aarhus. Tale obiettivo discende del resto anche dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 96. Per contro, la conclusione cui giunge il Tribunale al punto 55 della sentenza impugnata è troppo restrittiva, in quanto il Tribunale dichiara genericamente irricevibili non solo, a giusto titolo, motivi d’impugnazione nuovi, ma anche argomenti nuovi, errando così in diritto. 97. Per rimettere in discussione la sentenza, l’applicazione di siffatta conclusione dovrebbe essere viziata da un errore di diritto anche per quanto riguarda gli argomenti della ClientEarth. 98. La ClientEarth sottolinea, in proposito, il rigetto degli argomenti vertenti sulla nozione di uso, sull’uso di rifiuti e sulla quantificazione dei vantaggi socioeconomici. i) Sulla nozione di uso 99. Ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata, il Tribunale respinge in quanto irricevibile l’argomento della ClientEarth secondo cui la nozione di «uso» comporterebbe l’introduzione o l’impiego «attivo» di una determinata sostanza in un «processo industriale». Ad avviso del Tribunale, tale argomento non sarebbe stato sufficientemente chiaro nella richiesta di riesame, per cui la [OSCURATO:PERSONA] non era in condizione di identificarlo. 100. È tuttavia pacifico che la richiesta di riesame verteva sulla questione se la domanda di autorizzazione descrivesse con sufficiente chiarezza gli usi previsti del DEHP. Al punto 61 della sentenza impugnata il Tribunale fa altresì riferimento all’argomento sollevato dalla ClientEarth nella richiesta di riesame, secondo cui l’uso del DEHP presupporrebbe che la sostanza in questione sia utilizzata «in un preparato», o introdotta «in un articolo». Al punto 71 della sentenza impugnata, poi, il Tribunale espone i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale argomento nella decisione sulla richiesta di riesame controversa. 101. Laddove, nel ricorso, la ClientEarth asserisce la necessità dell’impiego «attivo» di una determinata sostanza in un «processo industriale», si deve ritenere, quanto meno nel presente procedimento, che si tratti solo di un ulteriore sviluppo dell’obiezione sollevata nella richiesta di riesame. Rimane infatti la questione se la domanda di autorizzazione e l’autorizzazione abbiano ad oggetto gli usi del DEHP ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 102. Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere irricevibile l’argomento della ClientEarth in esame. 103. Tale errore di diritto, tuttavia, può essere preso in considerazione solo se anche il rigetto, in via subordinata, di tale argomento in quanto infondato ai punti da 63 a 92 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto. Nell’ambito dell’analisi del terzo motivo risulterà, nondimeno, che non è questo quanto si verifica nella fattispecie (v. infra, sub 4, segnatamente, paragrafi 143 e 144). ii) Sugli argomenti relativi all’uso di rifiuti 104. La ClientEarth rimprovera al Tribunale di aver respinto, ai punti 74, 75, 85 e 87 della sentenza impugnata, in quanto irricevibili diversi argomenti basati sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato l’uso di materiali derivati da rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe autorizzato un processo di riciclaggio in violazione della normativa sui rifiuti e avrebbe determinato in maniera errata la cessazione della qualifica di rifiuto. 105. Nella fattispecie, può essere lasciata aperta la questione se tali argomenti non rientrino effettivamente nell’oggetto del procedimento. Infatti, essi sono infondati nel merito in quanto l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] non si applica ai rifiuti. Di conseguenza, la decisione di autorizzazione non può disciplinare tali questioni in materia di rifiuti e, come si evince dal suo ottavo considerando, non le regolamenta esplicitamente. La decisione presuppone, piuttosto, che i rifiuti in PVC trasformati abbiano già perso la loro qualifica di rifiuto prima dell’uso autorizzato. 106. Per contro, in assenza di una normativa dell’Unione che disciplini la cessazione della qualifica di rifiuto relativamente ai rifiuti in PVC contenenti DEHP, la decisione a tal riguardo spetta agli Stati membri ( 39 ), i quali in tale ambito sono soggetti a requisiti rigorosi per quanto riguarda la prevenzione degli effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute umana ( 40 ). Un’eventuale violazione della normativa in materia di rifiuti ricadrebbe quindi nella responsabilità dello Stato membro che stabilisce la cessazione della qualifica di rifiuto. 107. In conclusione, il presente capo del primo motivo è, pertanto, inconferente. iii) Sui vantaggi socioeconomici – quantificazione del rischio 108. Infine, la ClientEarth contesta il punto 197 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale respinge in quanto irricevibile l’argomento secondo cui l’assenza di quantificazione del rischio per la salute dei lavoratori metterebbe in discussione la ponderazione socioeconomica. 109. È vero che la richiesta di riesame criticava la ponderazione socioeconomica, tuttavia l’assenza di quantificazione del rischio per la salute dei lavoratori non è stata, di fatto, menzionata. Non è evidente neppure quale rilievo critico nella richiesta avrebbe dovuto sviluppare ulteriormente tale argomento. Laddove la valutazione di taluni rischi è stata contestata, ciò non ha riguardato la loro quantificazione, ma piuttosto il fatto che essi non facevano parte della ponderazione (v. supra, sub B, paragrafi 51 e seguenti). 110. Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente considerato tale obiezione irricevibile e, pertanto, il presente capo del primo motivo è privo di fondamento. 2. Quarto motivo: i requisiti della domanda di autorizzazione 111. Poiché la richiesta di riesame può essere anche fondata sul fatto che l’autorizzazione in questione si basava su informazioni insufficienti nella domanda di autorizzazione ( 41 ), i requisiti relativi al contenuto di detta domanda presentano un interesse. Essi costituiscono l’oggetto del quarto motivo. 112. Come già osservato, un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] è rilasciata soltanto se la domanda è conforme alle prescrizioni dell’articolo 62 ( 42 ). L’articolo 62, paragrafo 4, precisa le informazioni che la domanda deve contenere. Tra queste figurano, in particolare, una relazione sulla sicurezza chimica [lettera d)], e un’analisi delle alternative [lettera e)]. La relazione sulla sicurezza chimica deve essere conforme a quanto prescritto dall’allegato I ed essere relativa, in particolare, ai rischi che comporta per la salute umana e/o per l’ambiente l’uso della o delle sostanze a motivo delle proprietà intrinseche di cui all’allegato XIV. L’analisi delle alternative prende in considerazione i rischi che esse comportano e la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione comprese, se del caso, informazioni circa eventuali attività inerenti di ricerca e sviluppo svolte dal richiedente. 113. Le parti e il Tribunale muovono dal presupposto che il controllo di tali requisiti applicabili alla domanda di autorizzazione debba essere distinto dalla valutazione delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 60, paragrafi 2 e 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. La ClientEarth contesta tuttavia il fatto che, al punto 109 della sentenza impugnata, il Tribunale non abbia imposto alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della relazione sulla sicurezza chimica, di esaminare nel merito le informazioni da fornire con la domanda in virtù dell’articolo 60, paragrafo 7, in combinato disposto con l’articolo 62 e l’allegato I. 114. Il Tribunale si è fondato sul fatto che la formulazione delle disposizioni di cui trattasi non prevede un obbligo analogo a carico della [OSCURATO:PERSONA]. 115. Questa conclusione non è tuttavia corretta. 116. È vero che non esiste una normativa che imponga alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare nel merito le informazioni fornite. Tuttavia, l’articolo 64, paragrafo 3, prima frase, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] stabilisce espressamente che il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l’analisi socioeconomica dell’ECHA verifichino in primo luogo se la domanda comprenda tutte le informazioni di cui all’articolo 62 che sono pertinenti al loro mandato. La seconda frase prevede che essi possano, se necessario, chiedere al richiedente ulteriori informazioni. 117. I comitati possono adempiere a tale mandato solo valutando nel merito le informazioni contenute nella domanda. A questo fine, essi devono avere già anticipato l’esame delle condizioni dell’autorizzazione di cui all’articolo 60, paragrafi 2 o 4. Nondimeno, si tratta di due fasi dal momento che, nei loro pareri sull’autorizzazione, i comitati tengono conto anche delle proprie perizie e delle informazioni che non sono state presentate dal richiedente, ma da terzi, in particolare, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, terza e quarta frase. 118. A norma dell’articolo 85, paragrafo 7, e dell’articolo 88, nonché del considerando 95 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], i comitati sono indipendenti nella loro valutazione. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto dei loro pareri nell’autorizzare l’uso ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 2 o 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Se i comitati ritengono che le informazioni presentate siano insufficienti, la [OSCURATO:PERSONA] può autorizzare l’uso richiesto della sostanza solo se spiega anche i motivi per cui la valutazione dei comitati non è corretta. [OSCURATO:PERSONA] fa quindi proprie le conclusioni dei comitati sulla completezza delle informazioni presentate, o procede essa stessa a valutarle nel merito. 119. Pertanto, la conclusione cui giunge il Tribunale al punto 109 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe tenuta ad esaminare nel merito la relazione sulla sicurezza chimica da presentare con la domanda ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 7, in combinato disposto con l’articolo 62 e con l’allegato I, non tiene conto della procedura prevista dagli articoli 60, 62 e 64 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] ed è, di conseguenza, viziata da un errore di diritto. 120. Tale errore di diritto nella sentenza impugnata, tuttavia, rimette in discussione quest’ultima solo se corrisponde ad un vizio della decisione sulla richiesta di riesame controversa. Infatti, una lacuna significativa nel fascicolo della domanda deve emergere al più tardi nella decisione di autorizzazione. L’analisi del quinto motivo evidenzia, però, che non è quanto si verifica nel caso di specie per quanto riguarda la relazione sulla sicurezza chimica (v. infra, sub 5, segnatamente, paragrafo 154). 3. Secondo motivo: i requisiti probatori applicabili ai richiedenti nell’ambito della procedura di riesame 121. Con il secondo motivo, la ClientEarth contesta i requisiti di prova che il Tribunale ha imposto per la procedura di riesame. 122. La Corte ha già statuito che chi chiede il riesame interno di un atto amministrativo ai sensi del diritto dell’ambiente è tenuto ad indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto che possono far sorgere dubbi plausibili, ossia seri, quanto alla valutazione svolta dall’istituzione o dall’organo dell’Unione nell’atto considerato ( 43 ). È questo il livello di prova che la ClientEarth fa valere nell’ambito del presente motivo. 123. Sebbene al punto 57 della sentenza impugnata anche il Tribunale si sia basato su tale livello di prova, la ClientEarth ne contesta l’applicazione alle censure concernenti la relazione sulla sicurezza chimica presentata con la domanda di autorizzazione e l’analisi delle alternative effettuata dal comitato per l’analisi socioeconomica. a) Primo capo del secondo motivo: la relazione sulla sicurezza chimica nella domanda di autorizzazione 124. Con il primo capo del secondo motivo la ClientEarth contesta il rigetto delle obiezioni mosse alla relazione sulla sicurezza chimica presentata con la domanda di autorizzazione. Il livello di prova applicato in proposito ai suoi argomenti sarebbe, a suo avviso, sproporzionato. 125. Al punto 112 della sentenza impugnata il Tribunale afferma che la ClientEarth non avrebbe fornito elementi di prova atti a concludere che la relazione sulla sicurezza chimica presentata nella domanda di autorizzazione non soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 60, paragrafo 7, all’articolo 62, paragrafo 4, lettera d), e all’allegato I del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 126. Tuttavia, il Tribunale non ha fondato tale conclusione su una valutazione degli elementi di prova, o su un determinato livello di prova, bensì sul fatto che la completezza della domanda di autorizzazione dovrebbe essere esaminata non nel merito, ma unicamente nella forma, come si evince, in particolare, dal punto 113 della sentenza impugnata. Di conseguenza, tale obiezione si fonda su un’errata comprensione della sentenza impugnata. 127. Lo stesso vale per le obiezioni mosse ai punti da 148 a 150 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha concluso che, per invocare carenze nella relazione sulla sicurezza chimica, la ClientEarth avrebbe dovuto contestare con elementi a sostegno la valutazione del comitato per l’analisi socioeconomica. Anche in questo punto il Tribunale si basa di nuovo, quantomeno implicitamente, sulle proprie conclusioni secondo cui i requisiti relativi alla qualità della domanda di autorizzazione avrebbero carattere meramente formale. Laddove richiede obiezioni circostanziate, esso si riferisce alle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] o del comitato sottese alla decisione di autorizzazione e che possono essere oggetto di contestazione solo nel merito. 128. Dal momento che si fondano su una lettura errata della sentenza impugnata, le succitate censure al livello di prova richiesto sono infondate. 129. È vero che le considerazioni relative al quarto motivo hanno dimostrato che la motivazione su cui si è fondato il Tribunale per quanto riguarda il controllo del contenuto della domanda è viziata da un errore di diritto (v. supra, sub 2, segnatamente, paragrafi 115 e seguenti). Dall’esame del quinto motivo emergerà, tuttavia, che la valutazione della relazione sulla sicurezza chimica da parte dei comitati e della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della decisione di autorizzazione non si presta ad obiezioni (v. infra, sub 5, in particolare, paragrafo 154), per cui tale errore di diritto non comporta l’annullamento della sentenza impugnata. b) Secondo capo del secondo motivo: l’analisi delle alternative 130. Il secondo capo del secondo motivo riguarda l’analisi delle alternative da parte del comitato per l’analisi socioeconomica. In proposito, la ClientEarth contesta al Tribunale di aver ritenuto, al punto 248 della sentenza impugnata, che la stessa avrebbe dovuto fornire elementi di prova tali da privare di plausibilità le valutazioni di fatto per quanto riguarda l’assenza di alternative. Secondo la ClientEarth, il Tribunale parrebbe quindi richiedere un’analisi esaustiva delle alternative nel contesto della richiesta di riesame, anziché prevedere tale requisito nella domanda di autorizzazione. Ad avviso della ClientEarth, ciò equivarrebbe ad affermare che la richiesta di riesame dovrebbe provare l’illegittimità della decisione rivista. 131. Tuttavia, con tale argomento la ClientEarth non tiene conto del livello di controllo che i giudici dell’Unione applicano nei casi di contestazione nel merito quando le autorità dell’Unione valutano questioni di ordine scientifico e tecnico complesse per determinare la natura e l’ampiezza delle misure adottate. Al riguardo, dette autorità dispongono infatti di un ampio potere discrezionale, il cui sindacato da parte del giudice dell’Unione deve limitarsi a verificare se l’esercizio di tale potere sia viziato da un errore manifesto, se costituisca sviamento di potere o se tali autorità abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale. In un siffatto contesto, il giudice dell’Unione non può sostituire la propria valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico a quella degli organi dell’Unione cui il Trattato FUE ha assegnato in via esclusiva tale compito ( 44 ). 132. Le obiezioni nel merito ad una siffatta valutazione delle autorità dell’Unione devono quindi dimostrare un errore manifesto, uno sviamento di potere o un manifesto eccesso del potere discrezionale. 133. Contrariamente a quanto sostiene la ClientEarth, il fatto che gli argomenti addotti in una sentenza citata dal Tribunale ( 45 ) si collochino molto al di sotto del livello di prova richiesto per dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione non significa che in altre fattispecie siano applicabili requisiti meno rigorosi. 134. Tale livello di prova tuttavia non impone necessariamente di confutare la valutazione delle autorità dell’Unione unicamente nel merito. Piuttosto, anche nel caso di decisioni complesse, il giudice dell’Unione deve verificare l’osservanza delle norme di procedura, l’esattezza materiale dei fatti considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di sviamento di potere ( 46 ). In particolare, per verificare se l’istituzione competente abbia commesso un errore manifesto di valutazione, il giudice dell’Unione deve accertare se tale istituzione abbia esaminato, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie sui quali si fondano le conclusioni che ne vengono tratte ( 47 ). 135. Sebbene l’ampio potere discrezionale si applichi anche, in una certa misura, all’accertamento dei dati di base ( 48 ), è però sufficiente dimostrare che nella valutazione non si è tenuto conto di circostanze manifestamente pertinenti. La richiesta di riesame può così far sorgere seri dubbi quanto alla valutazione effettuata. Infatti, nonostante l’ampio potere discrezionale delle autorità dell’Unione, queste ultime devono quantomeno dimostrare di essere stati a conoscenza di tali dubbi e i motivi per cui esse sono ciò nonostante pervenute alla loro valutazione. 136. Orbene, è appunto questa la ragione per cui l’argomento con il quale la ClientEarth fa riferimento ai dubbi che i comitati hanno considerato nel contesto della valutazione non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione. Al contrario, tali considerazioni comprovano proprio che le autorità dell’Unione hanno tenuto conto di dette circostanze nell’esercizio del loro potere discrezionale. 137. Nella misura in cui, con tale censura, la ClientEarth critica implicitamente il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato sufficienti le informazioni contenute nella domanda di autorizzazione relative all’analisi delle alternative, senza che il Tribunale abbia contestato ciò, la conclusione di cui al quarto motivo è parimenti fondata: in linea di principio occorre procedere ad un esame nel merito del carattere completo della domanda di autorizzazione (v. supra, sub 2, segnatamente, paragrafi 115 e seguenti). Tuttavia, l’esame del terzo motivo mostrerà che l’analisi delle alternative nella decisione di autorizzazione non si presta ad obiezioni (v. infra, sub 4). Pertanto, un eventuale errore di diritto del Tribunale nella valutazione dell’esame della domanda di autorizzazione per quanto riguarda l’analisi delle alternative non è rilevante ai fini della soluzione della presente controversia. 4. Terzo motivo: le alternative all’uso richiesto 138. Con il terzo motivo la ClientEarth contesta la valutazione delle sue censure relative all’analisi delle alternative nella decisione di autorizzazione. 139. Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, prima frase, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], un’autorizzazione può essere rilasciata in presenza di vantaggi socioeconomici prevalenti se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. In forza della seconda frase del medesimo articolo, nell’adottare tale decisione occorre tenere conto, tra l’altro, dell’analisi delle alternative presentata dal richiedente conformemente all’articolo 62, paragrafo 4, lettera e), nonché delle eventuali informazioni fornite dai terzi interessati su sostanze o tecnologie alternative. comunicate a norma dell’articolo 64, paragrafo 2. 140. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi sostanza o tecnologia alternativa precluda l’autorizzazione, dal momento che, a norma dell’articolo 55, prima frase, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], le sostanze soggette ad autorizzazione sono sostituite solo da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. Conformemente alla seconda frase, tale valutazione costituisce lo scopo dell’analisi delle alternative nella procedura di autorizzazione. 141. Il Tribunale ha costantemente riconosciuto, ad esempio ai punti 71, 91, 238, 242 e 243 della sentenza impugnata, che l’autorizzazione è stata concessa per il DEHP nella sua qualità di plastificante contenuto nel materiale riciclato in PVC immesso sul mercato dopo che il PVC cessa di essere considerato rifiuto. Al punto 91 esso ha inoltre affermato che non è errato considerare come possibili soluzioni alternative altri preparati non contenenti affatto la sostanza o altri processi in cui la funzione svolta dalla sostanza può essere assicurata con altri mezzi. 142. A tale argomento la ClientEarth eccepisce che, ai fini dell’analisi delle alternative, rileva la funzione del DEHP, che è quella di contribuire alla flessibilità e all’elasticità del PVC. Infatti, a suo parere, la procedura di autorizzazione mirerebbe a ridurre l’uso della sostanza interessata, nella fattispecie il DEHP, e a sostituirla sul lungo periodo. La ClientEarth fa valere che, anche se esistessero plastificanti alternativi sicuri, seguendo il ragionamento del Tribunale il trattamento del DEHP potrebbe essere autorizzato fintantoché vengono prodotti rifiuti in PVC contenenti DEHP. A suo avviso, di fatto, avrebbero dovuto essere esaminati plastificanti alternativi o soluzioni alternative a detto PVC contenente DEHP. 143. Queste considerazioni tuttavia non convincono. Per valutare sostanze e tecniche alternative occorre tenere conto dell’uso concreto per il quale è richiesta un’autorizzazione. Al riguardo, l’articolo 3, punto 24, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] definisce in modo oltremodo ampio la nozione di «uso» come «ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione». 144. In base all’autorizzazione in oggetto, il DEHP può essere utilizzato da imprese di riciclaggio dei rifiuti come componente di materiale riciclato in PVC, e non in generale nella produzione di PVC. La questione se esistano altri plastificanti adeguati per il PVC è di interesse secondario per tali imprese. Determinante al riguardo è piuttosto se le stesse possano essere indirizzate verso altri tipi di materiale riciclato, indipendentemente dal fatto che si tratti di materiale riciclato in PVC senza DEHP o di materiale riciclato in altre materie plastiche. 145. Di conseguenza, il motivo in esame è privo di fondamento. 146. Va notato tuttavia che, sebbene nel caso di specie la sostituibilità del DEHP non sia rilevante per l’analisi delle alternative, essa può acquisire rilevanza nel contesto della ponderazione socioeconomica complessiva. Se il DEHP può essere sostituito a un costo vantaggioso con sostanze che presentano rischi inferiori, i vantaggi dell’uso del materiale riciclato in PVC contenente DEHP risultano meno significativi rispetto al caso contrario. Al contempo, il riciclato di PVC contenente DEHP dovrebbe essere meno disponibile, dal momento che la commercializzazione di PVC vergine contenente DEHP diventa meno interessante ( 49 ) o è perfino ostacolata dalle restrizioni di cui all’articolo 67 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] ( 50 ). Infine, anche la domanda di materiale riciclato di PVC contenente DEHP dovrebbe diminuire, se non addirittura sparire completamente. Queste considerazioni, tuttavia, non costituiscono oggetto del ricorso di impugnazione. 5. Quinto motivo: la relazione sulla sicurezza chimica nel processo di ponderazione 147. Il quinto motivo verte sulla questione se la ponderazione di cui all’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] potesse essere effettuata sulla base della relazione sulla sicurezza chimica presentata. 148. Come sopra evidenziato, l’articolo 60 del regolamento Aarhus prevede due motivi ai fini di un’autorizzazione: ai sensi del paragrafo 2, essa è rilasciata se il rischio per la salute umana o per l’ambiente è adeguatamente controllato. Ciò presuppone, in particolare, che la relazione sulla sicurezza chimica documenti tale controllo. Se, per contro, non è assicurato un controllo adeguato del rischio, il paragrafo 4 consente il rilascio dell’autorizzazione se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative. 149. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], al pari del comitato per la valutazione dei rischi, ha ritenuto che la domanda di autorizzazione non comprovasse un adeguato controllo del rischio per i lavoratori che trasformano il materiale riciclato di PVC contenente DEHP ( 51 ). Non poteva quindi essere concessa un’autorizzazione in forza dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 150. [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, rilasciato l’autorizzazione sul fondamento della ponderazione in virtù dell’articolo 60, paragrafo 4), del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. 151. La ClientEarth sostiene, tuttavia, che siffatta ponderazione non sarebbe stata possibile a motivo delle insufficienze nella relazione sulla sicurezza chimica. 152. Essa contesta pertanto, da un lato, la conclusione del Tribunale esposta al punto 132 della sentenza impugnata, secondo cui tale obiezione potrebbe riguardare solo un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], ma non un’autorizzazione a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, e dall’altro, le conclusioni di cui ai punti 135 e 136, secondo cui le informazioni fornite erano comunque sufficienti ai fini della ponderazione. 153. Si deve convenire con la ClientEarth che carenze nella relazione sulla sicurezza chimica possono ostare all’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]. Per accertare che i vantaggi socioeconomici di un uso prevalgano sui rischi, occorre identificare tali rischi con sufficiente precisione. Ciò è sottolineato dall’articolo 64, paragrafo 4, lettera a), ai sensi del quale è necessario tenere conto del rischio che presentano gli usi della sostanza, comprese l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di gestione dei rischi proposte. Se l’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2, dovesse essere preclusa già per il fatto che detti rischi non sono adeguatamente descritti, ciò potrebbe ostare anche a un’autorizzazione basata sulla preponderanza dei vantaggi. 154. Se la conclusione cui giunge il Tribunale al punto 132 della sentenza impugnata dovesse respingere tale obiezione, essa sarebbe viziata da un errore di diritto. Le conclusioni di cui ai punti 135 e 136 suggeriscono, tuttavia, che al punto 132 della sentenza impugnata il Tribunale non intendesse formulare una affermazione di tale ampia portata. Dette conclusioni potrebbero, per lo meno, costituire una motivazione in via subordinata, idonea a sostenere la sentenza su questo punto. Infatti, ai punti 135 e 136 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma in modo convincente che i dati presentati dalla richiedente permettevano, quanto meno, di trarre conclusioni sul rischio per i lavoratori, sufficienti per effettuare la ponderazione. 155. La ClientEarth, nell’obiettare che la valutazione dei rischi non riguarda specificamente l’uso autorizzato, opera una lettura errata, in particolare, del punto 135 della sentenza impugnata, secondo il quale, anche se le informazioni fornite non riguardano specificamente tale uso, ciò non impedisce però di trarne conclusioni sui rischi dell’utilizzo. 156. La questione se tale valutazione fattuale dei dati sia esatta è una questione di valutazione degli elementi di prova, che non è soggetta a controllo nell’ambito di un ricorso d’impugnazione. 157. Ne consegue che il quinto motivo è privo di fondamento. 6. Settimo motivo: il principio di precauzione 158. Il settimo motivo riguarda il principio di precauzione. Sebbene la ClientEarth critichi le considerazioni svolte ai punti 284 e 295 della sentenza impugnata, il suo argomento secondo cui dovrebbe tenersi conto del principio di precauzione non è in contraddizione con le suddette considerazioni né con la sentenza nel suo insieme. 159. La ClientEarth, sostenendo in particolare che il Tribunale, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento [OSCURATO:PERSONA], ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] era dispensata dall’applicare il principio di precauzione, opera una lettura erronea della sentenza. Ai punti da 290 a 294 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma invece che tale disposizione costituisce l’espressione dell’interazione tra il principio di precauzione e il principio di proporzionalità. 160. Questo motivo è pertanto privo di fondamento. D. Conclusioni dell’analisi giuridica 161. In sintesi, la sentenza impugnata e la decisione sulla richiesta di riesame controversa devono essere annullate in quanto hanno ammesso che la valutazione dei vantaggi socioeconomici compiuta nella decisione di autorizzazione non ha tenuto conto delle proprietà di interferenza endocrine del DEHP. Le conclusioni del Tribunale vertenti sulla ricevibilità delle censure relative alla domanda di autorizzazione e al controllo del contenuto della domanda nonché sulla irricevibilità di nuovi argomenti sono anch’esse errate in diritto, ma non comportano, in ultima analisi, l’annullamento della sentenza impugnata. VI. Sulle spese 162. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. 163. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 164. Inoltre, ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico. Ciò vale per le spese sostenute dall’ECHA nel ricorso d’impugnazione. 165. Per quanto riguarda le spese sostenute dall’ECHA dinanzi al Tribunale, restano validi i motivi esposti al punto 310 della sentenza impugnata. 166. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve sopportare le spese sostenute dalla ClientEarth e le proprie spese. L’ECHA sopporta invece le proprie spese sostenute nei due gradi di giudizio. VII. Conclusione 167. Pertanto, propongo alla Corte di pronunciarsi nei seguenti termini: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 aprile 2019, ClientEarth/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑108/17 , EU:T:2019:215 ), è annullata. 2) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea C(2016) 8454 final, del 7 dicembre 2016, è nulla. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla ClientEarth nonché le proprie spese. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche sopporta le proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ([OSCURATO:PERSONA]), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU 2006, L 396, pag. 1 ); nella versione pertinente di cui al regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] del 16 febbraio 2016, n. 217 ( GU 2016, L 40, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ). ( 4 ) [OSCURATO:PERSONA] del 1988 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2005, L 124, pag. 4 ), adottata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE ( GU L 124, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2017/999 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ([OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2011, L 44, pag. 2 ). ( 6 ) Anche denominato interferente endocrino. Simili sostanze incidono sull’equilibrio ormonale. ( 7 ) L’impugnazione di tale decisione è stata respinta con sentenze del Tribunale dell’11 maggio 2017, Deza/ECHA ( T‑115/15 , EU:T:2017:329 ), e della Corte del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA ( C‑419/17 P , EU:C:2019:52 ). ( 8 ) Decisione di attuazione C(2017) 4462 final (https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615). ( 9 ) Tale documento, recante il riferimento «ECHA/CER/CASE Opinion [parere] no. AFA-0-0000004151-87-17/D», è intitolato «Stellungnahme zu einem Zulassungsantrag im Hinblick auf die Verwendung von Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP): Formulierung von recyceltem Weich-PVC, das DEHP in Verbindungen et Trockengemischen enthält» [Parere relativo ad una domanda di autorizzazione per l’uso di ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP): formulazione di PVC morbido riciclato contenente DEHP nei composti e nelle miscele in polvere]. ( 10 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU 2008, L 312, pag. 3 ). ( 11 ) Sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 ). Le sentenze del 13 gennaio 2015, Consiglio e a./[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C 401/12 P a C‑403/12 P , EU:C:2015:4 ), nonché Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑404/12 P e C‑405/12 P , EU:C:2015:5 ), nonché del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 ), riguardavano, invece, l’applicabilità di tale procedura. ( 12 ) V. mie conclusioni nella causa Bayer CropScience e Bayer/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑499/18 P , EU:C:2020:735 , paragrafi 57 e segg.) e giurisprudenza ivi citata. ( 13 ) V. supra, paragrafo 19. ( 14 ) Parere del 22 ottobre 2014 (citato alla nota a piè di pagina9), punto 10, pag. 17. ( 15 ) Quarto capoverso dei commenti all’articolo 57 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ([OSCURATO:PERSONA]), che istituisce un’agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il regolamento (CE) (sugli inquinanti organici persistenti) (SEC(2003) 1171) / COM(2003)644 final - COD 2003/0256 */. ( 16 ) Sentenze del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 138/79 , EU:C:1980:249 , punto 25 ), del 25 giugno 1997, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑285/94 , EU:C:1997:313 , punti 22 e 23 ), e del 9 novembre 2006, Agraz e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C 243/05 P , EU:C:2006:708 , punto 73 ). ( 17 ) Sentenze del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑326/05 P , EU:C:2007:443 , punto 77 ), del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑77/09 , EU:C:2010:803 , punto 57 ), e del 22 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bilbaína de Alquitranes e a. ( C‑691/15 P , EU:C:2017:882 , punto 35 ). ( 18 ) Sentenze del 23 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca ( C‑192/01 , EU:C:2003:492 , punto 51 ), del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑77/09 , EU:C:2010:803 , punto 75 ), nonché del 1o ottobre 2019, Blaise e a. ( C‑616/17 , EU:C:2019:800 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché punto 94). ( 19 ) Sentenza del 28 marzo 2019, Verlezza e a. ( da C‑487/17 a C‑489/17 , EU:C:2019:270 , punto 57 ). V. anche sentenze del 29 luglio 2019, Inter‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑411/17 , EU:C:2019:622 , punto 134 ); del 10 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑674/17 , EU:C:2019:851 , punto 66 ), e del 24 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑212/18 , EU:C:2019:898 , punto 58 ). ( 20 ) V. articolo 1, paragrafo 1, nonché considerando 1, 3 e 7 del regolamento [OSCURATO:PERSONA], e suo fondamento giuridico, articolo 95, paragrafo 3, TCE (ora articolo 114, paragrafo 3, TFUE), nonché articolo 3, paragrafo 3, TUE e articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ( 21 ) Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017, Deza/ECHA ( T‑115/15 , EU:T:2017:329 , punto 145 ). ( 22 ) Sentenza della Corte del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA ( C‑419/17 P , EU:C:2019:52 ). ( 23 ) Punto 3.2, lettera i), della decisione sulla richiesta di riesame controversa. ( 24 ) Sentenze del 7 febbraio 1979, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( 15/76 e 16/76 , EU:C:1979:29 , punto 7 ), del 10 luglio 1986, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] ( 234/84 , EU:C:1986:302 , punto 16 ), del 17 maggio 2001, IECC/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑449/98 P , EU:C:2001:275 , punto 87 ), del 15 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/06 , EU:C:2008:224 , punto 54 e segg.), e del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio ( C‑123/18 P , EU:C:2019:694 , punto 37 ). ( 25 ) V. supra, paragrafo 19. ( 26 ) V. supra, paragrafo 44. ( 27 ) Committee for [OSCURATO:PERSONA] (RAC) e Committee for [OSCURATO:PERSONA] (SEAC), Opinion on a [OSCURATO:PERSONA] for: Formulation of recycled soft PVC containing DEHP in compounds and dry-blends (ECHA/RAC/SEAC: AFA-O-0000006672-71-01/D) del 30 novembre 2018. ( 28 ) Sentenze del 12 novembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 37 ), e del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punto 63 ). ( 29 ) Sentenze del 12 novembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 38 ), e del 3 settembre 2020, Mellifera/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑784/18 P , non pubblicata, EU:C:2020:630 , punto 64 ). ( 30 ) Sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 38 ). ( 31 ) Sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 39 ). ( 32 ) Sentenze del 29 settembre 1998, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( C‑191/95 , EU:C:1998:441 , punto 55 ), e del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Austria ( C‑535/07 , EU:C:2010:602 , punto 41 ). ( 33 ) Sentenza del 13 marzo 2007, HABM/Kaul ( C‑29/05 P , EU:C:2007:162 , in particolare, punti 53 e 54). ( 34 ) Sentenze del 1o giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑136/92 P , EU:C:1994:211 , punto 59 ), del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑521/09 P , EU:C:2011:620 , punto 35 ), e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/EZB ( C‑342/19 P , EU:C:2020:1035 , punto 34 ). ( 35 ) V. giurisprudenza citata alla nota a piè di pagina 24. ( 36 ) Sentenze del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]-, Arten- und [OSCURATO:PERSONA] ( C‑664/15 , EU:C:2017:987 , punti 88 e 89 ), nonché del 14 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] in Nood ( C‑826/18 , EU:C:2021:7 , punto 63 ). ( 37 ) V. sentenza del 19 settembre 2002, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑377/99 , EU:C:2002:504 , punto 68 ), sul ricorso di impugnazione, sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑74/00 P e C‑75/00 P , EU:C:2002:524 , punto 178 ); del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio ( C‑229/05 P , EU:C:2007:32 , punto 66 ); del 10 aprile 2014, Areva e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑247/11 P e C‑253/11 P , EU:C:2014:257 , punto 114 ), e del 28 luglio 2016, Tomana e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑330/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:601 , punto 33 ) nonché, sul procedimento per inadempimento, sentenze del 26 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda ( C‑494/01 , EU:C:2005:250 , punto 38 ), e dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑576/10 , EU:C:2013:510 , punti 31 e 32 ). ( 38 ) Sul ricorso di impugnazione, sentenze del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio ( C‑229/05 P , EU:C:2007:32 , punto 64 ); del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala ( C‑413/06 P , EU:C:2008:392 , punto 63 ), e del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] der österreichischen Sparkassen/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑125/07 P, C‑133/07 P e C‑137/07 P , EU:C:2009:576 , punto 310 ). ( 39 ) Sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑60/18 , EU:C:2019:264 , punti 20 e 21 ). ( 40 ) Sentenza del 24 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑212/18 , EU:C:2019:898 , punto 58 ). ( 41 ) V. supra, segnatamente, paragrafo 83. ( 42 ) V. supra, paragrafo 85. ( 43 ) Sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑82/17 P , EU:C:2019:719 , punto 69 ). ( 44 ) Sentenze del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑14/10 , EU:C:2011:503 , punto 60 ) e Etimine ( C‑15/10 , EU:C:2011:504 , punto 60 ), nonché ordinanze del 22 maggio 2014, Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA ( C‑287/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:599 , punto 19 ), e del 4 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA ( C‑288/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:2176 , punto 25 ); [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA ( C‑289/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:2175 , punto 25 ), e [OSCURATO:PERSONA] e a./ECHA (C‑290/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2174 , punto 25 ). V. anche sentenze del Tribunale dell’11 maggio 2017, Deza/ECHA ( T‑115/15 , EU:T:2017:329 , punti 163 e 164 ), e della Corte del 23 gennaio 2019, Deza/ECHA ( C‑419/17 P , EU:C:2019:52 , punto 82 ). ( 45 ) Sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV ( C‑546/12 P , EU:C:2015:332 ). ( 46 ) Sentenze del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑326/05 P , EU:C:2007:443 , punto 76 ), nonché del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑77/09 , EU:C:2010:803 , punto 56 ). ( 47 ) Sentenze del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑326/05 P , EU:C:2007:443 , punto 77 ); del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑77/09 , EU:C:2010:803 , punto 57 ), e del 22 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bilbaína de Alquitranes e a. ( C‑691/15 P , EU:C:2017:882 , punto 35 ). ( 48 ) Sentenze del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 138/79 , EU:C:1980:249 , punto 25 ); del 25 giugno 1997, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑285/94 , EU:C:1997:313 , punti 22 e 23 ), e del 9 novembre 2006, Agraz e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑243/05 P , EU:C:2006:708 , punto 73 ). ( 49 ) Finora, a parte l’autorizzazione controversa, rimane un’unica autorizzazione per l’uso del DEHP per i motori di aerei, mentre tre domande di autorizzazione più ampie sono pendenti dal 2013 (https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations?diss=true&search_criteria_ecnumber= 204-211-0&search_criteria_casnumber= 117-81-7&search_criteria_name=Bis%282-ethylhexyl%29+phthalate). Ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera d), del regolamento [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, tali domande consentono al produttore di continuare ad immettere il DEHP nel mercato per gli usi richiesti. ( 50 ) Il punto 51 dell’allegato XVII del regolamento [OSCURATO:PERSONA] ne vietava l’uso nei giocattoli e negli articoli di puericultura fino al 7 luglio 2020. Da allora, il divieto di uso è diventato assoluto, con alcune eccezioni. ( 51 ) Punto 5 della decisione di autorizzazione.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1367/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris