CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20148/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27483/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, alla via Imera n. 6, presso [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza n. 1174/3/18, depositata in data 8 febbraio 2018, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 3 maggio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 1174/3/18, depositata in data 8 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla parte,odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento emessa per la riscossione della Tarsu dovuta al Comune di Mugnano in relazione all’anno 2009; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: - l’ingiunzione impugnata era stata emessa in esito ad un avviso di accertamento ritualmente notificato al contribuente, dietro spedizione postale del 31 dicembre 2014, e ai fini del rispetto del termine di decadenza doveva aversi riguardo a detta data di spedizione; - l’agente della riscossione era legittimat o alla gest ione del contenzioso, ed a lla riscossione del tributo «in virt ù di atto notarile redatto dal [OSCURATO:PERSONA] -rep. 1489 del 22 11 11.»; 2. -[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattromotivi, illustrati con memoria; -la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva . Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, assumendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza dell’ingiunzione di pagamento in difetto del «visto di esecutorietà» del competente funzionario dell’Ente impositore; -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ., e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., e ripropone, così, la questione posta col primo motivo sotto il profilo dell’omesso rilievo del fatto decisivo costituito dal difetto del ridetto «visto di esecutorietà»; soggiunge, quindi, il ricorrente che il giudice del gravame nemmeno aveva «rilevato l’assenza agli atti della documentazione» asseritamente prodotta in giudizio da controparte, così pronunciando in difetto di prove; -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione degli artt. 81, 112 e 115 cod. proc. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di rilevare «la carenza di legittimazione processuale della [OSCURATO:PERSONA] a gestire il contenzioso tributario del Comune» - non risultando, in effetti, prodotto l’evocato atto notarile - n é aveva pronunciato sulle eccezioni di decadenza e prescrizione; -il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n n . 3 e 4 , cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione degli artt. 112, 115 cod. proc. civ., e dell’art. 2697 cod. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare «sulle altre eccezioni e richieste dell’appellante (tra cui quelle istruttorie) … per cui … si chiede al giudice di legittimità l’esame delle difese dell’appellante allegate agli atti e degli atti di causa»; 2. –il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento; 2.1 – come rilevato dalla Corte, l’ingiunzione di pagamento costituisce strumento di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo (v. Cass., 24 giugno 2021, n. 18104; Cass., 12 febbraio 2021, n. 3592) e la sua disciplina, posta dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, non contempla più il visto del Pretore, adempimento, questo, che è stato soppresso dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 229 (alla cui stregua «Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.»); - inapplicabile, dunque, nella fattispecie, la disposizione di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. d), - atteso che, come già rilevato dalla Corte, il visto di esecutorietànon si appone sulla singola ingiunzione, ma sui ruoli(v., Cass., 26 maggio 2022, n. 17079; Cass., 18 aprile 2019, n. 10893)- va, ad ogni modo, rimarcato che, con consolidato, e risalente, orientamento interpretativo, la Corte aveva statuito, nella stessa vigenza dell’adempimento pretorile, che l’ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all’ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà del giudice, la cui mancanza non incide quindi sulla validità ed efficacia dell’ingiunzione fiscale per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l’ordine di pagare una data somma, e pertanto la stessa è pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, laddove la mancanza del visto pretorile rende solamente inidoneo l’atto a dare inizio all’esecuzione(v., ex plurimis , Cass., 20 settembre 2006, n. 20360; Cass., 6 settembre 2006, n. 19195; Cass., 31 luglio 2002, n. 11368; Cass., 22 giugno 1995, n. 7048; Cass., 1 luglio 1992, n. 8091); 3. –nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento; 3.1 –la censura, difatti, deve ritenersi, per un verso, destituita di fondamento - quanto alla prospettata violazione di legge, ed in relazione al profilo di denuncia che involge l’assenza del ridetto «visto di esecutorietà» -e, nel resto, inammissibile; - la parte, difatti, opera un indistinto rinvio alla documentazione prodotta in giudizio, e denuncia «una decisione non supportata da prove», senza individuare, con ciò, il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso, così devolvendo alla Corte un non consentito riesame dei dati istruttori la cui valutazione è riservata al giudice del merito; 4. –anche il terzo motivo è destituito di fondamento; - premesso che il giudice del gravame, come anticipato, ha espressamente pronunciato tanto sull’eccezione di decadenza - rilevando che l’avviso di accertamento, quale atto presupposto dell’ingiunzione di pagamento, era stato tempestivamente notificato - quanto sulla legittimazione dell’agente della riscossione, fuoriesce dall’àmbito del sindacatodella Corte la dedotta inesistenza del titolo posto a fondamento di detta legittimazione, la parte (così) prospettando un errore percettivo del giudice del merito e, dunque, un motivo di ricorso per revocazione (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.); 5. -il quarto motivo è inammissibile; -in disparte che il motivo non identifica su quali altri eccezioni il giudice del gravame avrebbe dovuto pronunciare, è del tutto evidente che - una volta ritualmente notificato, e non impugnato - l’avviso di accertamento costituiva titolo per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento, a detta situazione sostanziale correlandosi l’irretrattabilità della pretesa impositiva ivi esposta (Cass. Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., 18 maggio 2018, n. 12200; Cass., 15 maggio 2018, n. 11800) e unaconseguente preclusione (in sede di riscossione) allo svolgimento di eccezioni che andavano proposte con l’impugnazione dell’atto impositivo (v., ex plurimis, Cass., 23 maggio 2018, n. 12759; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25270; Cass., 24 maggio 2017, n. 13102); 6. - le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, mentre nei confrontidi parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso