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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 agosto 1960

Cassazione n. 38358/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1960 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; "Inammissibilità del ricorso", DEPnk.; - [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, in sede di riesame, con ordinanza del 20 dicembre 2021, ha rigettato l'istanza di riesame di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo dei terreni di cui alle particelle n. 16, 17, 18 e 19 del foglio 9, catasto terreni del Comune di Conversano, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, del 4 novembre 2021, relativamente ai reati di cui agli art. 146 e 181 d.

Igs. 42 del 2004 (realizzazione di vigneti intensivi per uva da tavola in zona vincolata - zone di rispetto dei boschi -).

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 321, comma 1,125, 324, comma 7 e 309 comma 9, cod. proc. pen.).

Nell'istanza di riesame la difesa aveva eccepito la nullità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, per mancanza della motivazione sul periculum in mora, nelle ipotesi di reati ambientali per le opere già concluse.

Per il Tribunale del riesame il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, anche se estremamente sintetico, sarebbe comunque provvisto di una motivazione per relationem, agli atti della P.G. che aveva sequestrato i beni in via di urgenza.

La motivazione del provvedimento genetico sarebbe, quindi, integrabile dallo stesso Tribunale del riesame.

Il periculum in mora per le opere completate nei reati paesaggistici non può riguardare l'esistenza e l'entità delle opere abusive, essendo, invece, necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità del bene sia idonea a deteriorare ulteriormente l'ambiente protetto dal vincolo paesaggistico (Cassazione n. 24653 del 2021, n. 2001 del 2017 e n. 15254 del 2018). i E' mancato, da parte dei giudici del cautelare, un esame del periculum particolarmente approfondito, richiesto dalla giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione.

La vigna è stata realizzata non in un bosco, ma in una fascia di rispetto del bosco, e la messa in pericolo andava adeguatamente motivata, non data per scontata. 2.

2. Violazione di legge (art. 146, 181 d.

Igs. 42 del 2004 e 452 bis cod. pen.; art. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen.).

Il Tribunale del riesame ha ritenuto, illegittimamente, di poter integrare la motivazione del provvedimento genetico di sequestro.

Per l'ordinanza impugnata il provvedimento del giudice per le indagini preliminari era incompleto, ma comunque motivato.

Le considerazioni del Tribunale del riesame hanno esorbitato dai limiti consentiti.

Non si tratta di una semplice integrazione della motivazione del provvedimento del giudice delle indagini preliminari, ma di una vera e propria nuova motivazione sul periculum in mora, peraltro rimodulata su una diversa imputazione (il reato di cui all'art. 425 bis cod. pen.), neanche prospettata dal P.M. nella sua richiesta cautelare.

Avverso il provvedimento di sequestro aveva proposto impugnazione anche la società Enoagricola s.r.I., ma il Tribunale del riesame ha ritenuto la stessa solo terza interessata, non risultando iscritta nel registro delle notizie di reato, per l'ipotesi dell'art. 25 undecies d.

Igs. 231 del 2001, in relazione all'art. 425 bis cod. pen.

Il Tribunale del riesame, in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. ha dato luogo ad una vera e propria aggiunta della motivazione, non una semplice integrazione, con una nuova contestazione cautelare (diverso delitto mai contestato).

Il provvedimento risulta, pertanto, abnorme.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso relativamente al periculum in mora, dei commessi reati, risulta infondato, perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici; peraltro articolato in fatto.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.

Nel nostro caso i motivi di ricorso risultano, sostanzialmente, proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso).

Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva, sul periculum in mora, come "l'utilizzazione del bene in modo difforme dalla sua vocazione integra non solo il rischio ma la certezza della predetta offesa, avente ad oggetto non tanto il potere dell'amministrazione di governare il territorio, quanto piuttosto il territorio stesso e l'equilibrio ambientale, atteso che la coltivazione intensiva di uva da tavola è attività di elevato impatto ambientale, che prevede l'utilizzazione intensiva di risorse naturali, la produzione di rifiuti, nonché l'inquinamento connesso alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico per effetto dell'impiego di fito farmaci".

Del resto, nella valutazione del fumus commissi delicti (neanche contestato nel caso in odierno giudizio), quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc.

Bulgarella e altri, Rv. 26700701).

4. In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il presupposto del periculum in mora non può essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela. (Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017 - dep. 18/01/2018, P.M. in proc.

Dessi e altri, Rv. 27207101; vedi anche Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018 - dep. 05/04/2018, Romano, Rv. 27247701).

L'ordinanza impugnata non ha desunto il periculum dalla sola esistenza della struttura (vigna), ma ha evidenziato che l'effettiva disponibilità del bene potrebbe deteriorare ulteriormente il bene protetto dal vincolo paesaggistico; analisi questa completa ed esaustiva (vedi sul punto Sez. 3, Sentenza n. 45467 del 14/04/2016 Cc., dep. 28/10/2016, Rv. 267834 - 01: "In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il "periculum in mora" idoneo a fondare la cautela reale, non si esaurisce con la consumazione del reato, in quanto il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale perdura in stretta connessione con l'utilizzazione del bene. - Fattispecie relativa alla trasformazione di un'area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico e destinazione della stessa ad uso agricolo -).

Inoltre, il Tribunale ha rilevato come le opere risultavano ancora in corso: "è consentito desumere esclusivamente che le opere già eseguite siano sufficienti ma non anche che fossero completate".

Sul pericolo l'ordinanza rileva, infine, come la società Enoagricola s.r.l. è affittuaria di altri terreni, tutti adibiti a coltivazione della vite, intensiva, circa 31 ettari e superati i 10 ettari è richiesta, per il cambiamento dell'uso delle aree, la valutazione di impatto ambientale.

Da questo il Tribunale desume un rischio concreto per la salubrità dell'ambiente e della salute.

Non si tratta di una "contestazione" di ulteriori reati, come prospetta il ricorrente, ma della specificazione del periculum in mora.

5. Relativamente al secondo motivo di ricorso si deve osservare che il Tribunale ha evidenziato come il provvedimento genetico del giudice per le indagini preliminari non risultava privo di motivazione, ma in sintesi, e con il richiamo al sequestro disposto dalla P.G., era adeguatamente motivato sul pericolo che la libera disponibilità dei terreni aggravasse le conseguenze dei reati.

Infatti, l'ordinanza di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari oltre alla realizzazione delle opere evidenziava anche "il pericolo che l'attività in corso di esecuzione possa aggravare le conseguenze del reato, mediante la prosecuzione delle opere stesse".

Solo l'assenza della motivazione, del provvedimento di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari, non avrebbe consentito l'integrazione della stessa da parte del Tribunale del riesame: "In sede di riesame avverso misure cautelari reali, il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al riesame di ordinanza di convalida di decreto di sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero)" (Sez. 2 - , Sentenza n. 7258 del 27/11/2019 Cc. (dep. 24/02/2020 ) Rv. 278509 - 01).

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1960 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]; "Inammissibilità del ricorso", DEPnk.; - [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, in sede di riesame, con ordinanza del 20 dicembre 2021, ha rigettato l'istanza di riesame di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo dei terreni di cui alle particelle n. 16, 17, 18 e 19 del foglio 9, catasto terreni del Comune di Conversano, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, del 4 novembre 2021, relativamente ai reati di cui agli art. 146 e 181 d. Igs. 42 del 2004 (realizzazione di vigneti intensivi per uva da tavola in zona vincolata - zone di rispetto dei boschi -). 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 321, comma 1,125, 324, comma 7 e 309 comma 9, cod. proc. pen.). Nell'istanza di riesame la difesa aveva eccepito la nullità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, per mancanza della motivazione sul periculum in mora, nelle ipotesi di reati ambientali per le opere già concluse. Per il Tribunale del riesame il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, anche se estremamente sintetico, sarebbe comunque provvisto di una motivazione per relationem, agli atti della P.G. che aveva sequestrato i beni in via di urgenza. La motivazione del provvedimento genetico sarebbe, quindi, integrabile dallo stesso Tribunale del riesame. Il periculum in mora per le opere completate nei reati paesaggistici non può riguardare l'esistenza e l'entità delle opere abusive, essendo, invece, necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità del bene sia idonea a deteriorare ulteriormente l'ambiente protetto dal vincolo paesaggistico (Cassazione n. 24653 del 2021, n. 2001 del 2017 e n. 15254 del 2018). i E' mancato, da parte dei giudici del cautelare, un esame del periculum particolarmente approfondito, richiesto dalla giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione. La vigna è stata realizzata non in un bosco, ma in una fascia di rispetto del bosco, e la messa in pericolo andava adeguatamente motivata, non data per scontata. 2. 2. Violazione di legge (art. 146, 181 d. Igs. 42 del 2004 e 452 bis cod. pen.; art. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen.). Il Tribunale del riesame ha ritenuto, illegittimamente, di poter integrare la motivazione del provvedimento genetico di sequestro. Per l'ordinanza impugnata il provvedimento del giudice per le indagini preliminari era incompleto, ma comunque motivato. Le considerazioni del Tribunale del riesame hanno esorbitato dai limiti consentiti. Non si tratta di una semplice integrazione della motivazione del provvedimento del giudice delle indagini preliminari, ma di una vera e propria nuova motivazione sul periculum in mora, peraltro rimodulata su una diversa imputazione (il reato di cui all'art. 425 bis cod. pen.), neanche prospettata dal P.M. nella sua richiesta cautelare. Avverso il provvedimento di sequestro aveva proposto impugnazione anche la società Enoagricola s.r.I., ma il Tribunale del riesame ha ritenuto la stessa solo terza interessata, non risultando iscritta nel registro delle notizie di reato, per l'ipotesi dell'art. 25 undecies d. Igs. 231 del 2001, in relazione all'art. 425 bis cod. pen. Il Tribunale del riesame, in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. ha dato luogo ad una vera e propria aggiunta della motivazione, non una semplice integrazione, con una nuova contestazione cautelare (diverso delitto mai contestato). Il provvedimento risulta, pertanto, abnorme. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso relativamente al periculum in mora, dei commessi reati, risulta infondato, perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici; peraltro articolato in fatto. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione. Nel nostro caso i motivi di ricorso risultano, sostanzialmente, proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel nostro caso non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva, sul periculum in mora, come "l'utilizzazione del bene in modo difforme dalla sua vocazione integra non solo il rischio ma la certezza della predetta offesa, avente ad oggetto non tanto il potere dell'amministrazione di governare il territorio, quanto piuttosto il territorio stesso e l'equilibrio ambientale, atteso che la coltivazione intensiva di uva da tavola è attività di elevato impatto ambientale, che prevede l'utilizzazione intensiva di risorse naturali, la produzione di rifiuti, nonché l'inquinamento connesso alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico per effetto dell'impiego di fito farmaci". Del resto, nella valutazione del fumus commissi delicti (neanche contestato nel caso in odierno giudizio), quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa ([OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701). 4. In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il presupposto del periculum in mora non può essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela. (Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017 - dep. 18/01/2018, P.M. in proc. Dessi e altri, Rv. 27207101; vedi anche Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018 - dep. 05/04/2018, Romano, Rv. 27247701). L'ordinanza impugnata non ha desunto il periculum dalla sola esistenza della struttura (vigna), ma ha evidenziato che l'effettiva disponibilità del bene potrebbe deteriorare ulteriormente il bene protetto dal vincolo paesaggistico; analisi questa completa ed esaustiva (vedi sul punto Sez. 3, Sentenza n. 45467 del 14/04/2016 Cc., dep. 28/10/2016, Rv. 267834 - 01: "In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il "periculum in mora" idoneo a fondare la cautela reale, non si esaurisce con la consumazione del reato, in quanto il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale perdura in stretta connessione con l'utilizzazione del bene. - Fattispecie relativa alla trasformazione di un'area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico e destinazione della stessa ad uso agricolo -). Inoltre, il Tribunale ha rilevato come le opere risultavano ancora in corso: "è consentito desumere esclusivamente che le opere già eseguite siano sufficienti ma non anche che fossero completate". Sul pericolo l'ordinanza rileva, infine, come la società Enoagricola s.r.l. è affittuaria di altri terreni, tutti adibiti a coltivazione della vite, intensiva, circa 31 ettari e superati i 10 ettari è richiesta, per il cambiamento dell'uso delle aree, la valutazione di impatto ambientale. Da questo il Tribunale desume un rischio concreto per la salubrità dell'ambiente e della salute. Non si tratta di una "contestazione" di ulteriori reati, come prospetta il ricorrente, ma della specificazione del periculum in mora. 5. Relativamente al secondo motivo di ricorso si deve osservare che il Tribunale ha evidenziato come il provvedimento genetico del giudice per le indagini preliminari non risultava privo di motivazione, ma in sintesi, e con il richiamo al sequestro disposto dalla P.G., era adeguatamente motivato sul pericolo che la libera disponibilità dei terreni aggravasse le conseguenze dei reati. Infatti, l'ordinanza di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari oltre alla realizzazione delle opere evidenziava anche "il pericolo che l'attività in corso di esecuzione possa aggravare le conseguenze del reato, mediante la prosecuzione delle opere stesse". Solo l'assenza della motivazione, del provvedimento di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari, non avrebbe consentito l'integrazione della stessa da parte del Tribunale del riesame: "In sede di riesame avverso misure cautelari reali, il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al riesame di ordinanza di convalida di decreto di sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero)" (Sez. 2 - , Sentenza n. 7258 del 27/11/2019 Cc. (dep. 24/02/2020 ) Rv. 278509 - 01). 6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inamm
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