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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 30872/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23239/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 564/2021, depositata il 06.05.2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22.09.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 564/2021 della Corte d’appello di Lecce pubblicata il 6.5.2021; -che [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -che il Presidente relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso; -che il Collegio condivide la proposta in quanto il ricorso non risulta depositato, come da certificazione del 26.1.2022 rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Corte; - che infatti l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo - sancito dall'art. 156 c.p.c. – si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 d el 2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 - , Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358;); -che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione al ruolo del processo, anche al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità de ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. n. 21969/2008; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021 cit.).

Tuttavia, pur essendo rilevabile d’ufficio il mancato deposito del ricorso notificato, spetta al controricorrente depositare, unitamente al controricorso, il ricorso che egli afferma essergli stato notificato (Cass. 10810/2011); -che nel caso di specie, il controricorso è inammissibile perchécon esso non è stato depositato il ricorso notificato: qualora, infatti, il ricorso non sia stato depositato, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata.

In difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (S.U. n. 4500/1988, Cass. n. 10810/2011, 4917/2020). -che non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che il controricorso è inammissibile per mancato deposito del ricorso notificato; -considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto; P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23239/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 564/2021, depositata il 06.05.2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22.09.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 564/2021 della Corte d’appello di Lecce pubblicata il 6.5.2021; -che [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -che il Presidente relatore ha proposto l’improcedibilità del ricorso; -che il Collegio condivide la proposta in quanto il ricorso non risulta depositato, come da certificazione del 26.1.2022 rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Corte; - che infatti l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo - sancito dall'art. 156 c.p.c. – si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 d el 2021; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017 Rv. 646817; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 34916 del 2021; Sez. 2 - , Sentenza n. 22092 del 04/09/2019 Rv. 654920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013 Rv. 626358;); -che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione al ruolo del processo, anche al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità de ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. n. 21969/2008; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 2021 cit.). Tuttavia, pur essendo rilevabile d’ufficio il mancato deposito del ricorso notificato, spetta al controricorrente depositare, unitamente al controricorso, il ricorso che egli afferma essergli stato notificato (Cass. 10810/2011); -che nel caso di specie, il controricorso è inammissibile perchécon esso non è stato depositato il ricorso notificato: qualora, infatti, il ricorso non sia stato depositato, l’ammissibilità del controricorso dell’intimato postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata. In difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (S.U. n. 4500/1988, Cass. n. 10810/2011, 4917/2020). -che non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che il controricorso è inammissibile per mancato deposito del ricorso notificato; -considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile per cui sussistono i presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto; P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d
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