CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 02475/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21614/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]' D'[OSCURATO:PERSONA] G B DALLA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2972/2017 , depositata il27/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], proprietario di due unità immobiliari del complesso monumentaledi [OSCURATO:PERSONA] d’Arco impugnò innanzi al Tribunale di Verona la delibera condominiale del 24.2.2011, limitatamente ai punti 1) e 2) dell’ordine del giorno, con la quale era stato costituito il condominio denominato Cortile d’onore della [OSCURATO:PERSONA] ( già D’Arco ) , deducendone la nullità perché erano stati assegnati spazi esclusivi della corte comune senza il consenso unanime dei condomini; - il Condominio si costituì per resistere alla domanda; - all’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2972/2017 (pubblicata il 27. 12 .201 7) confermò la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - il [OSCURATO:PERSONA] d’Onore della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in prossimità della camera di consiglio, il controricorrente ha depositato memoriaillustrativa. Ritenuto che: - il ricorso, come eccepito dal controricorrente, è improcedibile perché non è stato depositato nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso; - il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione - dopo la scadenza del ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto - comporta l'improcedibilità dello stesso; - l’improcedibilità è rilevabile anche d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Cass.n. 25453/2017; Cass. n. 34916/2021); - la dichiarazione di improcedibilità non è, quindi, esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione (ex multisCass. n. 11092/2019); - nel caso di specie, dall’esame degli atti processuali risulta che il ricorso è stato notificato via pec al procuratore costituito del Condominio in data 27 giugno 2018 ed il deposito è avvenuto tardivamente in via telematica in data 26 luglio 2018, ben oltre il termine perentorio di venti giorni prescritto dall’art. 369 , comma 1,c.p.c. - Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. - Le spese seguono la soccombenza e si liquida no in dispositivo. - Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso improcedibile e condanna i l ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 18 gennaio