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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33862/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27976-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2771/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 27976 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- I Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha confermato la validità dell'intimazione di pagamento per tasse automobilistiche del 2009, notificata al ricorrente il 27 febbraio 2018, rigettandone le eccezioni di incompetenza territoriale dell'ufficio di Roma che aveva emesso l'intimazione e di prescrizione del credito impositivo;

2. l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha depositato "memoria di costituzione tardiva"; considerato che:

1. il primo motivo di ricorso il contribuente è rubricato di "violazione e o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt.3 1.248/2005 e 43 d.P.R. 445/2000".

Al di là del riferimento normativo in rubrica a norma inconferenti, nel corpo del motivo viene dedotto che la CTR ha errato nel ritenere l'ufficio di Roma competente ad emettere l'intimazione malgrado che esso ricorrente risiedesse a Villafranca di Verona dal 2015;

3. premesso, in tema, il richiamo al principio per cui "è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite [OSCURATO:SOCIETA]., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art.24 del d.P.R. n. 602 del 1973, "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce" (Cass, Sez. 5, sentenza n.8094 del 29/03/2017) -principio valido anche dopo l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:SOCIETA] in riferimento all'automatico subentro ad essa del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposto dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016-, il motivo in esame è inammissibile posto che non veicola la denuncia di uno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c. riducendosi alla asserzione, pura e semplice, di un fatto (essere stata la residenza del ricorrente in Villafranca di Verona fino dal 2015).

La CTR, dopo avere ricordato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva v, richiamato la documentazione prodotta in primo grado evidenziando che da essa si "evince[va] che al momento della consegna del ruolo da parte dell'ente impositore in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contribuente era ancora residente a Nettuno, provincia di Roma", ha riconosciuto la competenza territoriale dell'ufficio emittente sul rilievo che "dal certificato di residenza emesso dal Comune di Villafranca di Verona, in data 27 settembre 2019, non si ricavano elementi utili per conoscere la data in cui il trasferimento di residenza si è perfezionato".

I giudici di secondo grado hanno dunque stabilito, in applicazione del principio ricordato sopra, la competenza territoriale dell'ufficio laziale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ad emettere l'intimazione, determinata in base al criterio della correlazione tra l'ambito territoriale dell'ente creditore della tassa (Regione Lazio) ed il domicilio fiscale del contribuente;

4. con il secondo motivo viene denunciato che la Ctr, in violazione dell'art. 112 c.p.c., non avrebbe pronunciato o avrebbe reso una "carente pronuncia" riguardo alla eccepita incompetenza territoriale ed avrebbe commesso un "travisamento dei documenti prodotti" limitandosi a rilevare che la certificazione del Comune di Villafranca di Verona non indicava al data in cui il trasferimento di residenza era avvenuto laddove invece "era precipuo compito del giudica di secondo grado verificare la documentazione dimessa dal ricorrente a supporto del gravame e comparandola con quanto depositato da controparte";

5. il motivo che, per quanto formulato in modo non chiaro, può intendersi riferito al vizio di cui al n.5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c. per difetto di specificità: il ricorrente non individua alcun fatto che la CTR avrebbe, in ipotesi, trascurato di esaminare;

6. con il terzo motivo di ricorso si denuncia la "violazione e falsa applicazione degli art.2946 c.c. 2953 c.c. nonché degli articoli 17 e 25".

Il motivo si riduce all'affermare per cui la tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale;

7. il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) essendo scollegato dal contenuto della sentenza.

La CTR non ha affermato che il termine prescrizionale della tassa automobilistica è diverso e più lungo dei tre anni.

Al contrario ha anch'essa affermato che la tassa automobilistica è soggetta a quel termine -e l'affermazione è indubbiamente corretta atteso il disposto dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in I. n. 53 del 1983 (v.

Cass. (Cass. 23261/2020).

Ha tuttavia ed inoltre affermato che il termine è stato interrotto, dapprima, con la notifica della cartella notificata al contribuente per il pagamento della tassa de qua, il 28 dicembre 2012, poi, con la notifica di una intimazione di pagamento il 22 ottobre 2015 e da ultimo con la notifica della intimazione oggetto del presente processo il 27 febbraio 2018.

Il motivo non tocca l'applicazione così fatta dalla CTR dell'art. 2943, u.c., c.c.;

9. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

10. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l'Agenzia non ha svolto attività difensiva; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27976-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2771/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 27976 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- I Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha confermato la validità dell'intimazione di pagamento per tasse automobilistiche del 2009, notificata al ricorrente il 27 febbraio 2018, rigettandone le eccezioni di incompetenza territoriale dell'ufficio di Roma che aveva emesso l'intimazione e di prescrizione del credito impositivo; 2. l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha depositato "memoria di costituzione tardiva"; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso il contribuente è rubricato di "violazione e o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt.3 1.248/2005 e 43 d.P.R. 445/2000". Al di là del riferimento normativo in rubrica a norma inconferenti, nel corpo del motivo viene dedotto che la CTR ha errato nel ritenere l'ufficio di Roma competente ad emettere l'intimazione malgrado che esso ricorrente risiedesse a Villafranca di Verona dal 2015; 3. premesso, in tema, il richiamo al principio per cui "è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite [OSCURATO:SOCIETA]., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art.24 del d.P.R. n. 602 del 1973, "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce" (Cass, Sez. 5, sentenza n.8094 del 29/03/2017) -principio valido anche dopo l'estinzione dell'agente della riscossione [OSCURATO:SOCIETA] in riferimento all'automatico subentro ad essa del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposto dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016-, il motivo in esame è inammissibile posto che non veicola la denuncia di uno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c. riducendosi alla asserzione, pura e semplice, di un fatto (essere stata la residenza del ricorrente in Villafranca di Verona fino dal 2015). La CTR, dopo avere ricordato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva v, richiamato la documentazione prodotta in primo grado evidenziando che da essa si "evince[va] che al momento della consegna del ruolo da parte dell'ente impositore in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contribuente era ancora residente a Nettuno, provincia di Roma", ha riconosciuto la competenza territoriale dell'ufficio emittente sul rilievo che "dal certificato di residenza emesso dal Comune di Villafranca di Verona, in data 27 settembre 2019, non si ricavano elementi utili per conoscere la data in cui il trasferimento di residenza si è perfezionato". I giudici di secondo grado hanno dunque stabilito, in applicazione del principio ricordato sopra, la competenza territoriale dell'ufficio laziale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ad emettere l'intimazione, determinata in base al criterio della correlazione tra l'ambito territoriale dell'ente creditore della tassa (Regione Lazio) ed il domicilio fiscale del contribuente; 4. con il secondo motivo viene denunciato che la Ctr, in violazione dell'art. 112 c.p.c., non avrebbe pronunciato o avrebbe reso una "carente pronuncia" riguardo alla eccepita incompetenza territoriale ed avrebbe commesso un "travisamento dei documenti prodotti" limitandosi a rilevare che la certificazione del Comune di Villafranca di Verona non indicava al data in cui il trasferimento di residenza era avvenuto laddove invece "era precipuo compito del giudica di secondo grado verificare la documentazione dimessa dal ricorrente a supporto del gravame e comparandola con quanto depositato da controparte"; 5. il motivo che, per quanto formulato in modo non chiaro, può intendersi riferito al vizio di cui al n.5 dell'art. 360, comma 1, c.p.c. è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c. per difetto di specificità: il ricorrente non individua alcun fatto che la CTR avrebbe, in ipotesi, trascurato di esaminare; 6. con il terzo motivo di ricorso si denuncia la "violazione e falsa applicazione degli art.2946 c.c. 2953 c.c. nonché degli articoli 17 e 25". Il motivo si riduce all'affermare per cui la tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale; 7. il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) essendo scollegato dal contenuto della sentenza. La CTR non ha affermato che il termine prescrizionale della tassa automobilistica è diverso e più lungo dei tre anni. Al contrario ha anch'essa affermato che la tassa automobilistica è soggetta a quel termine -e l'affermazione è indubbiamente corretta atteso il disposto dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in I. n. 53 del 1983 (v. Cass. (Cass. 23261/2020). Ha tuttavia ed inoltre affermato che il termine è stato interrotto, dapprima, con la notifica della cartella notificata al contribuente per il pagamento della tassa de qua, il 28 dicembre 2012, poi, con la notifica di una intimazione di pagamento il 22 ottobre 2015 e da ultimo con la notifica della intimazione oggetto del presente processo il 27 febbraio 2018. Il motivo non tocca l'applicazione così fatta dalla CTR dell'art. 2943, u.c., c.c.; 9. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 10. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l'Agenzia non ha svolto attività difensiva; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art
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