CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29961/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie delle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso con le memorie depositate in data 24 febbraio 2023 ed in data 25 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Renato RAGNOLI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia, in data 14 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 20 dicembre 2021, dal Tribunale di Brescia, lo ha condannato alla pena di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 140,00 di multa in relazione al reato continuato di truffa e furto aggravato ed assolto dal reato di cui all'art. 491 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva eccepito la mancanza di un valido atto querelatorio in relazione al reato di truffa. La difesa ha, in particolare, evidenziato che la denuncia sporta dalla persona offesa sarebbe priva dell'indicazione della volontà di perseguire il responsabile della condotta denunciata. A giudizio del ricorrente, tale mancanza non potrebbe essere sanata dalla sottoscrizione da parte della persona offesa del verbale intitolato «verbale di ratifica di denuncia querela» redatto dai militari della Stazione CC di Orzinuovi. 3. In data 25 marzo 2023 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il motivo di ricorso è al contempo proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondato. 4.1. Deve essere preliminarmente corretto l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale; in motivazione è, infatti, erroneamente affermato che il reato di truffa contestato al RAGNOLI «non è procedibile di ufficio» in quanto commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 649-bis cod. pen. (vedi pag. 8 della sentenza impugnata). Va sottolineato in proposito, che l'art. 640 cod. pen., nella formulazione vigente al momento dei fatti, prevedeva che «il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante». Nel caso di specie il riconoscimento da parte dei giudici di merito della contestata recidiva reiterata specifica infra-quinquennale, determinava, pertanto, la procedibilità di ufficio del contestato reato di truffa. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] condivide, infatti, il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione secondo cui la recidiva deve esser considerata a tutti gli effetti una circostanza aggravante del reato che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle altre circostanze del reato, se non per quegli aspetti che risultano esplicitamente regolati dal legislatore in modo specifico. (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 - 01, Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280262 - 01). Per effetto di questo consolidato orientamento, che riconosce alla recidiva, semplice o qualificata, natura giuridica di circostanza aggravante, i giudici di appello dovevano necessariamente concludere che, secondo la disciplina vigente alla data di commissione del fatto contestato all'imputato, la truffa aggravata da una qualsiasi recidiva era procedibile di ufficio, per cui è erronea l'affermazione di segno contrario riportata nella sentenza impugnata.4.3. Ciò premesso deve essere evidenziato che i giudici di appello, con motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, hanno desunto la manifestazione della volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato dall'espressa qualificazione dell'atto come «verbale di ratifica di denuncia querela presentata per iscritto» nonché dal contenuto del verbale stesso che espressamente descrive il soggetto accusato ed indica la fattispecie criminosa ravvisata dal TOMMASINI con conseguente manifesta infondatezza del motivo. Come affermato, infatti, dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (cfr. ex plurimis, Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Feola, Rv. 277801-01; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, Baia, Rv. 282648 - 01). L'omessa indicazione della «formale richiesta di punizione» non costituisce elemento dirimente ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non potendosi prescindere dalla valutazione del contesto di fatto sotteso alla qualificazione dell'atto come querela e dalla sottoscrizione da parte della persona offesa di un verbale recante la formula: «letto, confermato e sottoscritto» valutazione che compete al giudice del merito e non certo alla Corte di legittimità (vedi Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, Scalise, Rv. 278034 - 01; Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816 - 01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co