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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 30784/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6274/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso; -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D’ASTE 1/6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -Controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO GENOVA n. 1808/2018 depositata il26/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del notaio Boggianodel 2.4.1973 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] acquistavano dalla società Cemadis un terreno in Arenzano (GE) destinato a verde e denominato “valletta” ed un altro terreno sul quale edificavano due grandi ville semindipendenti con annesso giardino ed entrostante campo da bocce.

Con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. n.3662, denominato atto di identificazione catastale, il Diani e l’Huss procedevano alla divisione ed al frazionamento delle rispettive proprietà, alla costituzione di diverse servitù a vantaggio ed a carico dei fondi ed alla regolamentazione dell’uso di alcune parti comuni.

Con atto del medesimo notaio del 7.9.2000 [OSCURATO:PERSONA] vendeva la sua casa di abitazione di Arenzano, via Quadrifoglio n. 9, con annessi appezzamenti di terreno e la quota del 50% della “valletta” a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] vendeva invece la sua casa di abitazione di Arenzano, via Quadrifoglio n. 7/1, con annessi appezzamenti di terreno e la quota del 50% della “valletta” a [OSCURATO:PERSONA].

Gli atti di acquisto delle parti, per quanto qui rileva, richiamavano le statuizioni dei punti 8) (servitù reciproca, attiva e passiva, di transito su complesso scala-passo pedonale per il collegamento delle singole proprietà con le porzioni di giardino a mezzogiorno-ponente e per l’accesso al campo da bocce compreso nella proprietà formato da porzioni di entrambe le proprietà e servitù reciproca attiva e passiva di uso sul campo da bocce) e 9) (servitù di passo pedonale per accesso secondo il percorso più breve all’appezzamento di terreno denominato “valletta”) dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nel 2004, avendo il Mazzella intrapreso dei lavori per l’autorizzata realizzazione sul suo terreno di una cantina interrata, che erano andati ad intralciare il godimento delle servitù di cui ai punti 8) e 9) dell’atto Brambilla del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (un’area di cantiere recintata che com prendeva il campo da bocce ed un muro di contenimento sul confine che impediva l’accesso attraverso il percorso più breve alla “valletta”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, per ottenerne la condanna all’eliminazione degli ostacoli frapposti al godimento di tali servitù.

In quel giudizio il Mazzella si costituì, chiedendo il rigetto delle domande per essersi estinte le servitù per non uso ventennale, sostenendo che il muro di contenimento non intralciava il passaggio più breve verso la “valletta” e chiedendo comunque di verificare l’utilitas e la possibilità di utilizzo tenuto conto dell’obiettiva situazione dei luoghi.

Il Tribunale di Genova accolse le domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando il Mazzella a rimuovere gli ostacoli frapposti alle servitù di cui ai punti 8) e 9) dell’atto Brambilla del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La sentenza di primo grado veniva appellata dal Mazzella, che però in pendenza del giudizio di appello conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Genova (procedimento n. 1570/2013 RG) chiedendo di accertare che le previsioni dei punti 8) e 9) dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avevano efficacia costitutiva dei diritti ivi contemplati sia perché l’eventuale costituzione sarebbe dovuta avvenire successivamente ma non c’era stata, sia in subordine perché non avevano caratteristiche idonee alla costituzione di diritti reali, e che quindi non esistevano servitù prediali costituite sulle aree di sua proprietà individuate in tali punti, né altri diritti di qualsivoglia natura a lui opponibili.

Nel giudizio così introdotto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sollevavano l’eccezione di litispendenza in relazione al procedimento n. 1079/2011 RG pendente davanti alla Corte d’Appello di Genova, che veniva però respinta, e nel merito ribadivano che le pattuizioni di cui ai punti 8) e 9) dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano costituito diritti reali di servitù.

Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1286/2014 accertava che le pattuizioni di cui ai punti 8) e 9) dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avevano efficacia costitutiva di diritti di servitù prediale sulle aree di proprietà del Manzella, né avevano dato luogo a diritti che fossero allo stesso opponibili e condannava i convenuti alle spese processuali.

Contro tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano di riformare la sentenza impugnata e di accertare e dichiarare che le pattuizioni dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano efficacia costitutiva delle servitù ivi indicate con vittoria delle spese del doppio grado, mentre il Mazzella eccepiva l’inammissibilità perché nuova dell’avversa domanda di accertamento della costituzione delle servitù indicate nelle pattuizioni dei punti da 1) a 7) dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non proposta in primo grado, e comunque il rigetto dell’appello con vittoria delle spese di lite.

Con la comparsa conclusionale gli appellanti producevano la sentenza n. 476/2018 del 23.1/21.3.2018 della Corte d ’ Appello di Genova, che nel definire il procedimento n. 1079/2011 RG a suo tempo introdotto nei loro confronti dal Mazzella, che in primo grado era stato condannato a rimuovere gli ostacoli frapposti alle servitù prediali di cui ai punti 8) e 9) dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva confermato l’ordine di rimozione relativo alla servitù del punto 8) (campo di bocce), mentre in ordine alla pattuizione del punto 9), giudicando troppo gravoso per il fondo servente del Mazzella il passaggio più breve per l’accesso dalla proprietà Iacucci-Bellati alla “valletta”, ne aveva disposto lo spostamento ex art. 1068, comma 2° , cod. civ. su un diverso percorso imponendo allo scopo al Mazzella la realizzazione di una scala in metallo ed escludendo la demolizione del muro di contenimento posto sul confine, compensando per metà le spese dei due gradi di giudizio (prima integralmente poste a carico del Mazzella), condannando il Mazzella al pagamento della residua metà con distrazione a favore del legale antistatario della controparte e ponendo le spese delle CTU di primo e di secondo grado per 2/3 a carico del Mazzella e per 1/3 a carico della controparte.

La Corte d’Appello di Genova, in accoglimento totale dell’appello ed in totale riforma della sentenza n. 1286/2014 del Tribunale di Genova, dichiarava che le pattuizioni ed in particolare quelle di cui ai punti 8) e 9) del rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. n. 3662, avevano efficacia costitutiva delle servitù nel medesimo atto indicate e condannava il Mazzella al pagamento delle spese processuali del doppio grado.

Avverso tale sentenza, notificatagli il 14.12.2018, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidandosi a sette motivi, e la controparte resiste con controricorso notificato il 4.3.2019.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

La causa è stata trattenuta in decisione nell ’ adunanza camerale del 28.9.2023. [OSCURATO:PERSONA] Col primo e terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto attinenti alla medesima statuizione, riguardante la riconosciuta efficacia costitutiva di servitù delle pattuizioni da 1) a 7) del rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. n. 3662, il Mazzella lamenta che la Corte d’Appello di Genova, abbia violato il divieto di proposizione di domande nuove in appello, in quanto in primo grado l’actio negatoria servitutis esercitata dal Mazzella era limitata alle pattuizioni dei punti 8) e 9) del rogito citato (si invoca in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c. la violazione dell’art. 345 c.p.c.), e lamenta che la Corte abbia emesso quella statuizione omettendo di pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità delle relative domande concernenti le pattuizioni dal punto 1) al punto 7), asseritamente avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta nell’atto di appello (si invoca in proposito la nullità della sentenza ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato).

I suddetti motivi sono inammissibili perché non si confrontano con la domanda che la Corte d’Appello ha ritenuto proposta in secondo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non colgono la ratio decidendidella impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in primo grado non avevano avanzato domande riconvenzionali, per cui l’oggetto del giudizio era costituito solo dalla domanda del Mazzella di accertamento che le pattuizioni dei punti 8) e 9) del rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. n. 3662, non erano costitutive di servitù prediali, né attributive di diritti a lui opponibili da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sui terreni di sua proprietà. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’atto di appello, per quanto riportato nella sentenza impugnata, hanno chiesto semplicemente di riformare la sentenza di primo grado e di “accertare e dichiarare che le pattuizioni di cui all’atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Milano in data 26 dicembre 1977 Rep. n. 30617 Racc. 3662 hanno efficacia costitutiva delle servitù ivi indicate”.

Ora, dal momento che in primo grado l ’ avversa actio negatoria servitutis era stata accolta limitatamente alle pattuizioni dei punti 8) e 9) del rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si deve ritenere che pur parlando genericamente di “pattuizioni di cui all’atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Milano in data 26 dicembre 1977 Rep. n.30617 Racc. 36” abbiano inteso riferirsi solo alle pattuizioni dei punti 8) e 9) di quell’atto, per le quali in primo grado era stata negata l’efficacia costitutiva di servitù, senza includere nella richiesta di accertamento dell’efficacia costitutiva di servitù con intento ampliativo non consentito le pattuizioni dei punti da 1) a 7) di quell’atto.

È vero che nella motivazione della sentenza impugnata, alla fine di pagina 3, è testualmente riportato il seguente stralcio dell ’ atto Brambilla del 26.12.1977 “Le parti ulteriormente precisano, convengono ed approvano a proposito delle comunioni e delle servitù da costituirsi che i n. dall’1 al 9 indicati nel tipo planimetrico come sopra allegato “B” vanno intesi interpretati come segue”.

Tuttavia, si tratta della trascrizione di un atto di parte.

La volontà della Corte territoriale di pronunciarsi solo sulle pattuizioni 8) e 9) appare evidente per il fatto che solo il testo di tali pattuizioni (e non quello non quello delle altre) è riportato per esteso e preso in esame nella sentenza.

Inequivocabile conferma di ciò si ricava poi dal dispositivo della sentenza, col quale la Corte territoriale dichiara che le pattuizioni “di cui ai punti 8 e 9 del rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rep. n. 30617 Racc. 3662 hanno efficacia costitutiva delle servitù nel medesimo atto indicate”.

Nel dispositivo, nessun cenno vi è alle altre pattuizioni, che non facevano parte del thema decidendum.

Conseguentemente, è da escludere la configurabilità della dedotta violazione del divieto di ius novorum dell’art. 345 c.p.c.

Col secondo, quarto e quinto motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione e di valutazione delle prove inerenti all’accertamento dell’efficacia costitutiva di servitù prediali delle pattuizioni dei punti 8) e 9) dell’atto Brambilla del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per le quali il Manzella aveva esercitato in primo grado l’actio negatoria servitutis. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dei criteri interpretativi degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., in quanto l’impugnata sentenza, pur volendosi basare sul criterio dell’interpretazione letterale, non ha esaminato il testo di quelle pattuizioni e vi ha riportato stralci dell’atto notarile che erano relativi alle diverse servitù pattuite per gli impianti per desumerne la natura di servitù, ponendo sullo stesso piano, con un errato ricorso all’interpretazione complessiva, pattuizioni di contenuto eterogeneo (servitù, diritti di uso personali, diritti di uso comune).

Il ricorrente lamenta altresì la violazione dell’art. 1027 cod. civ. per la mancanza degli elementi costitutivi essenziali delle servitù (mancanza dell’utilitas per la pattuizione del n. 8) relativa al campo di bocce avente una finalità ludica meramente personale; mancata individuazione del percorso più breve per il raggiungimento della “valletta” per la pattuizione del n.9), peraltro prevista per maggiore comodità del dante causa dei controricorrenti e non a favore del fondo di sua proprietà), e nel contempo lamenta la mancanza di motivazione giustificativa dell’attribuita efficacia costitutiva di diritti reali delle pattuizioni n. 8) e 9) del rogito Brambilla del 26.12.1977.

I motivi 2), 4) e 5) del ricorso devono ritenersi assorbiti per effetto del rilievo ufficioso del giudicato esterno, implicitamente formatosi sull’efficacia costitutiva di diritti reali di servitù delle pattuizioni n. 8) e 9) del rogito Brambilla del 26.12.1977 per la mancata impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 476/2018 del 23.1/21.3.2018 (prodotta dagli appellanti come allegato A con la comparsa conclusionale nel procedimento n.1079/2011 RG della Corte d’Appello di Genova, alla quale ha fatto seguito l’ammissione dello stesso Manzella dell’intervento di tale sentenza nella memoria conclusiva di replica, e riprodotta dallo stesso Manzella come documento 10 nel presente giudizio).

Premesso che è pacifico che tale sentenza non sia stata impugnata dalle parti, e che quindi sia passata in giudicato dopo la pronuncia della sentenza impugnata in questa sede (vedi sul fatto che non sia indispensabile l’attestazione di cancelleria sulla irrevocabilità quando non sia contestata la mancata impugnazione e sia decorso il termine lungo d’impugnazione Cass. 11.6.2021 n.14589; Cass. ord.23.8.2018 n. 20974; Cass. ord. n. 20974 del 23.8.2018; Cass. ord. n. 4803 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n.9746 del 18.4.2017) per decorrenza del termine lungo di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. vecchia formulazione, applicabile nel caso di specie in quanto il giudizio di primo grado era iniziato nel 2004, e quindi prima del 4.7.2009, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudicato esterno èrilevabile anche d ’ ufficio nel giudizio di Cassazione quando si sia formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata (vedi in tal senso Cass. sez. lav. 29.1.2007 n. 1829; Cass. sez. un. n. 13916/2006).

Il giudicato esterno, infatti, che rientra tra i fatti normativi e non storici sopravvenuti, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. sez. un. n. 13916 del 16.6.2006; Cass. 28.6.2017 n. 16187), sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art. 345 c.p.c., dovendo il giudice procedere al suo rilievo anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (vedi Cass.3.11.2020 n. 24455; Cass. 25.10.2018, n. 27161).

Le Sezioni Unite della Corte (vedi Cass. sez. un. n. 24664 del 28.11.2007), infatti, hanno precisato che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto.

L’esistenza del giudicato esterno quindi è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti tempestivamente prodotti nel giudizio di merito (nella specie la sentenza è stata prodotta dai controricorrenti con la comparsa conclusionale di appello quale documento sopravvenuto alla loro costituzione in secondo grado e su tale produzione la Corte d’Appello non si è pronunciata, ed è stata poi depositata come documento 10 insieme al ricorso in Cassazione notificato dal Manzella, potendosi considerare tale produzione consentita dall’art. 372 c.p.c. trattandosi di documento riguardante l’ammissibilità del ricorso), ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato - come nel caso di specie - successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, qualora emerga da una sentenza della stessa Suprema Corte, o da un documento comunque acquisito agli atti senza contestazioni delle parti.

È opportuno poi ricordare che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l’accertamento di una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand’anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. 20.9.2023 n. 26904; Cass. n. 20629 del 2016).

Occorre a questo punto accertare previo accesso agli atti l’ampiezza del giudicato formatosi per la mancata impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 476/2018 del 23.1/21.3.2018.

Tale sentenza ha confermato la condanna disposta in primo grado nei confronti del Manzella ed in favore degli attuali controricorrenti alla rimozione della recinzione che impediva l’accesso al campo di bocce e l’uso dello stesso, che era stata richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’illecita lesione del loro diritto di servitù basato sulle pattuizioni del punto 8) del rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. 3662, implicitamente riconoscendo il diritto reale del quale gli attuali controricorrenti avevano lamentato la lesione, dal momento che se non fosse stata riconosciuta la natura reale di tale diritto, costituito dai danti causa delle attuali parti, la domanda di risarcimento danni in forma specifica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata respinta, e del resto a conferma di ciò l’impugnata sentenza ha anche escluso la prescrizione per non uso ventennale di tale diritto reale su cosa altrui.

La medesima sentenza, inoltre, pur avendo revocato l’ordine al Manzella di demolire il muro di confine disposto in primo grado, che gli attuali controricorrenti avevano ritenuto lesivo del loro diritto di servitù di passaggio pedonale per raggiungere la “valletta” costituito con la pattuizione di cui al punto 9) del rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. 3662, ha implicitamente confermato la sussistenza di tale servitù, spostandola però ex art. 1068 comma 2° cod. civ., su richiesta del Manzella, dal percorso più breve previsto nella pattuizione del punto 9) ad altro percorso meno gravoso per il fondo servente ed imponendo al Manzella la realizzazione di una scala metallica per rendere fruibile alla controparte tale diverso percorso, in questo modo quindi anche la sussistenza della servitù di cui alla pattuizione del punto 9) del citato rogito ègià stata implicitamente riconosciuta con decisione passata in giudicato, che al pari di quella relativa alla pattuizione del punto 8) non poteva essere rimessa in discussione dall’actio negatoria servitutis esercitata in primo grado dal Manzella.

La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ, perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuto giudicato.

Il sesto ed il settimo motivo del ricorso lamentano la violazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sia per il giudizio di primo grado, in quanto non si sarebbe tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano risultati soccombenti in ordine all’eccezione di litispendenza, che di secondo grado, in quanto non si sarebbe tenuto conto che i predetti avevano visto respinto in secondo grado il loro primo motivo di appello, inerente all’asserito difetto di interesse del Manzella ad agire ex art. 949 comma primo cod. civ..

Anche tali motivi vanno ritenuti assorbiti per effetto del rilievo ufficioso del giudicato esterno, con conseguente inammissibilità dell’actio negatoria servitutis esercitata dal Manzella nel giudizio di primo grado.

Quanto alle spese processuali, l’inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso e la considerazione che il Manzella ha proposto l’actio negatoria servitutis del rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. 3662, quando già la natura di servitù di tali pattuizioni tra le stesse parti era stata accertata con sentenza di primo grado, in separato giudizio, che poi nell’intervallo temporale tra la sentenza impugnata in questa sede e la presente ordinanza è passata in giudicato, in tal modo duplicando inutilmente i giudizi, in applicazione del principio della soccombenza prevalente, e tenendo conto dell’esito finale della lite, si ritiene di dover condannare il Manzella al pagamento, oltre che delle spese di CTU come già liquidate in primo ed in secondo grado, al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, che liquida per il primo grado di giudizio in € 3.300,00 oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio in € 804,00 per esborsi ed € 6.615,00 per compensi oltre accessori di legge e per il giudizio di legittimità in € 200,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo e, decidendo sul ricorso , cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuto giudicato. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese delle CTU espletate in primo ed in secondo grado, come già liquidate, ed al pagamento in favore dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6274/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso; -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D’ASTE 1/6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -Controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO GENOVA n. 1808/2018 depositata il26/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto del notaio Boggianodel 2.4.1973 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] acquistavano dalla società Cemadis un terreno in Arenzano (GE) destinato a verde e denominato “valletta” ed un altro terreno sul quale edificavano due grandi ville semindipendenti con annesso giardino ed entrostante campo da bocce. Con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. n.3662, denominato atto di identificazione catastale, il Diani e l’Huss procedevano alla divisione ed al frazionamento delle rispettive proprietà, alla costituzione di diverse servitù a vantaggio ed a carico dei fondi ed alla regolamentazione dell’uso di alcune parti comuni. Con atto del medesimo notaio del 7.9.2000 [OSCURATO:PERSONA] vendeva la sua casa di abitazione di Arenzano, via Quadrifoglio n. 9, con annessi appezzamenti di terreno e la quota del 50% della “valletta” a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] vendeva invece la sua casa di abitazione di Arenzano, via Quadrifoglio n. 7/1, con annessi appezzamenti di terreno e la quota del 50% della “valletta” a [OSCURATO:PERSONA]. Gli atti di acquisto delle parti, per quanto qui rileva, richiamavano le statuizioni dei punti 8) (servitù reciproca, attiva e passiva, di transito su complesso scala-passo pedonale per il collegamento delle singole proprietà con le porzioni di giardino a mezzogiorno-ponente e per l’accesso al campo da bocce compreso nella proprietà formato da porzioni di entrambe le proprietà e servitù reciproca attiva e passiva di uso sul campo da bocce) e 9) (servitù di passo pedonale per accesso secondo il percorso più breve all’appezzamento di terreno denominato “valletta”) dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nel 2004, avendo il Mazzella intrapreso dei lavori per l’autorizzata realizzazione sul suo terreno di una cantina interrata, che erano andati ad intralciare il godimento delle servitù di cui ai punti 8) e 9) dell’atto Brambilla del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (un’area di cantiere recintata che com prendeva il campo da bocce ed un muro di contenimento sul confine che impediva l’accesso attraverso il percorso più breve alla “valletta”), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, per ottenerne la condanna all’eliminazione degli ostacoli frapposti al godimento di tali servitù. In quel giudizio il Mazzella si costituì, chiedendo il rigetto delle domande per essersi estinte le servitù per non uso ventennale, sostenendo che il muro di contenimento non intralciava il passaggio più breve verso la “valletta” e chiedendo comunque di verificare l’utilitas e la possibilità di utilizzo tenuto conto dell’obiettiva situazione dei luoghi. Il Tribunale di Genova accolse le domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando il Mazzella a rimuovere gli ostacoli frapposti alle servitù di cui ai punti 8) e 9) dell’atto Brambilla del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La sentenza di primo grado veniva appellata dal Mazzella, che però in pendenza del giudizio di appello conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Genova (procedimento n. 1570/2013 RG) chiedendo di accertare che le previsioni dei punti 8) e 9) dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avevano efficacia costitutiva dei diritti ivi contemplati sia perché l’eventuale costituzione sarebbe dovuta avvenire successivamente ma non c’era stata, sia in subordine perché non avevano caratteristiche idonee alla costituzione di diritti reali, e che quindi non esistevano servitù prediali costituite sulle aree di sua proprietà individuate in tali punti, né altri diritti di qualsivoglia natura a lui opponibili. Nel giudizio così introdotto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sollevavano l’eccezione di litispendenza in relazione al procedimento n. 1079/2011 RG pendente davanti alla Corte d’Appello di Genova, che veniva però respinta, e nel merito ribadivano che le pattuizioni di cui ai punti 8) e 9) dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano costituito diritti reali di servitù. Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1286/2014 accertava che le pattuizioni di cui ai punti 8) e 9) dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avevano efficacia costitutiva di diritti di servitù prediale sulle aree di proprietà del Manzella, né avevano dato luogo a diritti che fossero allo stesso opponibili e condannava i convenuti alle spese processuali. Contro tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano di riformare la sentenza impugnata e di accertare e dichiarare che le pattuizioni dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano efficacia costitutiva delle servitù ivi indicate con vittoria delle spese del doppio grado, mentre il Mazzella eccepiva l’inammissibilità perché nuova dell’avversa domanda di accertamento della costituzione delle servitù indicate nelle pattuizioni dei punti da 1) a 7) dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non proposta in primo grado, e comunque il rigetto dell’appello con vittoria delle spese di lite. Con la comparsa conclusionale gli appellanti producevano la sentenza n. 476/2018 del 23.1/21.3.2018 della Corte d ’ Appello di Genova, che nel definire il procedimento n. 1079/2011 RG a suo tempo introdotto nei loro confronti dal Mazzella, che in primo grado era stato condannato a rimuovere gli ostacoli frapposti alle servitù prediali di cui ai punti 8) e 9) dell’atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva confermato l’ordine di rimozione relativo alla servitù del punto 8) (campo di bocce), mentre in ordine alla pattuizione del punto 9), giudicando troppo gravoso per il fondo servente del Mazzella il passaggio più breve per l’accesso dalla proprietà Iacucci-Bellati alla “valletta”, ne aveva disposto lo spostamento ex art. 1068, comma 2° , cod. civ. su un diverso percorso imponendo allo scopo al Mazzella la realizzazione di una scala in metallo ed escludendo la demolizione del muro di contenimento posto sul confine, compensando per metà le spese dei due gradi di giudizio (prima integralmente poste a carico del Mazzella), condannando il Mazzella al pagamento della residua metà con distrazione a favore del legale antistatario della controparte e ponendo le spese delle CTU di primo e di secondo grado per 2/3 a carico del Mazzella e per 1/3 a carico della controparte. La Corte d’Appello di Genova, in accoglimento totale dell’appello ed in totale riforma della sentenza n. 1286/2014 del Tribunale di Genova, dichiarava che le pattuizioni ed in particolare quelle di cui ai punti 8) e 9) del rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. n. 3662, avevano efficacia costitutiva delle servitù nel medesimo atto indicate e condannava il Mazzella al pagamento delle spese processuali del doppio grado. Avverso tale sentenza, notificatagli il 14.12.2018, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidandosi a sette motivi, e la controparte resiste con controricorso notificato il 4.3.2019. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. La causa è stata trattenuta in decisione nell ’ adunanza camerale del 28.9.2023. [OSCURATO:PERSONA] Col primo e terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto attinenti alla medesima statuizione, riguardante la riconosciuta efficacia costitutiva di servitù delle pattuizioni da 1) a 7) del rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. n. 3662, il Mazzella lamenta che la Corte d’Appello di Genova, abbia violato il divieto di proposizione di domande nuove in appello, in quanto in primo grado l’actio negatoria servitutis esercitata dal Mazzella era limitata alle pattuizioni dei punti 8) e 9) del rogito citato (si invoca in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c. la violazione dell’art. 345 c.p.c.), e lamenta che la Corte abbia emesso quella statuizione omettendo di pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità delle relative domande concernenti le pattuizioni dal punto 1) al punto 7), asseritamente avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta nell’atto di appello (si invoca in proposito la nullità della sentenza ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato). I suddetti motivi sono inammissibili perché non si confrontano con la domanda che la Corte d’Appello ha ritenuto proposta in secondo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non colgono la ratio decidendidella impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in primo grado non avevano avanzato domande riconvenzionali, per cui l’oggetto del giudizio era costituito solo dalla domanda del Mazzella di accertamento che le pattuizioni dei punti 8) e 9) del rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. n. 3662, non erano costitutive di servitù prediali, né attributive di diritti a lui opponibili da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sui terreni di sua proprietà. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’atto di appello, per quanto riportato nella sentenza impugnata, hanno chiesto semplicemente di riformare la sentenza di primo grado e di “accertare e dichiarare che le pattuizioni di cui all’atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Milano in data 26 dicembre 1977 Rep. n. 30617 Racc. 3662 hanno efficacia costitutiva delle servitù ivi indicate”. Ora, dal momento che in primo grado l ’ avversa actio negatoria servitutis era stata accolta limitatamente alle pattuizioni dei punti 8) e 9) del rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si deve ritenere che pur parlando genericamente di “pattuizioni di cui all’atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] di Milano in data 26 dicembre 1977 Rep. n.30617 Racc. 36” abbiano inteso riferirsi solo alle pattuizioni dei punti 8) e 9) di quell’atto, per le quali in primo grado era stata negata l’efficacia costitutiva di servitù, senza includere nella richiesta di accertamento dell’efficacia costitutiva di servitù con intento ampliativo non consentito le pattuizioni dei punti da 1) a 7) di quell’atto. È vero che nella motivazione della sentenza impugnata, alla fine di pagina 3, è testualmente riportato il seguente stralcio dell ’ atto Brambilla del 26.12.1977 “Le parti ulteriormente precisano, convengono ed approvano a proposito delle comunioni e delle servitù da costituirsi che i n. dall’1 al 9 indicati nel tipo planimetrico come sopra allegato “B” vanno intesi interpretati come segue”. Tuttavia, si tratta della trascrizione di un atto di parte. La volontà della Corte territoriale di pronunciarsi solo sulle pattuizioni 8) e 9) appare evidente per il fatto che solo il testo di tali pattuizioni (e non quello non quello delle altre) è riportato per esteso e preso in esame nella sentenza. Inequivocabile conferma di ciò si ricava poi dal dispositivo della sentenza, col quale la Corte territoriale dichiara che le pattuizioni “di cui ai punti 8 e 9 del rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rep. n. 30617 Racc. 3662 hanno efficacia costitutiva delle servitù nel medesimo atto indicate”. Nel dispositivo, nessun cenno vi è alle altre pattuizioni, che non facevano parte del thema decidendum. Conseguentemente, è da escludere la configurabilità della dedotta violazione del divieto di ius novorum dell’art. 345 c.p.c. Col secondo, quarto e quinto motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione e di valutazione delle prove inerenti all’accertamento dell’efficacia costitutiva di servitù prediali delle pattuizioni dei punti 8) e 9) dell’atto Brambilla del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per le quali il Manzella aveva esercitato in primo grado l’actio negatoria servitutis. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dei criteri interpretativi degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., in quanto l’impugnata sentenza, pur volendosi basare sul criterio dell’interpretazione letterale, non ha esaminato il testo di quelle pattuizioni e vi ha riportato stralci dell’atto notarile che erano relativi alle diverse servitù pattuite per gli impianti per desumerne la natura di servitù, ponendo sullo stesso piano, con un errato ricorso all’interpretazione complessiva, pattuizioni di contenuto eterogeneo (servitù, diritti di uso personali, diritti di uso comune). Il ricorrente lamenta altresì la violazione dell’art. 1027 cod. civ. per la mancanza degli elementi costitutivi essenziali delle servitù (mancanza dell’utilitas per la pattuizione del n. 8) relativa al campo di bocce avente una finalità ludica meramente personale; mancata individuazione del percorso più breve per il raggiungimento della “valletta” per la pattuizione del n.9), peraltro prevista per maggiore comodità del dante causa dei controricorrenti e non a favore del fondo di sua proprietà), e nel contempo lamenta la mancanza di motivazione giustificativa dell’attribuita efficacia costitutiva di diritti reali delle pattuizioni n. 8) e 9) del rogito Brambilla del 26.12.1977. I motivi 2), 4) e 5) del ricorso devono ritenersi assorbiti per effetto del rilievo ufficioso del giudicato esterno, implicitamente formatosi sull’efficacia costitutiva di diritti reali di servitù delle pattuizioni n. 8) e 9) del rogito Brambilla del 26.12.1977 per la mancata impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 476/2018 del 23.1/21.3.2018 (prodotta dagli appellanti come allegato A con la comparsa conclusionale nel procedimento n.1079/2011 RG della Corte d’Appello di Genova, alla quale ha fatto seguito l’ammissione dello stesso Manzella dell’intervento di tale sentenza nella memoria conclusiva di replica, e riprodotta dallo stesso Manzella come documento 10 nel presente giudizio). Premesso che è pacifico che tale sentenza non sia stata impugnata dalle parti, e che quindi sia passata in giudicato dopo la pronuncia della sentenza impugnata in questa sede (vedi sul fatto che non sia indispensabile l’attestazione di cancelleria sulla irrevocabilità quando non sia contestata la mancata impugnazione e sia decorso il termine lungo d’impugnazione Cass. 11.6.2021 n.14589; Cass. ord.23.8.2018 n. 20974; Cass. ord. n. 20974 del 23.8.2018; Cass. ord. n. 4803 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n.9746 del 18.4.2017) per decorrenza del termine lungo di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. vecchia formulazione, applicabile nel caso di specie in quanto il giudizio di primo grado era iniziato nel 2004, e quindi prima del 4.7.2009, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il giudicato esterno èrilevabile anche d ’ ufficio nel giudizio di Cassazione quando si sia formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata (vedi in tal senso Cass. sez. lav. 29.1.2007 n. 1829; Cass. sez. un. n. 13916/2006). Il giudicato esterno, infatti, che rientra tra i fatti normativi e non storici sopravvenuti, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. sez. un. n. 13916 del 16.6.2006; Cass. 28.6.2017 n. 16187), sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art. 345 c.p.c., dovendo il giudice procedere al suo rilievo anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (vedi Cass.3.11.2020 n. 24455; Cass. 25.10.2018, n. 27161). Le Sezioni Unite della Corte (vedi Cass. sez. un. n. 24664 del 28.11.2007), infatti, hanno precisato che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto. L’esistenza del giudicato esterno quindi è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti tempestivamente prodotti nel giudizio di merito (nella specie la sentenza è stata prodotta dai controricorrenti con la comparsa conclusionale di appello quale documento sopravvenuto alla loro costituzione in secondo grado e su tale produzione la Corte d’Appello non si è pronunciata, ed è stata poi depositata come documento 10 insieme al ricorso in Cassazione notificato dal Manzella, potendosi considerare tale produzione consentita dall’art. 372 c.p.c. trattandosi di documento riguardante l’ammissibilità del ricorso), ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato - come nel caso di specie - successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, qualora emerga da una sentenza della stessa Suprema Corte, o da un documento comunque acquisito agli atti senza contestazioni delle parti. È opportuno poi ricordare che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l’accertamento di una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand’anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. 20.9.2023 n. 26904; Cass. n. 20629 del 2016). Occorre a questo punto accertare previo accesso agli atti l’ampiezza del giudicato formatosi per la mancata impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 476/2018 del 23.1/21.3.2018. Tale sentenza ha confermato la condanna disposta in primo grado nei confronti del Manzella ed in favore degli attuali controricorrenti alla rimozione della recinzione che impediva l’accesso al campo di bocce e l’uso dello stesso, che era stata richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’illecita lesione del loro diritto di servitù basato sulle pattuizioni del punto 8) del rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. 3662, implicitamente riconoscendo il diritto reale del quale gli attuali controricorrenti avevano lamentato la lesione, dal momento che se non fosse stata riconosciuta la natura reale di tale diritto, costituito dai danti causa delle attuali parti, la domanda di risarcimento danni in forma specifica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata respinta, e del resto a conferma di ciò l’impugnata sentenza ha anche escluso la prescrizione per non uso ventennale di tale diritto reale su cosa altrui. La medesima sentenza, inoltre, pur avendo revocato l’ordine al Manzella di demolire il muro di confine disposto in primo grado, che gli attuali controricorrenti avevano ritenuto lesivo del loro diritto di servitù di passaggio pedonale per raggiungere la “valletta” costituito con la pattuizione di cui al punto 9) del rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. 3662, ha implicitamente confermato la sussistenza di tale servitù, spostandola però ex art. 1068 comma 2° cod. civ., su richiesta del Manzella, dal percorso più breve previsto nella pattuizione del punto 9) ad altro percorso meno gravoso per il fondo servente ed imponendo al Manzella la realizzazione di una scala metallica per rendere fruibile alla controparte tale diverso percorso, in questo modo quindi anche la sussistenza della servitù di cui alla pattuizione del punto 9) del citato rogito ègià stata implicitamente riconosciuta con decisione passata in giudicato, che al pari di quella relativa alla pattuizione del punto 8) non poteva essere rimessa in discussione dall’actio negatoria servitutis esercitata in primo grado dal Manzella. La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ, perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuto giudicato. Il sesto ed il settimo motivo del ricorso lamentano la violazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sia per il giudizio di primo grado, in quanto non si sarebbe tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano risultati soccombenti in ordine all’eccezione di litispendenza, che di secondo grado, in quanto non si sarebbe tenuto conto che i predetti avevano visto respinto in secondo grado il loro primo motivo di appello, inerente all’asserito difetto di interesse del Manzella ad agire ex art. 949 comma primo cod. civ.. Anche tali motivi vanno ritenuti assorbiti per effetto del rilievo ufficioso del giudicato esterno, con conseguente inammissibilità dell’actio negatoria servitutis esercitata dal Manzella nel giudizio di primo grado. Quanto alle spese processuali, l’inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso e la considerazione che il Manzella ha proposto l’actio negatoria servitutis del rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 30617, racc. 3662, quando già la natura di servitù di tali pattuizioni tra le stesse parti era stata accertata con sentenza di primo grado, in separato giudizio, che poi nell’intervallo temporale tra la sentenza impugnata in questa sede e la presente ordinanza è passata in giudicato, in tal modo duplicando inutilmente i giudizi, in applicazione del principio della soccombenza prevalente, e tenendo conto dell’esito finale della lite, si ritiene di dover condannare il Manzella al pagamento, oltre che delle spese di CTU come già liquidate in primo ed in secondo grado, al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, che liquida per il primo grado di giudizio in € 3.300,00 oltre accessori di legge, per il secondo grado di giudizio in € 804,00 per esborsi ed € 6.615,00 per compensi oltre accessori di legge e per il giudizio di legittimità in € 200,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi oltre accessori di legge. P.Q.M. La Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo e, decidendo sul ricorso , cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuto giudicato. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese delle CTU espletate in primo ed in secondo grado, come già liquidate, ed al pagamento in favore dei
Sentenza Cassazione n. 30784/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris