CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05732/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11950/2021 R.G. proposto da -ricorrente - contro Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in Roma, via dei Portoghesin. 1 2 , presso l ’Avvocatura Generale dello Stato -resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MASTRONARDI, Gianluca SPATARO, Giacomo CARNEVALE, [OSCURATO:PERSONA] CARUSOTTO e Franca TAMBORINO -intimati - avverso la sentenza n. 667/2020, depositata il 7.11.2020 de lla Corte d’Appello di Firenze; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.12.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, a suo tempo dipendente dell’Agenzia del Territorio, partecipò alla procedura selettiva per l’attribuzione degli sviluppi economici 2010/2012 (posizione economica da F5 a F6), la cui graduatoria venne approvata il 15.4.2013. Quantunque collocatoin posizione utile, l’Agenzia delle Entrate (nella quale era nel frattempo confluita l’Agenzia del Territorio) lo escluse dalla graduatoria, perché già post o in quiescenza il 1°.8.2012. Il lavoratore si rivolse quindi al Tribunale di Pistoia , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nella graduatoria utile alla progressione economica 2010/2012. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse la domanda e successivamente, la Corte d’Appello di Firenze, adita dal lavoratore, confermò la decisione di primo grado, rigettando l’impugnazione. Contro la sentenza della Corte d’Appello, il lavoratoreha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare tardivo «atto di costituzione … al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione». Ma il ricorso viene trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., dopo che il solo ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si osserva che il contraddittorio è stato integrato – fin dal primo grado e dopo l’eccezione sollevata in propositodall’Agenzia delle Entrate – nei confronti dei soggetti individuati come possibili controinteressati all’azione promossa dal ricorrente. Sull’avvenuta integrazione del contraddittorio non sono state sollevate contestazioni in appello, sicché la questione è ora coperta dal giudicato (v. Cass. nn. 6649/2017, 9394/2017, 8689/2000, 1994/10968). 2. Con il primo motivo si denuncia no « violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 83 del CCNL del [OSCURATO:PERSONA]». Il ricorrente fa notare che le disposizioni della contrattazione collettiva– le quali , ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabiliscono le modalità per le «progressioni all’interno della stessa area …, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito»– non fanno alcun cenno alla permanenza in servizio al momento dell’approvazione della graduatoria quale requisito implicito per il godimento della progressione economica. Né la domanda per partec ipare alla selezione viene inibita ai dipendenti prossimi al pensionamento: può essere presentata da tutti i lavoratori in servizio al momento della pubblicazione del bando. 2.1.Il motivo è fondato, intendendosi qui dare continuità a quanto già affermato da questa Corte in un precedente specifico nel quale l’esito del giudizio di merito era stato opposto e il ricorso per cassazione era stato quindi proposto dall’Agenzia delle Entrate (Cass. n. 26934/2022). 2.2.Nel motivare tale decisione è stato affermato, e qui si ribadisce, che: «10. Nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse (progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] 2002-2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall’articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008. 11. Secondo le previsioni del richiamato articolo 82, lo sviluppo economico all’interno delle aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto collettivo ― (a tenore dell’articolo 17 ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area nonché tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) ― ed è attuato attraverso la stipula del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse esistenti e disponibili nell’apposito fondo (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui all’articolo 85). 12. Ai sensi dell’articolo 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno; a tal fine, le Agenzie pianificano i passaggi sulla base delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. In ragione delle risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva.13. Le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa. Il criterio della esperienza professionale, secondo la integrazione di cui all’articolo 5 CCNL 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altri dati formali ma è diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze. 14. Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell’articolo 4, commi uno e due e dell’articolo 85, comma uno, CCNL 2002/2005, le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. Secondo il comma due, sesto alinea, dello stesso articolo 85 i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota delle risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (articolo 84). 15. Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio delle funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante).16. Nel disegno delle parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dall’1 gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione. 17. Il criterio proposto dalla AGENZIA ricorrente, secondo il quale, dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale; del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l’unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura. 18. La retroattività dell’avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l’intento delle parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati. 19. Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione –con la stipula del contratto integrativo – e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività amministrativa l’ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive».2.3. Per venire più precisamente alla motivazione adottata nella sentenza qui impugnata, anche la Corte d’Appello di Firenzeha riconosciuto una duplice finalità al concorso interno per le progressioni economiche: «premiale ed incentivante». Ha tuttaviaritenuto che «sarebbe privo di causaattribuire il relativo diritto a personale non più in servizio » , p erché verrebbe a mancare la funzione incentivante. Tale opinionenon è condivisibile. Innanzitutto, una volta riconosciuta la duplice finalità del concorso, e fermo il fatto che qui si discute del diritto al godimento del la migliore posizione economica nel periodo dalla data di decorrenza del bando e fino al pensionamento, non si giustifica il totale sacrificio della finalitàpremiale ne i confront i dei dipendenti che, pur essendo andati in persone prima dell’approvazione della graduatoria, hanno continuato a svolgere il servizio con merito per un certo tempo dopo la data di decorrenza del beneficio . La Corte territoriale sostiene che, in caso di riconoscimento della progressione ai lavoratori pensionati prima dell’approvazione della graduatoria, sarebbe vanificata la funzione incentivante. Ma si potrebbe allo stesso modo dire che il mancato riconoscimento del beneficio ai dipendenti solo perché (nel frattempo) pensionati vanifica la (pur riconosciuta) funzione premiale nei confronti di lavoratori che hanno dimostrato di meritare il beneficio. Inoltre, la funzione incentivante non viene del tutto sacrificata dal pagamento in favore de i lavoratori andati in quiescenza, perché questi lavoratori sonoincentivati a svolgere al meglio le loro mansioni, anche in quell’ultimo periodo di attività, dalla prospettiva di poter meritare il miglioramento retributivo già bandito, per il quale hanno fatto domanda, e che era in corso di approvazione. Il fatto che il beneficio venga erogatoa posteriori, non esclude che la prospettiva di ottenerlo abbia incentivato i lavoratori ai comportamenti virtuosi che permettono di meritarselo. 3. Con l’accoglimento del primomotivo, il secondo riman e assorbito, dovendosi comunque procedere alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «nella selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] 2002 - 2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall’articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008, il diritto alla progressione economica spetta – per il periodo in cui sono rimasti in servizio – anche ai lavoratori che, avendo fatto domanda ed avendo i requisiti per l’utile inserimento in graduatoria, siano stati posti in quiescenza nelle more dell’approvazione della graduatoria». 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie il prim o motivo di ricors