CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 36602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/2022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 11321 anno 2015proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso il decreto del Tribunale di Catania d eliberato il giorno 19 febbraio2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Sez. I –RG11321/2015 camera di consiglio20.10.2022 partecipata del 20 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto l’ammissione al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]di due crediti, pretesi l’uno a titolo di s coperto del conto corrente n. 1152, ammontante ad euro 236.556,04, el’altro a titolo di rimborso del finanziamento chirografario n. 48898,03 erogato alla società poi fallita, pari ad euro 188.091,32 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] delegatoha respinto la domanda per la mancanza de i contratti, l’assenza degli estratti conto e i l difetto di prova dell’erogazione del finanziamento. In sede di opposizione il Tribunale di Catania ha dato atto della produzione dei due contratti, degli estratti conto relativi al periodo tra il 31 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009e dell’ordine di erogazione del finanziamento. Il giudice del merito ha quindirecepito le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso d el giudizio di opposizione e ha conseguentemente disposto l’ammissionedella banca opponente al passivo del fallimento per la complessiva somma di euro 396.610,41, in chirografo. Ha precisatoche, in assenza di data certa, non potevano trovare alcuna applicazione le clausole contrattuali, onde sul punto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] andava respinta. Infine ha compensato per l’intero le spese di litevalorizzando tre circostanze: la documentazione atta a fondare la domanda di insinuazione risultava essere stata prodotta solo in sede di opposizione; era mancata la documentazione del piano di ammortamento (evenienza, questa che aveva imposto l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio); l’eccezione ex art. 2704 c.c. proposta dalla curatela era risultata fondata. 2. ― Avverso la pronuncia del Tribunale di Catania, resa il 3 Sez. I –RG11321/2015 camera di consiglio20.10.2022 marzo 2015, ricorre per cassazione, con cinque motivi, il fallimento ADQ. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. —Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 98, 99 e 101 l. fall.Il F allimento deduce che a corredo del ricorsoin opposizione non era stato depositato il fascicolo relativo alla fase di verifica innanzi al Giudice delegato, prodotto in giudizio dalla banca solo tardivamente, in allegato alla memoria di replica alla comparsaconclusionale, e che pertanto la ctu sarebbe stata disposta su documentazione non acquisita regolarmente agli atti. Il motivo deve essere respinto. Stante la natura processuale del vizio denunciato si impone la verifica della veridicità delle deduzioni del ricorrente alla stregua degli atti di causa contenuti nel fascicolo di parte: e tale verifica consente anzituttodi affermare che nel costituirsi in giudizio, in data 31 maggio 2011, la banca ebbe a produrre, tra l’altro, la copia dei due contratti (di conto corrente e di finanziamento), la copia degli estratti conto e la copia dell’ordine di erogazione della somma mutuata. Il dato è documentato dall’annotazione, presente sul fascicolo depositato dalla banca in sede di opposizione, recante in calce la sottoscrizione del cancelliere. E’ da rammentare, qui, che, nel processo civile, l'accettazione da parte del cancelliere degli atti e documenti depositati dalla parte che si costituisce, tramite l'apposizione del timbro di cancelleria in calce all'indice del fascicolo, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, disp. att. c.p.c., senza l'annotazione di alcun rilievo formale, fa presumere la regolare produzione degli stessi(Cass. 18 giugno 2015, n. 1267; cfr. pure: Cass. 5 maggio 2011, n. 9921; Cass. 19 maggio 2006, n. 11782). Il ricorso era quindi corredato di precisi elementi documentali. Il ricorrente lamenta la tardiva produzione di altri scritti: e tuttavia non chiarisce se la banca avesse fondato la sua pretesa (anche) Sez. I –RG11321/2015 camera di consiglio20.10.2022 su questi ultimi, né precisa se l’accertamento condotto dal consulente tecnico investisse anche i medesimi. In tal modo, l’istante si mostra incapace di dar conto della decisività della propria censura. 2. ― Il secondo mezzo oppone la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2702 e 2704 c.c.; è censurata l’erronea valutazione dei mezzi di prova e l’utilizzazione, ai fini della decisione, di documenti privi di data certa anteriore al fallimento. Viene osservato che lo stesso Tribunale di Catania, pur riconoscendo la carenza di data certa anteriore al fallimento della documentazione prodotta, non avrebbeda ciò tratto le debite conseguenze. Ci si duole, inoltre, della contraddittorietà del provvedimento impugnato con cui, da un lato, è stata accolta, seppur parzialmente, l’opposizione allo stato passivo e, dall’altro, affermata l’impossibilità per l’opponente di invocare l’applicazione delle clausole contrattuali, non avendo la stessa «fornito elementi da cui evincere la data certa[dei contratti: n.d.r.. ] ». Si rileva, infine , che il decreto non lascerebbecomprendere «a quali clausole contrattuali possa aver fatto riferimento il Tribunale, anche in ragione del fatto che i contratti sui cui si fondava la domanda di ammissione erano due, e segnatamente quello relativo al finanziamento chirografarioe quello di accensione del conto corrente bancario». 3 -Col terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 61, 62, 191 e 194 c.p.c.. Il decreto impugnato è censurato per il carattere sostanzialmente esplorativo della consulenza tecnica disposta, la quale aveva finito per ovviare alla mancata produzione del piano di ammortamento da parte dell’opponente e, quindi, per supplire a una carenza probatoria della parte che aveva agito in giudizio. 4-Col quarto mezzo si denuncia la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Si deduce che il decreto impugnato risulterebbe viziato nella parte in cui ha ammesso interessi per un importo maggiore di quellorichiesto dalla banca e nella parte in cui li ha riconosciutial tasso convenzionale- peraltro mai invocato dalla Sez. I –RG11321/2015 camera di consiglio20.10.2022 creditrice - nonost ante l’affermata inopponibilità delle clausole contrattuali. 5- Il quinto motivo censura il provvedimento impugnato con riferimento la statuizione di compensazione delle spese di lite . Si sostiene, in sintesi, che dette spese avrebbero dovuto essere poste a carico integrale della banca che, avendo prodotto tardivamente la documentazione giustificativa del credito, avrebbe dato causa al giudizio di opposizione. 6. ― Il secondo motivo è fondato nei termini che si vengono a indicare;ciò determina l’assorbimento dei restanti mezzi di censura. Il requisito della data certa è riferito all’efficacia che può avere una scrittura privata nei confronti dei soggetti terzi che non ne siano sottoscrittori,e quindi all’attitudine del documento a produrre effetti in capo a detti soggetti: l’art. 2704 c.c., a mente del quale la data della scrittura non è, di regola, certa e computabile riguardo ai terzi, disciplina, in altri termini, il tema dell’opponibilitàdi detta scrittura. In tal senso, l'inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c. non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento; il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono conseguentemente essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve, però, le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso (Cass. 5 febbraio 2016, n. 2319 ; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4705; si tratta di principi consolidati nella giurisprudenza della Corte: si vedano, in tema, i risalenti arresti di Cass.28 giugno 1979, n. 3626 e Cass. 12 luglio 1965, n. 1465). Se, dunque, il contratto è soggetto alla forma scritta ad substantiam, lo stesso deve essere documentato da uno scritto munito di data certa anteriore all’apertura della procedura concorsuale (per tutte: Cass. 1 marzo 1973, n. 564e Cass. 26 aprile 1968, n. 1268 ). [OSCURATO:PERSONA]. I –RG11321/2015 camera di consiglio20.10.2022 è possibile, invece, fornire riscontrodel contratto, quale fatto costitutivo del credito che si intende insinuare al passivo del fallimento, con altri mezzi di prova,come, in ipotesi, la prova testimoniale o la prova per presunzioni, giacché il regime formale dell’atto ― che osta , del resto, all’ammissione delle prove suddette, giusta gli artt. 2725 e 2729, comma 2, c.c. ― impedisce che il negozio privo della forma prescritta possa essere fatto valere come fonte di diritti , e possa esserlo, in particolare, nei confronti della procedura concorsuale. Risulta coerente con tale ordine di considerazioni l’affermazione di questa Corte per cui l'insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di un credito fondato su di un contratto di conto corrente bancario, per la validità del quale è prevista la forma scritta ad substantiam, postula l'accertamento dell'anteriorità della data di quest'ultimo, ex art. 2704, comma 1, c.c., rispetto alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, in ragione della terzietà dell'organo gestore della procedura verso i creditori concorsuali ed il debitore, senza che la banca possa avvalersi, a fini probatori del credito invocato, degli estratti del conto stesso(così Cass. 12 agosto 2016, n. 17080). In assenza della condizione consistente nell’acquisizione al giudizio del documento, avente data certa anteriore al fallimento, che incorpora il contratto soggetto alla forma scritta ( e tale è il contratto bancario, giusta l’art. 117, comma 1, t.u.b.), non vi è modo di affermare che vi sia prova della sussistenza della fonte negoziale sulla quale si fonda la pretesa creditoria. N on merita allora condivisione l’affermazione (cfr. Cass. 12 aprile 2018, n. 9074, seguita da Cass. 23 ottobre 2019, n. 27203) per cui la detta evenienza non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la ricorrenza di un suo corrispondente credito darestituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito.Se, infatti, il titolo contrattuale èinopponibile al fallimento, esso non può essere fatto valere, nei confronti della procedura, quale fonte Sez. I –RG11321/2015 camera di consiglio20.10.2022 di alcuna attribuzione patrimoniale, riguardi essa gli interessi o il capitale. Il fatto costitutivo della pretesa del creditore insinuato dovrà ricercarsi altrove: in altro contratto la cui documentazione siaopponibile al fallimentoo in un titolo di diversa natura, come, in via di mera ipotesi, il pagamento dell’indebito o l’arricchimento senza causa. La pronuncia impugnata è dunque errata per aver ritenuto inopponibili al fallimento le sole (e non meglio indicate) “clausole contrattuali”, laddove, a monte,l’assenza della condizione di cui all’art.2704 c.c. precludeva, per quanto detto, che la banca potesse invocare, nei confronti della procedura alcuna voce di credito basata su i titol i negoziali. 7. ― In conclusione, il decreto è cassato nei termini sop ra indicati, con rinvio della causa al Tribunale di Catania, che giudicherà in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il Tribunale dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: «L’inopponibilità di cui all'art. 2704 c.c., che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e che non attiene all'efficacia dell'atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento,implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salvele limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in conseguenza, ove il contratto sia soggetto alla forma scritta ad substantiam, l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto implica che il creditore non possa far valere nei confronti del fallimento alcundiritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale». P.Q.M. La Corte dichiara infondatoil primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo Sez. I –RG11321/2015 camera di consiglio20.10.2022 ac