Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 395/1995
ECLI:IT:COST:1995:395
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione Siciliana ha
impugnato l'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7 aprile
1995 (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64.
Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti
dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni
varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, modificando
irragionevolmente i criteri di determinazione del prezzo di vendita
degli alloggi della Regione occupati dagli appartenenti alle forze
dell'ordine, nel senso di prevedere un prezzo notevolmente inferiore
a quello d'acquisto nonché al valore di mercato, violerebbe il
principio costituzionale del buon andamento della pubblica
amministrazione.
2. - [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, chiede che
sia dichiarata la non fondatezza della questione sottoposta all'esame
della Corte.
Secondo la resistente, infatti, la disposizione impugnata, in
quanto vòlta a realizzare un tangibile riconoscimento del ruolo
svolto in Sicilia dalle forze dell'ordine impegnate in prima linea
nella lotta contro la mafia, non sarebbe in contrasto con il
parametro costituzionale invocato.
3. - [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 29 del 19
maggio 1995 è stata pubblicata la legge impugnata (legge regionale
18 maggio 1995, n. 42) omettendo di includervi la disposizione
oggetto della presente impugnativa.
Successivamente la disposizione impugnata è stata dichiarata
"abrogata" dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione
di norme in materia di: personale regionale e degli enti locali;
processi di mobilità degli operatori della formazione professionale;
garanzie occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e
dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli
circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti
in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).
4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe
le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del
contendere.
Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale del Commissario
dello Stato è l'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7
aprile 1995 (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64.
Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti
dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni
varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Come richiamato nella premessa in fatto, il Presidente della
Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha
promulgato la legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, riguardante la
delibera legislativa oggetto del presente ricorso, dalla quale,
tuttavia, era stata espunta la disposizione impugnata,
successivamente dichiarata "abrogata" con la legge regionale 25
maggio 1995, n. 48.
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di
questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata
cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al
ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]