CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 34282/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22593/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), controricorrente nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso il decreto del Tribunale di Trani in. 183/2023 depositato il 21/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso, depositato presso il Tribunale di Trani in data 27.1.2023, ISMEA (Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA]) proponeva istanza, ex art 14 l. nr 3/2012, di annullamento dell’accordo di composizione della crisi proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc - società agricola ed omologato con decreto del Tribunale di Trani dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per avere il debitore dolosamente aumentato il passivo e simulato attività inesistenti sottacendo l’intervenuta risoluzione del contratto della vendita dei terreni e, quindi, presupponendo che i terreni fossero ancora nella disponibilità giuridica del debitore, e adducendo una debitoria complessiva nei confronti dell’ISMEA ammontante ad € 1.106.038,45 (pari cioè a quella iniziale dedotta in contratto) anziché a quella, inferiore ed effettiva, di € 406.961,55 (costituita dall’indennizzo dovuto all’ISMEA per il godimento dei terreni, aumentato dei relativi interessi). 2.Il Tribunale di Trani rigettava la domanda di annullamento dell’accordo di composizione della crisi in quanto proposta senza il rispetto del termine, previsto dall’art 14 comma 1 bis, nr. 3/2012, di sei mesi dalla scoperta dei fatti di cui al comma 1 della citata disposizione. 2.1 In particolare, secondo i giudici circondariali, risultava dagli atti del procedimento di opposizione a precetto pendente dinanzi al Tribunale di Roma, seconda sezione civile, n. 20996/2022 R.G. che ISMEA aveva avuto conoscenza del decreto di omologa dell’accordo a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la conseguenza che il termine semestrale per la proposizione dell’istanza di annullamento scadeva ai primi di gennaio 2023 mentre il reclamo è stato proposto in data 23/1/2023. 3 Ismea ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il mezzo di impugnazione la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 comma 1 ed 1 bis legge 3/2012 e degli artt. 325,326 e 327 c.p.c., nonché 24 e 111 commi 1 e 2 Cost.: si sostiene che il Tribunale abbia errato nell’aver attribuito valore di conoscenza, rilevante ai fini della proposizione dell’azione di annullamento del decreto di omologa, al mero dato neutro dell’avvenuto deposito del provvedimento in un giudizio civile che vedeva come parte la ricorrente, in difetto di alcuna comunicazione e/o notificazione individuale all’indirizzo di ISMEA, quando invece, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di decorrenza del temine breve di impugnazione breve, sarebbe stata necessaria la conoscenza legale del provvedimento. 2 Il motivo è inammissibile in quanto la valutazione circa la tempestività della richiesta di risoluzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, formulata sempre ai sensi dell’art. 14 della Legge n°3/2012, costituisce un tipico apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 13787/2023). 2.1 A ben vedere,la “scoperta” dei fatti di aumento del passivo e di esposizione di attività inesistenti va fatta risalire ad epoca anteriore alla omologa: dalla stessa ricostruzione dei fatti prospettata nel reclamo ex art 14 l. cit. risulta, invero, che ISMEA sia stata inserita tra i creditori dal piano di ristrutturazione tanto è vero che alla ricorrente è stato comunicato in data 5/1/2022 (cfr. pag. 5 del ricorso) il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 10 comma 1; ISMEA, sempre secondo quanto dalla stessa affermato nel reclamo, ha poi, con nota del 27/1/22, “dichiarato di non aderire alla proposta di rientro ex art 7 l. nr 3 del 2012 rappresentando all’OCC che il contratto di vendita si era ormai da tempo risolto di diritto” e, con successiva nota del 4/4/2022 , ha ribadito di “ non aderire alla proposta di composizione della crisi così come formulata dall’[OSCURATO:PERSONA]” ( cfr. pag.6 del reclamo); con ciò manifestando chiaramente di aver già avuto piena contezza della ricorrenza dei fatti che poi ha posto a fondamento della domanda di annullamento del piano (minor entità del passivo, per effetto dell’insussistenza del debito relativo al prezzo di vendita dei terreni, minor entità dell’attivo, per l’indisponibilità dei terreni che erano da restituire allo stesso Ismea a causa della risoluzione del contratto). 2.2 ISMEA avrebbe, quindi, potuto denunciare i fatti astrattamente idonei a giustificare la revoca del decreto, ai sensi dell’art 10 comma 3 e, quindi, impedire l’omologa. 2.3 Poiché il termine per chiedere l’annullamento dell'accordo non può decorrere ancora prima dell'omologazione dell'accordo, il dies a quoper il calcolo del termine non può che individuarsi nel giorno di deposito del decreto di omologa (11/5/2022) e, quindi, in epoca ancor più risalente rispetto alla data di conoscenza del provvedimento di omologa indicata dal Tribunale ( 31/5/2022). 3 Il ricorso è, quindi, rigettato. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive € 7.200, di cui € 200 per spese, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica