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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17738/2022

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ORDINANZA sul ricorso 9268/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022 Fallimento SI.GEN.CO. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; Data pubblicazione 31/05/2022 - intimato – avverso l’ordinanza/decreto del TRIBUNALE di CATANIA, del 16/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., creditrice della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. per vendite di prodotti lubrificanti e di carburanti, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Catania che, in sede di opposizione al passivo, non le ha riconosciuto il privilegio limitatamente all’importo totale delle accise, evinto da tabelle riepilogative prodotte in causa.

La curatela del fallimento non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato una memoria.

Ragioni della decisione

I. - Con unico motivo la ricorrente censura la decisione perché, in violazione degli artt. 2741, 2745, 2752, 2910 cod. civ., 16, terzo comma, del d.lgs. n. 504 del 1995 e 34-sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, ha ritenuto che al fine di stabilire se il credito abbia natura chirografaria o privilegiata occorre considerare il momento della nascita del credito stesso, anziché quello della sua concreta attuazione.

Un tale errore di prospettiva avrebbe impedito di tener conto della sopravvenuta norma speciale di cui al citato art. 34-sexies e della necessità di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022 valutare l’esistenza del privilegio con esclusivo riferimento Data pubblicazione 31/05/2022 alla disciplina vigente allorché esso viene fatto valere.

II. - Il motivo è infondato.

L’art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, stabilisce quanto segue: «1.

Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi.

2. Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge.

3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.».

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022 Data pubblicazione 31/05/2022

III. - La norma contenuta nel terzo comma, che qui interessa, deriva dalle modifiche fatte in sede di conversione dal citato art. 34-sexies, per il quale «All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comma 3, dopo le parole: "passivi dell'accisa" sono inserite le seguenti: "e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta," e la parola: "assolto" è sostituita dalle seguenti: "comunque corrisposto"».

IV. - In tale versione, dunque, la norma è in vigore dal 19-12-2012, per effetto della legge di conversione.

V. - Ora la ricorrente fa riferimento al principio espresso da questa Corte in fattispecie diversa, qual' è quella del privilegio speciale per il credito di rivalsa Iva, spettante su prodotti petroliferi, che sia stato oggetto di cessione o al quale si riferisca il servizio.

In tale fattispecie la Corte ha affermato che il privilegio spetta senza che rilevi che esso sia fungibile, ove permanga nella sua individualità – e con onere della prova sul cedente - perché non consumato o confuso con altri beni omologhi (Cass. n. 8683-13).

La ricorrente sottolinea che il principio costituirebbe l’esito di un ragionamento svolto in termini generali, giacché la sentenza, che lo ha espresso, ha fatto leva proprio sul disposto di cui all'art. 2741 cod. civ. per affermare che codesta norma, espressamente intitolata al "concorso dei creditori e cause di prelazione", fonda il privilegio, quale causa legittima di prelazione idonea a incidere sulla par condicio creditorum, nella presenza del concorso dei creditori.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022 Se ne dovrebbe dedurre che il privilegio, seppure Data pubblicazione 31/05/2022 accordato in considerazione della causa del credito (art. 2745 cod. civ.), è esercitabile quando si apre il concorso dei creditori, nell'esecuzione individuale o collettiva; con l’ulteriore conseguenza che per stabilire il rango del credito, se cioè chirografario o privilegiato, occorrerebbe far riferimento esclusivo al momento di esercizio della rivalsa all’interno della procedura esecutiva.

Nel caso concreto la ricorrente evidenzia che il suo credito era stato inserito nell’elenco depositato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in occasione del ricorso per concordato preventivo del 13 maggio 2013, e fatto oggetto altresì di apposita dichiarazione della creditrice depositata il 12 novembre 2013.

E dunque, benché preesistente, era stato esercitato in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 221 del 2012, che aveva esteso l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995 nel senso all’inizio ricordato.

VI. - Il ragionamento sviluppato dalla ricorrente non può essere condiviso.

Come esattamente osservato dal tribunale di Catania, le norme in materia di privilegi hanno natura sostanziale (e non processuale, come sostenuto nel ricorso, né mista, come sostenuto in memoria).

Hanno natura sostanziale perché attinenti a una qualità dei crediti, e dunque sono soggette, salva espressa disposizione in senso contrario, al generale principio di irretroattività delle leggi.

Ne consegue che il privilegio in questione assiste soltanto i crediti sorti a far data dalla entrata in vigore (19- 12-2012) della legge che, in estensione dell’art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995, lo ha introdotto.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022

VII. – Quanto appena detto costituisce espressione di Data pubblicazione 31/05/2022 un orientamento che la sezione ha già adottato in varie fattispecie.

Per esempio, in relazione all’art. 2783-ter cod. civ., introdotto dall'art. 9, terzo comma, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, nella parte in cui ha accordato ai crediti per dazi doganali il medesimo privilegio che assiste i crediti dello Stato per l’Iva; norma ritenuta di tipo non interpretativo e di portata non retroattiva, in ragione – giustappunto - della natura sostanziale (e non processuale) delle norme in materia di privilegi (v.

Cass. n. 36755-21).

Eguale principio è stato espresso a proposito della norma che ha riconosciuto la natura privilegiata del credito da rivalsa Iva e del contributo previdenziale collegati a prestazioni professionali ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ., che, nuovamente attenendo alla qualità dei crediti - consistente nella loro prelazione rispetto ad altri –, è stato affermato essere disposizione sostanziale e non processuale; per la quale – si è ripetuto - trova applicazione, salva espressa deroga normativa, il principio generale di cui all'art. 11 preleggi secondo cui le leggi non sono retroattive (v.

Cass. n. 6906-22), restando così irrilevante il momento in cui tali crediti sono fatti valere e non applicandosi il principio tempus regit actum.

VIII. – Il richiamato indirizzo interpretativo sostiene la conclusione ritenuta dal tribunale di Catania anche in correlazione con la decisione delle Sezioni unite n. 5685 del 2015, alla quale pure si deve l’affermata necessità di applicare non retroattivamente le disposizioni innovative in tema di cause di prelazione.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Tale decisione rafforza l’esito interpretativo, sebbene sia parametrata alla diversa fattispecie della individuazione della natura artigiana dell’impresa ai fini del relativo privilegio; e cioè al problema del significato del precetto dell’art. 2751-bis, primo comma, n. 5, cod. civ., come sostituito dall'art. 36 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana «definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti », rispetto alla nozione di “impresa artigiana” ricavabile - invece -, con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, dai criteri generali di cui all'art. 2083 cod. civ. (così Cass. Sez.

U n. 5685-15).

IX. – Ne discende che non merita consenso quanto di diverso sostenuto nel ricorso sulla base dell’art. 2741 cod. civ., poiché questa norma non attiene alla genesi del privilegio ma semplicemente all’individuazione del momento nel quale viene in esame la sua funzione pratica.

Deve essere in vero affermato il seguente principio: il privilegio generale - modo di essere o, come si dice, qualità del credito impressagli dalla legge – fa sì che il credito in sé acquisti, sin dalla sua nascita, il rango particolare che gli è attribuito, sicché la relativa sua funzione è sì rinviata al momento della esecuzione forzata dei beni del debitore e della conseguente apertura del concorso (art. 2741 cod. civ.), ma solo nel senso che il privilegio generale, già esistente al momento dell’insorgenza del credito secondo le norme che lo disciplinano, non opera fintanto che l’esecuzione forzata non avviene.

Ne consegue che il privilegio generale deve accompagnare ope legis il credito che sia sorto per le speciali e determinate cause che lo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 5 maggio 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 9268/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022 Fallimento SI.GEN.CO. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; Data pubblicazione 31/05/2022 - intimato – avverso l’ordinanza/decreto del TRIBUNALE di CATANIA, del 16/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., creditrice della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. per vendite di prodotti lubrificanti e di carburanti, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Catania che, in sede di opposizione al passivo, non le ha riconosciuto il privilegio limitatamente all’importo totale delle accise, evinto da tabelle riepilogative prodotte in causa. La curatela del fallimento non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - Con unico motivo la ricorrente censura la decisione perché, in violazione degli artt. 2741, 2745, 2752, 2910 cod. civ., 16, terzo comma, del d.lgs. n. 504 del 1995 e 34-sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, ha ritenuto che al fine di stabilire se il credito abbia natura chirografaria o privilegiata occorre considerare il momento della nascita del credito stesso, anziché quello della sua concreta attuazione. Un tale errore di prospettiva avrebbe impedito di tener conto della sopravvenuta norma speciale di cui al citato art. 34-sexies e della necessità di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022 valutare l’esistenza del privilegio con esclusivo riferimento Data pubblicazione 31/05/2022 alla disciplina vigente allorché esso viene fatto valere. II. - Il motivo è infondato. L’art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, stabilisce quanto segue: «1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi. 2. Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge. 3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.». F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 III. - La norma contenuta nel terzo comma, che qui interessa, deriva dalle modifiche fatte in sede di conversione dal citato art. 34-sexies, per il quale «All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comma 3, dopo le parole: "passivi dell'accisa" sono inserite le seguenti: "e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta," e la parola: "assolto" è sostituita dalle seguenti: "comunque corrisposto"». IV. - In tale versione, dunque, la norma è in vigore dal 19-12-2012, per effetto della legge di conversione. V. - Ora la ricorrente fa riferimento al principio espresso da questa Corte in fattispecie diversa, qual' è quella del privilegio speciale per il credito di rivalsa Iva, spettante su prodotti petroliferi, che sia stato oggetto di cessione o al quale si riferisca il servizio. In tale fattispecie la Corte ha affermato che il privilegio spetta senza che rilevi che esso sia fungibile, ove permanga nella sua individualità – e con onere della prova sul cedente - perché non consumato o confuso con altri beni omologhi (Cass. n. 8683-13). La ricorrente sottolinea che il principio costituirebbe l’esito di un ragionamento svolto in termini generali, giacché la sentenza, che lo ha espresso, ha fatto leva proprio sul disposto di cui all'art. 2741 cod. civ. per affermare che codesta norma, espressamente intitolata al "concorso dei creditori e cause di prelazione", fonda il privilegio, quale causa legittima di prelazione idonea a incidere sulla par condicio creditorum, nella presenza del concorso dei creditori. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022 Se ne dovrebbe dedurre che il privilegio, seppure Data pubblicazione 31/05/2022 accordato in considerazione della causa del credito (art. 2745 cod. civ.), è esercitabile quando si apre il concorso dei creditori, nell'esecuzione individuale o collettiva; con l’ulteriore conseguenza che per stabilire il rango del credito, se cioè chirografario o privilegiato, occorrerebbe far riferimento esclusivo al momento di esercizio della rivalsa all’interno della procedura esecutiva. Nel caso concreto la ricorrente evidenzia che il suo credito era stato inserito nell’elenco depositato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in occasione del ricorso per concordato preventivo del 13 maggio 2013, e fatto oggetto altresì di apposita dichiarazione della creditrice depositata il 12 novembre 2013. E dunque, benché preesistente, era stato esercitato in data successiva all’entrata in vigore della legge n. 221 del 2012, che aveva esteso l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995 nel senso all’inizio ricordato. VI. - Il ragionamento sviluppato dalla ricorrente non può essere condiviso. Come esattamente osservato dal tribunale di Catania, le norme in materia di privilegi hanno natura sostanziale (e non processuale, come sostenuto nel ricorso, né mista, come sostenuto in memoria). Hanno natura sostanziale perché attinenti a una qualità dei crediti, e dunque sono soggette, salva espressa disposizione in senso contrario, al generale principio di irretroattività delle leggi. Ne consegue che il privilegio in questione assiste soltanto i crediti sorti a far data dalla entrata in vigore (19- 12-2012) della legge che, in estensione dell’art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995, lo ha introdotto. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022 VII. – Quanto appena detto costituisce espressione di Data pubblicazione 31/05/2022 un orientamento che la sezione ha già adottato in varie fattispecie. Per esempio, in relazione all’art. 2783-ter cod. civ., introdotto dall'art. 9, terzo comma, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, nella parte in cui ha accordato ai crediti per dazi doganali il medesimo privilegio che assiste i crediti dello Stato per l’Iva; norma ritenuta di tipo non interpretativo e di portata non retroattiva, in ragione – giustappunto - della natura sostanziale (e non processuale) delle norme in materia di privilegi (v. Cass. n. 36755-21). Eguale principio è stato espresso a proposito della norma che ha riconosciuto la natura privilegiata del credito da rivalsa Iva e del contributo previdenziale collegati a prestazioni professionali ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ., che, nuovamente attenendo alla qualità dei crediti - consistente nella loro prelazione rispetto ad altri –, è stato affermato essere disposizione sostanziale e non processuale; per la quale – si è ripetuto - trova applicazione, salva espressa deroga normativa, il principio generale di cui all'art. 11 preleggi secondo cui le leggi non sono retroattive (v. Cass. n. 6906-22), restando così irrilevante il momento in cui tali crediti sono fatti valere e non applicandosi il principio tempus regit actum. VIII. – Il richiamato indirizzo interpretativo sostiene la conclusione ritenuta dal tribunale di Catania anche in correlazione con la decisione delle Sezioni unite n. 5685 del 2015, alla quale pure si deve l’affermata necessità di applicare non retroattivamente le disposizioni innovative in tema di cause di prelazione. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Tale decisione rafforza l’esito interpretativo, sebbene sia parametrata alla diversa fattispecie della individuazione della natura artigiana dell’impresa ai fini del relativo privilegio; e cioè al problema del significato del precetto dell’art. 2751-bis, primo comma, n. 5, cod. civ., come sostituito dall'art. 36 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana «definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti », rispetto alla nozione di “impresa artigiana” ricavabile - invece -, con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, dai criteri generali di cui all'art. 2083 cod. civ. (così Cass. Sez. U n. 5685-15). IX. – Ne discende che non merita consenso quanto di diverso sostenuto nel ricorso sulla base dell’art. 2741 cod. civ., poiché questa norma non attiene alla genesi del privilegio ma semplicemente all’individuazione del momento nel quale viene in esame la sua funzione pratica. Deve essere in vero affermato il seguente principio: il privilegio generale - modo di essere o, come si dice, qualità del credito impressagli dalla legge – fa sì che il credito in sé acquisti, sin dalla sua nascita, il rango particolare che gli è attribuito, sicché la relativa sua funzione è sì rinviata al momento della esecuzione forzata dei beni del debitore e della conseguente apertura del concorso (art. 2741 cod. civ.), ma solo nel senso che il privilegio generale, già esistente al momento dell’insorgenza del credito secondo le norme che lo disciplinano, non opera fintanto che l’esecuzione forzata non avviene. Ne consegue che il privilegio generale deve accompagnare ope legis il credito che sia sorto per le speciali e determinate cause che lo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9268/2016 Numero sezionale 1839/2022 Numero di raccolta generale 17738/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 caratterizzano secondo la previsione di legge, per modo che detto credito, in tanto possa dirsi privilegiato, in quanto tale sia di sua natura e ab origine. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 5 maggio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1