CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18297/2026
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ancato pagamento della somma di euro 8.680,88,con riferimento a una prodromica cartella di pagamento in materiaIrpef e Iva.Numero registro generale 5456/2025Numero sezionale 4370/20262. La CGT di primo grado di Rieti, con sentenza n. 58/2023,Numero di raccolta generale 18297/2026accoglieva il ricorso del contribuente, rilevando l’incompetDeantaz paub bpliceazrio ne 06/06/2026territorio dell’Agenzia delle entrate – Riscossione notificante, tenutoconto del domicilio fiscale del debitore intimato, dato che residenzae domicilio del ricorrente erano in Bagnocavallo (RA) e non nelterritorio della Provincia di Rieti.3. Con la sentenza n. 5182/2024 la CGT di secondo grado delLazio accoglieva l’appello dell’Agente della riscossione. Riteneva chela formulazione dell’art. 42 d.P.R n. 602 del 1973 secondo cui “[…] ilconcessionario cui è stato consegnato il ruolo […] delega ilconcessionario nel cui ambito si deve procedere […]” fosseapplicabile fino a quando il sistema della riscossione era frazionatosull’intero territorio nazionale. Con l’unificazione del sistema dellariscossione, almeno per i tributi erariali ad opera dell’Agenzia delleentrate – Riscossione, non è ipotizzabile che l’Ader deleghi se stessaa prescindere dall’Ufficio che abbia emesso il ruolo, avendo ladisposizione sulla competenza conservato significato fino a quandole competenze territoriali facevano capo a soggetti diversi.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi.L’Agenzia delle entrate – Riscossione ha depositato mera nota dicostituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazioneall’udienza pubblica.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Art. 360 n. 3 c.p.c.:violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 DPR 600/73 e 24 DPR602/73 in materia di affidamento dell’attività di riscossione», ilcontribuente lamenta che il giudice di secondo grado si è discostatodall’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la2 di 5Numero registro generale 5456/2025Numero sezionale 4370/2026riorganizzazione del modello della riscossione non ha incisoNumero di raccolta generale 18297/2026sull’articolazione territoriale e sulla competenza per territDoatrai pou bbcliocanzio ne 06/06/2026riferimento al domicilio del contribuente.2. Il motivo è fondato.Non è in discussione, risultando anche dalla decisione impugnata,che il domicilio fiscale del contribuente non fosse nel territorio dellaProvincia di Rieti. Per una giurisprudenza oramai consolidata diquesta Corte, anche a seguito della riforma del sistema dellariscossione, l’Agente per la riscossione competente è quello cheopera nel domicilio fiscale del contribuente. Le attività di riscossioneda parte dell’Agenzia delle entrate sono state esercitate dapprimas.p.a., e, a decorrere dal 1° luglio 2017, attraverso un ente pubblicoeconomico denominato Agenzia delle entrate - Riscossione, definitodall’articolo 1, commi 2 e 3, del d.l. n. 193 del 2016, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, ente strumentalesottoposto all’indirizzo operativo e al controllo dell’Agenzia delleentrate. L'accentramento della funzione di riscossione in capoall'Agenzia delle entrate, che si avvale dell’Agenzia delle entrate -Riscossione, non ha fatto venir meno l'assetto organizzativoterritoriale fondato sulle circoscrizioni, sicché, tenuto conto deiprincipi di correlazione diretta tra ambito territoriale di operativitàdell'Agente della riscossione e domicilio fiscale del contribuente, dispeditezza e di efficienza dell'attività amministrativa e, altresì, deiprincipi operanti sul piano processuale, imperniati anch'essi, ai finidell'individuazione del giudice tributario competente, sull'ambitoterritoriale di operatività dell'Agente della riscossione, la competenzaper l'emissione e la notificazione degli atti della riscossione vaindividuata, a pena di invalidità, in capo all'Agente della riscossioneoperante nell'ambito territoriale in cui il contribuente ha il propriodomicilio fiscale. Non vi è stata un’abrogazione dell’art. 24 d.P.R. n.602 del 1973, anche se il riferimento al concessionario deve ritenersi3 di 5Numero registro generale 5456/2025Numero sezionale 4370/2026superato, già a decorrere dall’anno 2005, in forza delle modificheNumero di raccolta generale 18297/2026che hanno interessato il servizio di riscossione. Detta ricosDattrau pzubibolincaezio ne 06/06/2026trova riscontro nei principi che regolamentano la competenza delgiudice tributario in relazione alla tutela del contribuente avverso glial contribuente di rivolgersi, per l’impugnazione degli atti dell’Agentedella riscossione, ad un giudice operante in un ambito territorialediverso da quello del proprio domicilio fiscale (Cass. 8049/2017,Cass. 33862/2022, Cass. 4400/2023, Cass. 14364/2023, Cass.1950/2024 e Cass. 34271/2025).3. Con il secondo motivo rubricato «Art. 360 n. 4 c.p.c.: nullitàdella sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme sulprocedimento in relazione agli artt. 56 D.Lgs. 546/92 e 112 c.p.c. econseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato», il contribuente deduce che il giudice, accogliendol’appello, avrebbe comunque dovuto decidere sulle questioniproposte in primo grado dal contribuente e rimaste assorbite perchéla presunzione di rinuncia era stata superata con la lororiproposizione. I motivi non decisi riguardano la nullità insanabiledella notifica della cartella di pagamento prodromica all’atto diriscossione perché eseguita secondo modalità dichiarateincostituzionali con la sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del2012, la prescrizione decennale delle somme dovute a titolo Irpef ela prescrizione quinquennale della somme per sanzioni e interessi.4. Stante l’illegittimità dell’avviso d’intimazione notificato,proveniente da un ufficio incompetente, il secondo motivo rimaneassorbito dall’accoglimento del primo.5. Dato che, constatata l’illegittimità dell’avviso d’intimazione,non sono necessari per la natura del vizio ulteriori accertamenti infatto, la causa ex art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c.viene decisa nel merito con l’annullamento dell’atto impugnato. Lespese seguono la soccombenza dell’Agenzia delle entrate -4 di 5Numero registro generale 5456/2025Numero sezionale 4370/2026Riscossione e, sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014,Numero di raccolta generale 18297/2026tenuto conto del valore della controversia, i compensi sonoD altiaq puubibdliacatziio ne 06/06/2026per il giudizio di primo grado nella somma di euro 1.480,00, per ilgiudizio di appello in euro 1.600,00 e per il giudizio di legittimità ineuro 2.740,00. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, annulla l’intimazione di pagamento impugnata. Condannal’Agenzia delle entrate - Riscossione al pagamento delle spese di litein favore del ricorrente, liquidate:- per il giudizio di primo grado, nella somma di euro 1.480,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge;- per il giudizio di secondo grado, nella somma di euro 1.600,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento e agli accessori di legge;- per il giudizio di legittimità, nella somma di euro 2.740,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi per euro 200,00, e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro5 di 5