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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 34457/2022

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guente PU SENTENZA sul ricorso n. 15975 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

CMNGCH58A24G2733 - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed in virtù di procura speciale in data 23.5.2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Bagheria, alla via Quattrociocchi, n. 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "ITALCOSTRUZIONI" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via Dante, n. 58/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso.

CONTRORICORRENTE e SOCIETA' LIBERTA' 38 s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 17.3.2020, ********** [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed in virtù di procura speciale in data 20.5.2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via A. Narbone, n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "ITALCOSTRUZIONI" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via Dante, n. 58/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 18.5.2020, udita - per ambedue i ricorsi - la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 15 giugno 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 18.5.2020 ed ha chiesto accogliersi - in parte - il terzo motivo del ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 17.3.2020, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo dichiarava il fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si faceva luogo alla vendita immobiliare dei lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 in favore della "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.l.

3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] formulava istanza di sospensione/revoca dell'aggiudicazione.

Deduceva, peraltro, l'irrisorietà del prezzo di aggiudicazione.

4. Il g.d. faceva luogo alla nomina di un consulente, onde valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 108 I.fall. con riferimento ai lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7, aggiudicati in occasione della vendita celebrata il 19.6.2019.

Acquisite la relazione del c.t.u., a firma dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA], e le osservazioni dei consulenti di parte, con decreto in data 14.1.2020 il giudice delegato rigettava l'istanza di sospensione/revoca dell'aggiudicazione.

Reputava che era da escludere che i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 fossero stati aggiudicati ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.

5. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo.

Esponeva tra l'altro che "il prezzo di aggiudicazione degli immobili era irrisorio rispetto al valore degli stessi" (così ricorso Cimino, pag. 2).

6. [OSCURATO:SOCIETA] ritualmente la "[OSCURATO:PERSONA] 38" [OSCURATO:SOCIETA] personalmente il curatore.

7. Con decreto in data 17.3.2020 il Tribunale di Palermo rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese sia nei confronti del curatore sia nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] 38" [OSCURATO:SOCIETA] il tribunale, nel quadro del disposto dell'art. 108, 3 0 co., I.fall., nella formulazione (antecedente alla "riforma" del 2006) applicabile ratione temporis, che il consulente d'ufficio aveva correttamente ridotto del 15% - ossia in misura corrispondente alla prassi in materia di vendite esecutive immobiliari del Tribunale di Palermo - il valore di stima dei lotti oggetto di aggiudicazione, al fine di rendere competitiva l'alienazione in sede di espropriazione forzata rispetto all'alienazione in sede di libero mercato, viepiù che la riduzione appieno si conformava alla prefigurazione correttiva del valore di stima di cui al 2° co. dell'art. 568 cod. proc. civ. (nel testo modificato con il dec. leg. n. 83/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015) in ragione dell'assenza della garanzia per vizi dovuta dal venditore. [OSCURATO:SOCIETA] altresì che neppure risultavano pertinenti le doglianze del reclamante ancorate al rilievo per cui la riduzione effettuata dal c.t.u. era aggiuntiva rispetto alle riduzioni già operate in dipendenza degli oneri catastali, di conformità energetica, urbanistici e condominiali che si prefiguravano. [OSCURATO:SOCIETA] inoltre che il reclamante si era limitato a contestare la misura delle decurtazioni operate dal consulente d'ufficio senza specificare i parametri di riferimento delle percentuali correttive della stima all'uopo invocate. [OSCURATO:SOCIETA], per altro verso, che, sia in dipendenza dell'applicazione della percentuale di riduzione del 15% sia in dipendenza dell'ulteriore ribasso del 25%, erano destituiti di fondamento pur gli ulteriori rilievi del reclamante circa la pretesa irrisorietà del prezzo di aggiudicazione rispetto al valore di mercato.[OSCURATO:SOCIETA] invero che doveva reputarsi congruo lo scarto differenziale tra il valore di stima degli immobili, quale individuato dal c.t.u. all'esito della riduzione del 15%, ed il prezzo base d'asta, al quale i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 erano stati posti in vendita, siccome l'ulteriore ribasso del 25% si correlava al meccanismo dell' "offerta minima efficace" ex art. 571, 2° co., cod. proc. civ. (nel testo modificato con il dec. leg. n. 83/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015) [OSCURATO:SOCIETA], per altro verso ancora, che in occasione della vendita del 19.6.2019 per i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 era stata acquisita unicamente l'offerta della "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.l. per un ammontare pari all' "offerta minima efficace" e che il reclamante non aveva dato conto dell'interferenza di illecite circostanze, di fattori devianti, sì che dei lotti sarebbe stata possibile la vendita ad un prezzo superiore. [OSCURATO:SOCIETA] in conclusione che il prezzo di concreta aggiudicazione non poteva considerarsi notevolmente inferiore a quello giusto.

8. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese; in subordine, in ipotesi di accoglimento del terzo motivo, concernente il capo relativo alle spese di lite, ha chiesto comunque confermare in ogni altra parte l'impugnato decreto.

La "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.l. non ha svolto difese.

9. In data 3.2.2020 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] formulavano istanza al giudice delegato al fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili.

Premettevano che in pendenza del concordato fallimentare [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso di vendere a [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta aveva promesso di acquistare, con scritture in data 6.2.1998 ed in data 10.3.2000, rispettivamente i cespiti costituenti i lotti n. 2 e n. 6; che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato nelle mani del promittente venditore le somme di lire 202.100.000 e di lire 122.444.000 a titolo di acconto sul prezzo.

Premettevano che in pendenza del concordato fallimentare [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso di vendere ad [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta aveva promesso di acquistare, con scrittura in data 2.7.1999, il cespite costituente il lotto n. 7; che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato nelle mani del promittente venditore la somma di lire 112.800.000 a titolo di acconto sul prezzo.

Indi esponevano che il concordato fallimentare era stato risolto ed il curatore non aveva inteso addivenire alla stipula degli atti definitivi di compravendita.

Chiedevano farsi luogo alla vendita in loro favore dei lotti n. 2, n. 6 e n. 7 ed all'uopo offrivano il saldo del prezzo aggiornato ai valori di stima, detratti gli acconti corrisposti.

10. Con decreto in data 5.2.2020 il g.d. rigettava le offerte di acquisto.

11. Avverso tale decreto Carmelo ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano reclamo.

12. [OSCURATO:SOCIETA] il curatore del fallimento.

13. Con decreto in data 18.5.2020 il Tribunale di Palermo rigettava il reclamo e condannava in solido i reclamanti alle spese. [OSCURATO:SOCIETA] il tribunale che rivestiva rilievo dirimente l'assenza di prova del pagamento degli asseriti acconti. [OSCURATO:SOCIETA] in particolare che non vi era prova della negoziazione a vantaggio della procedura concorsuale degli assegni allegati all'istanza, assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna menzione della procedura concorsuale.[OSCURATO:SOCIETA] altresì che non vi era prova dell'utilizzazione del denaro in tal guisa asseritamente corrisposto ai fini del pagamento, in pendenza del concordato fallimentare, del condono fiscale e di taluni creditori concorsualí. [OSCURATO:SOCIETA] inoltre che neppure vi era prova che il denaro asseritamente corrisposto fosse stato speso da [OSCURATO:PERSONA] sotto la sorveglianza del curatore fallimentare. [OSCURATO:SOCIETA] ancora che era priva di valore probatorio l'attestazione a firma di [OSCURATO:PERSONA], non intestatario dei titoli, in ordine al loro incasso. [OSCURATO:SOCIETA] infine che, alla luce del riconoscimento operato dai reclamanti circa il mancato versamento delle somme sul libretto o sul conto della procedura, era superflua l'istanza istruttoria da costoro formulata, per giunta tardivamente, nelle note conclusive, ai fini del riscontro dei flussi finanziari.

14. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

15. Il Pubblico Ministero, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale, ha rassegnato per iscritto le sue richieste ed ha concluso per l'accoglimento (in parte) del terzo motivo del ricorso avverso il decreto in data 17.3.2020 e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il decreto in data 18.5.2020.

16. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

17. Con ordinanza interlocutoria in data 2.12.2021 si è disposta la trattazione in pubblica udienza.18.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ulteriore memoria.

I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] parimenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

19. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Deduce che il Tribunale di Palermo ha, da un canto, reputato applicabile il previgente art. 108 I.fall.; ha, d'altro canto, in più passaggi della motivazione richiamato il parametro delle "condizioni di mercato", in tal guisa facendo riferimento all'art. 108 l.fall.

"riformato".

Deduce al contempo che il prezzo di concreta aggiudicazione dei lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 è notevolmente inferiore a quello "giusto".

Deduce segnatamente che il lotto n. 3 è stato aggiudicato per un valore inferiore del 35,29% rispetto alla valutazione operata dal c.t.u. e quindi per un valore inferiore del 50,29% rispetto al valore di mercato; che il lotto n. 4 è stato aggiudicato per un valore inferiore del 37,85% rispetto alla valutazione operata dal c.t.u. e quindi per un valore inferiore del 52,85% rispetto al valore di mercato; che il lotto n. 5 è stato aggiudicato per un valore inferiore del 35,71% rispetto alla valutazione operata dal c.t.u. e quindi per un valore inferiore del 50,71% rispetto al valore di mercato; che il lotto n. 7 è stato aggiudicato per un valore inferiore del 36,35% rispetto alla valutazione operata dal c.t.u. e quindi per un valore inferiore del 51,35% rispetto al valore di mercato.

Deduce ulteriormente che il divario tra il valore di aggiudicazione e il "giusto prezzo" si accresce ulteriormente a tener conto delle osservazioni alla c.t.u.

20. Con il secondo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione S di norme di diritto; l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che ha errato il Tribunale di Palermo a respingere il secondo motivo di reclamo, con cui aveva censurato il decreto in data 14.1.2020 per l'ingiustificata disparità di trattamento che il medesimo dictum è atto a determinare tra la "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.I., che ha acquistato i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 a prezzo irrisorio, ed i futuri acquirenti degli ulteriori lotti, in prospettiva necessitati ad acquistare a "prezzo giusto", a prezzo maggiore.

Deduce che trattasi di un'ingiustificata disparità di trattamento che pregiudica il fallito ed i creditori concorrenti, sicché ben avrebbe dovuto il g.d., come da istanza formulata in data 30.5.2019, far luogo all'aggiornamento dei valori di stima degli immobili posti in vendita in data 19.6.2019.

Deduce che nulla di specifico il Tribunale di Palermo ha argomentato in ordine a siffatto motivo di reclamo.

21. Con il terzo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero dell'art. 91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55/2014.

Deduce che il Tribunale di Palermo ha errato a condannarlo al rimborso delle spese del giudizio di reclamo pur a vantaggio del curatore fallimentare.

Deduce che il curatore del fallimento - avvocato - ha partecipato al giudizio di reclamo in veste di organo della procedura e non si è formalmente costituito.

Deduce altresì che il Tribunale di Palermo, allorché lo ha condannato al rimborso delle spese del giudizio di reclamo a vantaggio della "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.I., ha quantificato i compensi in misura esorbitante ed ingiustificatamente prossima ai "massimi" tariffari.

22. Con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione e falsa applicazione di legge, la mancata applicazione dell'art. 215 cod. proc. civ. e dell'art. 2731 cod. civ.

Deducono che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Palermo, hanno fornito prova della consegna a [OSCURATO:PERSONA] degli assegni allegati alle istanze di acquisto.

Deducono che la prova della consegna degli assegni è stata fornita alla stregua delle dichiarazioni, con sottoscrizione autentica, rese da [OSCURATO:PERSONA], figlio ed erede di [OSCURATO:PERSONA].

Deducono che la quietanza rilasciata dall'erede è opponibile al fallito e doveva senz'altro essere apprezzata e valutata dal tribunale come atto confessorio.

23. Con il secondo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge; l'onere della prova; l'art. 2697 cod. civ.

Deducono che ha errato il Tribunale di Palermo a ritenere che fosse onere di essi ricorrenti dimostrare l'utilizzazione delle somme date a [OSCURATO:PERSONA].

Deducono segnatamente che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che le somme portate dagli assegni non confluirono sui conti e libretti intestati al fallimento, attesa la possibilità della libera girata.

Deducono che sia il primo che il secondo concordato prevedevano espressamente la possibilità che il fallito stipulasse preliminari di compravendita e pagasse, con le somme riscosse, i creditori sotto il controllo del curatore.

Deducono che sarebbe stato onere della curatela fallimentare dimostrare, attraverso l'allegazione del rendiconto icon quali importi [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al pagamento del condono fiscale e dei creditori della procedura.

24. Con il terzo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione dell'art. 210 cod. proc. civ.

AA__ 10 Deducono che ha errato il Tribunale di Palermo a non far luogo all'ordine di esibizione.

Deducono che non avevano invocato una indagine bancaria, ma si erano limitati a chiedere che alla curatela si facesse ordine di produrre la rendicontazione in merito ai flussi finanziari, agli incassi ed ai pagamenti effettuati durante il periodo di operatività dei due concordati.

Deducono che la richiesta di esibizione è stata formulata ritualmente e tempestivamente nelle note di trattazione scritta, in regime di "Covid-19", e non già nelle note conclusionali.

25. Con il quarto motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] denunciano l'errata applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.

Deducono che ha errato il Tribunale di Palermo a condannarli alle spese del giudizio di reclamo.

26. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è destituito di fondamento e va respinto.

27. La disciplina di riferimento, ratione temporis, in dipendenza della data - 23.11.1988 - cui risale la dichiarazione di fallimento, si specifica, ai sensi dell'art. 150 del dec.

Igs. n. 5/2006 e dell'art. 22 del dec.

Igs. n. 169/2007, nel dettato dell'art. 108 I.fall. antecedente all'inizio del "percorso riformatore" ovvero nel disposto a tenor del quale "il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto" (analogamente, al riguardo, cfr. la prima memoria del ricorrente, pag. 1, lett. b).

La pre vigente previsione dell'art. 108

I. fall, corrisponde esattamente a quella figurante nel vigente disposto del 10 co. dell'art. 586 cod. proc. civ.

L'attuale dettato dell'art. 108, 10 co., seconda parte, l.fall. recita: "il giudice delegato (...) può (...) impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato)".

Su tale scorta si reputa quanto segue.

28. In primo luogo, nessuno ostacolo si delinea ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione esperito da [OSCURATO:PERSONA].

Invero, questa Corte ha puntualizzato che il decreto del tribunale che rigetta il reclamo proposto dal fallito, ai sensi dell'art. 26 I.fall., avverso il provvedimento del giudice delegato con il quale è stata respinta l'istanza di sospensione della vendita all'incanto di beni compresi nell'attivo del fallimento, è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.; ed ha soggiunto, poi, che il decreto del tribunale, pronunziato nell'ambito della giurisdizione esecutiva del processo fallimentare, decide una controversia del tutto analoga all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., con la conseguenza della sua ricorribilità a norma dell'art. 111 Cost. e della legittimazione del fallito come soggetto passivo dell'esecuzione concorsuale (cfr. Cass. 13.9.2006, n. 19667; cfr. inoltre Cass. 20.8.1997, n. 7764; Cass.27.2.1992, n. 2420; Cass. 29.8.1998, n. 8666; Cass. 14.3.2011, n. 5993).

29. In secondo luogo, il Tribunale di Palermo ha condiviso l'iter ricostruttivo seguito dal c.t.u., il quale aveva determinato il valore di stima tenendo conto delle differenze intercorrenti "tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile" e dunque aveva applicato "una riduzione rispetto al valore di mercato (...) del 15% al fine di rendere (...) competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato" (cfr. decreto del 17.3.2020, pag. 4).

Del resto, il tribunale ha specificato che "la valutazione circa la congruità o meno del prezzo di aggiudicazione deve piuttosto essere operata nel rapporto tra il valore di stima individuato dal c.t.u., come congruamente ridotto del 15% [si badi, rispetto al valore di mercato], e la differenza tra il prezzo base d'asta del 19/6/2019" (così decreto del 17.3.2020, pag. 6).

In tal guisa, il tribunale si è semplicemente limitato, per un verso, a richiamare il parametro delle "condizioni di mercato" allorché, in premessa (cfr. decreto del 17.3.2020, pagg. 3 - 4), ha delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento; si è semplicemente limitato, per altro verso, a considerare il valore di mercato, allorché ha avvalorato la ricostruzione del c.t.u. di determinazione del valore di stima mercé, appunto, la riduzione nella percentuale del 15% del valore di mercato.

In questi termini del tutto ingiustificato è l'assunto del ricorrente secondo cui il Tribunale di Palermo con il decreto del 17.3.2020 avrebbe indebitamente applicato il parametro (introdotto dalla "riforma") correlato alle "condizioni di mercato" ed avrebbe così fatto retroattiva applicazione del novello art. 108 I.fall. in spregio all'art. 11 delle preleggi (cfr. ricorso Cimino, pag. 13).

Al più, così come, in fondo, riconosce lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso Cimino, pag. 14), il valore di mercato è stato dal tribunale tenuto in conto essenzialmente come criterio d'ausilio ai fini del riscontro del "giusto prezzo", a supporto della determinazione del "giusto prezzo".

30. In relazione alla nozione di "prezzo giusto" soccorre l'insegnamento di questa Corte.

Ovvero l'insegnamento a tenor del quale, in tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108 I.fall. (anche nel testo nove/lato dal dec.

Igs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporisg, il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza peraltro che la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2017, n. 669; Cass.16.7.2010, n. 16755).

La determinazione del "prezzo giusto", nelle specificità del caso concreto, è dunque affidata al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. sez. lav. 17.8.2004, n. 16037, secondo cui, tenuto conto del tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, l'applicazione delle "norme elastiche" ("clausole generali") non può essere censurata in sede di legittimità, allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nei casi in cui gli "standards" valutativi sulla cui base è stata definita la controversia finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti "standards" valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente).

31. Ebbene, nella specie, il Tribunale di Palermo, con il decreto del 17.3.2020, ha determinato il "prezzo giusto" in maniera congrua ed ineccepibile.

Circa il profilo della congruenza, il tribunale ha rimarcato che lo scarto differenziale tra il valore di stima degli immobili (quale individuato dal c.t.u. all'esito della riduzione del 15%) ed il prezzo base d'asta dei lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 (tenuto conto che l'ulteriore ribasso del 25% si correlava al meccanismo dell' "offerta minima efficace" ex art. 571, 2° co., cod. proc. civ.) si specificava in euro 21.000,00 per il lotto n. 3, in euro 18.000,00 per il lotto n. 4, in euro 22.000,00 per il lotto n. 5 ed in euro 16.250,00 per il lotto n. 7, cosicché lo scarto differenziale non superava la soglia del 20% (cfr. decreto de117.3.2020, pagg. 6 - 7).

Ha rimarcato, poi, che, pur a considerare i valori di stima fissati dai consulenti di parte reclamante, lo scarto differenziale tra i valori di stima ed il prezzo base d'asta oscillava tra un minimo di euro 7.593,75 per il lotto n. 4 ed un massimo di euro 13.400,03 per il lotto n. 7 (cfr. decreto del 17.3.2020, pag. 7).

Indi ha soggiunto che non si era acquisito riscontro di elementi concreti, idonei a far presumere la possibilità di ricavare un prezzo maggiore (cfr. decreto del 17.3.2020, pag. 7).

Circa il profilo della ineccepibilità, il tribunale ha rimarcato che l'abbattimento di 1/4 del prezzo base d'asta, correlato all' "offerta minima efficace", si giustificava, nel quadro della previsione del 2° co. dell'art. 571 cod. proc. civ., in dipendenza dell'assenza di altri offerenti; che invero in occasione della vendita del 19.6.2019 per i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 era stata presentata offerta unicamente dalla "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.l. per un ammontare pari all' "offerta minima efficace" (cfr. decreto del 17.3.2020, pag. 8).

Indi ha soggiunto che i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 erano già stati oggetto di due precedenti tentativi di vendita a prezzo base d'asta superiore andati deserti (cfr. decreto de117.3.2020, pag. 8).

E, ben vero, il curatore controricorrente ha dato atto, a sua volta, che i lotti de quibus erano già stati vanamente posti in vendita nel corso della procedura, ossia in data 15 ottobre 2008 ed in data 24 gennaio 2018 (cfr. controricorso avverso ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pag. 16).

32. Si tenga conto che questa Corte, seppur sul terreno dell'esecuzione di diritto comune, ha esplicitato che il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 cod. proc. civ. (nel testo nove/lato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18451).

E, parimenti sul terreno dell'esecuzione singolare, - questa Corte - ha ulteriormente chiarito che non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 cod. proc. civ., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare (cfr. Cass. 10.6.2020, n. 11116).

Ebbene, con precipuo riferimento all'ipotesi enunciata sub b) con la statuizione n. 18451/2015, il Tribunale di Palermo ha esplicitato che né il reclamante aveva allegato né comunque si era acquisito riscontro di interferenze illecite, dell'operatività di fattori devianti, sì che dei lotti sarebbe stata possibile la vendita ad un prezzo superiore (cfr. decreto del 17.3.2020, pag. 8).

33. Negli esposti termini non meritano alcun seguito gli assunti del ricorrente.

In particolare, l'assunto secondo cui, "se per la stima degli immobili era stata disposta su istanza dell'odierno ricorrente una nuova perizia, il <giusto prezzo> dal quale partire per procedere all'asta di tutti e 8 i lotti non poteva che essere determinato, dalla medesima perizia di stima del 02/01/2020" (così seconda memoria del ricorrente, pag. 5).

In particolare, l'assunto veicolato infine dal primo mezzo secondo cui in data 19.6.2019 all'aggiudicazione dei lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 si è fatto luogo a prezzo vile ed irrisorio (cfr. ricorso Cimino, pag. 17).

34. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] del pari è destituito di fondamento e va respinto.

35. Ovviamente il riscontro, operato in sede di delibazione del motivo precedente, del "giusto ammontare del prezzo" di aggiudicazione dei lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 osta di per sé alla configurabilità della disparità di trattamento denunciata con il secondo mezzo di impugnazione.

D'altra parte, la disparità di trattamento è prospettata con riferimento ai soggetti che potrebbero presentare offerte d'acquisto per gli ulteriori lotti.

E tuttavia, in tal maniera, la disparità di trattamento è delineata in via del tutto "ipotetica", sì che l' "ipotesi" cui la denuncia è ancorata, rende in pari tempo generico il motivo in disamina.

Tanto, beninteso, a prescindere dal rilievo per cui il ricorrente non ha né interesse né legittimazione a far valere una presunta disparità di trattamento in danno di eventuali indefiniti terzi.36.

Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

37. Ovviamente, e nel sistema previgente e nel sistema vigente (art. 31, 30 co., /.fa/I.), il curatore, seppur avesse avuto e seppur abbia veste di avvocato, non era e non è abilitato a costituirsi personalmente, senza la rappresentanza di un avvocato, nei giudizi riguardanti il fallimento.

Ebbene, nel caso di specie, non risulta che il curatore del fallimento, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] si sia costituito con il patrocinio di un avvocato nel giudizio innanzi al tribunale scaturito dal reclamo esperito dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del g.d. in data 14.1.2020.

Risulta viceversa che il curatore si sia difeso personalmente.

Cosicché indebitamente il tribunale ha condannato il reclamante al rimborso delle spese processuali altresì nei confronti del curatore fallimentare (cfr. Cass.(ord.) 19.6.2018, n. 16174, secondo cui la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto).

In parte qua, quindi, il decreto in data 17.3.2020 va cassato.

38. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha - lo si è premesso - addotto inoltre che gli onorari liquidati a suo carico ed in favore della "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.l. sono stati quantificati, del tutto ingiustificatamente, "quasi al massimo" tariffario dello scaglione di riferimento.

39. Ebbene, in proposito, è sufficiente il rinvio alle indicazioni di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. 9.10.2015, n. 20289; Cass. 4.7.2011, n. 14542, secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini).

40. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

41. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno addotto che le offerte di acquisto, inoltrate al curatore, rispettivamente, degli immobili costituenti i lotti n. 2 e n. 6 e dell'immobile costituente il lotto n. 7 erano state formulate "non in funzione di adempimento di contratto preliminare ma quale offerta ex art. 107 L.F." (così ricorso Carollo, pag. 3) e che i preliminari stipulati, in veste di promissari acquirenti, con il fallito [OSCURATO:PERSONA] (da [OSCURATO:PERSONA]) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il lotto n. 2, ed in data 10.3.2000, per il lotto n. 6, nonché (da [OSCURATO:PERSONA]) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il lotto n. 7, erano stati nelle offerte menzionati affinché gli acconti versati fossero computati in detrazione, quali crediti prededucibili, in sede di pagamento del prezzo (cfr. ricorso Carollo, pagg. 4 e 5).

A 19 Più esattamente, Carmelo ed [OSCURATO:PERSONA] hanno, sì, offerto "di saldare il saldo prezzo degli immobili, aggiornati ai valori di perizia" (così ricorso Caro/Io, pagg. 2 - 3), nondimeno hanno richiesto che dagli importi offerti fossero "detratti gli acconti che erano stati versati" (così ricorso Caro//o, pag. 3).

Su tale scorta - e sulla scorta dell'ulteriore rilievo per cui le somme da essi versate quali acconti all'atto della stipulazione dei preliminari, "forse non transitarono nel conto bancario intestato alla Curatela" (così ricorso Caro//o, pag. 6), ma furono ciononostante utilizzate sotto la vigilanza del curatore, "sia per pagare alcuni creditori, sia per provvedere al pagamento del condono fiscale relativo alla controversia che pendeva tra la Italcostruzioni e l'Agenzia delle Entrate" (così ricorso Caro//o, pag. 5) - i ricorrenti hanno assunto ed assumono in questa sede che le rispettive offerte d'acquisto fossero migliorative "di oltre il 10% rispetto al valore di aggiudicazione provvisoria" (così ricorso Caro//o, pagg. 6 - 7); il che avrebbe dovuto indurre sia il curatore sia il giudice delegato ad accogliere le reciproche offerte (cfr. ricorso Caro//o, pag. 7).

42. Ebbene, si opini pure per l'applicabilità al fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei suoi soci collettivisti, siccome pendente alla data del 10 gennaio 2008, della previsione del 4° co. ("il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto") del novello art. 107 I.fall. in dipendenza della sicura applicabilità, ex art. 22, 30 co., del dec.

Igs. n. 169/2007, al fallimento de quo della previsione del 1° co. del novello art. 107 I.fall. ("le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive (...)").

Si opini pure (beninteso, unicamente, per completezza di argomentazione) per l'opponibilità al fallimento dei preliminari d'acquisto stipulati da Carmelo ed [OSCURATO:PERSONA] in pendenza di procedura con il fallito [OSCURATO:PERSONA].

E' indubitabile, in ogni caso, che, nella specie, in considerazione propriamente ed in special modo delle peculiari condizioni prefigurate a presupposto delle formulate offerte (asserita utile fruizione da parte della procedura degli importi versati quali acconti, con susseguente relativa detrazione), la valutazione sollecitata dal preteso carattere "migliorativo" ha postulato non già un semplice riscontro aritmetico, del tutto vincolato, bensì una vera e propria scelta di tipo gestorio, e di legittimità e di opportunità, come tale del tutto discrezionale.

Ovviamente, per nulla può recepirsi l'assunto di cui alla memoria dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 4), secondo cui "la questione dei pagamenti [eseguiti in asserito acconto] sarebbe subentrata soltanto dopo che i sig.ri Carollo, divenuti aggiudicatari, sarebbero stati chiamati a versare il prezzo di aggiudicazione (con miglioramento proposto)".

Negli esposti termini, il rigetto delle offerte asseritamente "migliorative" da parte del giudice delegato, dapprima, e del tribunale, dipoi, ha inciso non già su posizioni di diritto soggettivo bensì su posizioni di mero "interesse" (cfr. Cass.(ord.) 25.2.2019, n. 5447, secondo cui, in materia fallimentare, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto, ai sensi dell'articolo 111 Cost., avverso il decreto adottato dal tribunale, in sede di reclamo avverso la decisione del giudice delegato che abbia avuto ad oggetto l'esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento e delle funzioni di direzione della procedura fallimentare, e non la soluzione di controversie su diritti, perché detti provvedimenti sono privi dei caratteri della "definitività" e "decisorietà").

M 21 Cosicché l'indubitabile difetto, nella specie, dei connotati della "decisorietà" e della "definitività" e nel decreto del giudice delegato in data 5.2.2020 e nel decreto del tribunale in data 18.5.2020 (in questa sede impugnato) senz'altro importa l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, significativamente, questo Giudice ha specificato che l'art. 107, 4° co., I.fall. (così come riformato dall'art. 94 del dec.

Igs. n. 5/2006 e dall'art. 7 del dec.

Igs. n. 169/2007), nello stabilire che il curatore fallimentare "può" e non "deve" sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che l'esplicazione del medesimo potere discrezionale, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie [così come non lo è nel caso involto dal ricorso dei Caro/lo], si sottrae al sindacato giurisdizionale (cfr. Cass. (ord.) 5.3.2014, n. 5203.

Nella specie, quindi, in considerazione delle condizioni prefigurate dai Caro/lo a presupposto delle formulate offerte, non può soccorrere l'insegnamento di questa Corte n. 21645 del 19.10.2011).

43. In conclusione, in parziale accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e nei limiti del disposto accoglimento, il decreto del Tribunale di Palermo in data 17.3.2020 va cassato.

Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell'art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., sia decisa nel merito e quindi a che dal decreto del Tribunale di Palermo in data 17.3.2020 sia espunta la condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della curatela fallimentare.

44. In dipendenza del seppur parziale accoglimento del ricorso avverso il decreto in data 17.3.2020 si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] ed il curatore fallimentare.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il decreto in data 18.5.2020 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] vanno in solido condannati a rimborsare al curatore fallimentare le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

La "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.l. non ha svolto difese.

Pertanto, in ogni caso, nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in ordine alle spese di lite.

45. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il medesimo ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 del d.P.R. cit.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede:accoglie in parte il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa in relazione e nei limiti dell'accoglimento del medesimo motivo il decreto in data 17.3.2020 del Tribunale di Palermo e, decidendo nel merito, elimina dal decreto anzidetto la condanna del reclamante, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese processuali in favore della curatela fallimentare; rigetta in ogni altra parte il terzo motivo del medesimo ricorso; rigetta gli ulteriori motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il curatore del fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili; condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare al curatore del fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente PU SENTENZA sul ricorso n. 15975 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. CMNGCH58A24G2733 - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed in virtù di procura speciale in data 23.5.2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Bagheria, alla via Quattrociocchi, n. 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "ITALCOSTRUZIONI" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via Dante, n. 58/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso. CONTRORICORRENTE e SOCIETA' LIBERTA' 38 s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 17.3.2020, ********** [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed in virtù di procura speciale in data 20.5.2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via A. Narbone, n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "ITALCOSTRUZIONI" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Palermo, alla via Dante, n. 58/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 18.5.2020, udita - per ambedue i ricorsi - la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 15 giugno 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 18.5.2020 ed ha chiesto accogliersi - in parte - il terzo motivo del ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale di Palermo in data 17.3.2020, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo dichiarava il fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si faceva luogo alla vendita immobiliare dei lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 in favore della "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.l. 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] formulava istanza di sospensione/revoca dell'aggiudicazione. Deduceva, peraltro, l'irrisorietà del prezzo di aggiudicazione. 4. Il g.d. faceva luogo alla nomina di un consulente, onde valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 108 I.fall. con riferimento ai lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7, aggiudicati in occasione della vendita celebrata il 19.6.2019. Acquisite la relazione del c.t.u., a firma dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA], e le osservazioni dei consulenti di parte, con decreto in data 14.1.2020 il giudice delegato rigettava l'istanza di sospensione/revoca dell'aggiudicazione. Reputava che era da escludere che i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 fossero stati aggiudicati ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto. 5. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo. Esponeva tra l'altro che "il prezzo di aggiudicazione degli immobili era irrisorio rispetto al valore degli stessi" (così ricorso Cimino, pag. 2). 6. [OSCURATO:SOCIETA] ritualmente la "[OSCURATO:PERSONA] 38" [OSCURATO:SOCIETA] personalmente il curatore. 7. Con decreto in data 17.3.2020 il Tribunale di Palermo rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese sia nei confronti del curatore sia nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] 38" [OSCURATO:SOCIETA] il tribunale, nel quadro del disposto dell'art. 108, 3 0 co., I.fall., nella formulazione (antecedente alla "riforma" del 2006) applicabile ratione temporis, che il consulente d'ufficio aveva correttamente ridotto del 15% - ossia in misura corrispondente alla prassi in materia di vendite esecutive immobiliari del Tribunale di Palermo - il valore di stima dei lotti oggetto di aggiudicazione, al fine di rendere competitiva l'alienazione in sede di espropriazione forzata rispetto all'alienazione in sede di libero mercato, viepiù che la riduzione appieno si conformava alla prefigurazione correttiva del valore di stima di cui al 2° co. dell'art. 568 cod. proc. civ. (nel testo modificato con il dec. leg. n. 83/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015) in ragione dell'assenza della garanzia per vizi dovuta dal venditore. [OSCURATO:SOCIETA] altresì che neppure risultavano pertinenti le doglianze del reclamante ancorate al rilievo per cui la riduzione effettuata dal c.t.u. era aggiuntiva rispetto alle riduzioni già operate in dipendenza degli oneri catastali, di conformità energetica, urbanistici e condominiali che si prefiguravano. [OSCURATO:SOCIETA] inoltre che il reclamante si era limitato a contestare la misura delle decurtazioni operate dal consulente d'ufficio senza specificare i parametri di riferimento delle percentuali correttive della stima all'uopo invocate. [OSCURATO:SOCIETA], per altro verso, che, sia in dipendenza dell'applicazione della percentuale di riduzione del 15% sia in dipendenza dell'ulteriore ribasso del 25%, erano destituiti di fondamento pur gli ulteriori rilievi del reclamante circa la pretesa irrisorietà del prezzo di aggiudicazione rispetto al valore di mercato.[OSCURATO:SOCIETA] invero che doveva reputarsi congruo lo scarto differenziale tra il valore di stima degli immobili, quale individuato dal c.t.u. all'esito della riduzione del 15%, ed il prezzo base d'asta, al quale i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 erano stati posti in vendita, siccome l'ulteriore ribasso del 25% si correlava al meccanismo dell' "offerta minima efficace" ex art. 571, 2° co., cod. proc. civ. (nel testo modificato con il dec. leg. n. 83/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015) [OSCURATO:SOCIETA], per altro verso ancora, che in occasione della vendita del 19.6.2019 per i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 era stata acquisita unicamente l'offerta della "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.l. per un ammontare pari all' "offerta minima efficace" e che il reclamante non aveva dato conto dell'interferenza di illecite circostanze, di fattori devianti, sì che dei lotti sarebbe stata possibile la vendita ad un prezzo superiore. [OSCURATO:SOCIETA] in conclusione che il prezzo di concreta aggiudicazione non poteva considerarsi notevolmente inferiore a quello giusto. 8. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese; in subordine, in ipotesi di accoglimento del terzo motivo, concernente il capo relativo alle spese di lite, ha chiesto comunque confermare in ogni altra parte l'impugnato decreto. La "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.l. non ha svolto difese. 9. In data 3.2.2020 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] formulavano istanza al giudice delegato al fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili. Premettevano che in pendenza del concordato fallimentare [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso di vendere a [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta aveva promesso di acquistare, con scritture in data 6.2.1998 ed in data 10.3.2000, rispettivamente i cespiti costituenti i lotti n. 2 e n. 6; che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato nelle mani del promittente venditore le somme di lire 202.100.000 e di lire 122.444.000 a titolo di acconto sul prezzo. Premettevano che in pendenza del concordato fallimentare [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso di vendere ad [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta aveva promesso di acquistare, con scrittura in data 2.7.1999, il cespite costituente il lotto n. 7; che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato nelle mani del promittente venditore la somma di lire 112.800.000 a titolo di acconto sul prezzo. Indi esponevano che il concordato fallimentare era stato risolto ed il curatore non aveva inteso addivenire alla stipula degli atti definitivi di compravendita. Chiedevano farsi luogo alla vendita in loro favore dei lotti n. 2, n. 6 e n. 7 ed all'uopo offrivano il saldo del prezzo aggiornato ai valori di stima, detratti gli acconti corrisposti. 10. Con decreto in data 5.2.2020 il g.d. rigettava le offerte di acquisto. 11. Avverso tale decreto Carmelo ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano reclamo. 12. [OSCURATO:SOCIETA] il curatore del fallimento. 13. Con decreto in data 18.5.2020 il Tribunale di Palermo rigettava il reclamo e condannava in solido i reclamanti alle spese. [OSCURATO:SOCIETA] il tribunale che rivestiva rilievo dirimente l'assenza di prova del pagamento degli asseriti acconti. [OSCURATO:SOCIETA] in particolare che non vi era prova della negoziazione a vantaggio della procedura concorsuale degli assegni allegati all'istanza, assegni intestati a [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna menzione della procedura concorsuale.[OSCURATO:SOCIETA] altresì che non vi era prova dell'utilizzazione del denaro in tal guisa asseritamente corrisposto ai fini del pagamento, in pendenza del concordato fallimentare, del condono fiscale e di taluni creditori concorsualí. [OSCURATO:SOCIETA] inoltre che neppure vi era prova che il denaro asseritamente corrisposto fosse stato speso da [OSCURATO:PERSONA] sotto la sorveglianza del curatore fallimentare. [OSCURATO:SOCIETA] ancora che era priva di valore probatorio l'attestazione a firma di [OSCURATO:PERSONA], non intestatario dei titoli, in ordine al loro incasso. [OSCURATO:SOCIETA] infine che, alla luce del riconoscimento operato dai reclamanti circa il mancato versamento delle somme sul libretto o sul conto della procedura, era superflua l'istanza istruttoria da costoro formulata, per giunta tardivamente, nelle note conclusive, ai fini del riscontro dei flussi finanziari. 14. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 15. Il Pubblico Ministero, in persona della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale, ha rassegnato per iscritto le sue richieste ed ha concluso per l'accoglimento (in parte) del terzo motivo del ricorso avverso il decreto in data 17.3.2020 e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il decreto in data 18.5.2020. 16. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. 17. Con ordinanza interlocutoria in data 2.12.2021 si è disposta la trattazione in pubblica udienza.18. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ulteriore memoria. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] parimenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 19. Con il primo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Deduce che il Tribunale di Palermo ha, da un canto, reputato applicabile il previgente art. 108 I.fall.; ha, d'altro canto, in più passaggi della motivazione richiamato il parametro delle "condizioni di mercato", in tal guisa facendo riferimento all'art. 108 l.fall. "riformato". Deduce al contempo che il prezzo di concreta aggiudicazione dei lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 è notevolmente inferiore a quello "giusto". Deduce segnatamente che il lotto n. 3 è stato aggiudicato per un valore inferiore del 35,29% rispetto alla valutazione operata dal c.t.u. e quindi per un valore inferiore del 50,29% rispetto al valore di mercato; che il lotto n. 4 è stato aggiudicato per un valore inferiore del 37,85% rispetto alla valutazione operata dal c.t.u. e quindi per un valore inferiore del 52,85% rispetto al valore di mercato; che il lotto n. 5 è stato aggiudicato per un valore inferiore del 35,71% rispetto alla valutazione operata dal c.t.u. e quindi per un valore inferiore del 50,71% rispetto al valore di mercato; che il lotto n. 7 è stato aggiudicato per un valore inferiore del 36,35% rispetto alla valutazione operata dal c.t.u. e quindi per un valore inferiore del 51,35% rispetto al valore di mercato. Deduce ulteriormente che il divario tra il valore di aggiudicazione e il "giusto prezzo" si accresce ulteriormente a tener conto delle osservazioni alla c.t.u. 20. Con il secondo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione S di norme di diritto; l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che ha errato il Tribunale di Palermo a respingere il secondo motivo di reclamo, con cui aveva censurato il decreto in data 14.1.2020 per l'ingiustificata disparità di trattamento che il medesimo dictum è atto a determinare tra la "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.I., che ha acquistato i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 a prezzo irrisorio, ed i futuri acquirenti degli ulteriori lotti, in prospettiva necessitati ad acquistare a "prezzo giusto", a prezzo maggiore. Deduce che trattasi di un'ingiustificata disparità di trattamento che pregiudica il fallito ed i creditori concorrenti, sicché ben avrebbe dovuto il g.d., come da istanza formulata in data 30.5.2019, far luogo all'aggiornamento dei valori di stima degli immobili posti in vendita in data 19.6.2019. Deduce che nulla di specifico il Tribunale di Palermo ha argomentato in ordine a siffatto motivo di reclamo. 21. Con il terzo motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero dell'art. 91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55/2014. Deduce che il Tribunale di Palermo ha errato a condannarlo al rimborso delle spese del giudizio di reclamo pur a vantaggio del curatore fallimentare. Deduce che il curatore del fallimento - avvocato - ha partecipato al giudizio di reclamo in veste di organo della procedura e non si è formalmente costituito. Deduce altresì che il Tribunale di Palermo, allorché lo ha condannato al rimborso delle spese del giudizio di reclamo a vantaggio della "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.I., ha quantificato i compensi in misura esorbitante ed ingiustificatamente prossima ai "massimi" tariffari. 22. Con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione e falsa applicazione di legge, la mancata applicazione dell'art. 215 cod. proc. civ. e dell'art. 2731 cod. civ. Deducono che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Palermo, hanno fornito prova della consegna a [OSCURATO:PERSONA] degli assegni allegati alle istanze di acquisto. Deducono che la prova della consegna degli assegni è stata fornita alla stregua delle dichiarazioni, con sottoscrizione autentica, rese da [OSCURATO:PERSONA], figlio ed erede di [OSCURATO:PERSONA]. Deducono che la quietanza rilasciata dall'erede è opponibile al fallito e doveva senz'altro essere apprezzata e valutata dal tribunale come atto confessorio. 23. Con il secondo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione di legge; l'onere della prova; l'art. 2697 cod. civ. Deducono che ha errato il Tribunale di Palermo a ritenere che fosse onere di essi ricorrenti dimostrare l'utilizzazione delle somme date a [OSCURATO:PERSONA]. Deducono segnatamente che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che le somme portate dagli assegni non confluirono sui conti e libretti intestati al fallimento, attesa la possibilità della libera girata. Deducono che sia il primo che il secondo concordato prevedevano espressamente la possibilità che il fallito stipulasse preliminari di compravendita e pagasse, con le somme riscosse, i creditori sotto il controllo del curatore. Deducono che sarebbe stato onere della curatela fallimentare dimostrare, attraverso l'allegazione del rendiconto icon quali importi [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al pagamento del condono fiscale e dei creditori della procedura. 24. Con il terzo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione dell'art. 210 cod. proc. civ. AA__ 10 Deducono che ha errato il Tribunale di Palermo a non far luogo all'ordine di esibizione. Deducono che non avevano invocato una indagine bancaria, ma si erano limitati a chiedere che alla curatela si facesse ordine di produrre la rendicontazione in merito ai flussi finanziari, agli incassi ed ai pagamenti effettuati durante il periodo di operatività dei due concordati. Deducono che la richiesta di esibizione è stata formulata ritualmente e tempestivamente nelle note di trattazione scritta, in regime di "Covid-19", e non già nelle note conclusionali. 25. Con il quarto motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] denunciano l'errata applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. Deducono che ha errato il Tribunale di Palermo a condannarli alle spese del giudizio di reclamo. 26. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è destituito di fondamento e va respinto. 27. La disciplina di riferimento, ratione temporis, in dipendenza della data - 23.11.1988 - cui risale la dichiarazione di fallimento, si specifica, ai sensi dell'art. 150 del dec. Igs. n. 5/2006 e dell'art. 22 del dec. Igs. n. 169/2007, nel dettato dell'art. 108 I.fall. antecedente all'inizio del "percorso riformatore" ovvero nel disposto a tenor del quale "il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto" (analogamente, al riguardo, cfr. la prima memoria del ricorrente, pag. 1, lett. b). La pre vigente previsione dell'art. 108 I. fall, corrisponde esattamente a quella figurante nel vigente disposto del 10 co. dell'art. 586 cod. proc. civ. L'attuale dettato dell'art. 108, 10 co., seconda parte, l.fall. recita: "il giudice delegato (...) può (...) impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato)". Su tale scorta si reputa quanto segue. 28. In primo luogo, nessuno ostacolo si delinea ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione esperito da [OSCURATO:PERSONA]. Invero, questa Corte ha puntualizzato che il decreto del tribunale che rigetta il reclamo proposto dal fallito, ai sensi dell'art. 26 I.fall., avverso il provvedimento del giudice delegato con il quale è stata respinta l'istanza di sospensione della vendita all'incanto di beni compresi nell'attivo del fallimento, è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.; ed ha soggiunto, poi, che il decreto del tribunale, pronunziato nell'ambito della giurisdizione esecutiva del processo fallimentare, decide una controversia del tutto analoga all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., con la conseguenza della sua ricorribilità a norma dell'art. 111 Cost. e della legittimazione del fallito come soggetto passivo dell'esecuzione concorsuale (cfr. Cass. 13.9.2006, n. 19667; cfr. inoltre Cass. 20.8.1997, n. 7764; Cass.27.2.1992, n. 2420; Cass. 29.8.1998, n. 8666; Cass. 14.3.2011, n. 5993). 29. In secondo luogo, il Tribunale di Palermo ha condiviso l'iter ricostruttivo seguito dal c.t.u., il quale aveva determinato il valore di stima tenendo conto delle differenze intercorrenti "tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile" e dunque aveva applicato "una riduzione rispetto al valore di mercato (...) del 15% al fine di rendere (...) competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato" (cfr. decreto del 17.3.2020, pag. 4). Del resto, il tribunale ha specificato che "la valutazione circa la congruità o meno del prezzo di aggiudicazione deve piuttosto essere operata nel rapporto tra il valore di stima individuato dal c.t.u., come congruamente ridotto del 15% [si badi, rispetto al valore di mercato], e la differenza tra il prezzo base d'asta del 19/6/2019" (così decreto del 17.3.2020, pag. 6). In tal guisa, il tribunale si è semplicemente limitato, per un verso, a richiamare il parametro delle "condizioni di mercato" allorché, in premessa (cfr. decreto del 17.3.2020, pagg. 3 - 4), ha delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento; si è semplicemente limitato, per altro verso, a considerare il valore di mercato, allorché ha avvalorato la ricostruzione del c.t.u. di determinazione del valore di stima mercé, appunto, la riduzione nella percentuale del 15% del valore di mercato. In questi termini del tutto ingiustificato è l'assunto del ricorrente secondo cui il Tribunale di Palermo con il decreto del 17.3.2020 avrebbe indebitamente applicato il parametro (introdotto dalla "riforma") correlato alle "condizioni di mercato" ed avrebbe così fatto retroattiva applicazione del novello art. 108 I.fall. in spregio all'art. 11 delle preleggi (cfr. ricorso Cimino, pag. 13). Al più, così come, in fondo, riconosce lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso Cimino, pag. 14), il valore di mercato è stato dal tribunale tenuto in conto essenzialmente come criterio d'ausilio ai fini del riscontro del "giusto prezzo", a supporto della determinazione del "giusto prezzo". 30. In relazione alla nozione di "prezzo giusto" soccorre l'insegnamento di questa Corte. Ovvero l'insegnamento a tenor del quale, in tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108 I.fall. (anche nel testo nove/lato dal dec. Igs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporisg, il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza peraltro che la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2017, n. 669; Cass.16.7.2010, n. 16755). La determinazione del "prezzo giusto", nelle specificità del caso concreto, è dunque affidata al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. sez. lav. 17.8.2004, n. 16037, secondo cui, tenuto conto del tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, l'applicazione delle "norme elastiche" ("clausole generali") non può essere censurata in sede di legittimità, allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nei casi in cui gli "standards" valutativi sulla cui base è stata definita la controversia finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti "standards" valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente). 31. Ebbene, nella specie, il Tribunale di Palermo, con il decreto del 17.3.2020, ha determinato il "prezzo giusto" in maniera congrua ed ineccepibile. Circa il profilo della congruenza, il tribunale ha rimarcato che lo scarto differenziale tra il valore di stima degli immobili (quale individuato dal c.t.u. all'esito della riduzione del 15%) ed il prezzo base d'asta dei lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 (tenuto conto che l'ulteriore ribasso del 25% si correlava al meccanismo dell' "offerta minima efficace" ex art. 571, 2° co., cod. proc. civ.) si specificava in euro 21.000,00 per il lotto n. 3, in euro 18.000,00 per il lotto n. 4, in euro 22.000,00 per il lotto n. 5 ed in euro 16.250,00 per il lotto n. 7, cosicché lo scarto differenziale non superava la soglia del 20% (cfr. decreto de117.3.2020, pagg. 6 - 7). Ha rimarcato, poi, che, pur a considerare i valori di stima fissati dai consulenti di parte reclamante, lo scarto differenziale tra i valori di stima ed il prezzo base d'asta oscillava tra un minimo di euro 7.593,75 per il lotto n. 4 ed un massimo di euro 13.400,03 per il lotto n. 7 (cfr. decreto del 17.3.2020, pag. 7). Indi ha soggiunto che non si era acquisito riscontro di elementi concreti, idonei a far presumere la possibilità di ricavare un prezzo maggiore (cfr. decreto del 17.3.2020, pag. 7). Circa il profilo della ineccepibilità, il tribunale ha rimarcato che l'abbattimento di 1/4 del prezzo base d'asta, correlato all' "offerta minima efficace", si giustificava, nel quadro della previsione del 2° co. dell'art. 571 cod. proc. civ., in dipendenza dell'assenza di altri offerenti; che invero in occasione della vendita del 19.6.2019 per i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 era stata presentata offerta unicamente dalla "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.l. per un ammontare pari all' "offerta minima efficace" (cfr. decreto del 17.3.2020, pag. 8). Indi ha soggiunto che i lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 erano già stati oggetto di due precedenti tentativi di vendita a prezzo base d'asta superiore andati deserti (cfr. decreto de117.3.2020, pag. 8). E, ben vero, il curatore controricorrente ha dato atto, a sua volta, che i lotti de quibus erano già stati vanamente posti in vendita nel corso della procedura, ossia in data 15 ottobre 2008 ed in data 24 gennaio 2018 (cfr. controricorso avverso ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pag. 16). 32. Si tenga conto che questa Corte, seppur sul terreno dell'esecuzione di diritto comune, ha esplicitato che il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 cod. proc. civ. (nel testo nove/lato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18451). E, parimenti sul terreno dell'esecuzione singolare, - questa Corte - ha ulteriormente chiarito che non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 cod. proc. civ., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare (cfr. Cass. 10.6.2020, n. 11116). Ebbene, con precipuo riferimento all'ipotesi enunciata sub b) con la statuizione n. 18451/2015, il Tribunale di Palermo ha esplicitato che né il reclamante aveva allegato né comunque si era acquisito riscontro di interferenze illecite, dell'operatività di fattori devianti, sì che dei lotti sarebbe stata possibile la vendita ad un prezzo superiore (cfr. decreto del 17.3.2020, pag. 8). 33. Negli esposti termini non meritano alcun seguito gli assunti del ricorrente. In particolare, l'assunto secondo cui, "se per la stima degli immobili era stata disposta su istanza dell'odierno ricorrente una nuova perizia, il <giusto prezzo> dal quale partire per procedere all'asta di tutti e 8 i lotti non poteva che essere determinato, dalla medesima perizia di stima del 02/01/2020" (così seconda memoria del ricorrente, pag. 5). In particolare, l'assunto veicolato infine dal primo mezzo secondo cui in data 19.6.2019 all'aggiudicazione dei lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 si è fatto luogo a prezzo vile ed irrisorio (cfr. ricorso Cimino, pag. 17). 34. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] del pari è destituito di fondamento e va respinto. 35. Ovviamente il riscontro, operato in sede di delibazione del motivo precedente, del "giusto ammontare del prezzo" di aggiudicazione dei lotti n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 osta di per sé alla configurabilità della disparità di trattamento denunciata con il secondo mezzo di impugnazione. D'altra parte, la disparità di trattamento è prospettata con riferimento ai soggetti che potrebbero presentare offerte d'acquisto per gli ulteriori lotti. E tuttavia, in tal maniera, la disparità di trattamento è delineata in via del tutto "ipotetica", sì che l' "ipotesi" cui la denuncia è ancorata, rende in pari tempo generico il motivo in disamina. Tanto, beninteso, a prescindere dal rilievo per cui il ricorrente non ha né interesse né legittimazione a far valere una presunta disparità di trattamento in danno di eventuali indefiniti terzi.36. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono. 37. Ovviamente, e nel sistema previgente e nel sistema vigente (art. 31, 30 co., /.fa/I.), il curatore, seppur avesse avuto e seppur abbia veste di avvocato, non era e non è abilitato a costituirsi personalmente, senza la rappresentanza di un avvocato, nei giudizi riguardanti il fallimento. Ebbene, nel caso di specie, non risulta che il curatore del fallimento, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] si sia costituito con il patrocinio di un avvocato nel giudizio innanzi al tribunale scaturito dal reclamo esperito dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del g.d. in data 14.1.2020. Risulta viceversa che il curatore si sia difeso personalmente. Cosicché indebitamente il tribunale ha condannato il reclamante al rimborso delle spese processuali altresì nei confronti del curatore fallimentare (cfr. Cass.(ord.) 19.6.2018, n. 16174, secondo cui la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto). In parte qua, quindi, il decreto in data 17.3.2020 va cassato. 38. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha - lo si è premesso - addotto inoltre che gli onorari liquidati a suo carico ed in favore della "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.l. sono stati quantificati, del tutto ingiustificatamente, "quasi al massimo" tariffario dello scaglione di riferimento. 39. Ebbene, in proposito, è sufficiente il rinvio alle indicazioni di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. 9.10.2015, n. 20289; Cass. 4.7.2011, n. 14542, secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini). 40. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 41. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno addotto che le offerte di acquisto, inoltrate al curatore, rispettivamente, degli immobili costituenti i lotti n. 2 e n. 6 e dell'immobile costituente il lotto n. 7 erano state formulate "non in funzione di adempimento di contratto preliminare ma quale offerta ex art. 107 L.F." (così ricorso Carollo, pag. 3) e che i preliminari stipulati, in veste di promissari acquirenti, con il fallito [OSCURATO:PERSONA] (da [OSCURATO:PERSONA]) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il lotto n. 2, ed in data 10.3.2000, per il lotto n. 6, nonché (da [OSCURATO:PERSONA]) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il lotto n. 7, erano stati nelle offerte menzionati affinché gli acconti versati fossero computati in detrazione, quali crediti prededucibili, in sede di pagamento del prezzo (cfr. ricorso Carollo, pagg. 4 e 5). A 19 Più esattamente, Carmelo ed [OSCURATO:PERSONA] hanno, sì, offerto "di saldare il saldo prezzo degli immobili, aggiornati ai valori di perizia" (così ricorso Caro/Io, pagg. 2 - 3), nondimeno hanno richiesto che dagli importi offerti fossero "detratti gli acconti che erano stati versati" (così ricorso Caro//o, pag. 3). Su tale scorta - e sulla scorta dell'ulteriore rilievo per cui le somme da essi versate quali acconti all'atto della stipulazione dei preliminari, "forse non transitarono nel conto bancario intestato alla Curatela" (così ricorso Caro//o, pag. 6), ma furono ciononostante utilizzate sotto la vigilanza del curatore, "sia per pagare alcuni creditori, sia per provvedere al pagamento del condono fiscale relativo alla controversia che pendeva tra la Italcostruzioni e l'Agenzia delle Entrate" (così ricorso Caro//o, pag. 5) - i ricorrenti hanno assunto ed assumono in questa sede che le rispettive offerte d'acquisto fossero migliorative "di oltre il 10% rispetto al valore di aggiudicazione provvisoria" (così ricorso Caro//o, pagg. 6 - 7); il che avrebbe dovuto indurre sia il curatore sia il giudice delegato ad accogliere le reciproche offerte (cfr. ricorso Caro//o, pag. 7). 42. Ebbene, si opini pure per l'applicabilità al fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei suoi soci collettivisti, siccome pendente alla data del 10 gennaio 2008, della previsione del 4° co. ("il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto") del novello art. 107 I.fall. in dipendenza della sicura applicabilità, ex art. 22, 30 co., del dec. Igs. n. 169/2007, al fallimento de quo della previsione del 1° co. del novello art. 107 I.fall. ("le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive (...)"). Si opini pure (beninteso, unicamente, per completezza di argomentazione) per l'opponibilità al fallimento dei preliminari d'acquisto stipulati da Carmelo ed [OSCURATO:PERSONA] in pendenza di procedura con il fallito [OSCURATO:PERSONA]. E' indubitabile, in ogni caso, che, nella specie, in considerazione propriamente ed in special modo delle peculiari condizioni prefigurate a presupposto delle formulate offerte (asserita utile fruizione da parte della procedura degli importi versati quali acconti, con susseguente relativa detrazione), la valutazione sollecitata dal preteso carattere "migliorativo" ha postulato non già un semplice riscontro aritmetico, del tutto vincolato, bensì una vera e propria scelta di tipo gestorio, e di legittimità e di opportunità, come tale del tutto discrezionale. Ovviamente, per nulla può recepirsi l'assunto di cui alla memoria dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 4), secondo cui "la questione dei pagamenti [eseguiti in asserito acconto] sarebbe subentrata soltanto dopo che i sig.ri Carollo, divenuti aggiudicatari, sarebbero stati chiamati a versare il prezzo di aggiudicazione (con miglioramento proposto)". Negli esposti termini, il rigetto delle offerte asseritamente "migliorative" da parte del giudice delegato, dapprima, e del tribunale, dipoi, ha inciso non già su posizioni di diritto soggettivo bensì su posizioni di mero "interesse" (cfr. Cass.(ord.) 25.2.2019, n. 5447, secondo cui, in materia fallimentare, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto, ai sensi dell'articolo 111 Cost., avverso il decreto adottato dal tribunale, in sede di reclamo avverso la decisione del giudice delegato che abbia avuto ad oggetto l'esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento e delle funzioni di direzione della procedura fallimentare, e non la soluzione di controversie su diritti, perché detti provvedimenti sono privi dei caratteri della "definitività" e "decisorietà"). M 21 Cosicché l'indubitabile difetto, nella specie, dei connotati della "decisorietà" e della "definitività" e nel decreto del giudice delegato in data 5.2.2020 e nel decreto del tribunale in data 18.5.2020 (in questa sede impugnato) senz'altro importa l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, significativamente, questo Giudice ha specificato che l'art. 107, 4° co., I.fall. (così come riformato dall'art. 94 del dec. Igs. n. 5/2006 e dall'art. 7 del dec. Igs. n. 169/2007), nello stabilire che il curatore fallimentare "può" e non "deve" sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che l'esplicazione del medesimo potere discrezionale, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie [così come non lo è nel caso involto dal ricorso dei Caro/lo], si sottrae al sindacato giurisdizionale (cfr. Cass. (ord.) 5.3.2014, n. 5203. Nella specie, quindi, in considerazione delle condizioni prefigurate dai Caro/lo a presupposto delle formulate offerte, non può soccorrere l'insegnamento di questa Corte n. 21645 del 19.10.2011). 43. In conclusione, in parziale accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e nei limiti del disposto accoglimento, il decreto del Tribunale di Palermo in data 17.3.2020 va cassato. Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell'art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., sia decisa nel merito e quindi a che dal decreto del Tribunale di Palermo in data 17.3.2020 sia espunta la condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della curatela fallimentare. 44. In dipendenza del seppur parziale accoglimento del ricorso avverso il decreto in data 17.3.2020 si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] ed il curatore fallimentare. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il decreto in data 18.5.2020 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] vanno in solido condannati a rimborsare al curatore fallimentare le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. La "[OSCURATO:PERSONA] 38" s.r.l. non ha svolto difese. Pertanto, in ogni caso, nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in ordine alle spese di lite. 45. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il medesimo ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 del d.P.R. cit. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede:accoglie in parte il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa in relazione e nei limiti dell'accoglimento del medesimo motivo il decreto in data 17.3.2020 del Tribunale di Palermo e, decidendo nel merito, elimina dal decreto anzidetto la condanna del reclamante, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese processuali in favore della curatela fallimentare; rigetta in ogni altra parte il terzo motivo del medesimo ricorso; rigetta gli ulteriori motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il curatore del fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili; condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare al curatore del fallimento della "Italcostruzioni" s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura