CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19990/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente -controConsiglio di Stato, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza 3921/2021, emessa da Commissione TributariaRegionale del Lazio depositata il 18.8.2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5800/2022Numero sezionale 4131/2026Numero di raccolta generale 19990/2026Data pubblicazione 15/06/20261. Con ricorso notificato il 29.12.2016 il contribuente [OSCURATO:PERSONA] davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l’attodi accertamento avente ad oggetto il contributo unificato per il maggioreimporto di euro 940,00 in luogo della somma di euro 96,00 già versata, inrelazione a ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio di Staton. 1463/2016 iscritto al n° 21718/2016 R.G. della Corte di Cassazione,sostenendo la congruità della somma già pagata tale titolo e sostenendo,tra l’altro, l’incompetenza dell’ufficio incaricato della riscossione (Ufficiopresso il Consiglio di Stato, in luogo dell’Ufficio presso la Corte diCassazione, competente secondo il contribuente).2. La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivo.3. Avverso la sentenza del giudice di prime cure proponeva appello ilcontribuente.4. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva il gravamein relazione al capo relativo alla affermata tardività del ricorso, rigettandolo,tuttavia, nel merito.5. Osservava, in particolare, quanto alla competenza dell’ufficio che siera attivato per la riscossione del contributo, che al caso di specie dovevaapplicarsi l’art. 208 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale attribuisce il poteredi riscossione al giudice che ha emesso la sentenza.6. In merito al quantum debeatur, reputava corretta l’individuazionedell’importo, non ritenendo applicabili al caso di specie le norme, viceversainvocate dal contribuente, relative alle controversie in materia di assistenzae previdenza, piuttosto che di pubblico impiego.7. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso percassazione il contribuente, affidando le proprie doglianze ad un unicomotivo.Numero registro generale 5800/2022Numero sezionale 4131/2026Numero di raccolta generale 19990/2026Data pubblicazione 15/06/20268. Il Consiglio di Stato si costituiva con controricorso.9. In data 08.01.2026, il contribuente depositava “comunicazione diimprocedibilità sopravvenuta”, dando atto della cessazione della materia delcontendere, in quanto in relazione alla medesima vicenda erano stati avviatidue diversi procedimenti e l’altro, già concluso, era stato risolto in senso almedesimo favorevole. Riferiva il difensore che si era avveduto dellasovrapposizione dell’oggetto dei ricorsi «in sede di redazione dell’atto diriassunzione conseguente all’annullamento con rinvio disposto con la citataordinanza decisoria ; chiedeva, pertanto, la compensazione delle spese,«essendo la svista addebitabile soprattutto al Consiglio di Stato».10. Veniva, pertanto, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella memoria depositata in occasione dell’adunanza camerale, ilricorrente ha dedotto l’avvenuta pubblicazione dell’ordinanza n.33776/2025 a lui favorevole emessa da questa Corte dal medesimo aditaper identica questione, inferendone la sopravvenuta carenza di interessead agire ed invocando la declaratoria di compensazione delle spese dicausa, per non essersi avveduta della duplicazione di ricorsi neppure lacontroparte.2. Le circostanze illustrate nella richiamata memoria, da cui si desumeil venir meno per il ricorrente di ogni utilità derivante dall’eventualeaccoglimento delle statuizioni invocate nel libello introduttivo, evidenzianouna sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso.3. Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano a oggetto unmedesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato,l’accertamento di una situazione giuridica comune ad entrambe le causepreclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato,Numero registro generale 5800/2022Numero sezionale 4131/2026Numero di raccolta generale 19990/2026Data pubblicazione 15/06/2026quand’anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse daquelle costituenti lo scopo e il “petitum” del primo (Cass. n.30784/2023). L’esistenza del giudicato esterno, quindi, è – al pari di quelladel giudicato interno – rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da attitempestivamente prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cuiil giudicato si sia formato – come nel caso di specie – successivamente allapronuncia della sentenza impugnata, qualora emerga da una sentenza dellastessa Suprema Corte, o da un documento comunque acquisito agli attisenza contestazioni delle parti (Cass. n. 26904/2023; Cass. n. 20629/2016)4. Come più volte chiarito da questa Corte, l’interesse ad agire, e quindianche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento incui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento delladecisione, perché è in relazione a quest’ultimo ed alla domandaoriginariamente formulata, che deve essere valutato (Cass. n. 22098/2018;Cass. n. 11204/2017; Cass. n. 12743/2016; Cass. n. 21951/2013).5. Nella presente fattispecie, come dal medesimo ricorrenteprospettato, l’intervenuto sopravvenuto giudicato sul diritto all’esenzione hadeterminato il venir meno del suo interesse a coltivare l’instaurato giudizio.6. Le spese del giudizio restano a carico della parte ricorrente, stante,da un lato, il venir meno dell’interesse all’accesso successivamentealla pronuncia di legittimità n. 33776/2025 e, dall’altro lato, la duplicazionedei procedimenti e dei giudizi conseguente alla proposizione della medesimadomanda, suscettibile di integrare, al pari del frazionamento del credito,una ipotesi di abuso del diritto e del processo (che può determinare lainammissibilità della domanda per assenza di un interesse meritevole allatutela azionata: cfr. in questo senso, da ultimo, Cass. Sez. U., n.7299/2025).Numero registro generale 5800/2022Numero sezionale 4131/2026Numero di raccolta generale 19990/2026Data pubblicazione 15/06/20267. Non trova applicazione il disposto del Decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, riferibileesclusivamente alle sole ipotesi di rigetto, inammissibilità originaria oimprocedibilità del gravame di legittimità e pertanto non suscettibile, per lasua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva oanalogica (tra le tante, Cass., Sez. U., n. 28383/2020; Cass. n. 2070/2021;Cass. n. 22098/2018; Cass. n. 3542/2017). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi euro 700,00 per compensi, oltre euro200,00 per esborsi, rimborso forfetario ed accessori come per legge, oltrealle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.05.2026.Il PresidenteMilena Balsamo