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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17079/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 9001-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - Contro COMUNE di LECCE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 2249/24/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la società [OSCURATO:SOCIETA]., incaricata per la riscossione ICI nel comune di Lecce ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia — Lecce che ha confermato la pronuncia della CFP di Lecce, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di visto di esecutorietà del ruolo; che il ricorso è affidato a due motivi; che il contribuente ed il civico ente hanno spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza l'incaricata per la riscossione ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, richiamando precedenti di questa Sezione; che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria fuori termine che non può essere considerata.

CONSIDERATO Che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa dell'art. 229 d.lgs. n. 51/98 per aver la CTR disposto l'annullamento dell'ingiunzione fiscale emessa da [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionario della riscossione del Comune di Lecce, per Ric. 2020 n. 09001 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- mancanza del visto di esecutività dovendo esso essere apposto in ogni caso dal funzionario.

Occorre dare atto come la doglianza specificatamente formulata (violazione dell'art. 229 d.lgs. n. 51/98) non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito, non risultando riportata, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso né essendo essa nemmeno menzionata nell'impug-nata sentenza, nella quale viene invero invocata la diversa disciplina di cui all'art. 52 d.lgs. n. 446/97.

«Al riguardo è opportuno ricordare che, secondo l'orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di :appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787)» (Cfr. Cass., V, n. 7803/2020); che, con il secondo motivo si profila censura ex art. 360, co. 1, 3 c.p.c. per violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 446/1997 per aver la aver la CTR disposto l'annullamento dell'ingiunzione fiscale emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. per mancanza del visto di esecutività dovendo esso essere apposto in ogni caso dal funzionario, dovendo tutt'al più tale visto essere apposto sulla lista di carico, peraltro dimessa agli atti dei giudizi di merito dal concessionario della riscossione.

In materia va ribadito l'orientamento di questa Corte che, in tema di visto di esecutorietà, ha affermato che esso «... non si appone sulla singola ingiunzione, ma sui ruoli, come dispone l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Il Comune ha fatto riferimento ad una determina dirigenziale, contenente i ruoli, regolarmente pubblicata in albo pretorio, corredata dal predetto visto, e ciò è sufficiente» (cfr. Cass., V, n. 10893/2019).

Ritenendo che il visto di Ric. 2020 n. 09001 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -3- esecutorietà dovesse essere apposto dal funzionario sulla singola ingiunzione fiscale la CTR è incorsa nella dedotta violazione di legge.

Che, pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il secondo qiotivo di, ricorso, rigettato il primo, cassa QQJL la sentenza impugnata in trIgt=3±:± motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Puglia — Sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9001-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - Contro COMUNE di LECCE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 2249/24/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la società [OSCURATO:SOCIETA]., incaricata per la riscossione ICI nel comune di Lecce ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia — Lecce che ha confermato la pronuncia della CFP di Lecce, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di visto di esecutorietà del ruolo; che il ricorso è affidato a due motivi; che il contribuente ed il civico ente hanno spiegato difese; che in prossimità dell'adunanza l'incaricata per la riscossione ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, richiamando precedenti di questa Sezione; che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria fuori termine che non può essere considerata. CONSIDERATO Che, con il primo motivo, si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa dell'art. 229 d.lgs. n. 51/98 per aver la CTR disposto l'annullamento dell'ingiunzione fiscale emessa da [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionario della riscossione del Comune di Lecce, per Ric. 2020 n. 09001 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- mancanza del visto di esecutività dovendo esso essere apposto in ogni caso dal funzionario. Occorre dare atto come la doglianza specificatamente formulata (violazione dell'art. 229 d.lgs. n. 51/98) non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito, non risultando riportata, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso né essendo essa nemmeno menzionata nell'impug-nata sentenza, nella quale viene invero invocata la diversa disciplina di cui all'art. 52 d.lgs. n. 446/97. «Al riguardo è opportuno ricordare che, secondo l'orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di :appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787)» (Cfr. Cass., V, n. 7803/2020); che, con il secondo motivo si profila censura ex art. 360, co. 1, 3 c.p.c. per violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 446/1997 per aver la aver la CTR disposto l'annullamento dell'ingiunzione fiscale emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. per mancanza del visto di esecutività dovendo esso essere apposto in ogni caso dal funzionario, dovendo tutt'al più tale visto essere apposto sulla lista di carico, peraltro dimessa agli atti dei giudizi di merito dal concessionario della riscossione. In materia va ribadito l'orientamento di questa Corte che, in tema di visto di esecutorietà, ha affermato che esso «... non si appone sulla singola ingiunzione, ma sui ruoli, come dispone l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. Il Comune ha fatto riferimento ad una determina dirigenziale, contenente i ruoli, regolarmente pubblicata in albo pretorio, corredata dal predetto visto, e ciò è sufficiente» (cfr. Cass., V, n. 10893/2019). Ritenendo che il visto di Ric. 2020 n. 09001 sez. MT - ud. 26-04-2022 -3- esecutorietà dovesse essere apposto dal funzionario sulla singola ingiunzione fiscale la CTR è incorsa nella dedotta violazione di legge. Che, pertanto, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il secondo qiotivo di, ricorso, rigettato il primo, cassa QQJL la sentenza impugnata in trIgt=3±:± motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Puglia — Sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legit
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