CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 26101 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che larappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: diritti doganali - valore della merce - royalties [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa , giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli A vv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, viadegli Scipioni n. 268/A; - controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligurian. 539/02/18 depositata in data 9 maggio 2018 , notificata in data 6 giugno 2018; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi,avverso la sentenza indicata in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l.,avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalla società importatrice e dal [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l. quale rappresentante indiretto, avverso diversi avvisi di rettifica con i quali l’Ufficio aveva recuperato maggiori dazi e Iva in relazione ad operazioni di importazioni risalenti al 2009, sul presupposto della mancata inclusione nel valore delle merci dell’ammontare versatoa titolo di royalties dalla contribuente per lo sfruttamento di marchi di fabbrica al titolare dei diritti immateriali([OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] e ITV [OSCURATO:PERSONA]) dei quali era licenziataria, nella misura prevista dal relativo contratto di licenza; -il giudice di appello ha rigettato il gravame dell’Agenzia delle dogane evidenziando che i diritti di licenza pagati dalla contribuente non potevano considerarsi quali condizioni imprescindibili di vendita e, conseguentemente, non dovevano essere inclusi nella determinazione del valore della merce in dogana; ha, peraltro, aggiunto chel’inclusione delle royalties nella base imponibile daziabile avrebbe comportato la duplicazione dell’Iva essendo indiscusso l’avvenuto versamento di tale imposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] alle società licenzianti; -resistonocon controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:SOCIETA] ; Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 546/92 e 112 c.p.c. per avere la CTR annullato gli avvisi emessi nei confronti del CAD Liguria sebbene quest’ultimo avesse nel ricorso introduttivo- riunito in primo grado a quello proposto dalla società importatrice- sollevato eccezioni (relative alla carenza di legittimazione passiva, alla violazione del principio di buona fede ex art. 220 CDC, mancata notifica dei processi verbali) non afferenti alla infondatezza della pretesa tributaria per erronea inclusione delle royalties nella base imponibile daziabile;in tal modo, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe, altresì, utilizzato l’istituto della riunione dei procedimenti di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 546/1992 in violazione delle norme sulla perentorietà dei termini di impugnazione e delle decadenze processuali; -il motivo è infondato; - p remesso che "E' ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra varie, Cass., sez. 5°, n. 21057 del 2021; Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021; Cass. 18830 del 2017; Cass. 12gennaio 2016, n. 296; 31 luglio 2015, n. 16213) nella specie il giudice di appello, senza incorrere nel vizio di extrapetizione, ha rigettato il gravame dell’Ufficio - confermando la sentenza di primo grado che aveva riunito i ricorsi presentati dalla società importatrice e dal CAD Liguria- stante la ritenuta infondatezza della pretesa tributaria per asserita mancanza dei presupposti di legge per la inclusione dei diritti di licenza (royalties) nel valore imponibile delle merci in dogana con conseguente annullamento per tale ragione assorbente degli avvisi di rettifica in questione anche nei confronti del CAD Liguria, quale coobbligato solidale nella qualità di rappresentante indiretto; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 32 del Regolamento(CEE) n. 2913/92, 143 par. 1 lett. e), 157, par. 2, 159 e 160, Regolamento (CEE) n. 2454/93, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., per aver e la CTR, violando i canoni di ermeneutica contrattuale,escluso che ricorressero le condizioni in presenza delle quali i corrispettivi pagati a titolo di royalties dalla contribuente debbano essere inclusi nel valore in dogana delle merci importate; - va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del secondo motivo, in quanto tenderebbe ad ottenere dal giudice di legittimità un riesame degli elementi di fatto accertati dal giudice di appello ed una diversa valutazione degli elementi probatori esaminati dai giudici di merito;in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto (artt. 1362 e segg. c.c.) e di determinazione del valore in dogana delle merci importate (artt.29 e 32 del CDC e 143, par. 1, lett. e, 157, par. 2, 159 e 160 DAC); -nel merito il motivo è fondato; -l 'art. 29, Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabile ai fatti di causa ratione temporis, stabilisce che il valore in dogana delle merci importate è, di regola, il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale dell'Unione, fatte salve, però, le rettifiche da effettuare conformemente al successivo art. 32 (cfr. Corte UE, 21 gennaio 2016, Stretinskis; Corte UE, 12 dicembre 2013, Christodoulou). Esso d eve, comunque, riflettere il valore economico reale della merce importata e, quindi, considerarne tutti i fattori economicamenterilevanti (in termini, da ultimo, Corte UE, 20 dicembre 2017,Hamamatsu). Il menzionato art. 32, nell'individuare gli elementi che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato per determinare il valore in dogana, attribuisce rilevanza, tra gli altri, alla lett. c), ai«corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che ilcompratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, comecondizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cuidetti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzoeffettivamente pagato o da pagare».L'art. 157, par. 1, Reg. (CEE) n. 2454/93 (che fissa talunedisposizioni d'applicazione del regolamento che istituisce il codice doganale comunitario), chiarisce che per «corrispettivi e diritti dilicenza», ai fini dell'articolo 32, par. 1, lettera c), del codice doganalecomunitario deve intendersi, in particolare, quanto versato per l'utilizzodi diritti inerenti alla fabbricazione delle merci importate, alla venditaper l'esportazione di tale merce e all'impiego e alla rivendita dellestesse. Il successivo par. 2 del medesimo articolo precisa che al prezzo effettivamente pagato o da pagare devono essere aggiunti i corrispettivi o diritti di licenza soltanto nel caso in cui tale pagamento, da un lato, si riferisca alle merci oggetto della valutazione e, dall'altro, costituisca una condizione di vendita di tali merci. L'art. 159, poi, stabilisce che al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore. Così ricostruito il quadro normativo deve concludersi, in coerenza con quanto affermato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 marzo 2017, GE Healthcare, che la rettifica prevista dall'articolo 32, par. 1, lett. c), del codice doganale comunitario si applica quando ricorrono le seguenti tre condizioni cumulative: in primo luogo, che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da valutare; e, in terzo luogo, che l'acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare. Da ciò consegue che i corrispettivi o i diritti di licenza assumono rilevanza quale base imponibile e vanno considerati come «relativi alle merci da valutare» anche se non determinati al momento della conclusione del contratto di licenza o dell'insorgenza dell'obbligazione doganale. Con particolare riferimento alla terza condizione, ossia chel'acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenzacome condizione della vendita delle merci da valutare, la richiamata pronuncia della Corte unionale ha affermato che la nozione «condizionedi vendita» sta ad indicare la situazione in cui, nell'ambito dei rapporticontrattuali tra il venditore - o la persona ad esso legata – e l'acquirente, l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivesta un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta al giudice delrinvio verificare. Ha, quindi, aggiunto, che qualora, come nel caso in esame, il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal venditore, occorre «verificare se la persona legata al venditore eserciti un controllo, sul medesimo o sull'acquirente, tale da poter garantire che l'importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente». Ciò, in coerenza con l'art. 160, Reg. (CEE) n. 2454/93, secondo cui il pagamento delle royalties costituisce una condizione della vendita quando il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento. Può, dunque, ritenersi che i corrispettivi e i diritti di licenza (cd. royalties) dovuti dall'importatore in relazione alle merci importate costituisce una «condizione della vendita», ai fini della rilevanza degli stessi quale componente del valore della merce in dogana di cui all'art. 32 del codice doganale comunitario e, conseguentemente, dell'applicazione del potere di rettifica dell'Ufficio, non solo quando l'operazione è subordinata espressamente, nelle clausole dell'accordo di licenza, all'assolvimento di tali pagamenti, ma anche quando tale rapporto di subordinazione si evince dal tenore delle clausole contrattuali che interessano anche diversi soggetti che possono intervenire nell'operazione medesima, quando, come nel caso in esame, il venditore è soggetto diverso dall'avente diritto alla percezione delle royalties (cfr., sul tema, Cass. 6 aprile 2018, n. 8473). Con riferimento alla nozione di controllo utilizzata nella richiamata pronuncia della Corte di Giustizia e presa in considerazione dall'art. 143, par. 1, lett. e), Reg. (CEE) n. 2454/93, si osserva chel'allegato 23 a tale Regolamento chiarisce che «si considera che unapersona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare,di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sullaseconda». Il controllo èdunque inteso in un'accezione ampia: da un lato, sul piano della fattispecie, perché è assunto per la sua rilevanza anche difatto; dall'altro, su quello degli effetti, perché ci si contenta del potere di «orientamento» del soggetto controllato (così, Cass. n. 8473/18). Quest'accezione ampia e necessariamente casistica, d'altronde,ben si coordina con la nozione economica del valore doganale, la quale si traduce nel rilievo, anch'esso di fatto, degli elementi che definisconoil valore economico del bene. Al fine della individuazione del contenuto della nozione di «controllo» utili indicatori possono essere tratti dall'esemplificazione presente nel Commento n. 11 del Comitato del codice doganale(Sezione del valore in dogana) contenuto nel documentoTAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007, sull'applicazionedell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), del codice doganale. Tale documento è ormai parte dell'acquis communautaíre convalore di soft law, come riconosciuto a anche dalla menzionata pronunciadella Corte di Giustizia secondo cui le conclusioni del predetto Comitato «sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumentiimportanti per garantire un'uniforme applicazione del codice doganaleda parte delle autorità doganali degli Stati membri e possono, quindi,essere di per sé considerate strumenti validi per l'interpretazione didetto codice». Ebbene, il documento annovera, tra gli elementi utili per determinare la presenza di un controllo, tra gli altri, i seguenti: illicenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente; il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione); il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all'acquirente; il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivende le merci; il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc.; il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licenziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore; il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante. Come precisato dallo stesso Commento n. 11, nessuno di questi elementi (2211 costituisce di per sé una condizione di vendita, tuttavia una combinazione di questi elementi dimostra che esiste quel «potere di orientamento» della licenziante sulla venditrice, tale per cui il pagamento dei diritti di licenza costituisce una condizione di vendita. Peraltro, possono esistere anche altri elementi, diversi da quelli presi in considerazione dal Commento n. 11, rivelatori dell'esistenza diuna siffatta relazione tra le parti. Deve, dunque, concludersi, in coerenza con quanto previsto dal richiamato Commento, che assumono rilevanza, ai fini che qui interessano, l'esistenza in capo alla licenziante di poteri di controllo e orientamento sull'attività di fabbricazione, che non si risolvono in un mero controllo di qualità dei beni, ma investono segmenti del processo produttivo. Non risulta rilevante, né d dirimente, la circostanza relativa alla soppressione del richiamato documento, in quanto il documento TAXUD/B4/2016, che fornisce linee orientative più sintetiche (ma non meno lineari) e si correla al dettato del nuovo codice doganale (Regolamento n. 952/2013/UE) e al corrispondente Regolamento di esecuzione (Regolamento n. 2015/2447/UE). In proposito, si osserva che l'art. 70 del vigente codice doganale comunitario, pone, al primo comma, la regola generale per il valore in dogana è quello di transazione, ossia «il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci», mentre il comma successivo dispone che questo «è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate». Con riguardo alla questione in esame, il successivo art. 71 individua tra gli elementi da includere nel valore di transazione «c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare». L'art. 136 del regolamento di esecuzione, precisa, poi, che «I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante» (quarto comma). La nuova disciplina consente, pertanto, di includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra il venditore e il licenziante, escludendo che tale circostanza abbia valore essenziale. In tal senso si esprime il TAXUD/B4/2016, secondo cui «il criterio applicabile è capire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita o esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la vendita delle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisato negli accordi».Quanto alla nozione di «controllo», va rilevato che la stessaconserva importanza, venendo presa in considerazione dall'art. 127, Reg. (UE) n. 2015/2447, secondo la quale, ai fini della determinazionedel valore in dogana, «si ritiene che una parte controlli l'altraquando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti allaseconda». Una siffatta locuzione è più generica ed ampia di quella precedentee non richiede necessariamente che il potere di orientamento investala totalità delle attività del soggetto controllato.E', dunque, evidente che il documento TAXUD-800-2002 mantiene inalterato il suo valore orientativo, sia perché riferito alla disciplina contenuta nel codice doganale comunitario applicabile ratione temporis, sia perché la normativa successivamente introdotta fornisceuna regolamentazione della materia che privilegia in misura più incisiva la rilevanza delle royalties pagate ai fini della determinazione del valoredelle merci, sia perché anche il nuovo documento TAXUD del 2016 nonsi discosta dalle linee generali fondamentali già affermate(v. Cass. sez. 5, n. 10686 del 2020in analoga vicenda tra le medesime parti); -ciò posto, nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, in quanto si è limitata ad affermare che “gli elementi forniti dall’Ufficio non risultano sufficienti a configurare un controllo sulla società produttrice e tantomeno sul produttore” potendo “il titolare del diritto di licenza avere l’interesse e il diritto di effettuare un controllo sulla qualità del prodotto che reca il suo marchio anche fornendo direttive in ordine alle caratteristiche degli articoli e delle confezioni; così come [poteva] ragionevolmente esigere che veni[sse] adottata una contabilità separata dalla venditrice per evitare il rischio di contraffazione o vendite parallele e potere vigilare sui volumi della produzione”; “nella fattispecie appariva documentato che il rapporto tra il produttore e la [OSCURATO:SOCIETA] [fosse] diverso daquello esistente tra il titolare del diritto di licenza (uno tra questi [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:SOCIETA] e non competeva ai fornitori esteri richiedere come condizione di vendita il pagamento delle royalties non solo perché gli stessi erano del tutto estranei al rapporto con il titolare del marchio ma anche perché erano estranei ai rapporti tra questo e l’odierno ricorrente”; in definitiva ad avviso della CTR non si rinveniva nella specie ai fini della inclusione delle royalties nel valore in dogana l’indissolubile legame del pagamento delle stesse al prodotto importato, quale componente del prezzo pagato al fornitore estero; -invero, la CTR nell’evidenziare che alle licenzianti era riconosciuto un potere di controllo finalizzato ad una verifica, ex post, della qualità dei prodotti e non già un potere di controllo tale da dare luogo ad un condizionamento del produttore, non ha correttamente interpretato le clausole presenti nei contratti di licenza riportate - come si evince dal ricorso pag. 47-48 -a titolo esemplificativo nell’atto di appello in forza delle quali, in base ad accordo di produzione tra licenziante, licenziatario e terzo fabbricante, “il terzo produttore riconosceva alla concedente la facoltà di ispezionare la propria azienda e i propri stabilimenti nonché la documentazione contabile relativa alla propria attività di produzione e fornitura di prodotti contrattuali” ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); era previsto “il controllo della contabilità del licenziatario da parte del licenziante e l’approvazione del prodotti da parte del licenziante prima della distribuzione” (ITV [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]); il diritto di controllo costante della produzione con potere della licenziante di ritirare in qualsiasi momento presso la licenziataria o presso i terzi incaricati dalla licenziataria o presso i dettaglianti riforniti dalla licenziataria esemplari di prodottisia in fase di fabbricazione che finiti ( [OSCURATO:SOCIETA]. - marchio Basile); la licenziataria non poteva commissionare a terzi la produzione di prodotti salva espressa autorizzazione della concedente ([OSCURATO:SOCIETA].-marchio Basile);-anche nel p.v.c. del 13 settembre 2011, riprodotto in ricorso ( pagg. 16-17), si dà atto di come i contratti di licenza esaminati evidenzino la sottoposizione del licenziatario a rigorosi controlli da parte del licenziante sia sulla contabilità che sulla produzione; in particolare “il licenziante, al fine di verificare e testare gli standard tecnici prestabiliti dei prodotti… oltre ad approvare le idee creative, esercita anche un controllo sulla produzione pretendendo, come da accordo la verifica e l’accettazione dei campioni di preproduzione e di produzione specificando chenessun articolo potrà essere commercializzato senza la sua autorizzazione. Viene preso, a titolo di esempio, quanto indicato nel contratto Disney ai punti 8-9 e nei vari allegati ( .. allegato 1 codice di condotta dei fabbricanti, allegato 2 codice di condotta per licenzianti, allegato 3 Modulo di autorizzazione stabilimento e merce che dovrà essere sottoscritto da Disney e dal fabbricante). Inoltre gli accordi esaminati evidenziano che il produttore e il licenziatario sono assoggettati a controllo da parte del licenziante attraverso controllo e approvazione dei prodotti, controllo della contabilità, controllo del luogo di produzione. La licenziataria fornisce i nomi e gli indirizzi dei fabbricanti dei prodotti. In diversi casi il fabbricante deve firmare l’accordo del fabbricante da consegnare al licenziante, in altri è il licenziatario che deve comunicare il fabbricante al licenziante garantendo per lui il rispetto da parte di quest’ultimo di tutte le condizioni legate alla produzione previste nel contratto sottoscritto tra licenziante e licenziatario… Diversi “ [OSCURATO:PERSONA]” .. prevedono la stipula di un accordo diretto tra licenziante e fabbricanteche è tenuto ad accettare e rispettare tutte le condizioni imposte dal licenziante (…) con la conseguenza implicita o esplicita che se il fornitore dovesse violare l’accordo il licenziante procederà all’immediata risoluzione dell’accordo con lo stesso e il licenziatario non potrà più servirsi del di tale fabbricante( es. punto 9 del contratto Disney)”;-è chiaro che il giudice di merito è esentato dal dare conto della connessione sistematica fra le diverse clausole dei contratti di licenza quando questa non appaia rilevante ai fini di accertare il diverso significato della disposizione; -diversamente, nella specie, l’erronea interpretazione attiene a clausole (trascritte nel ricorso e riportate in appello) in astratto rilevanti al fine di accertare un significato della volontà contrattuale diverso da quello a cui è pervenuta la CTR, essendo il loro contenuto coerente (bene inteso in linea di principio perché la Corte non può sostituire la propria interpretazione a quella censurata) con la diversa interpretazione sostenuta dall'Ufficio, in base alla quale la licenziante eserciterebbe, direttamente o indirettamente, un controllo sul produttore/venditore tale da integrare il presupposto per l’inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale delle merci importate del pagamento delle royalties come “condizione di vendita” delle merci medesime (art. 157, par. 2, DAC); -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3e n. 4 c.p.c. : 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 34 del d.P.R. n. 43/1973 e 69-70 del d.P.R. n. 633/72; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTRaffermato - incorrendo in una statuizione ultrapetita non essendo stata sollevata dalla contribuente la relativa eccezione in relazione alla duplicazione dell’Iva - che l’inclusione delle royalties nella base imponibile daziabile a vrebbe comportato una duplicazione dell’Iva, essendo indiscutibile che la stessa fosse stata già pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA] alle licenzianti;ciò, altresì, in violazione delle norme richiamate in rubrica scaturendo la pretesa della maggiore Iva dalla base imponibile aumentata dall’importo dei corrispettivi dei diritti di licenza;- il motivo è in fo ndato nella parte in cui si denuncia un vizio di ultrapetizione in quanto dall'esame del controricorso - che riproduce, per stralci, il contenuto del ricorso introduttivo - può evincersi che l'impugnazione ha interessato l'atto impositivo nella sua integralità e, dunque, sia nella parte in cui provvede al recupero dei diritti doganali sia nella parte in cui provvede al recupero dell'i.v.a.; -fondata è invece la censura di violazione di legge, atteso che questa Corte (n. 8473 del 2018) ha, al riguardo, già avuto modo di chiarire che “l'accertato assolvimento mediante inversione contabile dell'iva intracomunitaria elide la pretesa impositiva corrispondente; ma non elide la maggiore pretesa concernente la maggiore iva scaturente dalla base imponibile aumentata dell'importo dei corrispettivi dei diritti di licenza”; ne consegue l’erroneità della statuizione della CTR secondo cui “l’inclusione delle royalties nella base imponibile daziabile porterebbe alla duplicazione dell’Iva essendo indiscutibile che tale imposta [era] stata già pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA] alle società licenzianti”; - con il quarto motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 c.p.c. per avere la CTR liquidato erroneamente le spese di lite in euro 6.450,00 affermando che il valore della causa fosse pari a euro 85.686,17 laddove il valore risultava essere di euro 11.681,17; -l’accoglimento del secondo motivo e del terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge,comportano l’assorbimento del quarto motivo; -in conclusione, vanno accolti il secondo motivo e il terzo nei termini di cui in motivazione, rigettato il primo, assorbito il quarto; con cassazione della sentenza impugnata-in relazione ai motivi secondo e terzo come accolto-e rinvio anche per la det erminazione delle