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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 26934/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3531-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro ZULLOPASQUALE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] economica Pubblico Impiego R.G.N.3531/2016 Cron.

Rep.

Ud.15/06/2022 CC avverso la sentenza n. 490/2014 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 09/10/2014R.G.N. 1324/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 9 ottobre 2014 il Tribunale di Lucca accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ― dipendente dell' [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata nella AGENZIA DELLE ENTRATE ― e , per l'effetto , accertava il diritto della parte all'inquadramento giuridico ed economico nella posizione economica F4 della terza area dal 1° gennaio 2010; condannava l'AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento delle conseguenti differenze retributive. 2.Il Tribunale esponeva in fatto che: -la [OSCURATO:PERSONA] con determina del 31 dicembre 2010 aveva indetto la selezione per lo sviluppo economico, all'interno della terza area, dalla posizione F3 alla posizione F4; in base all'accordo con le organizzazioni sindacali, la decorrenza dello sviluppoeconomico era retrodatata al 1° gennaio 2010 ed i requisiti di partecipazione dovevano essere posseduti al 31 dicembre 2009; - il ricorrente aveva partecipato alla procedura, collocandosi in posizione utile; successivamente la AGENZIA DELLE ENTRATE, subentrata alla AGENZIA del TERRITORIO, lo aveva escluso dalla progressione, perché cessato dal servizio in data 1°settembre 2012, anteriormente all'approvazione della graduatoria, del 29 novembre 2012. 3.Tanto premesso, il Tribunale riteneva l’esclusione illegittima. 4.Osservava non essere conferente la giurisprudenza amministrativa relativa ai concorsi interni per il passaggio a qualifiche superiori― secondo la quale era necessario che il dipendente fosse in servizio al momento della nomina nella qualifica― giacch é per le progressioni meramente economiche non vi era alcuna nomina, promozione o posto messo a concorso né mutamento di mansioni. 5.Nessuna disposizione della contrattazione collettiva e del bando richiedeva quale requisito della progressione la permanenza in servizio del dipendente nel momento di approvazione della graduatoria.

6. L’esclusione dalla progressione, a giudizio del Tribunale, neppure poteva derivare dalla finalità di valorizzare la professionalità dei dipendenti e di incentivarne l'impegno e la produttività; anzi, dette finalità sarebbero state frustrate in caso di esclusione, sulla base del criterio aleatorio legato al momento di approvazione della graduatoria, dei dipendenti prossimi alla cessazione dal servizio.

7. La contrattazione nazionale stabiliva la decorrenza per la progressione economica dal primo gennaio di ogni anno, sicché era, piuttosto, onere dell'amministrazione programmare il numero annuale delle progressioni in relazione alle risorse disponibili ed effettuare tempestivamente le relative selezioni.

8. La Corte d'Appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto dall' AGENZIA DELLE ENTRATE per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'articolo 348 tercod.proc.civ.

9. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’AGENZIA DELLE ENTRATE, articolato in un unico motivo di censura ed illustrato con memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di tardività dell’impugnazione opposta dal lavoratore controricorrente; la comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello è pacificamente avvenuta il 24 novembre 2015 e la notifica del ricorso in cassazione, a mezzo posta elettronica certificata, è del 25 gennaio 2016, ultimo giorno utile, poiché il giorno 23 gennaio 2016 cadeva di sabato. 2.Neppure può essere accolta l’ulteriore eccezione fondata sulla mancata riproduzione, nelricorso in cassazione, dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza di inammissibilità exarticolo 348 ter cod.proc.civ. 3.L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha riprodotto l’ordinanza di inammissibilità alla pagina 9 del ricorso in cassazione; dalla sua trascrizione risulta che il gravame verteva sulla medesima questione (la legittimità della esclusione dalla progressione economica) di cuisi controverte in questa sede, sicch é sul punto non si era formato il giudicato interno.

4. Resta,dunque, assolto il requisito di specificità richiesto da questa Corte in relazione al ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 348 ter, comma tre, cod.proc.civ. ( Cass. sez.

I 3/12/2020 nr. 27703; sez.

VI 6/10/20202 nr. 21369),giacché funzional e a far emergere la mancata formazione del giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità, in quanto già prospettate al giudice del gravame. 5.Con l'unico motivo di ricorso l' AGENZIA DELLE ENTRATE ha denunciato― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione degli articoli 82 e 83 del [OSCURATO:PERSONA] per ilquadriennio 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, dell’articolo 52 D.Lgs. nr. 165/2001 e dell'articolo 97 Cost. 6.Nell’assunto di parte ricorrente, il requisito della sussistenza del rapporto di lavoro sino alla data di conclusione della procedura per la progressione economica deriverebbe dalla funzione della stessa progressione, che risponde all’interesse della pubblica amministrazione alla migliore utilizzazione del personale.

Si richiama, altresì, il principio generale in base al quale i requisiti di partecipazione ad un concorso interno devono sussistere tanto al momento di avvio della procedura che nel momento della sua conclusione. 7.In sostanza, in ragione delle finalità incentivanti e non esclusivamente premiali delle progressioni economiche, costituirebbe requisito necessario la permanenza del rapporto di servizio alla data di approvazione della graduatoria. 8.La AGENZIA DELLE ENTRATE ha altresì dedotto di avere sempre escluso dalla progressione economica i dipendenti cessati dal servizio al momento di approvazione della graduatoria, sicché era tenuta alla parità di trattamento rispettoal personale proveniente dall’ AGENZIA del TERRITORIO. 9.Il ricorso è infondato.

10. Nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse (progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] 2002- 2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall’articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008. 11.Secondo le previsioni del richiamato articolo 82, lo sviluppo economico all’interno delle aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto colletti vo ― (a tenore dell’articolo 17ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area nonchétutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) ― ed è attuato attraversola stipula del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse esistenti e disponibili nell’apposito fondo (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umanee della produttività, di cui all’articolo 85). 12.Ai sensi dell’articolo 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1°gennaio di ogni anno; a tal fine, le Agenzie pianificano i passaggi sulla base delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente.

In ragione delle risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva. 13.Le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titolidi studio e culturali poseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa.

Il criterio della esperienza professionale, secondo la integrazione di cui all’articolo 5 CCNL 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altri dati formali ma è diretto avalorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze.

14. Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell’articolo 4, commi uno e due e dell’articolo 85, comma uno, CCNL 2002/2005,le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, dipiani e progetti strumentali e di risultato.

Secondo il comma due, sesto alinea, dello stesso articolo 85 i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota delle risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (articolo 84). 15.Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio delle funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante). 16.Nel disegno delle parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed hadecorrenza dall’ 1 gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti,sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessavalutazione.

17. Il criterio proposto dalla AGENZIA ricorrente, secondo il quale, dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale; del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1°gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l’unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura.

18. La retroattività dell’avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l’intento delle parti èquello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo sv olgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati.

19. Ne deriva che una volta che siano statidefiniti i criteri di selezione ― con la stipula del contratto integrativo― e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività amministrativa l’ulteriore requisito della permanenza inservizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria.

Il voler correlareil diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisitoaleatorio non previsto dalle parti collettive. 20.Nella fattispecie di causa è pacifico che il dipendente era in servizio al momento di avvio della procedura selettiva e che si collocava in posizione utile nella graduatoria approvata.

21. Èda ultimo evidente che la legittimità dell’agire della amministrazione non può essere valutata in ragione della condotta seguita in casi analoghi poiché il criterio della parità di trattamento è invocabile soltanto rispetto ad un sistema diriferimento valido.

22. Il ricorso deve essere in conclusione respinto.

23. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

24. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass.

S.U. n. 9938/14).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3531-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro ZULLOPASQUALE, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] economica Pubblico Impiego R.G.N.3531/2016 Cron. Rep. Ud.15/06/2022 CC avverso la sentenza n. 490/2014 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 09/10/2014R.G.N. 1324/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 9 ottobre 2014 il Tribunale di Lucca accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ― dipendente dell' [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata nella AGENZIA DELLE ENTRATE ― e , per l'effetto , accertava il diritto della parte all'inquadramento giuridico ed economico nella posizione economica F4 della terza area dal 1° gennaio 2010; condannava l'AGENZIA DELLE ENTRATE al pagamento delle conseguenti differenze retributive. 2.Il Tribunale esponeva in fatto che: -la [OSCURATO:PERSONA] con determina del 31 dicembre 2010 aveva indetto la selezione per lo sviluppo economico, all'interno della terza area, dalla posizione F3 alla posizione F4; in base all'accordo con le organizzazioni sindacali, la decorrenza dello sviluppoeconomico era retrodatata al 1° gennaio 2010 ed i requisiti di partecipazione dovevano essere posseduti al 31 dicembre 2009; - il ricorrente aveva partecipato alla procedura, collocandosi in posizione utile; successivamente la AGENZIA DELLE ENTRATE, subentrata alla AGENZIA del TERRITORIO, lo aveva escluso dalla progressione, perché cessato dal servizio in data 1°settembre 2012, anteriormente all'approvazione della graduatoria, del 29 novembre 2012. 3.Tanto premesso, il Tribunale riteneva l’esclusione illegittima. 4.Osservava non essere conferente la giurisprudenza amministrativa relativa ai concorsi interni per il passaggio a qualifiche superiori― secondo la quale era necessario che il dipendente fosse in servizio al momento della nomina nella qualifica― giacch é per le progressioni meramente economiche non vi era alcuna nomina, promozione o posto messo a concorso né mutamento di mansioni. 5.Nessuna disposizione della contrattazione collettiva e del bando richiedeva quale requisito della progressione la permanenza in servizio del dipendente nel momento di approvazione della graduatoria. 6. L’esclusione dalla progressione, a giudizio del Tribunale, neppure poteva derivare dalla finalità di valorizzare la professionalità dei dipendenti e di incentivarne l'impegno e la produttività; anzi, dette finalità sarebbero state frustrate in caso di esclusione, sulla base del criterio aleatorio legato al momento di approvazione della graduatoria, dei dipendenti prossimi alla cessazione dal servizio. 7. La contrattazione nazionale stabiliva la decorrenza per la progressione economica dal primo gennaio di ogni anno, sicché era, piuttosto, onere dell'amministrazione programmare il numero annuale delle progressioni in relazione alle risorse disponibili ed effettuare tempestivamente le relative selezioni. 8. La Corte d'Appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto dall' AGENZIA DELLE ENTRATE per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'articolo 348 tercod.proc.civ. 9. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’AGENZIA DELLE ENTRATE, articolato in un unico motivo di censura ed illustrato con memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di tardività dell’impugnazione opposta dal lavoratore controricorrente; la comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello è pacificamente avvenuta il 24 novembre 2015 e la notifica del ricorso in cassazione, a mezzo posta elettronica certificata, è del 25 gennaio 2016, ultimo giorno utile, poiché il giorno 23 gennaio 2016 cadeva di sabato. 2.Neppure può essere accolta l’ulteriore eccezione fondata sulla mancata riproduzione, nelricorso in cassazione, dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza di inammissibilità exarticolo 348 ter cod.proc.civ. 3.L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha riprodotto l’ordinanza di inammissibilità alla pagina 9 del ricorso in cassazione; dalla sua trascrizione risulta che il gravame verteva sulla medesima questione (la legittimità della esclusione dalla progressione economica) di cuisi controverte in questa sede, sicch é sul punto non si era formato il giudicato interno. 4. Resta,dunque, assolto il requisito di specificità richiesto da questa Corte in relazione al ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 348 ter, comma tre, cod.proc.civ. ( Cass. sez. I 3/12/2020 nr. 27703; sez. VI 6/10/20202 nr. 21369),giacché funzional e a far emergere la mancata formazione del giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità, in quanto già prospettate al giudice del gravame. 5.Con l'unico motivo di ricorso l' AGENZIA DELLE ENTRATE ha denunciato― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione degli articoli 82 e 83 del [OSCURATO:PERSONA] per ilquadriennio 2002/2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, dell’articolo 52 D.Lgs. nr. 165/2001 e dell'articolo 97 Cost. 6.Nell’assunto di parte ricorrente, il requisito della sussistenza del rapporto di lavoro sino alla data di conclusione della procedura per la progressione economica deriverebbe dalla funzione della stessa progressione, che risponde all’interesse della pubblica amministrazione alla migliore utilizzazione del personale. Si richiama, altresì, il principio generale in base al quale i requisiti di partecipazione ad un concorso interno devono sussistere tanto al momento di avvio della procedura che nel momento della sua conclusione. 7.In sostanza, in ragione delle finalità incentivanti e non esclusivamente premiali delle progressioni economiche, costituirebbe requisito necessario la permanenza del rapporto di servizio alla data di approvazione della graduatoria. 8.La AGENZIA DELLE ENTRATE ha altresì dedotto di avere sempre escluso dalla progressione economica i dipendenti cessati dal servizio al momento di approvazione della graduatoria, sicché era tenuta alla parità di trattamento rispettoal personale proveniente dall’ AGENZIA del TERRITORIO. 9.Il ricorso è infondato. 10. Nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse (progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] 2002- 2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall’articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008. 11.Secondo le previsioni del richiamato articolo 82, lo sviluppo economico all’interno delle aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto colletti vo ― (a tenore dell’articolo 17ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area nonchétutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) ― ed è attuato attraversola stipula del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse esistenti e disponibili nell’apposito fondo (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umanee della produttività, di cui all’articolo 85). 12.Ai sensi dell’articolo 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1°gennaio di ogni anno; a tal fine, le Agenzie pianificano i passaggi sulla base delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. In ragione delle risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva. 13.Le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titolidi studio e culturali poseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa. Il criterio della esperienza professionale, secondo la integrazione di cui all’articolo 5 CCNL 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altri dati formali ma è diretto avalorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze. 14. Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell’articolo 4, commi uno e due e dell’articolo 85, comma uno, CCNL 2002/2005,le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, dipiani e progetti strumentali e di risultato. Secondo il comma due, sesto alinea, dello stesso articolo 85 i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota delle risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (articolo 84). 15.Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio delle funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante). 16.Nel disegno delle parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed hadecorrenza dall’ 1 gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione delle abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti,sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessavalutazione. 17. Il criterio proposto dalla AGENZIA ricorrente, secondo il quale, dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale; del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1°gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l’unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura. 18. La retroattività dell’avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l’intento delle parti èquello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo sv olgimento delle procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati. 19. Ne deriva che una volta che siano statidefiniti i criteri di selezione ― con la stipula del contratto integrativo― e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività amministrativa l’ulteriore requisito della permanenza inservizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlareil diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisitoaleatorio non previsto dalle parti collettive. 20.Nella fattispecie di causa è pacifico che il dipendente era in servizio al momento di avvio della procedura selettiva e che si collocava in posizione utile nella graduatoria approvata. 21. Èda ultimo evidente che la legittimità dell’agire della amministrazione non può essere valutata in ragione della condotta seguita in casi analoghi poiché il criterio della parità di trattamento è invocabile soltanto rispetto ad un sistema diriferimento valido. 22. Il ricorso deve essere in conclusione respinto. 23. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 24. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass. S.U. n. 9938/14). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la par
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