CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 20462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9796/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] G., domiciliat i elettivamente in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si rappresentato e difendono in proprio, come da procura speciale in atti. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] in Amministrazione straordinaria in persona dei Commissari p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 213, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , come da procura speciale in atti. -controricorrente- Avverso il [OSCURATO:PERSONA] d el TRIBUNALE di ROMA n. 38608/2015 depositatoi l 22/02/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentarono,in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], domanda di ammissione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria n.1/2013, aperta il 28/3/2013, relativa alla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, PICFIC) per il credito di euro 10.706.742,72=, comprensivo di IVA e CAP, in privilegio ex art.2751 bis n.2 cod.civ.; l’attività dedotta era relativa a patrocinio e assistenza prestate in favore di PICFIC in nove opposizioni ex art.24 del d.lgs. n. 46/1990, avverso i ruoli INPS e le relative cartelle esattoriali riferite ai contributi previdenziali dovuti per i dipendenti negli anni 1998-2008 che avevano dato vita a plurimi procedimenti anche giudiziari; la domanda veniva proposta sulla scorta di un accordo sui compensi che i legali avevano dedotto di avere concluso con PICFIC in bonisin data 9 dicembre 2009, accordo che prevedeva la corresponsione di un onorario fisso di euro 120.000,00= in caso di insuccesso delle azioni ed un compenso percentuale (8%) da calcolarsi sulle somme che la PICFIC avrebbe dovuto versare all’INPS in caso di accoglimento totale o parziale dei ricorsi; i ricorrenti deducevano di avere : a) svolto la loro attività professionale dinanzi al Tribunale e percepito solo un parziale onorario tra il 2009 ed il 2011; b) ricevuto successivamente il conferimento del mandato per procedere all’appello in tre giudizi, mandato che era stato revocato dal 6/3/2013; c) chiesto per questa attività, non ricompresa nell’accordo sui compensi di cui sopra, la liquidazione dei compensi secondo i valori massimi applicabili del DM 127/2004 per la complessità della materia e l’impegno profuso. I Commissari straordinari eccepirono che la convenzione sui compensi richiamata era priva di data certa e non era opponibile alla procedura; rideterminarono i compensi dovuti assumendo come riferimento i valori minimi tariffari, tenuto conto che la liquidazione avveniva nell'ambito di una procedura concorsuale, e facendo applicazione per i giudizi conclusisi dinanzi al tribunale del lavoro con sentenze non appellate al DM 127/2004 e per i giudizi proseguiti in appello al DM 140/2012, considerata l'unitarietà della prestazione e del suo esaurimento in un momento successivo al 23/8/2012. I commissari straordinari proposero quindi l'ammissione al passivo in via privilegiata ex art.2751 bis n.2 cod.civ. dell'importo complessivo di euro 138.225,00= (nello specifico, euro 78.540,00= per i sei giudizi di primo grado non proseguiti in appello ed euro 59.685,00= per i tre giudizi di primo gradoproseguiti in appello), oltre IVA e CPA in chirografo. [OSCURATO:PERSONA] delegato accolse integralmente la proposta dei [OSCURATO:PERSONA]. Avverso il decreto che dichiarò esecutivo lo stato passivo i due legali proposero tempestiva opposizione che venne integralmente respinta dal Tribunale di Roma con il decreto impugnato. Il Tribunale, per quanto interessa, ritenne inopponibile all’Amministrazione straordinaria la convenzione relativa ai compensi perché priva di data certa; confermò la misura dei compensi già liquidati con riferimento ai distinti DM succedutisi nel corso dello svolgimento dell’attività professionale ed al ritenuto valore delle controversie; respinse la domanda di interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002 perché proposta tardivamente ed escluse il privilegio per gli oneri di legge ([OSCURATO:PERSONA] e IVA), perché relativa a crediti sorti prima del 1/1/2018 e, quindi, soggetti alla disciplina dell’art.2751 bis n.2, cod.civ., nella versione anteriore alla modifica apportata dall’art.1, comma 474, della legge n.205/2017. I professionisti Aloisio e Rosi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria n.1/2013 ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art.2704 cod.civ. e la violazione degli artt. 2702, 2719 cod.civ. 115 cod.civ. e 24 Cost.La censura concerne la statuizione con cui il Tribunale ha ravvisato, accogliendo la tesi della Amministrazione straordinaria, l’inopponibilità della Convenzione sugli onorari, riferita al complesso giudizio contro l’INPS, per mancanza di data certa. 2.2- La censura va disattesa, rimarcando che il thema decidendum concerne esclusivamente la certezza della data di sottoscrizione e l’opponibilità della Convenzione di cui si discute, e non l’effettivo svolgimento dell’attività professionale da parte dei legali ricorrenti, né la veridicità della documentazioneversata in atti dai ricorrenti, dalla cui mancata contestazione ad opera dei Commissari i ricorrenti vorrebbero – inopinatamente - trarre argomento a sostegno della certezza ed opponibilità della Convenzione di cui si discute. 2.3.-Per vero, il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione degli odierni ricorrenti sulla base dell'affermazione che elemento necessario, ai fini dell'ammissione al passivo nella misura richiesta sulla scorta della convenzione, era la prova della data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., dei (maggiori) crediti contrattuali vantati dai medesimi sulla base della Convenzione, considerando in tal senso che, ai fini dell'ammissione al passivo, gli effetti del titolo documentato dalla scrittura dipendono dalla certezza della data, la cui insussistenza è rilevabile d'ufficio dal giudice a prescindere da un formale disconoscimento della scrittura. Ciò è conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza n. 4213/2013 (in tal senso anche Cass. nn. 9539/2000; 9175/2012; 24320/2007), secondo cui la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice. Nel caso di specie, i ricorrenti ribadiscono il fondamento del proprio maggior credito (rispetto a quello riconosciuto dal giudice delegato) sulla base dell’attività documentata e della successiva corrispondenza intercorsa con la PICFIC in bonis, assumendo che tali documenti non erano stati contestati o disconosciuti dai Commissari (fol.14 del ric.): circostanza quest'ultima, però, niente affatto rilevante alla stregua dell'appena riportata statuizione delle Sezioni Unite. La pacifica terzietà dei commissari straordinari della procedura concorsuale, rispetto alla società debitrice, rende, invero, inopponibile alla prima qualsivoglia documentazione, sebbene proveniente dalla seconda e dalla medesima non disconosciuta, a sua volta priva di data certa ex art. 2704 cod.civ. (Cass.n.2825/2018) 2.4.-Null'altro si adduce, specificamente, quanto all'aver fornito, nella fase di merito, la prova de qua come prescritto dall'appena menzionata norma. Va rammentato che, in tema di verificazione del passivo, questa Corte ha infatti affermato che l'inopponibilità di cui all'art. 2704 cod.civ., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento, implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso (Cass. n. 36602/2022); in particolare è stato ripetutamente affermato che, ai fini dell'opponibilità alla procedura di un credito documentato da una scrittura privata non avente data certa, la prova del momento in cui il negozio è stato concluso può essere fornita anche mediante fatti diversi da quelli tipizzati dall'art. 2704 cod.civ. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico), la cui sussistenza e idoneità a stabilire con certezza la data del documento sono rimesse alla valutazione del giudice di merito, con il solo limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non dev'essere riconducibile al soggetto che lo invoca e dev'essere altresì sottratto alla sua disponibilità (cfr. Cass. n.9166/2023; Cass. n.4309/2018; Cass. n. 23582(2017; Cass. n. 18938/2016). Inoltre, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda e ha natura giuridica di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice (Cass. n. 27504/2017; Cass. Sez. U. n.4213/2013; Cass. n. 13282/2012) Il relativo apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (cfr. Cass. n.4104/2017; Cass. n.6948/1998; Cass.n.10702/2003), risulta nella specie ampiamente giustificato sulla base del richiamo ad una pluralità di elementi: la circostanza che né la allegata corrispondenza intercorsa tra gli avvocati ed i rappresentanti di PICFIC, né le fatture che i due professionisti avrebbero emesso all’atto della ricezione dei pagamenti parziali effettuati dalla Congregazione in bonis erano idonei a conferire carattere di certezza alla data apposta in calce alla “convenzione per compenso professionale a tariffa forense parametrata agli obiettivi conseguiti” - pe rché la corrispondenza, che richiamava espressamente la convenzione, non formava un corpo unico con i fogli in cui erano impresse le timbrature degli uffici postali che avrebbero ricevuto le missive, da cui avrebbe dovuto trarsi indirettamente certezza della data della convenzione– risulta in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass.nn.23281/2017; 13920/2020; 6057/2022); la missiva dei legali in data 3/12/2012 con apposta una timbratura “Presidenza” conteneva invero un richiamo ad unaconvenzione non circostanziato, generico e indistinto; i riferimenti alla necessità di stipulare una nuova convenzione, contenuta in due comunicazioni inviate dal Presidente dell’IDI Boncoraglio agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Rosi erano generiche, prive di qualsiasi riferimento temporale e di contenuto; le fatture emesse dai legali, così come le dichiarazioni dei compensi provenienti da PICFIC e gli estratti del registro IVA e fatture emesse dallo studio Aloisio,non erano corredat i da autenticazione notarile e costituivano mere scritture private prive di data certa, né idonee a conferire certezza alla data apposta in calce alla convenzione e a documentare l‘anteriorità della stessa rispetto all’apertura della procedura concorsuale (fol.10/11 del decr. imp.). Va osservato anche che la richiesta di prova testimoniale è stata respinta sul rilievo che le circostanze che si intendevano provare erano inidonee a dimostrare la certezza della data in questione. Orbene, la inidoneità probatoria della documentazione prodotta e la non decisività delle prove costituende non può ritenersi validamente censurata dai ricorrenti, che insistono infondatamente (v.prima, sub 2.3.) a sostenere che a differente conclusione avrebbe condotto la valorizzazione della non contestazione dei Commissari, che avevano eccepito la carenza di data certa, senza individuare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito nel decreto impugnato. 3.1.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione del DM 127/2004 per i giudizi terminati in primo grado e la violazione degli artt. 4 e 11 del DM 140/2012 per il giudizio in grado di appello; si denuncia anche l’omesso esame di un fatto decisivo riferito all’inapplicabilità dello scaglione fino ad euro 1.500.000,00 della tariffa. 3.2.-La censura, laddove critica l’applicazione del DM 140/2012 ai fini della liquidazione delle competenze maturate per l’attività professionale svolta nei tre procedimenti connotati, oltre che dal primo grado, anche dall’appello, fino alla revoca del mandato, avvenuta il 6/6/2013, è infondata. Come affermato dalle Sezioni Unite «In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.»(Cass. Sez. U. n. 17405/2012; conf. Cass. n. 13628/2015; Cass. n. 30529/2017; Cass. n. 17577/2018) e nel caso di specie, come incontestato, la Amministrazione straordinaria -a seguito della proposizione della domanda di ammissione al passivo formulata in data 20/9/2013 - è intervenuta dopo l’entrata in vigore del D M 140/2012 per un compenso relativo ad un’attività che,a quella data, non era ancora conclusa, essendo intervenuta la revoca del mandato il 6/6/2013, e quindi successivamente. 3.3.- La censura sotto il secondo profilo è inammissibile perché non risponde al modello legale del vizio motivazionale, non indicando alcun fatto storico, costitutivo, modificativo o estintivo, di cui sia stato omesso l’esame, mentre va osservato che –contrariamente a quanto assumono i ricorrenti- il Tribunale ha preso atto della documentazione versata in atti a dimostrazione dell’attività professionale svolta, rimarcando che da essa emergeva la serialità del contenzioso, ma non ha ritenuto che dalla stessa, proveniente dagli stessi ricorrenti, si potessero desumere elementi idonei ad evidenziare la natura e complessità della causa, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, ad una maggiore quantificazione del compenso spettante e a distaccarsi dall’utilizzo del parametri minimi. 4.1.- Con il terzo motivo si denuncia la disapplicazione degli interessi moratori all’importo ammesso dalla procedura di Amministrazione straordinaria, di cui alla previsione contenuta nel d.lgs. n. 231/2002. La censura concerne la statuizione con cui il Tribunale ha escluso l’applicabilità nel caso di specie degli interessi moratori di cui al d.lgs. n.231/2002, perché richiesti per la prima volta solo con il ricorso di opposizione allo stato passivo. Deducono i ricorrenti che la richiesta vi era, comunque, stata e che la debenza degli interessi moratori de qua doveva essere accertata d’ufficio dal Tribunale, trattandosi di somme di previsione comunitaria dovute inderogabilmente ope legis (CGUE C - 104/14). Prospettano, eventualmente, il rinvio pregiudiziale. 4.2.-Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha dato atto che, con l’atto di opposizione, gli odierni ricorrenti chiesero il riconoscimento degli interessi moratori “decorrenti dalla domanda di insinuazione o dalla data della pronuncia da parte del Tribunale”(fol. 5 del decr. imp.) e rettamente ha escluso la debenza degli interessi richiesti – nella specie, con domanda nuova – con riferimento al periodo successivo alla sottoposizione dell’ente all’Amministrazione straordinaria. La censura non coglie la ratio e non la censura in maniera pertinente e completa, per cui va dichiarata inammissibile. 5.1.-Con il quarto motivo si denuncia l’esclusione del privilegio per gli oneri di legge ([OSCURATO:PERSONA] e IVA), ammessi, dunque, al chirografo. La censura concerne la statuizione con cui il Tribunale ha escluso l’applicabilità del privilegio agli oneri di legge ([OSCURATO:PERSONA] e IVA), ammettendoli, dunque, al chirografo. Si sostiene che questi importi dovevano essere considerati soggettivamente e funzionalmente connessi all’importo della fattura e richiamano, a sostegno, la formulazione dell’art.2751 bis, n.2, cod.civ. come introdotto con legge n.205/2017. 5.2.-Il motivo è infondato. Nel caso in esame, è indiscusso che le prestazioni per le quali è stato richiesto il compenso si erano concluse ben prima del 1/1/2018, e ad esso si applica l’art.2751 bis n.2 cod.civ. nel testo anteriore. 5.3.- Soccorre , nella materia, il principio generale secondo il quale «in tema di ammissione allo stato passivo, la norma che, novellando l'art. 2751 bis, n. 2, c.c., ha riconosciuto natura privilegiata alla rivalsa IVA e al contributo previdenziale collegati alle prestazioni professionali, attiene alla qualità dei crediti -consistente nella loro prelazione rispetto ad altri - contenendo di sposizioni di carattere sostanziale, e non processuale, regolate, in assenza di espressa deroga normativa, dal principio generale di cui all'art. 11 prel. c.c., secondo cui le leggi non sono retroattive.» (Cass. n. 6906/2022; Cass. n. 17738/2022; Cass. n. 36755/2021), espresso in continuità con la giurisprudenza a Sezioni unite ai sensi della quale «le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, il principio generale di cui all'art. 11 preleggi, secondo cui le leggi non sono retroattive. Ne consegue che la modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche ad uno già esistente, si applica solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore e pertanto la gradazione dei crediti si individua avendo riguardo al momento in cui il credito sorge e non quando viene fatto valere. In tal senso, è appena il caso di soggiungere, che, non trattandosi nel caso di specie di norme processuali, le stesse non sono suscettibili di applicazione come ius superveniens ai giudizi in corso»(Cass. Sez. U. n. 5685/2015). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 12.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussist enza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido , ai sen