CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15391/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia n. 6727/2024, depositata il 12 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4424/2025Numero sezionale 3973/2026Numero di raccolta generale 15391/2026Data pubblicazione 20/05/20261. – La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.RJX03A200206/2010, notificato in data 30 novembre 2010, emessodall’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Siracusa neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., relativo all’anno d’imposta 2005,ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, fondatosull’applicazione dello studio di settore TM06A, concernentel’attività di commercio al dettaglio non specializzato di elettronicaed elettrodomestici. L’Ufficio procedeva alla rideterminazione deiricavi ritenendo sussistente uno scostamento tra i ricavi dichiarati equelli desumibili dallo studio di settore, nonché ulterioriincongruenze contabili ed extracontabili, emerse all’esito delcontraddittorio endoprocedimentale instaurato con la contribuente,nel corso del quale la società aveva prodotto documentazionecontabile e aveva fornito specifiche giustificazioni in ordine alloscostamento rilevato, alla dimensione dei locali commerciali, allacollocazione nel cluster di riferimento e alle risultanze dellerimanenze di magazzino. Esaurita negativamente la fase delcontraddittorio, l’Ufficio emetteva l’avviso di accertamento,illustrando le ragioni per le quali aveva ritenuto inattendibili legiustificazioni fornite dalla contribuente.Avverso tale atto, la società proponeva ricorso innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Siracusa, deducendol’infondatezza delle contestazioni sollevate dall’Ufficio nella faseendoprocedimentale e reiterate nell’atto impositivo.L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, resistendo alricorso.Con sentenza n. 4619/3/17, depositata il 12 dicembre 2017, laCommissione tributaria provinciale di Siracusa accoglieva il ricorsodella contribuente.Numero registro generale 4424/2025Numero sezionale 3973/2026Numero di raccolta generale 15391/2026Data pubblicazione 20/05/20262. – L’Agenzia delle entrate proponeva appello avverso talepronuncia.La società contribuente si costituiva in secondo gradoresistendo all’appello.Con sentenza n. 6727/13/24, depositata il 12 settembre 2024,la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliarespingeva l’appello dell’Ufficio e confermava la pronuncia di primogrado.3. – Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidato a un unico motivo.La contribuente non ha svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l'unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entratededuce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-sexies e 62-bis del d.l. n. 331 del 1993, convertito dalla l. n. 427 del 1993,degli artt. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54,comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2729 eseguenti c.c. e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., nonché la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Parte ricorrente esponeche la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenutoinapplicabile lo studio di settore TM06A al caso concreto sulla basedella sola considerazione dell’esiguità percentuale delloscostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio disettore, pari al 3,27%, ritenuto insufficiente a integrare il requisitodella grave incongruenza. Secondo l’Amministrazione finanziaria,l’art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993 consentirebbe di fondarel’accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricaviNumero registro generale 4424/2025Numero sezionale 3973/2026Numero di raccolta generale 15391/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni diesercizio dell’attività, sia sulle risultanze degli studi di settore,configurando tali elementi come alternativi o rafforzativi, e noncome condizioni necessariamente coincidenti con una determinatasoglia percentuale di scostamento. Nel motivo si evidenzia che, nelcaso di specie, l’avviso di accertamento avrebbe individuatoelementi ulteriori rispetto allo scostamento percentuale, tra cuil’antieconomicità pluriennale della gestione, la rilevante incidenzaoggettiva dello scostamento in rapporto all’utile di bilancio e alreddito dichiarato, le incongruenze relative alle rimanenze dimagazzino e ai beni strumentali. La ricorrente lamenta che la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado avrebbe omesso diesaminare tali specifici elementi fattuali, limitandosi a valorizzare ildato percentuale dello scostamento e ritenendo sufficiente, ai finidella decisione, la regolarità formale delle scritture contabili, senzaconsiderare le incongruenze contabili ed extracontabili dedottedall’Amministrazione finanziaria.1.1. – Il motivo è fondato.In tema di accertamento mediante studi di settore, ilpresupposto delle gravi incongruenze di cui all'art. 62-sexies,comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 427 del1993, non può fondarsi solo sulle soglie legali quantitative discostamento, dovendosi, invece, procedere a una valutazione casoper caso, che tenga conto anche di indici di natura relativa, daadattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica,del periodo di riferimento e, in generale, della storia commercialedel contribuente, oltre che del mercato e del settore di operatività,poiché anche scostamenti minimi possono assumere rilevanza seaccompagnati da indici gravi e significativi di un maggior redditonon dichiarato (Cass. n. 16816/2024).Numero registro generale 4424/2025Numero sezionale 3973/2026Numero di raccolta generale 15391/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il requisito della grave incongruenza costituisce presuppostoimpositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essifondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificatisuccessivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell'art. 10,comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, l. n.296 del 2006, in quanto priva di portata innovativa e diretta adassicurare, secondo un’interpretazione sistematica ecostituzionalmente orientata, una funzione di mera semplificazionee coordinamento normativo, attesa l'abrogazione dei commi 2 e 3del medesimo art. 10, ad opera dell'art. 37, comma 2, lett. b), d.l.n. 223 del 2006, e l'estensione della tipologia di accertamento aprescindere dalla contabilità adottata (Cass. n. 20608/2022).Nel caso di specie, la pronuncia non ha fatto correttaapplicazione dei principi richiamati, omettendo di valutare glielementi dedotti dall'Ufficio, ulteriori rispetto allo scostamentopercentuale, che hanno portato all'accertamento tributario(antieconomicità pluriennale della gestione, rilevante incidenzaoggettiva dello scostamento in rapporto all’utile di bilancio e alreddito dichiarato, incongruenze relative alle rimanenze dimagazzino e ai beni strumentali, reiterazione di risultati economicimodesti a fronte di costi elevati).La regolarità delle scritture contabili di per sé non è provadella correttezza dell'operato. La regolarità formale delle scritturecontabili non può, di per sé, costituire elemento idoneo ad inficiarele presunzioni di cui agli studi di settore, i quali possono essereutilizzati dall’Ufficio anche in contrasto con esse, finché non ne siadimostrata l'infondatezza mediante idonea prova contraria, il cuionere è a carico del contribuente (Cass. n. 9459/2017).Numero registro generale 4424/2025Numero sezionale 3973/2026Numero di raccolta generale 15391/2026Data pubblicazione 20/05/20262. – La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 maggio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida