CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 17329/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7544/2022 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso il quale risulta elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 23; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ex lege dal l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587); -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZAdel TRIBUNALE ROMA n. 14168/2021 depositata il07/09/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal ConsigliereCRISTINA AMATO. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA]Angelo aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14168/2021 in una controversia in materia di sanzioni amministrative; - al ricorso resistevano con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Prefettura di Trieste, mentre il Comune di Trieste rimaneva intimato; - il Collegio della sesta sezione, con ordinanza interlocutoria n. 37660 del 23 . 12 .202 2 , ha rinviato il procedimento a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla sussistenza dell’obbligo di versamento del [OSCURATO:PERSONA] nelle ipotesi di ricorsonotificato e non depositato, ovvero depositato oltre i termini stabiliti dal codice di rito; --la trattazione del ricorso è stata rifissata davanti a questa sezione ordinaria; -effettivamente non risulta il deposito nei termini del ricorso per cassazione, atteso che dalla certificazione della [OSCURATO:PERSONA] rilasciata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta il mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. del ricorso notificato il 13.12.2021; - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio -sancito dall'art.156 cod. proc. civ. -di non rilevabilità della nullità di un atto in caso di raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019, Rv. 654920; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013, Rv. 626358). - ritenuto , pertanto , che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente; - considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, per cui s ussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 , se dovuto ( v. Sez. U, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023; Sez. U, Sentenza n. 20627del 2023). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € . 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principal