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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 34916/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8914-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via G. VITELLESCHI, n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3912/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non stir partecipata 1.e,1 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. p Davide palmieri ha inteso impugnare sentenza n.3912 del 03/07/2020 del Tribunale di Milano.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dimostrato, con deposito di documentazione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., che il ricorso del Palmieri non è stato depositato.

A tanto consegue l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ., del ricorso, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21969 del 01/09/2008 Rv. 604827 — 01), alla quale si intende dare continuità, che afferma: «La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassa ione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscliione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ticompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustifica.zione ne//' interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre i/ ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugncqione.».

Deve, peraltro, darsi seguito anche all'indirizzo interpretativo (Cass. n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817 — 01, ribadito da Cass. n. 16799 del 06/08/2020, non massimata): secondo il quale: «L'omesso o tardivo deposito del ricorso per casscqione dopo la scaderqa del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito Ric. 2021 n. 08914 sez.

M3 - ud. 01-07-2021 -2- dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservan.za di forme in senso stretto e non di termini perentoti, per i quali vigano apposite e separate norme.». [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non è, tuttavia, munita di idonea procura alle liti, in quanto quella allegata al controricorso non ha riferimento specifico alla sentenza gravata e contiene inequivoci riferimenti al giudizio di primo grado o ad attività prodromiche a esso, quali la mediazione.

Il ricorso è, pertanto, improcedibile ma le spese di lite non possono essere riconosciute, stante quanto sopra risultante circa la procura alle liti, alla [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data f luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] Antonie oggi, • 1 7 NOV 20? il.

CANCELLIERE [OSCURATO:PERSONA] - E. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8914-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via G. VITELLESCHI, n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3912/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 03/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non stir partecipata 1.e,1 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. p Davide palmieri ha inteso impugnare sentenza n.3912 del 03/07/2020 del Tribunale di Milano. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dimostrato, con deposito di documentazione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., che il ricorso del Palmieri non è stato depositato. A tanto consegue l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ., del ricorso, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21969 del 01/09/2008 Rv. 604827 — 01), alla quale si intende dare continuità, che afferma: «La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassa ione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscliione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ticompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustifica.zione ne//' interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre i/ ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugncqione.». Deve, peraltro, darsi seguito anche all'indirizzo interpretativo (Cass. n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817 — 01, ribadito da Cass. n. 16799 del 06/08/2020, non massimata): secondo il quale: «L'omesso o tardivo deposito del ricorso per casscqione dopo la scaderqa del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito Ric. 2021 n. 08914 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservan.za di forme in senso stretto e non di termini perentoti, per i quali vigano apposite e separate norme.». [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non è, tuttavia, munita di idonea procura alle liti, in quanto quella allegata al controricorso non ha riferimento specifico alla sentenza gravata e contiene inequivoci riferimenti al giudizio di primo grado o ad attività prodromiche a esso, quali la mediazione. Il ricorso è, pertanto, improcedibile ma le spese di lite non possono essere riconosciute, stante quanto sopra risultante circa la procura alle liti, alla [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data f luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] Antonie oggi, • 1 7 NOV 20? il. CANCELLIERE [OSCURATO:PERSONA] - E. [OSCURATO:PERSONA]