[OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], PIACENTINI3622 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SEPEtutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controMINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ora [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ARZIGNANO,Num ero registro generale 28145/2022 Numero di raccolta generale 26506/2026Numero sezionale 362i2n/2 02p6ersona dei rispettivi legali rappresentanti pro Dteamtap pourbeb,l icazione 09/10/2026rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 220/2022 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 17/05/2022 R.G.N. 280/2021;udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso;udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Vicenza, in accoglimento della domandaproposta da un gruppo di docenti dell’[OSCURATO:PERSONA] di IstruzioneSuperiore “[OSCURATO:PERSONA]” di Arzignano, dichiaraval’illegittimità del piano annuale delle attività dei docenti2018/2019, predisposto dal Dirigente scolastico senzal’approvazione del Collegio dei docenti, come previsto dallenorme del contratto collettivo di comparto, non modificatedalle norme della dirigenza scolastica di cui al T.U. n.165/2001, e dichiarava conseguentemente l’illegittimitàdell’ordine di servizio emesso dallo stesso dirigente, ove erastabilita come obbligatoria la partecipazione dei docenti a tresessioni formative per complessive 12 ore; condannava,inoltre, l’amministrazione scolastica a corrispondere in favoredei ricorrenti che avevano partecipato a questi percorsiformativi il pagamento della retribuzione oraria di cui allatabella 5 allegata al contratto collettivo.2. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appellodell’amministrazione, così rigettando le domande proposte inprimo grado, condividendo l’assunto secondo cui, a frontedell’obbligatorietà della formazione dei docenti di cui all’art.Numero registro generale 28145/2022 Numero di raccolta generale 26506/2026Num ero sezionale 3622/2026 Data pubblicazione 09/10/20261, comma 12, legge n. 107/2015, le ore di formazione nonerano aggiuntive, ma rientravano nel monte ore annuoprevisto dall’art. 29 del CCNL di comparto.3. Per la cassazione della sentenza d’appello propongonoricorso 18 docenti con 6 motivi; il Ministero si è costituito,fuori termine, al solo fine della partecipazione all’udienza didiscussione.4. Ritenuta la rilevanza nomofilattica delle questioniprospettate, la causa è stata fissata all’odierna pubblicaudienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 9415/2026,reputato opportuno l’approfondimento delle questionisottese, in particolare, al terzo e quarto motivo(qualificazione del vizio in caso di denuncia di erroneoassorbimento di questioni controverse, interesse ad agire peril mero accertamento dell’illegittimità di atti) e al quinto esesto motivo (eventuali conseguenze retributive o risarcitoriederivanti dalla mancata approvazione del piano dell’offertaformativa da parte del Collegio dei docenti).5. Sono state depositate memorie scritte del P.G. e deiricorrenti. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Lacausa è stata discussa all’odierna udienza e trattenuta indecisione.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo gli odierni ricorrenti deduconoviolazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per rigetto non motivatodell’eccezione di formazione del giudicato interno sullaquestione che l’ordine di servizio avesse ad oggetto lapartecipazione ai [OSCURATO:PERSONA] formativi previsti nel [OSCURATO:PERSONA] Annuale2018/2019. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale sisarebbe limitata ad affermare che le eccezioni sollevate nonsarebbero state sufficienti a paralizzare l’appello, senzaNumero registro generale 28145/2022 Numero di raccolta generale 26506/2026Num ero sezionale 3622/2026 Data pubblicazione 09/10/2026prendere specificamente posizione sul punto dedotto in liteaveva contestato ed impugnato, ossia che né che i Collegiformativi fossero previsti dal [OSCURATO:PERSONA] 2018/2019(predisposto ma non approvato), né che l’Ordine di servizioavesse ad oggetto la partecipazione “ai [OSCURATO:PERSONA] formativi”previsti in detto [OSCURATO:PERSONA].2. Il motivo non è meritevole di accoglimento.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte èsuscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) internosolo un capo autonomo della sentenza, ossia un capo cherisolva una questione controversa, avente una propriaindividualità ed autonomia, così da integrare astrattamenteuna decisione del tutto indipendente, nel mentre taleautonomia del capo decisorio non solo manca nelle mereargomentazioni, ma anche quando si verta, come nellaspecie, sulla valutazione di uno dei presupposti dellaricostruzione della controversia in fatto che, unitamente adaltri elementi, concorra a formare un capo unico delladecisione (da ultimo Cass. n. 10654/2026). Il giudicatointerno non si determina sul fatto, ma su una statuizioneminima della sentenza, costituita dalla sequenzarappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile diacquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito dellacontroversia, con la conseguenza che l'appello motivato conriguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizioneriapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica,così espandendo nuovamente il potere del giudice diriconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspettiche, sebbene ad essa coessenziali, non siano statisingolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivodi gravame (Cass. n. 32563/2024, n. 30728/2022).Numero registro generale 28145/2022 Numero di raccolta generale 26506/2026Num ero sezionale 3622/2026 Data pubblicazione 09/10/20264. Ora, ed è questo il tema centrale della presentecontroversia, il giudice di primo grado ha, appunto, dichiaratol’invalidità del [OSCURATO:PERSONA] delle Attività 2018/2019,l’illegittimità dei “[OSCURATO:PERSONA]” disposti dal Dirigentedell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” diArzignano, l’illegittimità dell’ordine di servizio avente adoggetto la partecipazione ai “collegi formativi” previsti dalsuddetto [OSCURATO:PERSONA] 2018/19, e condannato i convenutiin solido (Ministero, USR per il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] scolastico, inrealtà i secondi due articolazioni locali e periferiche del primo)a corrispondere ai docenti la retribuzione oraria determinatasulla base della Tabella 5 allegata al CCNL 2006/2009.Trattandosi non di giudizio amministrativo sulla legittimitàdegli atti, ma di controversia civile risarcitoria, l’esame dellaprocedura amministrativa interna è finalizzato alla domandadi condanna e costituisce il presupposto di questa. Conl’appello l’amministrazione ha dunque impugnato lacondanna e i presupposti in fatto e diritto di questa, noncostituenti capo autonomo ai fini della formazione delgiudicato civile.5. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazionee falsa applicazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., per violazione delprincipio di non contestazione in ordine al fatto che l’ordinedi servizio aveva ad oggetto la partecipazione ai Collegiformativi contenuti nel [OSCURATO:PERSONA] 2018/2019, perl’introduzione illegittima di nuove eccezioni, e poiché la Corted’Appello non ha posto a fondamento della decisione i fattinon specificamente contestati dal Ministero.6. Con il terzo motivo deducono violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. per violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto la CorteNumero registro generale 28145/2022 Numero di raccolta generale 26506/2026Num ero sezionale 3622/2026 Data pubblicazione 09/10/2026d’Appello di Venezia ha omesso di esaminare le domandedell’appellante di accertamento della legittimità dell’operatodell’Amministrazione scolastica nella predisposizione delPiano [OSCURATO:PERSONA] delle Attività 2018/2019, dei collegi formativie dell’ordine di servizio aventi ad oggetto la partecipazione aicollegi formativi previsti dal predetto [OSCURATO:PERSONA] Annuale2018/2019 e le domande degli appellati di conferma dellasentenza di primo grado in ordine alla dichiarazione diinvalidità del [OSCURATO:PERSONA] delle Attività 2018/2019, diillegittimità dei [OSCURATO:PERSONA] disposti dal Dirigente, diillegittimità dell’ordine di servizio, avente ad oggetto lapartecipazione ai [OSCURATO:PERSONA] previsti dal suddetto PianoAnnuale 2018/19.7. Con il quarto motivo deducono nullità della sentenzaimpugnata ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111, commasesto, Cost., in ragione dell’omessa motivazione del rigetto edel dichiarato assorbimento delle domande di accertamentodella legittimità dell’operato dell’Amministrazione scolasticanella predisposizione del [OSCURATO:PERSONA] delle Attività2018/2019, dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ordine di servizioaventi ad oggetto la partecipazione ai [OSCURATO:PERSONA] dal predetto [OSCURATO:PERSONA] 2018/2019.8. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione,non sono fondati.9. Fermo quanto osservato con riguardo al primo motivocirca la non autonomia, nel caso di specie, della domanda diaccertamento rispetto alla domanda di condanna ai fini dellaformazione del giudicato, osserva il Collegio, in primo luogo,che la violazione dell’art. 112 c.p.c. è ravvisabile solo qualorarisulti completamente omesso il provvedimento del giudiceindispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass.n. 20020/2022, n. 8106/2022, n. 28864/2020, n.Numero registro generale 28145/2022 Numero di raccolta generale 26506/2026Num ero sezionale 3622/2026 Data pubblicazione 09/10/20262334/2020, n. 28995/2018). Infatti, la figuradell'assorbimento in senso proprio ricorre quando ladecisione sulla domanda assorbita diviene superflua, persopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con lapronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutelarichiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprioquando la decisione assorbente esclude la necessità o lapossibilità di provvedere sulle altre questioni, ovverocomporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegueche l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia(se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisioneassorbente permette di ravvisare la decisione implicita (dirigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioniassorbite.10. In secondo luogo, in relazione alla violazione dell’art.132 c.p.c., la carenza motivazionale scaturisce solo dallapreliminare verifica dell’assenza di implicazione fra laquestione assorbente e quella assorbita, implicazione nelcaso in esame, invece, pienamente sussistente.11. La Corte territoriale ha escluso che i docenti avesserodiritto al pagamento delle ore aggiuntive o al risarcimento deldanno, ritenendo implicitamente assorbita ogni altraquestione sul presupposto della carenza di interesse adottenere una pronuncia che riguardasse unicamente lalegittimità degli atti impugnati.12. Invero, all’esito della contrattualizzazione dell’impiegopubblico, la valutazione della legittimità degli atti datoriali èsempre strumentale all’accertamento di un diritto soggettivo,retributivo o risarcitorio, sicché, una volta che quel diritto siastato escluso, non sussiste alcun interesse giuridicamenteapprezzabile alla pronuncia sulla sola legittimità dell’ordine diservizio.Numero registro generale 28145/2022 Numero di raccolta generale 26506/2026Num ero sezionale 3622/2026 Data pubblicazione 09/10/202613. E’ stato precisato che la responsabilità della P.A., aisensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo dellafunzione pubblica, è configurabile qualora si verifichi unevento dannoso che incida su un interesse rilevante perl'ordinamento e che sia eziologicamente connesso a uncomportamento caratterizzato da dolo o colpa, non essendosufficiente la mera illegittimità dell'atto a determinarneautomaticamente l'illiceità, sicché il criterio di imputazione ècorrelato a una più complessa valutazione, estesaall'accertamento dell'elemento soggettivo e dellaconnotazione dell'azione amministrativa come fonte di dannoingiusto (Cass. n. 27800/2017). Analogo ragionamento valeper la responsabilità contrattuale, posto che la giurisdizioneordinaria attiene al rapporto e ai diritti che dallo stessoscaturiscono, sicché la deviazione dell’atto dallo schemalegale con riferimento agli adempimenti di carattere formalerileva a condizione che dall’omesso rispetto sia derivata lalesione di una posizione giuridica soggettiva suscettibile direintegrazione.14. Con il quinto motivo, i ricorrenti deducono violazione ofalsa applicazione degli artt. 1, comma 124, legge n.107/2015, 66, primo comma, CCNL 2006/2009 [OSCURATO:PERSONA] eRicerca, 28 e 29 CCNL 2006/2009 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],richiamati dall’art. 28 del CCNL 2016/2018 [OSCURATO:PERSONA] eRicerca, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;sostengono che la Corte d’Appello erroneamente haaffermato che le ore di partecipazione ai [OSCURATO:PERSONA] formativi dicui all’ordine di servizio non andavano retribuite in quantoerano funzionali all’insegnamento ex art. 29 CCNL Compartoscuola, conformi ai temi approvati e deliberati dai docenti neltriennio di competenza e rientranti nel piano triennaledell’attività formativa approvato dai docenti nella seduta del30.8.2018, e per tali ragioni non davano diritto a ulterioreNumero registro generale 28145/2022 Numero di raccolta generale 26506/2026Num ero sezionale 3622/2026 Data pubblicazione 09/10/2026retribuzione o a risarcimento, nonché violazione dell’art. 116c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,per non aver valutato secondo prudente apprezzamento ildoc. 4 ed il doc. 8 del Ministero citati in sentenza.15. Con il sesto motivo deducono violazione o falsaapplicazione degli artt. 1, comma 124, legge n. 107/2015,66, primo comma, del CCNL 2006/2009 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],28 e 29 CCNL 2006/2009 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamatidall’art. 28 del CCNL 2016/2018 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo la Corted’Appello disatteso le domande dei ricorrenti in primo grado,erroneamente affermando che le ore di partecipazione aicollegi formativi di cui all’ordine di servizio erano funzionaliall’insegnamento ex art. 29 CCNL Comparto scuola, conformiai temi approvati e deliberati dai docenti nel triennio dicompetenza e rientranti nel piano triennale dell’attivitàformativa approvato dai docenti nella seduta del 30.8.2018,nonché violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver valutato secondoprudente apprezzamento il doc. 4 ed il doc. 8 del Ministerocitati in sentenza.16. I motivi, sostanzialmente sovrapponibili, presentanoprofili di inammissibilità e sono comunque infondati.17. Non sono ammissibili nella parte in cui attengono allavalutazione delle prove, questione estranea al perimetro delgiudizio di legittimità.18. Non sono fondati quanto alla censuradell’interpretazione data dalla sentenza impugnata alcombinato disposto della legge n. 107/2015 e dellacontrattazione collettiva.19. La norma di cui all’art. 1, comma 124, legge n.107/2015 stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenticonnessi alla funzione docente, la formazione in servizio deiNumero registro generale 28145/2022 Numero di raccolta generale 26506/2026Num ero sezionale 3622/2026 Data pubblicazione 09/10/2026docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Lescolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offertaformativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramentodelle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Pianonazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decretodel Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca,sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dicategoria.”20. L’art. 28 CCNL cit., quanto all’attività di insegnamento,specifica che: “Gli obblighi di lavoro del personale docentesono articolati in attività di insegnamento ed in attivitàfunzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’iniziodelle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla basedelle eventuali proposte degli organi collegiali, il pianoannuale delle attività e i conseguenti impegni del personaledocente, che sono conferiti in forma scritta e che possonoprevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degliimpegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nelquadro della programmazione dell’azione didattico-educativae con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’annoscolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano èdata informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.”21. Il sistema della formazione degli insegnanti scolastici(cfr. Cass. n. 29961/2023) delinea l'aggiornamento qualediritto-dovere fondamentale del personale docente, cuicorrisponde per l'Amministrazione l’obbligo di fornirestrumenti, risorse e opportunità che garantiscano laformazione in servizio, quale formazione organica e collegataa un impegno di prestazione professionale che contribuiscaall'accrescimento delle competenze richieste.Numero registro generale 28145/2022 Numero di raccolta generale 26506/2026Num ero sezionale 3622/2026 Data pubblicazione 09/10/202622. La tesi dei ricorrenti secondo cui dalla mancataapprovazione del piano da parte del collegio dei docentidiscenderebbe, in via automatica, o l’obbligo del pagamentodell’attività formativa quale attività aggiuntiva o ilrisarcimento del danno non è condivisibile.23. Invero, alla legge non può essere attribuito carattereprogrammatico quanto all’obbligo formativo, che è conchiarezza affermato dalle disposizioni di legge. Dal complessodel dato normativo e contrattuale si desume che, essendo laformazione un diritto/dovere del docente, essa non può dareluogo a pagamenti aggiuntivi se non nei casi in cui ecceda illimite massimo contrattuale.24. Il punto controverso riguarda il contestato esercizio dipoteri, da parte del dirigente scolastico, per così diresostitutivi delle competenze del Collegio docenti. Ma laquestione va esaminata dal punto di vista del dovere diformazione, che non può essere bloccato dalla mancataapprovazione da parte dell’organismo collegiale, ed è taleaspetto che rende destituita di fondamento la tesi, alla basedel ricorso, della retribuibilità, quale orario aggiuntivo, delleore di formazione svolte senza previa approvazione da partedel collegio dei docenti del piano predisposto dal dirigentescolastico, perché, dal punto di vista retributivo, non si ètrattato di ore aggiuntive, rientrando esse nel monte-oreannuo da dedicare obbligatoriamente alla formazione.25. Pertanto, deve essere riaffermata (come osservato dalPG) l’obbligatorietà (e non il mero carattere programmatico)della formazione dei docenti, posto che la citata previsionenormativa di cui alla legge 107 dispone espressamente che“la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,permanente e strutturale”. Di tale assetto occorre tener contoanche nell’esaminare le conseguenze di una non correttaapplicazione delle disposizioni contrattuali, che prevedono laNum ero registro generale 28145/2022 Numero di raccolta generale 26506/2026Numero sezionale 362p2/2a0r2t6ecipazione alle attività formative, o della incoereDnazta dpeubllebl icazione 09/10/2026scelte del collegio dei docenti al POF o al PNF. Dalla mancataapprovazione del collegio non può, infatti, derivarel’impossibilità di individuare iniziative formative che i docentisono tenuti, nei limiti orari previsti, a frequentare, sicchécorrettamente la Corte di merito ha ritenuto che le ore dipartecipazione ai collegi formativi indicati dal dirigentescolastico, ritenute funzionali all’insegnamento, nondovessero essere retribuibili in via ulteriore.26. Il ricorso va dunque rigettato. Non vi è luogo aprovvedere sulle spese, attesa la costituzione tardiva el’assenza di attività difensiva sostanziale da partedell’amministrazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citatod.P.R., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22settembre 2026.IL CONSIGLIERE ESTENSORE La PRESIDENTEGualtiero MICHELINI [OSCURATO:PERSONA]