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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2026

Cassazione n. 25740/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 25581/2022Numero sezionale 5980/2026Numero di raccolta generale 25740/2026Data pubblicazione 23/09/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIAngelo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. 25581 del Ruolo Generale dell’anno 2022,propostoITALIANI [OSCURATO:PERSONA], C.F.: TLNLNG70L42F250,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindacoin carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bossi;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 702/02/22 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria, pubblicata in data 23 agosto 2022,notificata il 26 agosto 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, [OSCURATO:PERSONA],nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziaNumero registro generale 25581/2022Numero sezionale 5980/2026Numero di raccolta generale 25740/2026Data pubblicazione 23/09/2026tributaria di secondo grado per la Liguria il 23 agosto 2022, n.702/02/2022, la quale - in controversia avente ad oggettol’impugnazione di ingiunzione di pagamento n. 19852/2018notificatale il 5 gennaio 2019 per l’importo complessivo di Euro99.888,64 dal Comune di Levanto (LS), in dipendenza di avviso diaccertamento per omesso versamento di ICI, IMU, TARSU, TARES eTARI relative agli anni 2009/2017, con riferimento ad immobile,ubicato nel territorio comunale, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,società della quale la contribuente era socia fino al recesso,esercitato in data 6 ottobre 2016 - ha rigettato l’appello propostodalla medesima avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 257/02/2019, che aveva dichiaratocessata la materia del contendere per IMU e TARI relative agli anni2016 e 2017, rigettando tutti gli altri motivi di impugnazione.2.

Sull’impugnazione della contribuente, che ha chiesto lariforma della sentenza di primo grado, limitando le censure allaviolazione dell’art. 52, quinto comma, lett. d) D. lgs. 15 dicembre1997 n. 446, il giudice di appello rigettava il gravame, ritenendo,indipendentemente da ogni questione circa l’ammissibilità delmotivo, che l’ingiunzione oggetto di impugnazione “è atto che nonnecessita di alcun visto di esecutività e, comunque, risultasottoscritto, come gli atti prodromici, dal funzionario responsabile.Le ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910 dal 1998, non necessitano piùdel visto di esecutività”.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, affidato a un unico motivo e ha depositato memoria.4.

Il Comune di Levanto ha resistito con controricorso, con ilquale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità della censurain quanto non ritualmente formulata con il ricorso originario, comeperaltro già rilevato dalla Commissione tributaria provinciale di primoNumero registro generale 25581/2022Numero sezionale 5980/2026Numero di raccolta generale 25740/2026Data pubblicazione 23/09/2026grado.

Ha inoltre dedotto l’infondatezza del ricorso, concludendo perl’integrale rigetto e ha depositato memoria illustrativa e nota spese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma quinto, lett. d),d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3) c.p.c., per avere la Corte di secondo grado affermato lalegittimità dell’ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910,nonostante la mancata apposizione del visto di esecutività del ruoloper la riscossione dei tributi e delle altre entrate, ex art. 52, commaquinto, lett. d) d.

Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, quindi, malgradol’inesistenza del ruolo stesso.Osserva che, dalla lettura della sentenza, risulta evidente che iGiudici d’appello abbiano confuso e posto sullo stesso pianol'esecutività dell'ingiunzione, ai sensi dell’art. 2 R.D. 639/1910, ed ilvisto di esecutività del ruolo per la riscossione, ai sensi dell’art. 53comma 5 lettera d) D. Lgs 446/1997.

Oggetto di contestazione daparte della ricorrente, infatti, era stata la mancata apposizione, daparte del funzionario responsabile del Comune, del visto diesecutività del ruolo per la riscossione dei tributi e delle altre entrateex art. 52 comma 5 lettera d) D. L.gs. 446/1997 e, segnatamente,l'inesistenza del ruolo stesso.

La ricorrente non aveva mai eccepitoné posto in dubbio che l'ingiunzione di pagamento notificata fosse diper sé esecutiva; la Corte regionale aveva invece fondatoerroneamente la propria decisione sulla diversa e non contestataesecutività dell’ingiunzione impugnata.La ricorrente sottolinea di avere formulato la censura sin dalricorso introduttivo del giudizio – alla pag. 5, righe 26 e 27 –, di averrassegnato le conclusioni in quella sede chiedendo domandarsi, invia principale, declaratoria di nullità /o annullabilità, e/o inesistenzaNumero registro generale 25581/2022Numero sezionale 5980/2026Numero di raccolta generale 25740/2026Data pubblicazione 23/09/2026e/o illegittimità dell’ingiunzione di pagamento impugnata, e di averribadito e argomentato l’eccezione nella memoria illustrativa delgiudizio di primo grado, allorquando all’esito dell’istanza di accessoagli atti, il Comune non aveva fornito alcuna documentazionecomprovante l’esistenza del ruolo e della relativa apposizione delvisto di esecutività.

Aggiunge di aver fondato il successivo gravameesclusivamente sulla medesima questione e che la Corte regionale,superando il profilo dell’inammissibilità, aveva disatteso il ricorsopronunziando nel merito.1.1.

La censura è inammissibile e comunque infondata.1.2.

Nel caso di specie, come può evincersi dal contenutodell'atto introduttivo del giudizio proposto dalla contribuente,allegato all’odierno ricorso e richiamato nel corpo dello stesso, erastato prospettato, peraltro con formula dubitativa e probabilistica(“Inoltre dal testo dell’ingiunzione pare non essere stato rispettatol’art. 52 comma 5 d. lgs. 446/1997”, ricorso, pag. 5) il vizio riferitogenericamente alla violazione dell’art. 52, quinto comma, d. lgs. n.446/1997, senza alcun riferimento alla lett. d) della disposizione, poispecificamente richiamato.

Solo successivamente, con la memoriaillustrativa del 3 settembre 2019, il vizio è stato sviluppato eargomentato dalla contribuente censurando l’inesistenza del ruoloper la riscossione e del visto di esecutività, ai sensi del citato art. 52,lett. d).1.3.

Nel giudizio tributario, l’oggetto del dibattito processuale èdelimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto espostedall’Ufficio nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro, dagli specificimotivi d’impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorsointroduttivo (Cass., n. 2286/2025).È stato inoltre affermato da questa Corte che “L'integrazionedei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,Numero registro generale 25581/2022Numero sezionale 5980/2026Numero di raccolta generale 25740/2026Data pubblicazione 23/09/2026è ammessa soltanto ove resa necessaria dal deposito, ad opera dellealtre parti o per ordine del giudice tributario, di documenti nonconosciuti, sicché non può avvenire con una memoria successivaallorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso attoimpugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza delcontribuente, avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorsointroduttivo del giudizio, trattandosi di una preclusione processualesottratta alla disponibilità delle parti, che non può essere sanataneppure dal comportamento dell'amministrazione che accetti didifendersi sul punto.“(Cass., n. 23528/2025).

La memoria ex art. 32d. lgs. n. 546/1992, depositabile sino a dieci giorni primadell’udienza, ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi diricorso, senza modificarne il “thema decidendum” (Cass., n.18160/2025).La censura sollevata dalla contribuente con il ricorsointroduttivo era riferita, genericamente e con espressione dubitativae probabilistica, alla violazione dell’art. 52 d. lgs. n. 446/1997 -norma recante sette commi che distinti numeri e lettere - senzaalcun riferimento alla lettera d) e senza sviluppare alcunaargomentazione a sostegno del motivo.La successiva specifica deduzione del vizio nella memoria di cuiall’art. 32 d.

Lgs. n. 546/1992, non essendo stata ritualmentesollevata dalla contribuente con il ricorso introduttivo, doveva quindiritenersi inammissibile perché tardiva, come peraltro ritenuto dallaCommissione tributaria provinciale, in quanto il contenziosotributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazionicomprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivodedotti col ricorso introduttivo (D.

Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,artt. 18 e 24), i quali costituiscono la causa petendi rispettoall'invocato annullamento dell'atto (cfr. Cass. n. 13934/2011) e laNumero registro generale 25581/2022Numero sezionale 5980/2026Numero di raccolta generale 25740/2026Data pubblicazione 23/09/2026cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D. Lgs. n. 546del 1992, art. 24, comma 2 (cfr. Cass. n. 22662/2014, n.9754/2003, n. 19616/2018).

Né tale allegazione può giustificarsi,come osservato dalla contribuente, sulla base della documentazionedepositata in giudizio dall’Ufficio, in quanto siffatto adempimentopotrebbe semmai legittimare la proposizione, tempestiva, di motiviaggiunti, e non già l’integrazione delle censure a mezzo di memoriaillustrativa, come avvenuto nella fattispecie in esame.1.4.

La censura è comunque destituita di fondamento, essendopacifico che l’ingiunzione di pagamento è un atto di riscossione deitributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo (Cass., n.18104/2021; Cass., n. 3592/2021; Cass. n. 20148/2023) e che ladisciplina di cui all’art. 52, lett. d) cit. è alla stessa inapplicabile(Cass. n. 17079/2022; Cass., n. 20148/2023).2.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio, liquidate nella misura di euro 7.655,00 percompensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge,e di euro 200,00 per esborsi, in favore del Comune controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18settembre 2026Il Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 25581/2022Numero sezionale 5980/2026Numero di raccolta generale 25740/2026Data pubblicazione 23/09/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIAngelo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. 25581 del Ruolo Generale dell’anno 2022,propostoITALIANI [OSCURATO:PERSONA], C.F.: TLNLNG70L42F250,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindacoin carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bossi;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 702/02/22 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Liguria, pubblicata in data 23 agosto 2022,notificata il 26 agosto 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, [OSCURATO:PERSONA],nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziaNumero registro generale 25581/2022Numero sezionale 5980/2026Numero di raccolta generale 25740/2026Data pubblicazione 23/09/2026tributaria di secondo grado per la Liguria il 23 agosto 2022, n.702/02/2022, la quale - in controversia avente ad oggettol’impugnazione di ingiunzione di pagamento n. 19852/2018notificatale il 5 gennaio 2019 per l’importo complessivo di Euro99.888,64 dal Comune di Levanto (LS), in dipendenza di avviso diaccertamento per omesso versamento di ICI, IMU, TARSU, TARES eTARI relative agli anni 2009/2017, con riferimento ad immobile,ubicato nel territorio comunale, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,società della quale la contribuente era socia fino al recesso,esercitato in data 6 ottobre 2016 - ha rigettato l’appello propostodalla medesima avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 257/02/2019, che aveva dichiaratocessata la materia del contendere per IMU e TARI relative agli anni2016 e 2017, rigettando tutti gli altri motivi di impugnazione.2. Sull’impugnazione della contribuente, che ha chiesto lariforma della sentenza di primo grado, limitando le censure allaviolazione dell’art. 52, quinto comma, lett. d) D. lgs. 15 dicembre1997 n. 446, il giudice di appello rigettava il gravame, ritenendo,indipendentemente da ogni questione circa l’ammissibilità delmotivo, che l’ingiunzione oggetto di impugnazione “è atto che nonnecessita di alcun visto di esecutività e, comunque, risultasottoscritto, come gli atti prodromici, dal funzionario responsabile.Le ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910 dal 1998, non necessitano piùdel visto di esecutività”.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lacontribuente, affidato a un unico motivo e ha depositato memoria.4. Il Comune di Levanto ha resistito con controricorso, con ilquale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità della censurain quanto non ritualmente formulata con il ricorso originario, comeperaltro già rilevato dalla Commissione tributaria provinciale di primoNumero registro generale 25581/2022Numero sezionale 5980/2026Numero di raccolta generale 25740/2026Data pubblicazione 23/09/2026grado. Ha inoltre dedotto l’infondatezza del ricorso, concludendo perl’integrale rigetto e ha depositato memoria illustrativa e nota spese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma quinto, lett. d),d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3) c.p.c., per avere la Corte di secondo grado affermato lalegittimità dell’ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910,nonostante la mancata apposizione del visto di esecutività del ruoloper la riscossione dei tributi e delle altre entrate, ex art. 52, commaquinto, lett. d) d. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, quindi, malgradol’inesistenza del ruolo stesso.Osserva che, dalla lettura della sentenza, risulta evidente che iGiudici d’appello abbiano confuso e posto sullo stesso pianol'esecutività dell'ingiunzione, ai sensi dell’art. 2 R.D. 639/1910, ed ilvisto di esecutività del ruolo per la riscossione, ai sensi dell’art. 53comma 5 lettera d) D. Lgs 446/1997. Oggetto di contestazione daparte della ricorrente, infatti, era stata la mancata apposizione, daparte del funzionario responsabile del Comune, del visto diesecutività del ruolo per la riscossione dei tributi e delle altre entrateex art. 52 comma 5 lettera d) D. L.gs. 446/1997 e, segnatamente,l'inesistenza del ruolo stesso. La ricorrente non aveva mai eccepitoné posto in dubbio che l'ingiunzione di pagamento notificata fosse diper sé esecutiva; la Corte regionale aveva invece fondatoerroneamente la propria decisione sulla diversa e non contestataesecutività dell’ingiunzione impugnata.La ricorrente sottolinea di avere formulato la censura sin dalricorso introduttivo del giudizio – alla pag. 5, righe 26 e 27 –, di averrassegnato le conclusioni in quella sede chiedendo domandarsi, invia principale, declaratoria di nullità /o annullabilità, e/o inesistenzaNumero registro generale 25581/2022Numero sezionale 5980/2026Numero di raccolta generale 25740/2026Data pubblicazione 23/09/2026e/o illegittimità dell’ingiunzione di pagamento impugnata, e di averribadito e argomentato l’eccezione nella memoria illustrativa delgiudizio di primo grado, allorquando all’esito dell’istanza di accessoagli atti, il Comune non aveva fornito alcuna documentazionecomprovante l’esistenza del ruolo e della relativa apposizione delvisto di esecutività. Aggiunge di aver fondato il successivo gravameesclusivamente sulla medesima questione e che la Corte regionale,superando il profilo dell’inammissibilità, aveva disatteso il ricorsopronunziando nel merito.1.1. La censura è inammissibile e comunque infondata.1.2. Nel caso di specie, come può evincersi dal contenutodell'atto introduttivo del giudizio proposto dalla contribuente,allegato all’odierno ricorso e richiamato nel corpo dello stesso, erastato prospettato, peraltro con formula dubitativa e probabilistica(“Inoltre dal testo dell’ingiunzione pare non essere stato rispettatol’art. 52 comma 5 d. lgs. 446/1997”, ricorso, pag. 5) il vizio riferitogenericamente alla violazione dell’art. 52, quinto comma, d. lgs. n.446/1997, senza alcun riferimento alla lett. d) della disposizione, poispecificamente richiamato. Solo successivamente, con la memoriaillustrativa del 3 settembre 2019, il vizio è stato sviluppato eargomentato dalla contribuente censurando l’inesistenza del ruoloper la riscossione e del visto di esecutività, ai sensi del citato art. 52,lett. d).1.3. Nel giudizio tributario, l’oggetto del dibattito processuale èdelimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto espostedall’Ufficio nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro, dagli specificimotivi d’impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorsointroduttivo (Cass., n. 2286/2025).È stato inoltre affermato da questa Corte che “L'integrazionedei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,Numero registro generale 25581/2022Numero sezionale 5980/2026Numero di raccolta generale 25740/2026Data pubblicazione 23/09/2026è ammessa soltanto ove resa necessaria dal deposito, ad opera dellealtre parti o per ordine del giudice tributario, di documenti nonconosciuti, sicché non può avvenire con una memoria successivaallorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso attoimpugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza delcontribuente, avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorsointroduttivo del giudizio, trattandosi di una preclusione processualesottratta alla disponibilità delle parti, che non può essere sanataneppure dal comportamento dell'amministrazione che accetti didifendersi sul punto.“(Cass., n. 23528/2025). La memoria ex art. 32d. lgs. n. 546/1992, depositabile sino a dieci giorni primadell’udienza, ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi diricorso, senza modificarne il “thema decidendum” (Cass., n.18160/2025).La censura sollevata dalla contribuente con il ricorsointroduttivo era riferita, genericamente e con espressione dubitativae probabilistica, alla violazione dell’art. 52 d. lgs. n. 446/1997 -norma recante sette commi che distinti numeri e lettere - senzaalcun riferimento alla lettera d) e senza sviluppare alcunaargomentazione a sostegno del motivo.La successiva specifica deduzione del vizio nella memoria di cuiall’art. 32 d. Lgs. n. 546/1992, non essendo stata ritualmentesollevata dalla contribuente con il ricorso introduttivo, doveva quindiritenersi inammissibile perché tardiva, come peraltro ritenuto dallaCommissione tributaria provinciale, in quanto il contenziosotributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazionicomprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivodedotti col ricorso introduttivo (D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,artt. 18 e 24), i quali costituiscono la causa petendi rispettoall'invocato annullamento dell'atto (cfr. Cass. n. 13934/2011) e laNumero registro generale 25581/2022Numero sezionale 5980/2026Numero di raccolta generale 25740/2026Data pubblicazione 23/09/2026cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal D. Lgs. n. 546del 1992, art. 24, comma 2 (cfr. Cass. n. 22662/2014, n.9754/2003, n. 19616/2018). Né tale allegazione può giustificarsi,come osservato dalla contribuente, sulla base della documentazionedepositata in giudizio dall’Ufficio, in quanto siffatto adempimentopotrebbe semmai legittimare la proposizione, tempestiva, di motiviaggiunti, e non già l’integrazione delle censure a mezzo di memoriaillustrativa, come avvenuto nella fattispecie in esame.1.4. La censura è comunque destituita di fondamento, essendopacifico che l’ingiunzione di pagamento è un atto di riscossione deitributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo (Cass., n.18104/2021; Cass., n. 3592/2021; Cass. n. 20148/2023) e che ladisciplina di cui all’art. 52, lett. d) cit. è alla stessa inapplicabile(Cass. n. 17079/2022; Cass., n. 20148/2023).2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio, liquidate nella misura di euro 7.655,00 percompensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge,e di euro 200,00 per esborsi, in favore del Comune controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18settembre 2026Il Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25740/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris