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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 gennaio 2021

Cassazione n. 36546/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18295-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - CalitrOlíCOrtellte - avverso la sentenza n. 13/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per tardiva ed irrituale riassunzione da parte della parte privata a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello erariale avverso la pronuncia della CTP di Catanzaro di annullamento della ripresa a tassazione.

Ha spiegato tempestivo controricorso la parte pubblica.

VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma,

1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10,1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18295-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - CalitrOlíCOrtellte - avverso la sentenza n. 13/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per tardiva ed irrituale riassunzione da parte della parte privata a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello erariale avverso la pronuncia della CTP di Catanzaro di annullamento della ripresa a tassazione. Ha spiegato tempestivo controricorso la parte pubblica. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10,1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Così deciso i