CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 13787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28181/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso , da ll’ Avvocat o Prof. Settimio di Salvo e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 21/23 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.C., con sede legale in Savignano sul Rubicone (FC), [OSCURATO:PERSONA] n. 25/27, in persona della procurat rice speciale d ott. ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Gambettola (FC), alla [OSCURATO:PERSONA]. 9/A. - controricorrent e - e AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, alla via Giorgione n. 106, in persona del Direttore pro tempore , ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con sede in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, in persona del Direttore pro tempore , entrambe rappresentate e difese, ope legis , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - controricorrenti - e [OSCURATO:PERSONA]. 3/2012 [OSCURATO:PERSONA], inpersona del liquidatore giudiziale dott. [OSCURATO:PERSONA]. - intimata - avverso il decretodel [OSCURATO:PERSONA]’, pubblicato il giorno 03 / 0 8 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Paliano ha proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ., avverso il decreto del Tribunale di Forlì del 29 luglio/3 agosto 2021, n. 1677, reiettivo del reclamo da lui promosso, ex art. 14, comma 5, della legge n. 3 del 2012, contro il provvedimento del 4 maggio 2021 con cui il giudice delegato aveva dichiarato risolto l’accordo di ristrutturazione dei debiti dal medesimo presentato e già omologato il 18 ottobre 2019. Hanno resistito, con due distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e Sala di Cesenatico S.C. (breviter [OSCURATO:PERSONA]), che ha pure depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., nonché Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione. È rimasto solo intimato [OSCURATO:PERSONA], liquidatore giudiziale della Liquidazione ex lege n. 3/2012 di [OSCURATO:PERSONA].1.1. Per quanto ancora di interesse in questa sede, quel tribunale, dopo aver premesso che «il “cuore” della vicenda poggia sulla sopravvenuta assenza di fattibilità del piano già omologato, a fronte di quanto riferito e documentato dai nipoti del Colonna al Gestore O.C.C.», osservò che: i) «la proposta presentata dal Colonna, ed approvata dai creditori, prevedeva che l’attivo necessario per pagare i creditori provenisse dai flussi dell’attività dell’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], stimati in Euro 2.777.450,00 e, soprattutto, dalla vendita del complesso immobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. o dalla cessione delle quote di partecipazione del Colonna in tale compagine pari al 95%, per un valoreindicativo di ben 8.322.550,00»; ii ) «La segnalazione dei nipoti di Colonna ha tuttavia fatto emergere che la titolarità delle quote del reclamante in [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. è nettamente inferiore: egli detiene infatti il 42,9% delle quote in proprietà esclusiva e il 53% delle stesse a titolo di usufrutto. Dette risultanze sono pacifiche ed incontestate. A fronte delle istanze proposte da Romagnabanca e da Agenzia delle Entrate, il Giudice ha dunque ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare risolto l’accordo e per disporre dunque la conversione in procedura di liquidazione dei beni»; iii) l’eccezione di tardività della richiesta di annullamento e/o risoluzione, sollevata dal reclamante sul presupposto che il relativo termine semestrale avrebbe dovuto essere «computato o dal momento di presentazione del piano o, comunque, dal momento in cui i creditori hanno esercitato il loro diritto di voto, essendo “facilmente evincibile” […] dalla lettura della visura il diverso assetto societario di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.», era «infondata ed evidentemente pretestuosa. Giova sottolineare, con assoluta chiarezza, che è stato il Colonna stesso a sottoscrivere la proposta di accordo, nella quale si è professato titolare del 95% delle quote societarie»; iv) il momento della “scoperta” delle circostanze previste ai commi 1 e 3 dell’art. 14 della legge n. 3 del 2012, rilevante al fine della valutazione della tempestività del reclamo, «non può non essere fatto coincidere con il momento in cui i nipoti del Colonna hanno inviato la diffida a disporre degli assets societari. Invero, fino a quel momento, tutti gli organi della procedura non potevano non ritenere che il Colonna detenesse le quote che aveva dichiarato di detenere. A ciò si aggiunga, come sottolineato anche dal Liquidatore in sede di udienza, che dalla visura ordinaria della società non poteva e non può evincersi l’effettivo e reale assetto. È solo dall’esame della visura storica che avrebbe potuto sorgere il dubbio (non essendo nemmeno in detto atto evincibile con chiarezza il dato) circa la reale ripartizione delle quote»; v ) la doglianza relativa all’abnormità dell’omologazione ed all’eccepita nullità dell’accordo era parimenti non meritevole di accoglimento. «Sul punto ci si potrebbe interrogare circa l’ammissibilità dell’eccezione e la sussistenza di un interesse del reclamante a proporla. Ciò nondimeno si ritiene comunque opportuno sottolineare che è legittimo dubitare della buona fede del Colonna, che ha indicato valori di cui non aveva la disponibilità, a fronte del ricorso per sequestro introdotto nei suoi confronti soli tre anni prima del deposito della domanda e anche a fronte del profilo professionale dello stesso». [OSCURATO:PERSONA] 1.Va rilevato, pregiudizialmente, quanto alla proponibilità dell’odierno ricorso ex art. 111 Cost., che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritenere ammissibile il rimedio suddetto nei confronti dei provvedimenti che siano dotati dei requisiti della definitività e della decisorietà. 1.1. Ad avviso del Collegio, il provvedimento reiettivo del reclamo promosso dal debitore, exart. 14, comma 5, della legge n. 3 del 2012, contro il provvedimento con cui il giudice delegato abbia dichiarato risolto l’accordo di ristrutturazione dei debiti dal medesimo presentato e già omologato, contestualmente disponendo la liquidazione dei suoi beni, risulta munito non solo del requisito della definitività, essendo indubbio che lo stesso sia «non altrimenti impugnabile», ma pure di quello rappresentato dalla decisorietà, se non altro perché priva il debitore della disponibilità del suo patrimonio, che diviene assoggettabile ad esecuzione forzata. Peraltro, sulla possibilità di proporre ricorso straordinario avverso i provvedimenti che incidono sull’omologa dell’accordo predetto, questa Corte già si è espressa favorevolmente (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4451 del 2018; Cass. n. 10095/2019; Cass. n. 21828 del 2021; Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 35976 del 2022). 2. Tanto premesso, i formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 14 della L. n. 3/212 ed agli art. 2697 e 2727 c.c. in ordine all’asserita tardività dell’istanza di annullamento e/o risoluzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]», per avere il tribunale erroneamente considerato tempestiva la richiesta di risoluzione avanzata da Romagnabanca. Si ascrive a quel giudice di aver violato l’art. 14 della leggen. 3 del 2012, ritenendo che il termine di sei mesi ivi previsto decorresse dal momento in cui i nipoti del Colonna avevano inviato al Gestore O.C.C. la diffida con cui rendevano noto il reale assetto societario della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., mentre, invece, secondo il ricorrente, detto termine avrebbe dovuto farsi «decorrere della presentazione del piano di composizione della crisi o, al più, da quando la Banca ha imprudentemente espresso il suo voto senza leggere, con la dovuta attenzione, la visura camerale»; II) «Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 7, 8, 11, 14, 14-quater della L. n. 3/2012». Si insiste nel rimarcare la buona fede del Colonna nella erronea indicazione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di cui era proprietario e l’imputabilità dell’errore in questione al suo precedente difensore, all’organismo di composizione della crisi e perfino al giudice che, in sede di omologazione, non aveva letto la visura storica della menzionata società. 3. Tali doglianze p ossono essere scrutinate congiuntamente perché connotate dalla medesima ragione di inammissibilità. 3.1. Invero, giova premettere che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9014 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 4784 del 2023; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 13418 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). In alti termini, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme che si assu mono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022). 3.2. Nella specie, il tribunale, dopo aver sottolineato che «è stato il Colonna stesso a sottoscrivere la proposta di accordo, nella quale si è professato titolare del 95% delle quote societarie»: i ) ha ricostruito puntualmente la complessiva vicenda dell’accordo di ristrutturazione presentato dal Colonna, ex art. 6 della legge n. 3 del 2012, ed omologato dopo aver ottenuto il consenso dei creditori; ii) ha esposto le ragioni per cui tutti gli organi della procedura non avrebbero potuto non ritenere che il Colonna detenesse le quote della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di cui si era dichiarato proprietario; iii) muovendo da tali accertamenti, chiaramente di natura fattuali, ha individuato il momento della “scoperta” rilevante ai fini della decorrenza del termine per la richiesta di risoluzione di cui all’art. 14, comma 3, della legge n. 3 del 2012, in quello in cui i nipoti del Colonna avevano inviato al Gestore O.C.C. la diffida con cui lo avevano resoedotto del reale assetto societario della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; iv) ha spiegato, infine, perché era legittimo dubitare della buona fede del Colonna, che aveva «indicato valori di cui non aveva la disponibilità, a fronte del ricorso per sequestro introdotto nei suoi confronti soli tre anni prima del deposito della domanda e anche a fronte del profilo professionale dello stesso. Romagnabanca, infatti, ha allegato e documentato il fatto che Colonna sia stato fino all’anno scorso Consigliere della Banca d’Italia- sede di Forlì […] e la circostanza non è in alcun modo stata contestata; è dunque altamente inverosimile che lo stesso non sia a conoscenza della differenza tra proprietà piena e diritto di usufrutto. Ciò vale a dimostrare che l’errore che oggi egli tenta di addebitare a tutti gli altri soggetti è stato da lui stesso causato e determinato, in maniera probabilmente non totalmente inconsapevole». 3.2.1. Le censure di cui ai motivi in esame, invece, si risolvono, sostanzialmente, in una critica ai complessivi accertamenti fattuali operati dal giudice a quo al fine di giungere alle suesposte conclusioni, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015del 2023; Cass. n. 7993 del 2023). 3.3. Resta solo da aggiungere che: i) l’assunto del Colonna secondo cui «i sei mesi per ottenere la risoluzione dell'accordo di cui all'art. 14 e la liquidazione connessa di cui all’art. 14-quater vanno fatti decorrere dalla presentazione del piano di composizione della crisi o, al più, da quando la Banca ha imprudentemente espresso il suo voto, senza leggere con da dovuta attenzione ha visura camerale», mostra di non considerare, che, se così fosse, si arriverebbe alla paradossale conclusione per cui il termine per chiedere la risoluzione dell'accordo sarebbe dovuto decorrere ancora prima dell’omologazione dell'accordo stesso; ii) l’art. 14, comma 2, della legge n. 3 del 2012 si limita a stabilire che ciascun creditore può chiedere la risoluzione quando l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile, ma non richiede espressamente che il piano diventi inattuabile per cause sopravvenute. 4. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di Paliano deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute da ciascuna parte controricorrente costituitasi, atteso il principio di soccombenza, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] MOTIVILa Cortedichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di Paliano e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalle costituitesi controricorrenti, che si liquidano, per la [OSCURATO:PERSONA] eSala di Cesenatico S.C., in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; per Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, in € 7000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co