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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07611/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8144/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già in concordato preventivo, in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], nella qualitàdi commissario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e Liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- intimati –avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 13035/2024 depositato il23/2/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il giudice delegato alla procedura di concordato preventivo concontinuità aziendale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con provvedimento indata 13 marzo 2024, rigettava l’istanza presentata dalla debitrice perchévenisse sospesa, ex art. 108 l. fall., la vendita dell’immobile rientrante nelNumero registro generale 8144/2025Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 7611/2026Data pubblicazione 30/03/2026compendio attivo della procedura ubicato in [OSCURATO:PERSONA], in via VittorioVeneto nn. 9/a, 9/b e 9/c, che era stato aggiudicato a CAS Immobiliares.r.l., a seguito di sette esperimenti di vendita, al prezzo di € 252.000, paria meno della metà del valore periziato, mentre era rimasto immutatol’obbligo per l’acquirente di stipulare un contratto di locazione del medesimoimmobile con la debitrice per un canone mensile di € 3.000 e la durata disei anni, rinnovabile per ulteriori sei anni, al fine di consentire a quest’ultimadi mantenere la continuità di impresa.2.

Il Tribunale di Roma, con decreto in data 23 ottobre 2024,accoglieva il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., revocandoil provvedimento del giudice delegato.Rilevava, in via preliminare, che la reclamante aveva dimostrato latempestività del ricorso presentato ex art. 26 l. fall., non avendo la partereclamata contestato la documentazione in formato pdf da cui risultava ilperfezionamento, nel rispetto del previsto termine decadenziale, del suodeposito telematico, seppur erroneamente non trasmesso all’indirizzo delruolo generale.Riteneva nel merito, all’esito della comparazione tra l’entità del prezzo diaggiudicazione dell’immobile e l’ammontare del reddito complessivocertamente conseguibile dall’aggiudicatario e caratterizzato dall’ulteriorepeculiarità di essere a carico del venditore (e per esso della relativaprocedura di concordato, con conseguente decurtazione dell’utilità nettaritraibile dal prezzo di acquisto), che la “notevole inferiorità del prezzoofferto rispetto a quello giusto” di cui all’art. 108 l. fall. emergesse dallanotevole discrasia del prezzo offerto rispetto alla somma che, a causa dellespecifiche condizioni della vendita in questione, e dunque delle “specifichecondizioni di mercato” in cui essa era avvenuta, l’acquirente avrebbeottenuto proprio dal venditore a titolo di canoni di locazione.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di taledecreto prospettando cinque motivi di doglianza.Numero registro generale 8144/2025Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 7611/2026Data pubblicazione 30/03/2026Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già in concordato preventivo, Avv.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di commissario giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]., e liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonhanno svolto difese.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questaCorte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata, ilricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hachiesto la decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Il ricorso risulta inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis cod.proc. civ., per tutte le ragioni già illustrate all’interno della proposta didefinizione anticipata del 29 settembre 2025, che il collegio condivide e faproprie.In particolare, tale proposta ha già opportunamente osservato che «i primitre (motivi) riguardano la tardività del reclamo, in quanto non depositatonel termine decadenziale di 10 giorni, bensì il 13°: I) “Nullità della sentenzaper violazione dell’art. 26 L.F. – Inammissibilità del reclamo per violazionedel termine decadenziale, tanto in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”: sarebbestato onere del reclamante provare errori o malfunzionamenti del sistemainformatico o della procedura telematica, prova asseritamente mancantesenza che risulti alcuna istanza di rimessione in termini, basata su un errorescusabile o malfunzionamenti del sistema informatico o della proceduratelematica, né risulti sanato il deposito tardivo.

II) “Nullità della sentenzaper violazione dell’art. 26 L.F. e violazione dell’art. 112 e 116 c.p.c.; -Inammissibilità del reclamo per violazione del termine decadenziale, tantoin relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4”: avrebbe errato il Tribunale nelrichiamare la documentazione in formato .pdf, senza prova dellacorrispondenza dei due depositi, e perciò sostanzialmente inesistente seinviata a un indirizzo sbagliato, non acquisita al sistema e non utilizzabiledal Giudice, senza riscontro di un errore scusabile.

III) “Nullità dellaNumero registro generale 8144/2025Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 7611/2026Data pubblicazione 30/03/2026sentenza per violazione dell’art. 26 L.F. e violazione dell’art. 115 c.p.c.; -Inammissibilità del reclamo per violazione del termine decadenziale, tantoin relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4”: il Tribunale avrebbe erroneamentefondato il proprio convincimento su un’erronea percezione del contenutooggettivo della prova (in contrasto con l'art. 115 c.p.c. che vieta di fondarela decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà maiofferte), ritenendo che la dimostrazione del deposito in formato .pdf potesserendere il reclamo tempestivo, mentre ove il deposito non si perfezioni nellemodalità telematiche, la cancelleria e il giudice non possono conoscere dellaquestione.

Tutte le riferite censure sono inammissibili perché carenti diautosufficienza, a fronte dell’accertamento svolto dal tribunale nel sensoche “la reclamante abbia dimostrato la tempestività del ricorso ex art. 26l.f., non avendo la parte reclamata contestato la documentazione in formatopdf da cui risulta il perfezionamento, nel rispetto del previsto terminedecadenziale, del suo deposito telematico, seppure erroneamente nontrasmesso all’indirizzo del ruolo generale”.

Del resto, a pag. 9 del ricorso silegge che entrambe le parti reclamate si erano limitate a lamentare unatardiva iscrizione a ruolo (“come si evince dalla lettura dell’atto dicontroparte, quest’ultima ha inteso impugnare il provvedimento datato13.03.2024 e notificato il 14.03.2024; tuttavia, parte reclamante, ha iscrittoa ruolo l’impugnazione solo in data 28.03.2024”), facendo esplicitoriferimento ad una evidenza cartacea del fascicolo (“Dall’esame del fascicolorisulta, però, che l’iscrizione a ruolo del reclamo è stata effettuata il28.3.2024 (cfr. evidenza anche cartacea del fascicolo: all.10)”)».Giova aggiungere, a proposito dei primi tre motivi di ricorso, chel’accertamento del tempestivo deposito telematico del reclamo ex art. 26 l.fall., seppur attraverso l’utilizzo di un registro non appropriato (comerisultava dimostrato dalla documentazione depositata in formato pdf), ècoerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il deposito delricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affariNumero registro generale 8144/2025Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 7611/2026Data pubblicazione 30/03/2026contenziosi non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, siaperché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo unanullità processuale, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito neiregistri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione dellaricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronicacertificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimentodello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte el'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti (Cass.15243/2022).La proposta ha poi correttamente aggiunto che «con il quarto e quintomotivo di ricorso si censurano la motivazione e il merito della decisione,sull’assunto che mancherebbero valide e giustificate ragioni per lasospensione della procedura di vendita: IV) “violazione e falsa applicazionedell’art. 108 della L.F. e dell’art. 132, secondo comma, n.4, cpc e dell’art.118, Norme d’attuazione, cpc; tutti in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e n.4” V) “violazione e falsa applicazione dell’art. 108 della L.F. in relazioneall’art. 360 c.p.c. n. 3” In sostanza, si contesta: che il prezzo sarebbe statoerroneamente parametrato al canone di locazione, il quale non puòcostituire un valido criterio ai fini dell’esame di congruità, da effettuare inconcreto (anche alla luce della successiva liquidazione giudiziale del [OSCURATO:SOCIETA] con effetti irreversibili ai fini della impossibilità diprosecuzione dell’attività imprenditoriale); che le disposizioni accessoriedella domanda di concordato non possano essere valutabili (in favore o insfavore) al momento della vendita.

Anche queste censure appaionoinammissibili poiché, sotto l'apparente formulazione di errores inprocedendo e in iudicando, viene in realtà richiesta una nuova valutazionedi fatto e delle risultanze processuali, con indebita invasione nel giudizio dimerito.

E’ noto come non sia consentito al giudice di legittimità nériesaminare il merito della causa, né valutare le risultanze istruttorie, masolo controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,Numero registro generale 8144/2025Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 7611/2026Data pubblicazione 30/03/2026l'esame e la valutazione del giudice a quo, cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, a tal fine, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 32505/2023).Invero, risponde ad indirizzo stabile ed anche di recente confermato daquesta Corte (ex multis, Cass. 10927/2024), che nel giudizio di legittimitàè precluso un vaglio diretto ad un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme.

Il ricorrente, invece, ripropone le contestazionigià esaminate dal Tribunale di Roma con motivazione congrua e rispettosadel limite costituzionale (Cass. Sez.

U, 8053/2014).

Giova infine ricordareche «In relazione alla nozione di "prezzo giusto" soccorre l'insegnamento diquesta Corte (…) a tenor del quale, in tema di liquidazione dell'attivofallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108 l.fall.(anche nel testo novellato dal dec. lgs. n. 5 del 2006, applicabile "rationetemporis), il potere discrezionale di disporre la sospensione della venditaanche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevolesproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza peraltro che la leggeindichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguentedeterminazione affidata al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass.(ord.) 12.1.2017, n. 669; Cass. 16.7.2010, n. 16755)», con lasottolineatura che «La determinazione del "prezzo giusto", nelle specificitàdel caso concreto, è dunque affidata al prudente apprezzamento delgiudice» (Cass. 34457/2022)».Non è necessario aggiungere alcuna precisazione o chiosa a quanto giàillustrato nella proposta rispetto agli ultimi due motivi, il cui contenutoresiste alle osservazioni critiche presenti nell’istanza di decisione.5.

In virtù delle ragioni sopra riportate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegiodal provvedere alla regolazione delle spese di lite.Numero registro generale 8144/2025Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 7611/2026Data pubblicazione 30/03/2026Per effetto della decisione qui adottata, conforme alla proposta formulata aisensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., deve trovareapplicazione la conseguenza sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 4,cod. proc. civ., come richiamata dall’ultimo comma del medesimo art. 380-bis.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleammende e in applicazione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., dellasomma di € 2.500.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8144/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già in concordato preventivo, in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], nella qualitàdi commissario giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e Liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- intimati –avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 13035/2024 depositato il23/2/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il giudice delegato alla procedura di concordato preventivo concontinuità aziendale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con provvedimento indata 13 marzo 2024, rigettava l’istanza presentata dalla debitrice perchévenisse sospesa, ex art. 108 l. fall., la vendita dell’immobile rientrante nelNumero registro generale 8144/2025Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 7611/2026Data pubblicazione 30/03/2026compendio attivo della procedura ubicato in [OSCURATO:PERSONA], in via VittorioVeneto nn. 9/a, 9/b e 9/c, che era stato aggiudicato a CAS Immobiliares.r.l., a seguito di sette esperimenti di vendita, al prezzo di € 252.000, paria meno della metà del valore periziato, mentre era rimasto immutatol’obbligo per l’acquirente di stipulare un contratto di locazione del medesimoimmobile con la debitrice per un canone mensile di € 3.000 e la durata disei anni, rinnovabile per ulteriori sei anni, al fine di consentire a quest’ultimadi mantenere la continuità di impresa.2. Il Tribunale di Roma, con decreto in data 23 ottobre 2024,accoglieva il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., revocandoil provvedimento del giudice delegato.Rilevava, in via preliminare, che la reclamante aveva dimostrato latempestività del ricorso presentato ex art. 26 l. fall., non avendo la partereclamata contestato la documentazione in formato pdf da cui risultava ilperfezionamento, nel rispetto del previsto termine decadenziale, del suodeposito telematico, seppur erroneamente non trasmesso all’indirizzo delruolo generale.Riteneva nel merito, all’esito della comparazione tra l’entità del prezzo diaggiudicazione dell’immobile e l’ammontare del reddito complessivocertamente conseguibile dall’aggiudicatario e caratterizzato dall’ulteriorepeculiarità di essere a carico del venditore (e per esso della relativaprocedura di concordato, con conseguente decurtazione dell’utilità nettaritraibile dal prezzo di acquisto), che la “notevole inferiorità del prezzoofferto rispetto a quello giusto” di cui all’art. 108 l. fall. emergesse dallanotevole discrasia del prezzo offerto rispetto alla somma che, a causa dellespecifiche condizioni della vendita in questione, e dunque delle “specifichecondizioni di mercato” in cui essa era avvenuta, l’acquirente avrebbeottenuto proprio dal venditore a titolo di canoni di locazione.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di taledecreto prospettando cinque motivi di doglianza.Numero registro generale 8144/2025Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 7611/2026Data pubblicazione 30/03/2026Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già in concordato preventivo, Avv.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di commissario giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]., e liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonhanno svolto difese.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questaCorte ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e ritualmente comunicata, ilricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hachiesto la decisione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il ricorso risulta inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis cod.proc. civ., per tutte le ragioni già illustrate all’interno della proposta didefinizione anticipata del 29 settembre 2025, che il collegio condivide e faproprie.In particolare, tale proposta ha già opportunamente osservato che «i primitre (motivi) riguardano la tardività del reclamo, in quanto non depositatonel termine decadenziale di 10 giorni, bensì il 13°: I) “Nullità della sentenzaper violazione dell’art. 26 L.F. – Inammissibilità del reclamo per violazionedel termine decadenziale, tanto in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”: sarebbestato onere del reclamante provare errori o malfunzionamenti del sistemainformatico o della procedura telematica, prova asseritamente mancantesenza che risulti alcuna istanza di rimessione in termini, basata su un errorescusabile o malfunzionamenti del sistema informatico o della proceduratelematica, né risulti sanato il deposito tardivo. II) “Nullità della sentenzaper violazione dell’art. 26 L.F. e violazione dell’art. 112 e 116 c.p.c.; -Inammissibilità del reclamo per violazione del termine decadenziale, tantoin relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4”: avrebbe errato il Tribunale nelrichiamare la documentazione in formato .pdf, senza prova dellacorrispondenza dei due depositi, e perciò sostanzialmente inesistente seinviata a un indirizzo sbagliato, non acquisita al sistema e non utilizzabiledal Giudice, senza riscontro di un errore scusabile. III) “Nullità dellaNumero registro generale 8144/2025Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 7611/2026Data pubblicazione 30/03/2026sentenza per violazione dell’art. 26 L.F. e violazione dell’art. 115 c.p.c.; -Inammissibilità del reclamo per violazione del termine decadenziale, tantoin relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4”: il Tribunale avrebbe erroneamentefondato il proprio convincimento su un’erronea percezione del contenutooggettivo della prova (in contrasto con l'art. 115 c.p.c. che vieta di fondarela decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà maiofferte), ritenendo che la dimostrazione del deposito in formato .pdf potesserendere il reclamo tempestivo, mentre ove il deposito non si perfezioni nellemodalità telematiche, la cancelleria e il giudice non possono conoscere dellaquestione. Tutte le riferite censure sono inammissibili perché carenti diautosufficienza, a fronte dell’accertamento svolto dal tribunale nel sensoche “la reclamante abbia dimostrato la tempestività del ricorso ex art. 26l.f., non avendo la parte reclamata contestato la documentazione in formatopdf da cui risulta il perfezionamento, nel rispetto del previsto terminedecadenziale, del suo deposito telematico, seppure erroneamente nontrasmesso all’indirizzo del ruolo generale”. Del resto, a pag. 9 del ricorso silegge che entrambe le parti reclamate si erano limitate a lamentare unatardiva iscrizione a ruolo (“come si evince dalla lettura dell’atto dicontroparte, quest’ultima ha inteso impugnare il provvedimento datato13.03.2024 e notificato il 14.03.2024; tuttavia, parte reclamante, ha iscrittoa ruolo l’impugnazione solo in data 28.03.2024”), facendo esplicitoriferimento ad una evidenza cartacea del fascicolo (“Dall’esame del fascicolorisulta, però, che l’iscrizione a ruolo del reclamo è stata effettuata il28.3.2024 (cfr. evidenza anche cartacea del fascicolo: all.10)”)».Giova aggiungere, a proposito dei primi tre motivi di ricorso, chel’accertamento del tempestivo deposito telematico del reclamo ex art. 26 l.fall., seppur attraverso l’utilizzo di un registro non appropriato (comerisultava dimostrato dalla documentazione depositata in formato pdf), ècoerente con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il deposito delricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affariNumero registro generale 8144/2025Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 7611/2026Data pubblicazione 30/03/2026contenziosi non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, siaperché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo unanullità processuale, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito neiregistri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione dellaricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronicacertificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimentodello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte el'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti (Cass.15243/2022).La proposta ha poi correttamente aggiunto che «con il quarto e quintomotivo di ricorso si censurano la motivazione e il merito della decisione,sull’assunto che mancherebbero valide e giustificate ragioni per lasospensione della procedura di vendita: IV) “violazione e falsa applicazionedell’art. 108 della L.F. e dell’art. 132, secondo comma, n.4, cpc e dell’art.118, Norme d’attuazione, cpc; tutti in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e n.4” V) “violazione e falsa applicazione dell’art. 108 della L.F. in relazioneall’art. 360 c.p.c. n. 3” In sostanza, si contesta: che il prezzo sarebbe statoerroneamente parametrato al canone di locazione, il quale non puòcostituire un valido criterio ai fini dell’esame di congruità, da effettuare inconcreto (anche alla luce della successiva liquidazione giudiziale del [OSCURATO:SOCIETA] con effetti irreversibili ai fini della impossibilità diprosecuzione dell’attività imprenditoriale); che le disposizioni accessoriedella domanda di concordato non possano essere valutabili (in favore o insfavore) al momento della vendita. Anche queste censure appaionoinammissibili poiché, sotto l'apparente formulazione di errores inprocedendo e in iudicando, viene in realtà richiesta una nuova valutazionedi fatto e delle risultanze processuali, con indebita invasione nel giudizio dimerito. E’ noto come non sia consentito al giudice di legittimità nériesaminare il merito della causa, né valutare le risultanze istruttorie, masolo controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,Numero registro generale 8144/2025Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 7611/2026Data pubblicazione 30/03/2026l'esame e la valutazione del giudice a quo, cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, a tal fine, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 32505/2023).Invero, risponde ad indirizzo stabile ed anche di recente confermato daquesta Corte (ex multis, Cass. 10927/2024), che nel giudizio di legittimitàè precluso un vaglio diretto ad un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme. Il ricorrente, invece, ripropone le contestazionigià esaminate dal Tribunale di Roma con motivazione congrua e rispettosadel limite costituzionale (Cass. Sez. U, 8053/2014). Giova infine ricordareche «In relazione alla nozione di "prezzo giusto" soccorre l'insegnamento diquesta Corte (…) a tenor del quale, in tema di liquidazione dell'attivofallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108 l.fall.(anche nel testo novellato dal dec. lgs. n. 5 del 2006, applicabile "rationetemporis), il potere discrezionale di disporre la sospensione della venditaanche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevolesproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza peraltro che la leggeindichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguentedeterminazione affidata al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass.(ord.) 12.1.2017, n. 669; Cass. 16.7.2010, n. 16755)», con lasottolineatura che «La determinazione del "prezzo giusto", nelle specificitàdel caso concreto, è dunque affidata al prudente apprezzamento delgiudice» (Cass. 34457/2022)».Non è necessario aggiungere alcuna precisazione o chiosa a quanto giàillustrato nella proposta rispetto agli ultimi due motivi, il cui contenutoresiste alle osservazioni critiche presenti nell’istanza di decisione.5. In virtù delle ragioni sopra riportate il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegiodal provvedere alla regolazione delle spese di lite.Numero registro generale 8144/2025Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 7611/2026Data pubblicazione 30/03/2026Per effetto della decisione qui adottata, conforme alla proposta formulata aisensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., deve trovareapplicazione la conseguenza sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 4,cod. proc. civ., come richiamata dall’ultimo comma del medesimo art. 380-bis. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleammende e in applicazione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., dellasomma di € 2.500.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026.Il Presidente