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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14364/2023

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ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24594/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

SPRNTN 78E30E155F ) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via F. Cesi, 21 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – iscrizione ipotecaria N24596/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 589/03/19 depositata in data 20 dicembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente ha impugnato un provvedimento di iscrizione ipotecaria a termini dell’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativo a tributi dei periodi di imposta 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, deducendo che lo stesso non fosse stato preceduto da alcun preavviso, nonché adottato su beni conferiti in fondo patrimoniale, nonostante si trattasse di debiti non contratti nell’interesse della famiglia.

2. La CTP di Potenza ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Basilicata, con sentenza in data 20 dicembre 2019, ha rigettato l’appello del contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello legittima l’iscrizione ipotecaria su beni facenti parte di un fondo patrimoniale, ove l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, ritenendo che il contribuente non avesse fornito la prova dell’estraneità dell’obbligazione tributaria ai suddetti bisogni.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Agente della riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non essersi il giudice di appello pronunciato sulla eccezione di violazione dell’art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il ricorrente deduce di avere proposto sin dal primo grado di giudizio e riproposto in appello l’eccezione di nullità dell’iscrizione ipotecaria per essere stata l’iscrizione disposta «dall’Agente della riscossione per la provincia di Matera, sebbene gli immobili oggetto di ipoteca si N24596/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino trovassero in provincia di Bari», ritenendo che la competenza territoriale del concessionario sia quella del luogo in cui deve essere eseguita l’attività e non quella di residenza del contribuente.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sull’eccezione di nullità dell’iscrizione ipotecaria in relazione al disposto dell’art. 77, comma 2-bis d.P.R. n. 602/1973 per omessa comunicazione dell’intimazione ad adempiere.

Il ricorrente deduce di avere proposto la questione sin dal primo grado e di averla riproposta in appello.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., per avere il giudice di appello reso una motivazione meramente apparente e, comunque, priva di percorso logico, nonchépriva dell’esposizione delle premesse in fatto e scevra di adeguati riferimenti alle deduzioni di parte appellante.

2. Il terzo motivo, il quale ha natura pregiudiziale, è infondato, dovendosi questa Corte richiamare al consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione è deducibile solo in caso di carenza assoluta grafica della motivazione stessa, ovvero nel caso in cui la motivazione risulti meramente apparente e del tutto inidonea a ricostruire il percorso seguito dal giudice ai fini della decisione della controversia (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella specie il giudice di appello, con percorso sintetico ma sufficientemente chiaro, ha ritenuta legittima l’iscrizione ipotecaria sul presupposto che il contribuente non avesse fornito la prova dell’estraneità del debito tributario ai bisogni della famiglia.

A dispetto delle deduzioni del ricorrente, riepilogate in N24596/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino memoria, dalla lettura della sentenza è possibile rendersi conto dei motivi in fatto e in diritto che hanno giustificano il rigetto della proposta impugnazione.

Quanto, poi, alla doglianza secondo cui il contribuente avrebbe documentato che i debiti derivassero dall’attribuzione di maggiori redditi quale socio di una società di capitali e fossero (secondo la prospettazione del ricorrente, come ribadito in memoria) relativi ad attività di natura speculativa, si tratta di deduzioni estranee alla censura dedotta.

3. Il primo motivo –in disparte la circostanza che nel caso di specie ricorrerebbe un rigetto implicito –è infondato.

Il giudice di legittimità che venga investito dell’esame di una violazione processuale (quale l’omessa pronuncia) diviene giudice del fatto processuale e può esaminare le singole censure, ove le stesse non richiedano ulteriori accertamenti in fatto.

Nella specie (trattandosi di questione di diritto), la censura del ricorrente – come dedotto correttamente dal controricorrente –è infondata.

A seguito della riforma della riscossione il concessionario della riscossione competente è – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, menzionata dallo stesso ricorrente in memoria - quello che opera nel domicilio fiscale del contribuente; nell’attività di riscossione attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercitava illo tempore tramite [OSCURATO:SOCIETA]., è previsto che, ai sensi dell’art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente al quale, giusta l’art. 24 d.P.R. n. 602/1973, l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce (Cass., Sez.

V, 29 marzo 2017, n. 8049; Cass., Sez.

VI, 17 novembre 2022, n. 33862).

4. Il secondo motivo è fondato.

La pronuncia impugnata non si è pronunciata sulla dedotta eccezione, ritualmente proposta dal ricorrente in primo grado e riproposta in appello, secondo cui N24596/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1972, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per adempiere (Cass., Sez.

V, 23 novembre 2021, n. 36102; Cass., Sez.

V, 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., Sez.

VI, 23 novembre 2015, n. 23875; Cass., Sez.

U., 18 settembre 2014, n. 19667).

5. Nella specie questa Corte non può esaminare la censura nel merito, essendo necessario un accertamento in fatto (stante la puntuale eccezione di avvenuta produzione della comunicazione preventiva da parte del controricorrente e le specifiche opposte censure da parte ricorrente articolate in memoria), per cui la sentenza va cassata con rinvio al giudice ad quem per l’esame d ella relativa eccezione.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, rigetta gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24594/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SPRNTN 78E30E155F ) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via F. Cesi, 21 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – iscrizione ipotecaria N24596/20 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 589/03/19 depositata in data 20 dicembre 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente ha impugnato un provvedimento di iscrizione ipotecaria a termini dell’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativo a tributi dei periodi di imposta 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, deducendo che lo stesso non fosse stato preceduto da alcun preavviso, nonché adottato su beni conferiti in fondo patrimoniale, nonostante si trattasse di debiti non contratti nell’interesse della famiglia. 2. La CTP di Potenza ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Basilicata, con sentenza in data 20 dicembre 2019, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello legittima l’iscrizione ipotecaria su beni facenti parte di un fondo patrimoniale, ove l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia, ritenendo che il contribuente non avesse fornito la prova dell’estraneità dell’obbligazione tributaria ai suddetti bisogni. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Agente della riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non essersi il giudice di appello pronunciato sulla eccezione di violazione dell’art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il ricorrente deduce di avere proposto sin dal primo grado di giudizio e riproposto in appello l’eccezione di nullità dell’iscrizione ipotecaria per essere stata l’iscrizione disposta «dall’Agente della riscossione per la provincia di Matera, sebbene gli immobili oggetto di ipoteca si N24596/20 R.G. Est. F. D’Aquino trovassero in provincia di Bari», ritenendo che la competenza territoriale del concessionario sia quella del luogo in cui deve essere eseguita l’attività e non quella di residenza del contribuente. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sull’eccezione di nullità dell’iscrizione ipotecaria in relazione al disposto dell’art. 77, comma 2-bis d.P.R. n. 602/1973 per omessa comunicazione dell’intimazione ad adempiere. Il ricorrente deduce di avere proposto la questione sin dal primo grado e di averla riproposta in appello. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, n. 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., per avere il giudice di appello reso una motivazione meramente apparente e, comunque, priva di percorso logico, nonchépriva dell’esposizione delle premesse in fatto e scevra di adeguati riferimenti alle deduzioni di parte appellante. 2. Il terzo motivo, il quale ha natura pregiudiziale, è infondato, dovendosi questa Corte richiamare al consolidato principio secondo cui il vizio di motivazione è deducibile solo in caso di carenza assoluta grafica della motivazione stessa, ovvero nel caso in cui la motivazione risulti meramente apparente e del tutto inidonea a ricostruire il percorso seguito dal giudice ai fini della decisione della controversia (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie il giudice di appello, con percorso sintetico ma sufficientemente chiaro, ha ritenuta legittima l’iscrizione ipotecaria sul presupposto che il contribuente non avesse fornito la prova dell’estraneità del debito tributario ai bisogni della famiglia. A dispetto delle deduzioni del ricorrente, riepilogate in N24596/20 R.G. Est. F. D’Aquino memoria, dalla lettura della sentenza è possibile rendersi conto dei motivi in fatto e in diritto che hanno giustificano il rigetto della proposta impugnazione. Quanto, poi, alla doglianza secondo cui il contribuente avrebbe documentato che i debiti derivassero dall’attribuzione di maggiori redditi quale socio di una società di capitali e fossero (secondo la prospettazione del ricorrente, come ribadito in memoria) relativi ad attività di natura speculativa, si tratta di deduzioni estranee alla censura dedotta. 3. Il primo motivo –in disparte la circostanza che nel caso di specie ricorrerebbe un rigetto implicito –è infondato. Il giudice di legittimità che venga investito dell’esame di una violazione processuale (quale l’omessa pronuncia) diviene giudice del fatto processuale e può esaminare le singole censure, ove le stesse non richiedano ulteriori accertamenti in fatto. Nella specie (trattandosi di questione di diritto), la censura del ricorrente – come dedotto correttamente dal controricorrente –è infondata. A seguito della riforma della riscossione il concessionario della riscossione competente è – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, menzionata dallo stesso ricorrente in memoria - quello che opera nel domicilio fiscale del contribuente; nell’attività di riscossione attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercitava illo tempore tramite [OSCURATO:SOCIETA]., è previsto che, ai sensi dell’art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente al quale, giusta l’art. 24 d.P.R. n. 602/1973, l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce (Cass., Sez. V, 29 marzo 2017, n. 8049; Cass., Sez. VI, 17 novembre 2022, n. 33862). 4. Il secondo motivo è fondato. La pronuncia impugnata non si è pronunciata sulla dedotta eccezione, ritualmente proposta dal ricorrente in primo grado e riproposta in appello, secondo cui N24596/20 R.G. Est. F. D’Aquino l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1972, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per adempiere (Cass., Sez. V, 23 novembre 2021, n. 36102; Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2015, n. 23875; Cass., Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667). 5. Nella specie questa Corte non può esaminare la censura nel merito, essendo necessario un accertamento in fatto (stante la puntuale eccezione di avvenuta produzione della comunicazione preventiva da parte del controricorrente e le specifiche opposte censure da parte ricorrente articolate in memoria), per cui la sentenza va cassata con rinvio al giudice ad quem per l’esame d ella relativa eccezione. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, rigetta gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
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