CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2025
Cassazione n. 04143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9547/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte,n. 111 7 / 20 22 , depositata il 7 / 12 /20 22 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/1/2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito d ’ informazioni acquisite nell’ambito delle procedure previste dalla Direttiva CEE 77/799 del Consiglio del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte,l’Agenzia delle entrate apprendeva che [OSCURATO:PERSONA] era intestatario di disponibilità finanziarie in Liechtenstein attraverso la fondazione denominata [OSCURATO:PERSONA], per un importo, al 31 / 12 / 2001, pari a euro 6.441.328,69, mentre Matteo, Andrea e [OSCURATO:PERSONA] risultavano beneficiari del [OSCURATO:PERSONA] , fondat o in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal padre [OSCURATO:PERSONA], avente un importo, al [OSCURATO:DATA_NASCITA], pari a euro 6.460.636,48. Considerato che i contribuenti non avevano dichiarato alcun reddito di capitale e che non risultavano elementi idonei a determinare una diversa formazione temporale delle disponibilità, l’Ufficio contestava, per l’anno 2001, il possesso di redditi diversi nonché il reddito di capitale derivatone, irrogando le conseguenti sanzioni e, sul presupposto che le disponibilità non fossero venute meno negli anni successivi, valutato che i contribuenti non avevano dichiarato alcun reddito di capitale fino al 2007, contestava il possesso di tali redditi per tutto questo periodo . Il presente procedimento riguarda gli anni d’imposta 2005e 2006. 2.Successivamente a un’ordinanza interlocutoria, con cui invitava l'Ufficio a produrre documentazione, conla sentenza n. 78 /201 2 la CTP di Cuneo, decidendo sui ricorsi riuniti di tutti i contribuenti, annullava gli avvisi accertamento poiché la documentazione bancaria non era stata depositata in originale o in copia conforme. 3.Appellata la decisione d a ll’Agenzia delle entrate , la CTR del Piemonte, con la sentenza n. 477 /1 4 , riformava la decisione ritenendo utilizzabile la documentazione depositata. 4.A seguito di ricorso per cassazione dei contribuenti, con ordinanza n. 20151/2021, dei diciotto motivi proposti, questa Corte accoglieva solo il tredicesimo e il quattordicesimo sulle sanzioni. Con i motivi appena menzionati i ricorrenti avevano lamentato che, essendo già stata accertata per gli anni di imposta dal 2001 al 2004la medesima violazione, incrementando il minimo edittale del 50%, non avrebbe ro dovuto irrogarsi ulteriori sanzion i e che la decisione, nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il cumulo materiale piuttosto che quello giuridico, in quanto più favorevole, non consentiva di comprendere il percorso logico seguito. I due motivi veniva no ritenuto fondat i perché la motivazione si era limitata ad affermare che il cumulo materiale fosse più favorevole rispetto al cumulo giuridico,senza specificare quali sanzioni erano state irrogate e quale era stato il procedimento per la loro determinazione, al fine d’individuare la sanzione più favorevole. 5.Riassunto il giudizio dai contribuenti con la sentenza n. 1117/2022 la CGT di secondo grado del Piemonterigettava tutti i ricorsi. Per il giudice del rinvio: - n on era ammissibile la richiesta di rivalutare la veridicità e attendibilità della documentazione sui cui era fondata la pretesa erariale in un giudizio circoscritto al trattamento sanzionatorio. Sulle questioni prospettate dai ricorrenti, l’accertamento era definitivo. Non era valutabile la nuova dichiarazione della banca prodotta, riguardando aspetti non più oggetto del giudizio. Inoltre, non sussistevano i presuppost i per il suo deposito in un giudizio di rinvio e, anche qualora pres a in esame, la dichiarazione provava unicamenteche la banca intendesse tutelare la propria posizione; - n on era stata irrogata alcuna sanzione per l’erronea compilazione del quadro RW ma solo quella per dichiarazione infedele IRPEF. Posto che gli avvisi di accertamento riguardavano gli anni d’imposta dal 2001 al 2007, la rideterminazione della sanzione complessiva spettava ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 al giudice che aveva preso cognizione dell’ultimo provvedimento. La determinazione della sanzione complessiva era quindi riservata al giudice che doveva decidere sule contestazioni per l’anno d’imposta2007. 6.I contribuenti ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi , a cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. 7.Il 3 gennaio 2025 è stata comunicata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione dell’inammissibilità del ricorso. Con istanza depositata in data 11/2/2025 i ricorrenti hanno chiestola decisione. 8.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si rileva preliminarmente che parte ricorrente, unitamente alla richiesta di decidere la causa, ha presentato una richiesta di sospendere il processo ex art. 295 c.p.c. Ha allegato, senza documentarlo, di aver depositato “atto di citazione per querela di falso, debitamente notificato all’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo e all’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la documentazione bancaria disconosciuta d a LGT bank in Liechtenstein”. L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in Cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito(Cass., Sez. U., 29172/2020). 2.Con il primo motivo, così rubricato : «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 394 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla produzione in sede di rinvio della dichiarazione di disconoscimento rilasciata da Banca LGT, e conseguente inutilizzabilità della documentazione bancaria prodotta in copia fotostatica, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», i ricorrenti deducono che, ritenendo non producibile la dichiarazione di disconoscimento proveniente da Banca LGT, la sentenza si pone in contrasto con il principio secondo cui nel giudizio di rinvio la produzione di nuovi documenti è consentita quando la loro produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore. La dichiarazione era stat a rilasciat a in data successiva all’ordinanza della Corte di cassazione. Era quindi un elemento sopravvenuto e la produzione era stata resa necessaria da esigenze istruttorie derivanti dalla decisione che aveva disposto il rinvio. Il disconoscimento dei documenti da parte della banca comporta la caducazione degli accertamenti e conferma la fondatezza delle eccezioniin precedenza sollevate. 3.Con il secondo motivo, così rubricato : «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 del D.Lgs. 546/1992, 2697 e 2729 c.c. in merito all’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Agenzia delle Entrate, violazione del divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) in ordine all’applicazione ed utilizzo di presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo in ordine all’inutilizzabilità della documentazione bancaria - prodotta in copia fotostatica e disconosciuta da Banca LGT - in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.», i ricorrenti deducono a) che non sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti; b) che non spettava ai contribuenti provare la chiusura dei rapporti bancari; c) che la correttezza del ragionamento difensivo trova conferma nell’art. 7, comma 5-bis d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche retroattivamente; d) che la questione del riparto dell’onere della prova non era stata affrontata; e) che erano state applicate presunzioni di secondo livello; f) che arbitrariamente era stato sostenuto che le disponibilità finanziarie fossero state mantenute anche in epoca successiva al 2001. 3. I due motivi vengono esaminati congiuntamente perché sono inammissibili per la stessa ragione. In tema d ’ istruttoria nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che facevasalva la produzione di nuovi documenti, non si applicava nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, trovando applicazione la disciplina specifica del successivo art. 63, comma 4, in base al quale, essendo sostanzialmente chiusa l'istruzione, è preclusa l'acquisizione di nuove prove, in particolare documentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. 28976/2023). Entrambi i motivi si pongono in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio, tenuto conto del mandato risultante dall’ordinanza che aveva disposto la prosecuzione del giudizio e ne aveva stabilito i limiti. La produzione di un nuovo documento non era consentita, prima ancora che per gli stringenti limiti in cui i documenti possonoessere depositati in un giudizio di rinvio , per il fatto che oramai il giudizio era limitato alle sanzioni. Come costantemente ricordato da codesta Suprema Corte, i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione (Cass. 27343/2018). Le considerazioni difensive secondo cui il nuovo documento sarebbe producibile perché riguardante “fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione” ed “esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento” sono prive di pregiosempre per l’assorbente ragione che la controversia proseguiva oramai solo per determinare il trattamento sanzionatorio. Compito del giudice di rinvio era unicamente quello di rivalutare le sanzioni , essendo precluso qualsiasi ulteriore approfondimento relativamente alla fondatezza della pretesa erariale. Non era consentita per le parti nuova attività assertiva o probatoria non strettamente correlata allapronuncia del giudice di legittimità. 9. I duemotivi sono inammissibili come già risultava dalla proposta di definizionecomunicata alle parti . Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 6.500,00 per compensi, seguono la soccombenza. Trovano applicazione, non ostandovi impedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art. 380- bis, ultimo comma,c.p.c., nei termini di cui in dispositivo. Per i casi di conformità tra proposta e definizione è stata codificata un ’ ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez. U., 27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora sia consentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una somma equitativamente determinata a favore della controparte e, in ogni caso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un ’ ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende . Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 6.500,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito . Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 3.250,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 1.500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico